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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/10/2025, n. 1951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1951 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.5579 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 26.09.2025, e vertente TRA
, nata il giorno 20.09.1979 in GRAGNANO e residente in [...], Parte_1
C.F.: , elettivamente domiciliata in SALERNO alla Traversa ANGELO CodiceFiscale_1
LERRO n.6 presso lo studio dell'avv. Luigi SANTORO che la rappresenta e difende come da procura in atti versata RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in SARNO alla via CARMINE RUOTOLO n.30 presso lo studio dell'avv. Raffaele SIRICA che la rappresenta e difende giusta procura trasmessa con la memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE'
– in persona del Presidente e Controparte_2
POLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: annullamento sollecito di pagamento e pregressi avvisi di addebito.
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti resistenti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate;
parte ricorrente sollecitava nuovo differimento per aderire alla rottamazione quinquies
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso inoltrato telematicamente ed iscritto al R.G. il giorno 04.10.2024 la sig.ra adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
l'annullamento del sollecito di pagamento n.071 2024 90402 23511, notificatole il 23.09.2024, avente ad oggetto il recupero della somma complessiva di euro 26.643,92 originariamente portata da quattro avvisi di pagamento.
Si costituivano ritualmente in Giudizio gli enti convenuti sollecitando il rigetto del ricorso per infondatezza delle tesi ivi sostenute, denunciando anche il proprio CP_3 difetto di legittimazione passiva per essere la posta in recupero di competenza
“sostanziale” dell' CP_2
La controversia, decidibile su base documentale anche a cagione della posizione reciprocamente assunta dalle parti, subiva un primo differimento richiesto dalla ricorrente, asseritamente funzionale alla adesione alla rottamazione quinquies.
1 Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in seconda trattazione al 26 settembre 2025, il Giudice, ricevuta contezza delle conclusioni rassegnate dalle parti con le note “sostitutive”, già in epigrafe per sintesi richiamate, assegnava la causa a sentenza. (2)
La domanda attorea deve essere rigettata sulla base del seguente impianto motivazionale.
Va preliminarmente segnalata l'evanescenza “esplorativa” della seconda sollecitazione attorea di differimento, veicolata con le note del 26 settembre 2025, del tutto ripetitiva della prima e priva di qualsivoglia dato concreto di riferimento. Le regole a derivazione costituzionale sulla ragionevole durata del processo impongono provvedimenti decisori mirati a fronte di istanze che non possono essere meramente dilatorie. Nel caso di specie, dopo un primo rinvio disposto dall'Istruttore in sede di trattazione iniziale della controversia, l'istante ha riproposto la stessa richiesta di differimento senza allegare e documentare alcunchè. Di qui l'ineludibile assegnazione del contenzioso a sentenza, basata sulla pregnanza del dato documentale. (3)
Nel “merito”.
Le doglianze della ricorrente in opposizione si dirigono verso un “sollecito di pagamento” notificatole il 23 settembre 2024 che rimanda a quattro pregressi avvisi di addebito. In realtà, non è dato afferrare la effettiva perimetrazione della opposizione. L'istante evoca uno solo dei quattro precedenti atti impositivi pur contestando la debenza dell'intera somma portata dal “sollecito”, pari ad euro 26.643,92, ben superiore all'importo desumibile dall'avviso di addebito numericamente individuato (n. 371 2024 00022 78490, per euro 7.581,67).
In via speculare, la resistente “ ” denuncia la non “impugnabilità diretta” CP_1 dell'atto n. 071 2024 90402 23511, risolvendosi la relativa iniziativa dell'agente della Riscossione in una sorta di memorandum per il contribuente con riferimento al mancato pagamento di una o più cartelle, che sono state in precedenza notificate.
