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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 9740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9740 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
r.g. n. 26041/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26041 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Separazione giudiziale
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...]
n. 61, elettivamente domiciliata in Marcianise (CE), alla via Gemma, n.
24, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Bucci, che la rappresenta e la difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ), ivi residente a[...]
1 2/A, elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA), alla via
Leoncavallo, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Pragliola, che, unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Daniela Traverso, lo rappresenta e lo difende, come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione;
- RESISTENTE -
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda di separazione;
- INTERVENTORE EX LEGE -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/12/2023, ha Parte_1
chiesto di “dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale, detenuta in locazione, nonché gli arredi della stessa, resterà nella disponibilità della signora . 2) Nulla per il mantenimento della Parte_1
prole non essendo nati figli dal matrimonio. 3) In considerazione della situazione patrimoniale di entrambi i coniugi, il signor corrisponderà alla Controparte_1
signora come contributo a titolo di mantenimento ed alimenti Parte_1
per sé, la somma di €.300,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT. 4) Addebitare al signor la separazione personale per i motivi spiegati in Controparte_1
premessa e, per l'effetto, condannare il resistente al risarcimento dei danni nei confronti della signora nella misura di €.20.000,00, salvo diverso Parte_1
ammontare che sarà calcolato nel corso del giudizio”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, la ricorrente ha dedotto che:
-in data 11/06/2019 contraeva matrimonio di rito civile in Napoli con il resistente;
2 -il vincolo matrimoniale determinava pieno accordo sulla vita familiare e sulla organizzazione della residenza coniugale;
-la loro unione non generava prole;
-in seguito alle nozze, di comune accordo con il resistente, in data
15/12/2022 la ricorrente sottoscriveva contrato di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Cercola, alla via Palme, n. 61, per la durata di anni quattro, con la previsione di un canone mensile di €.750,00, oltre oneri condominiali;
-la ricorrente, di concerto al coniuge, sottoscriveva contratto di prestito personale per complessivi €.20.479,31;
-la ricorrente sottoscriveva contratto avente ad oggetto parte dell'arredo della casa coniugale per un importo complessivo di €.2.708,20;
-la ricorrente, in data 29/01/2021, acquistava l'autovettura Fiat 500 per
€.9.500,00, ricorrendo ad un prestito di €.3.500,00 erogato dal fratello, signor nonché ad un finanziamento di €.6.000,00 su Parte_2
conto corrente cointestato;
-a seguito di complicazioni inerenti la fecondazione, i coniugi si sottoponevano ad accertamenti atti a verificare la fertilità di entrambi e, in particolare, la ricorrente si sottoponeva a controlli ginecologici a cadenza semestrale atti a monitorare il livello di fertilità della stessa, sostenendo una spesa di €.2.010,00;
-nonostante l'assenza di circostanze determinanti l'intollerabilità della convivenza, nel mese di settembre 2022 il resistente abbandonava la casa coniugale;
-conseguentemente, la ricorrente si ritrovava oberata dagli oneri economici, in quanto l'abbandono del tetto coniugale coincideva col
3 totale disinteresse per la vita familiare da parte del resistente, con conseguente mancata partecipazione a tutte le spese;
-la ricorrente è disoccupata e non percepisce alcun reddito, mentre il resistente è un operaio e percepisce un reddito mensile di
€.1.500,00/1.600,00 circa.
Con comparsa depositata in data 03/06/2024, si è costituito in giudizio
, il quale, non opponendosi alla richiesta di Controparte_1
separazione, ha chiesto di “1) Pronunciare la separazione con addebito alla moglie, rigettando la domanda di addebito della separazione al marito, infondata per i motivi in fatto e diritto dedotti;
2) Assegnare la casa coniugale alla moglie, Sig.ra
, con l'uso di quanto vi è dentro. 5) rigettare la domanda di Parte_1
contributo al mantenimento della moglie in quanto infondata in fatto e diritto;
6) rigettare la domanda risarcitoria per i motivi in fatto e diritto dedotti in narrativa;
7)
In ogni caso con condanna alle spese di lite”.
A fondamento delle rassegnate conclusioni, il resistente ha dedotto che:
-il rapporto coniugale, anche se caratterizzato agli inizi da affetto reciproco, non era mai stato sereno a causa del comportamento della madre della ricorrente, la quale, abitando con i coniugi, si era sempre intromessa in ogni aspetto della organizzazione della vita coniugale, accusandolo altresì di mancato adempimento di doveri coniugali, sebbene questi non fosse mai venuto meno ai suoi doveri di assistenza morale e materiale nei confronti della moglie, condividendo il percorso medico finalizzato all'accertamento delle cause della sterilità di coppia e devolvendo allo scopo tutto ciò che guadagnava all'epoca;
-egli si risolveva a comunicare alla moglie la volontà di separarsi, allontanandosi dalla casa coniugale;
4 - la ricorrente lavora part-time presso una fabbrica di borse con mansioni di addetta al controllo qualità (ditta MANTICE S.r.l.), acquistando altresì di recente un'autovettura tipo Lancia Ypsilon;
-egli è attualmente disoccupato, tanto da doversi trasferire presso i genitori;
- il tenore di vita della coppia era sempre stato molto modesto.
