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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 04/12/2025, n. 3581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3581 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in persona della dott.ssa Francesca Caputo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 7577/2024 R.G. contenzioso, vertente
TRA
, rappresentato e difeso da sé medesimo Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.11.2024 l'avv. ha proposto opposizione avverso al decreto del Pt_1
4.11.2024 con cui il Tribunale di Lecce – sez. II penale ha liquidato in suo favore, per l'attività prestata quale difensore di fiducia dei signori e nel procedimento penale n. CP_2 Controparte_3
1023/2022 R.G. DIB., l'importo complessivo di € 520,00 oltre iva e cpa.
Il ricorrente ha evidenziato che il giudicante penale, nonostante la prestazione professionale svolta a vantaggio di due soggetti differenti, non avesse dato corso alla maggiorazione del compenso unitario, ai sensi dall'art. 12 del D.M. 55/2014, peraltro giustificando evasivamente l'applicazione dei parametri minimi;
ha stigmatizzato il mancato riconoscimento della maggiorazione del compenso del 15% per rimborso forfettario spese generali, in violazione dell'art. 2, co. 2 del D.M. 55/2014 ed, altresì, il mancato rimborso delle spese vive, pari a complessivi € 101,30; ha, infine, rilevato l'illegittimità del decreto in ordine all'omessa attribuzione del compenso per la fase decisionale.
Instaurato regolarmente il contraddittorio, il non ha provveduto alla costituzione Controparte_1 in giudizio;
pertanto, all'udienza cartolare del 5.11.2025, il Tribunale ha dichiarato la contumacia del resistente e trattenuto la causa per la decisione.
La domanda avanzata da parte ricorrente merita di essere parzialmente accolta.
Preliminarmente, giovi osservare come l'applicazione dei parametri minimi della tariffa risulti consona alla natura dei reati contestati – 660 e 635 c.p.- ed alla ridotta complessità delle questioni giuridiche connesse all'andamento del procedimento, come evincibile dalla sentenza in atti.
Orbene, deve essere riconosciuto il contributo al procuratore per l'attività svolta nella fase decisionale, posto che a mente dell'art. 12, co. 3 lett. d) rientrano nella medesima l'approntamento di difese orali o scritte, le repliche, l'assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, a nulla rilevando che il procedimento a carico dell'imputato si sia concluso per il positivamente all'esito della sospensione del procedimento per messa alla prova.
Giovi ricordare, invero, che la disciplina della messa alla prova sottolinea le finalità ripristinatorie e risarcitorie dell'istituto e valorizza l'audizione della persona offesa;
la stessa, infatti, può riferire al giudice non solo e non tanto in merito ai fatti contestati, quanto in particolare in ordine alla portata del programma di trattamento, alle condotte riparatorie adottabili e più in generale alle prescrizioni da inserire nel programma, affinché l' alternativa offerta all'indagato non si concluda in un annientamento di ogni ruolo di chi è vittima del reato;
nella fase decisoria, pertanto, anche il difensore della parte civile è chiamato a precisare le proprie conclusioni;
attività, quest'ultima, congiuntamente all'esame del provvedimento conclusivo del giudizio, che rientra nella fase decisionale (cfr. Cass. pen. ord. n. 5289 del
20 febbraio 2023).
Pertanto, ferma restando la liquidazione in ordine alle fasi di studio e introduttiva, al procuratore deve liquidarsi anche il relativo compenso per la fase decisionale, per un totale pari ad € 1.230,00, che deve essere ridotto di un terzo ai sensi dell'art. 106 bis del D.M. 55/2014 e successivamente aumentato del
15% per rimborso spese forfettarie per un totale complessivo pari ad € 943,00. Questa somma, infine, come già disposto dal giudice penale, deve essere ulteriormente aumentata del 30% per avere il procuratore assistito più soggetti aventi la medesima posizione processuale;
ai 943,00 €, pertanto, saranno aggiunti ulteriori 283,00 € per una liquidazione complessiva pari ad € 1.226,00.
Parimenti, la domanda avanzata dal ricorrente risulta fondata in relazione alla doglianza relativa al mancato riconoscimento delle spese vive sostenute dal procuratore;
ed invero, l'art. 2 del D.M. 55/2014 statuisce che oltre al compenso, all'avvocato è dovuto il rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, come il contributo unificato, le marche da bollo e tutti gli esborsi che si sono resi necessari nel corso del procedimento, comprovati da idonea documentazione;
al medesimo, pertanto, deve essere riconosciuta, a tale titolo, una somma pari a complessivi € 101,30.
Per contro, non risultano plausibili le censure afferenti il mancato riconoscimento della maggiorazione del compenso per rimborso forfettario spese generali e, altresì, al mancato riconoscimento della maggiorazione per avere, il procuratore, assistito due soggetti aventi la medesima posizione processuale.
Invero, il calcolo effettuato dal giudicante penale, prendendo, tuttavia, in considerazione le sole fasi di studio e introduttiva, aveva già riconosciuto al difensore dei soggetti beneficiari del PSS la somma complessiva di € 521,00, ridotta di 1/3 in virtù dell'art. 106 bis del D.M. 55/2014 e aumentata del 15% per il riconoscimento del rimborso spese forfettarie, per un totale complessivo di € 400,00; somma poi aumentata dell'ulteriore 30% (pari ad € 120,00) per avere il difensore assistito più soggetti costituitisi parte civile nel medesimo procedimento penale.
Le spese di lite del presente procedimento, parametrate alla ridotta portata dell'attività processuale ed alla limitata consistenza della somma ulteriore riconosciuta al difensore seguono la soccombenza del resistente.
P.T.M
- accoglie l'opposizione e per l'effetto, integralmente riformando l'opposto decreto del Tribunale di
Lecce – sez. II penale del 4.11.2024, liquida all'avv. l'importo di € 101,30 per esborsi e Parte_1
l'onorario di € 1.226,00 per compensi, da maggiorarsi di iva e cpa;
- condanna il al pagamento, in favore dell'avv. , delle spese di lite relative Controparte_1 Pt_1 al presente procedimento, che liquida in € 125,00 per esborsi ed € 300,00 per compensi, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa,
Si comunichi.
Lecce, 2.12.2025
Il Giudice
Dott. ssa Francesca Caputo