L'eccezione, astrattamente meritevole di approfondimenti mirati, non si palesa nel caso di specie pregnante in quanto la ricorrente attraverso l'opposizione al “sollecito” denuncia la irregolarità della procedura di recupero delle somme richieste per mancata notifica dei pregressi atti impositivi cui conseguirebbero la prescrizione e, sembra di capire, la decadenza dal potere di perpetuare la procedura stessa attraverso la notifica dell'atto in questa sede direttamente impugnato. (4)
La questione prioritaria da risolvere concerne, quindi, la asserita mancata - regolare- notifica dei quattro atti impositivi portati dal sollecito di pagamento n. 071 2024 90402 23511.
Trattasi per la precisione dei seguenti avvisi di addebito: n. 371 2024 00022 78490; n. 371 2024 00022 78591; n. 371 2024 00022 78692; n. 371 2024 00022 78700. Tali atti impositivi risultano notificati, secondo le indicazioni contenute nel “sollecito”, il 4 maggio 2024.
2 Ebbene, la doglianza concernente la mancata -regolare- notifica degli avvisi di addebito si è rivelata del tutto destituita di fondamento. Infatti, nel costituirsi ritualmente in Giudizio l' ha depositato la copia delle notifiche CP_2 degli atti, “perfezionatesi”, in tutti e quattro n il sistema della raccomandata con ricevuta ritorno spedita all'indirizzo della destinataria, regolarmente controfirmata, nei quattro esemplari, dal ricevente alla data del 4 maggio 2024.
La documentazione prodotta dal resistente non è stata contestata dalla CP_2 ricorrente limitatasi, per come anticipato, alla richiesta di differimento funzionale ad una aleatoria definizione “regolamentata” del contenzioso.
Resta, pertanto, evidente che la posizione assunta dall'istante disvela la mancanza di obiezioni, al di là naturalmente di quelle di stile, processualmente prive di significato.
Quanto alle verifiche di ufficio del Giudice, è qui sufficiente segnalare che il procedimento notificatorio seguito dall'ente impositore si palesa immune da rilievi alla luce dell'ormai notoria trama ermeneutica disegnata dalla Corte Regolatrice. (5)
Dalla accertata regolarità della notifica degli avvisi di addebito discende che nessuna ulteriore verifica è possibile in questa sede né sul merito della pretesa restitutoria, né sulla questione prescrizionale inerente il periodo antecedente l'esternazione dei quattro originari atti impositivi e nemmeno sulla decadenza concernente l'attività recuperatoria dell' CP_2
Solo per dovere di compiutezza espositiva, quindi, si segnala che l'ente previdenziale ha documentato i numerosi, e tempestivi, atti interruttivi della prescrizione fra i quali spiccano due sentenze, quella di secondo grado in data 3 luglio 2019 divenuta definitiva, aventi ad oggetto l'indebito costituito dalle prestazioni poi oggetto di pretesa restitutoria azionata con gli avvisi di addebito. Va aggiunto che nemmeno questa documentazione risulta criticata dalla ricorrente e che l'analisi della tempistica degli accadimenti da essa desumibili nuovamente conferma la mancata maturazione dei termini prescrizionali.
Non residuando questioni diverse la domanda deve essere rigettata con pedissequa condanna dell'istante, all'uopo espressamente sollecitata dall'ente previdenziale, al pagamento delle somme di cui è causa, e quindi dell'importo fotografato dal sollecito di pagamento.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, accedono al criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti di e Parte_1 Controparte_4 CP_2 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 26.643,92 portata dall'impugnato sollecito di pagamento;
3 3) condanna, altresì, la ricorrente alle spese di lite sostenute dagli enti convenuti che si liquidano in euro 1.350,00, oltre accessori se dovuti come per Legge, in favore di ciascuna parte resistente, con attribuzione in favore del solo procuratore di dichiaratosi antistatario. CP_3
, data del deposito. Controparte_5
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
4
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del Lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n.5579 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in trattazione finale al 26.09.2025, e vertente TRA
, nata il giorno 20.09.1979 in GRAGNANO e residente in [...], Parte_1
C.F.: , elettivamente domiciliata in SALERNO alla Traversa ANGELO CodiceFiscale_1
LERRO n.6 presso lo studio dell'avv. Luigi SANTORO che la rappresenta e difende come da procura in atti versata RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 elettivamente domiciliata in SARNO alla via CARMINE RUOTOLO n.30 presso lo studio dell'avv. Raffaele SIRICA che la rappresenta e difende giusta procura trasmessa con la memoria di costituzione RESISTENTE NONCHE'
– in persona del Presidente e Controparte_2
POLI alla via A. DE GASPERI n.55 con l'avv. Mauro ELBERTI che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per atto notarile RESISTENTE
OGGETTO: annullamento sollecito di pagamento e pregressi avvisi di addebito.