Si è proceduto allo svolgimento del processo nelle forme del rito disciplinato dall'art. 473 bis e ss. c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., tenutasi in data 19/11/2024, rilevata la regolarità del contraddittorio e la rituale costituzione del convenuto, comparse personalmente le parti, avendo il difensore di parte ricorrente rappresentato che il resistente era stato denunciato dalla ricorrente per minaccia aggravata e stalking e che lo stesso era stato sottoposto al divieto di frequentazione dei luoghi della persona offesa e all'obbligo di allontanamento dalla casa familiare, il
Giudice, in virtù di tale allegazione, non ha esperito il tentativo di conciliazione e ha proceduto all'ascolto delle parti in modalità asincrona.
Al termine dell'ascolto, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice ha adottato provvedimenti urgenti senza alcun riconoscimento in favore della ricorrente di un assegno di mantenimento a carico del resistente e alla differita udienza del 19/09/2025, comparse personalmente entrambe le parti, queste, tramite i loro procuratori, rinunciando a tutte le altre domande introdotte nel giudizio, hanno chiesto una pronuncia sul solo status, con compensazione delle spese di lite.
5 Preso atto della volontà delle parti, il Giudice, dopo aver invitato le parti a discutere la causa, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione solo sullo status, ai sensi dell'art. 473 bis.22, ult. co., c.p.c.
Tanto premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dagli atti depositati, dalla condotta processuale delle parti e dalla pendenza di un procedimento penale tra la ricorrente ed il resistente: trattasi di elementi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Posta la rinuncia, ad opera delle parti, di tutte le altre domande introdotte nel giudizio, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio e della richiesta congiunta delle parti, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 03/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
Il presente provvedimento è stato predisposto in collaborazione con il
, Dott. , nominato con D.M. Controparte_2 Persona_1
22/10/2024.
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 26041 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: Separazione giudiziale
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...]
n. 61, elettivamente domiciliata in Marcianise (CE), alla via Gemma, n.
24, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Bucci, che la rappresenta e la difende, giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE -
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
(C.F.: ), ivi residente a[...]
1 2/A, elettivamente domiciliato in Giugliano in Campania (NA), alla via
Leoncavallo, n. 6, presso lo studio dell'Avv. Tommaso Pragliola, che, unitamente e disgiuntamente con l'Avv. Daniela Traverso, lo rappresenta e lo difende, come da procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione;
- RESISTENTE -
NONCHE'
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli, il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda di separazione;
- INTERVENTORE EX LEGE -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 13/12/2023, ha Parte_1
chiesto di “dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale, detenuta in locazione, nonché gli arredi della stessa, resterà nella disponibilità della signora . 2) Nulla per il mantenimento della Parte_1
prole non essendo nati figli dal matrimonio. 3) In considerazione della situazione patrimoniale di entrambi i coniugi, il signor corrisponderà alla Controparte_1
signora come contributo a titolo di mantenimento ed alimenti Parte_1
per sé, la somma di €.300,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT. 4) Addebitare al signor la separazione personale per i motivi spiegati in Controparte_1
premessa e, per l'effetto, condannare il resistente al risarcimento dei danni nei confronti della signora nella misura di €.20.000,00, salvo diverso Parte_1
ammontare che sarà calcolato nel corso del giudizio”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, la ricorrente ha dedotto che:
-in data 11/06/2019 contraeva matrimonio di rito civile in Napoli con il resistente;
2 -il vincolo matrimoniale determinava pieno accordo sulla vita familiare e sulla organizzazione della residenza coniugale;
-la loro unione non generava prole;
-in seguito alle nozze, di comune accordo con il resistente, in data
15/12/2022 la ricorrente sottoscriveva contrato di locazione avente ad oggetto l'immobile sito in Cercola, alla via Palme, n. 61, per la durata di anni quattro, con la previsione di un canone mensile di €.750,00, oltre oneri condominiali;
-la ricorrente, di concerto al coniuge, sottoscriveva contratto di prestito personale per complessivi €.20.479,31;
-la ricorrente sottoscriveva contratto avente ad oggetto parte dell'arredo della casa coniugale per un importo complessivo di €.2.708,20;
-la ricorrente, in data 29/01/2021, acquistava l'autovettura Fiat 500 per
€.9.500,00, ricorrendo ad un prestito di €.3.500,00 erogato dal fratello, signor nonché ad un finanziamento di €.6.000,00 su Parte_2
conto corrente cointestato;
-a seguito di complicazioni inerenti la fecondazione, i coniugi si sottoponevano ad accertamenti atti a verificare la fertilità di entrambi e, in particolare, la ricorrente si sottoponeva a controlli ginecologici a cadenza semestrale atti a monitorare il livello di fertilità della stessa, sostenendo una spesa di €.2.010,00;
-nonostante l'assenza di circostanze determinanti l'intollerabilità della convivenza, nel mese di settembre 2022 il resistente abbandonava la casa coniugale;
-conseguentemente, la ricorrente si ritrovava oberata dagli oneri economici, in quanto l'abbandono del tetto coniugale coincideva col
3 totale disinteresse per la vita familiare da parte del resistente, con conseguente mancata partecipazione a tutte le spese;
-la ricorrente è disoccupata e non percepisce alcun reddito, mentre il resistente è un operaio e percepisce un reddito mensile di
€.1.500,00/1.600,00 circa.
