Articolo 8 della Legge 13 agosto 1984, n. 462
Articolo 7Articolo 9
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17 agosto 1984
Art. 8.
Agli effetti dell' articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 1978; n. 299 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e dell'articolo 1 della legge 7 marzo 1981, n. 64 , gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumita' debbono essere eseguiti, a cura e a carico dell'ispettorato generale per le zone terremotate, anche sulle unita' immobiliari non soggette a trasferimento.
Entrata in vigore il 17 agosto 1984