CONCLUSIONI: per ciascuna delle parti resistenti, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate;
parte ricorrente sollecitava nuovo differimento per aderire alla rottamazione quinquies
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso inoltrato telematicamente ed iscritto al R.G. il giorno 04.10.2024 la sig.ra adiva il Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale chiedendo Parte_1
l'annullamento del sollecito di pagamento n.071 2024 90402 23511, notificatole il 23.09.2024, avente ad oggetto il recupero della somma complessiva di euro 26.643,92 originariamente portata da quattro avvisi di pagamento.
Si costituivano ritualmente in Giudizio gli enti convenuti sollecitando il rigetto del ricorso per infondatezza delle tesi ivi sostenute, denunciando anche il proprio CP_3 difetto di legittimazione passiva per essere la posta in recupero di competenza
“sostanziale” dell' CP_2
La controversia, decidibile su base documentale anche a cagione della posizione reciprocamente assunta dalle parti, subiva un primo differimento richiesto dalla ricorrente, asseritamente funzionale alla adesione alla rottamazione quinquies.
1 Alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in seconda trattazione al 26 settembre 2025, il Giudice, ricevuta contezza delle conclusioni rassegnate dalle parti con le note “sostitutive”, già in epigrafe per sintesi richiamate, assegnava la causa a sentenza. (2)
La domanda attorea deve essere rigettata sulla base del seguente impianto motivazionale.
Va preliminarmente segnalata l'evanescenza “esplorativa” della seconda sollecitazione attorea di differimento, veicolata con le note del 26 settembre 2025, del tutto ripetitiva della prima e priva di qualsivoglia dato concreto di riferimento. Le regole a derivazione costituzionale sulla ragionevole durata del processo impongono provvedimenti decisori mirati a fronte di istanze che non possono essere meramente dilatorie. Nel caso di specie, dopo un primo rinvio disposto dall'Istruttore in sede di trattazione iniziale della controversia, l'istante ha riproposto la stessa richiesta di differimento senza allegare e documentare alcunchè. Di qui l'ineludibile assegnazione del contenzioso a sentenza, basata sulla pregnanza del dato documentale. (3)
Nel “merito”.
Le doglianze della ricorrente in opposizione si dirigono verso un “sollecito di pagamento” notificatole il 23 settembre 2024 che rimanda a quattro pregressi avvisi di addebito. In realtà, non è dato afferrare la effettiva perimetrazione della opposizione. L'istante evoca uno solo dei quattro precedenti atti impositivi pur contestando la debenza dell'intera somma portata dal “sollecito”, pari ad euro 26.643,92, ben superiore all'importo desumibile dall'avviso di addebito numericamente individuato (n. 371 2024 00022 78490, per euro 7.581,67).
In via speculare, la resistente “ ” denuncia la non “impugnabilità diretta” CP_1 dell'atto n. 071 2024 90402 23511, risolvendosi la relativa iniziativa dell'agente della Riscossione in una sorta di memorandum per il contribuente con riferimento al mancato pagamento di una o più cartelle, che sono state in precedenza notificate.