Con comparsa depositata in data 03/06/2024, si è costituito in giudizio
, il quale, non opponendosi alla richiesta di Controparte_1
separazione, ha chiesto di “1) Pronunciare la separazione con addebito alla moglie, rigettando la domanda di addebito della separazione al marito, infondata per i motivi in fatto e diritto dedotti;
2) Assegnare la casa coniugale alla moglie, Sig.ra
, con l'uso di quanto vi è dentro. 5) rigettare la domanda di Parte_1
contributo al mantenimento della moglie in quanto infondata in fatto e diritto;
6) rigettare la domanda risarcitoria per i motivi in fatto e diritto dedotti in narrativa;
7)
In ogni caso con condanna alle spese di lite”.
A fondamento delle rassegnate conclusioni, il resistente ha dedotto che:
-il rapporto coniugale, anche se caratterizzato agli inizi da affetto reciproco, non era mai stato sereno a causa del comportamento della madre della ricorrente, la quale, abitando con i coniugi, si era sempre intromessa in ogni aspetto della organizzazione della vita coniugale, accusandolo altresì di mancato adempimento di doveri coniugali, sebbene questi non fosse mai venuto meno ai suoi doveri di assistenza morale e materiale nei confronti della moglie, condividendo il percorso medico finalizzato all'accertamento delle cause della sterilità di coppia e devolvendo allo scopo tutto ciò che guadagnava all'epoca;
-egli si risolveva a comunicare alla moglie la volontà di separarsi, allontanandosi dalla casa coniugale;
4 - la ricorrente lavora part-time presso una fabbrica di borse con mansioni di addetta al controllo qualità (ditta MANTICE S.r.l.), acquistando altresì di recente un'autovettura tipo Lancia Ypsilon;
-egli è attualmente disoccupato, tanto da doversi trasferire presso i genitori;
- il tenore di vita della coppia era sempre stato molto modesto.
Si è proceduto allo svolgimento del processo nelle forme del rito disciplinato dall'art. 473 bis e ss. c.p.c.
Alla prima udienza di comparizione di cui all'art. 473 bis.21 c.p.c., tenutasi in data 19/11/2024, rilevata la regolarità del contraddittorio e la rituale costituzione del convenuto, comparse personalmente le parti, avendo il difensore di parte ricorrente rappresentato che il resistente era stato denunciato dalla ricorrente per minaccia aggravata e stalking e che lo stesso era stato sottoposto al divieto di frequentazione dei luoghi della persona offesa e all'obbligo di allontanamento dalla casa familiare, il
Giudice, in virtù di tale allegazione, non ha esperito il tentativo di conciliazione e ha proceduto all'ascolto delle parti in modalità asincrona.
Al termine dell'ascolto, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice ha adottato provvedimenti urgenti senza alcun riconoscimento in favore della ricorrente di un assegno di mantenimento a carico del resistente e alla differita udienza del 19/09/2025, comparse personalmente entrambe le parti, queste, tramite i loro procuratori, rinunciando a tutte le altre domande introdotte nel giudizio, hanno chiesto una pronuncia sul solo status, con compensazione delle spese di lite.
5 Preso atto della volontà delle parti, il Giudice, dopo aver invitato le parti a discutere la causa, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione solo sullo status, ai sensi dell'art. 473 bis.22, ult. co., c.p.c.
Tanto premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dagli atti depositati, dalla condotta processuale delle parti e dalla pendenza di un procedimento penale tra la ricorrente ed il resistente: trattasi di elementi dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Posta la rinuncia, ad opera delle parti, di tutte le altre domande introdotte nel giudizio, nessun'altra statuizione va adottata dal Collegio.
Tenuto conto della peculiare natura del giudizio e della richiesta congiunta delle parti, si ravvisano eccezionali motivi per dichiarare compensate le spese di lite.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• compensa, per intero, tra le parti le spese del giudizio;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato
Civile di Napoli per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile).
Così deciso in Napoli, in camera di consiglio, il 03/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Immacolata Cozzolino
Il presente provvedimento è stato predisposto in collaborazione con il
, Dott. , nominato con D.M. Controparte_2 Persona_1
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