L'eccezione, astrattamente meritevole di approfondimenti mirati, non si palesa nel caso di specie pregnante in quanto la ricorrente attraverso l'opposizione al “sollecito” denuncia la irregolarità della procedura di recupero delle somme richieste per mancata notifica dei pregressi atti impositivi cui conseguirebbero la prescrizione e, sembra di capire, la decadenza dal potere di perpetuare la procedura stessa attraverso la notifica dell'atto in questa sede direttamente impugnato. (4)
La questione prioritaria da risolvere concerne, quindi, la asserita mancata - regolare- notifica dei quattro atti impositivi portati dal sollecito di pagamento n. 071 2024 90402 23511.
Trattasi per la precisione dei seguenti avvisi di addebito: n. 371 2024 00022 78490; n. 371 2024 00022 78591; n. 371 2024 00022 78692; n. 371 2024 00022 78700. Tali atti impositivi risultano notificati, secondo le indicazioni contenute nel “sollecito”, il 4 maggio 2024.
2 Ebbene, la doglianza concernente la mancata -regolare- notifica degli avvisi di addebito si è rivelata del tutto destituita di fondamento. Infatti, nel costituirsi ritualmente in Giudizio l' ha depositato la copia delle notifiche CP_2 degli atti, “perfezionatesi”, in tutti e quattro n il sistema della raccomandata con ricevuta ritorno spedita all'indirizzo della destinataria, regolarmente controfirmata, nei quattro esemplari, dal ricevente alla data del 4 maggio 2024.
La documentazione prodotta dal resistente non è stata contestata dalla CP_2 ricorrente limitatasi, per come anticipato, alla richiesta di differimento funzionale ad una aleatoria definizione “regolamentata” del contenzioso.
Resta, pertanto, evidente che la posizione assunta dall'istante disvela la mancanza di obiezioni, al di là naturalmente di quelle di stile, processualmente prive di significato.
Quanto alle verifiche di ufficio del Giudice, è qui sufficiente segnalare che il procedimento notificatorio seguito dall'ente impositore si palesa immune da rilievi alla luce dell'ormai notoria trama ermeneutica disegnata dalla Corte Regolatrice. (5)
Dalla accertata regolarità della notifica degli avvisi di addebito discende che nessuna ulteriore verifica è possibile in questa sede né sul merito della pretesa restitutoria, né sulla questione prescrizionale inerente il periodo antecedente l'esternazione dei quattro originari atti impositivi e nemmeno sulla decadenza concernente l'attività recuperatoria dell' CP_2
Solo per dovere di compiutezza espositiva, quindi, si segnala che l'ente previdenziale ha documentato i numerosi, e tempestivi, atti interruttivi della prescrizione fra i quali spiccano due sentenze, quella di secondo grado in data 3 luglio 2019 divenuta definitiva, aventi ad oggetto l'indebito costituito dalle prestazioni poi oggetto di pretesa restitutoria azionata con gli avvisi di addebito. Va aggiunto che nemmeno questa documentazione risulta criticata dalla ricorrente e che l'analisi della tempistica degli accadimenti da essa desumibili nuovamente conferma la mancata maturazione dei termini prescrizionali.
Non residuando questioni diverse la domanda deve essere rigettata con pedissequa condanna dell'istante, all'uopo espressamente sollecitata dall'ente previdenziale, al pagamento delle somme di cui è causa, e quindi dell'importo fotografato dal sollecito di pagamento.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, accedono al criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del dottor D. VERASANI e in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando in ordine alla pretesa azionata da nei confronti di e Parte_1 Controparte_4 CP_2 ogni diversa istanza, eccezione e deduzione reietta così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna la ricorrente al pagamento della somma di euro 26.643,92 portata dall'impugnato sollecito di pagamento;
3 3) condanna, altresì, la ricorrente alle spese di lite sostenute dagli enti convenuti che si liquidano in euro 1.350,00, oltre accessori se dovuti come per Legge, in favore di ciascuna parte resistente, con attribuzione in favore del solo procuratore di dichiaratosi antistatario. CP_3
, data del deposito. Controparte_5
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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