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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 13/03/2025, n. 10030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10030 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SA ES nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza EL 22/05/2023 ELla CORTE APPELLO di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
lette le conclusioni EL PG, in persona EL sostituto PASQUALE SERRAO d'AQUINO, che ha chiesto il rigetto EL ricorso;
letta la memoria ELl'avv. CRISTIANO CUOMO EL Foro di POTENZA e la memoria di replica alle conclusioni EL P.G. e EL Ministero competente;
letta la memoria EL MINISTERO ELl'ECONOMIA e ELle FINANZE che ha chiesto il rigetto EL ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10030 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 22/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza EL 22 maggio 2023 la Corte di appello di Catanzaro.-ha respinto la domanda di riparazione ELl'errore giudiziario proposta nell'interesse di NC NO. La Corte ELla riparazione si è pronunciata in sede di rinvio disposto dalla RZ Sezione penale di questa Corte;
che, accogliendo il ricorso straordinario proposto dalla NO, con sentenza ELl'Il maggio 2022, previa revoca ELla sentenza emessa in data 18 marzo 2021 dalla Quarta Sezione penale di questa Corte di legittimità, ha annullato l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, in data 14 maggio 2020, di rigetto ELla domanda di riparazione ELl'errore giudiziario già proposta dalla odierna ricorrente. NC NO era stata sottoposta a procedimento penale in relazione ai reati di cui agli art. 110 cod. pen., 216, terzo comma, 219 e 223 I. fall. (capo C), 110, 81 cpv, 216, primo comma, n. 1, 219, primo e secondo comma, n. 1, 223, I. fall., 61 n. 11 cod. pen. (capo C bis), 110, 81 cpv, cod. pen., 216, primo comma, n. 1, 219, primo e secondo comma, n. 1, I. fall., 61 n. 11 cod. pen. (capo C ter), 110 e 640-bis cod. pen. (capo D). Il GUP EL Tribunale di Potenza, con sentenza ELl'8 marzo 2008, aveva condannato l'imputata in relazione ai reati di cui ai capi C), C-bis) e C-ter) e dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo D), estinto per prescrizione. Con sentenza EL 18 maggio 2006 1 la Corte di appello di Potenza aveva assolto l'imputata dal reato di cui al capo C) e rideterminato la pena in relazione ai reati di cui ai capi C bis) e C ter). Con sentenza EL 4 marzo 2008 questa Corte aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla durata ELla pena accessoria ELl'interdizione temporanea dalla professione di avvocato. Proposta istanza di revisione, la Corte di appello di Catanzaro, in data 19 luglio 2017, aveva revocato la sentenza emessa dalla Corte di merito ed assolto la NO dai residui reati di cui ai capi C bis) e C ter). Respinta per la prima volta la domanda di riparazione ELl'errore giudiziario, con ordinanza emessa il 15 maggio 2020 dalla Corte di appello di Catanzaro, è stato proposto ricorso per cassazione, rigettato dalla Quarta Sezione penale, giusta sentenza n. 28741 EL 18 marzo 2021. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso straordinario e la RZ Sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 25653 ELl'Il maggio 2022, ha revocato la pronuncia n. 28731 EL 18 marzo 2021 e per l'effetto, annullato, con rinvio, l'ordinanza emessa in data 14 maggio 2020 dalla Corte di appello di Catanzaro di rigetto ELla domanda di riparazione ELl'errore giudiziario. 2 Con l'ordinanza oggi impugnata la Corte ELla riparazione, giudicando in sede di rinvio ha nuovamente rigettato l'istanza proposta nell'interesse ELla NO. 2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso ,.affidandolo a tre motivi. 2.1 Con il primo si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione. Si deduce che i giudici ELla riparazione avrebbero disatteso il principio impartito dalla RZ Sezione penale secondo cui, premesso che per negare la riparazione non basta che il soggetto versi in colpa grave o dolo né che abbia concorso a darvi causa ma, piuttosto, che lo abbia causato, «a tal fine non basta l'esame ELle sentenze di condanna ... ma va verificata tutta l'istruttoria compiuta e in particolare... la documentazione prodotta dalla ricorrente per chiarire se le "nuove" prove che hanno convinto i Giudici ELla revisione erano q meno relative a fatti di cui era già in astratto possibile la lettura in favore ELla prospettiva difensiva al momento ELle pronunce di condanna». Secondo la difesa, la Corte di appello di Catanzaro avrebbe obliterato il punto affermando che «non sarebbe stato possibile per i giudici ELla cognizione, anche valutando le prove nuove su cui si è fondato il giudizio di revisione, affermare in favore ELla NO, che la ricevuta rilasciata dalla ES e le dichiarazioni di AN XI, NG HU, AN GA e dei dipendenti ELla OP s.p.a. riscontravano l'annotazione in contabilità dei pagamenti dei debiti ELla OP nei confronti dei predetti e dimostravano che la NO aveva versato queste somme per conto EL NarELli, per pagare i debiti ELla OP, poiché non vi è corrispondenza cronologica tra la data di annotazione in contabilità dei predetti pagamenti e la data in cui i soldi ELla FI sono entrati materialmente nella disponibilità ELla NO e EL NarELli». A tale conclusione la Corte ELla riparazione sarebbe pervenuta rilevando che i debiti non possono essere stati pagati con il denaro proveniente dalla IL, atteso che dette annotazioni di pagamento risultano inserite in contabilità alla data EL 31.10.1997, mentre è certo che il giudice ELegato al fallimento ELla IL ha disposto la restituzione alla società OP ELla somma di lire 203.291.644 solo in data 2.12.1997, ossia dopo un mese dalla annotazione EL pagamento alla ES e ai lavoratori ELle somme indicate nelle scritture contabili. Inoltre, risulta che NarELli, in data 10.12.1997, ha conferito incarico alla NO di riscuotere il denaro EL fallimento/specificando che la somma andava messa a disposizione EL socio di maggioranza ES e che sempre NarELli ha incassato l'assegno emesso dalla NO per un importo pari alla metà ELla somma riscossa dal fallimento IL solo il 9.1.1998, tre mesi dopo l'annotazione contabile. 3 Ad avviso ELla difesa, la Corte di Catanzaro ha fondato il proprio assunto su un dato errato, ossia che risulti un pagamento ELla OP s.p.a. in favore dei lavoratori e ELla ES s.p.a. da una annotazione contabile EL 31 ottobre 1997, che non è dato sapere da dove sia stata tratta dato che la stessa non è stata neppure valorizzata dai giudici di merito per pronunciare la condanna ELla NO, poi oggetto di revisione. I giudici ELla riparazione avrebbe covuto acquisire la consulenza tecnica d'ufficio che evidenzia come dalle scritture contabili 0(2 f i e in specie quelle relative all'esercizio 1997, in assenza di entrate finanziari on -- si era proceduto ad alcun pagamento e che le entrate finanziarie ELl'esercizio 1998K ammontavano a complessive lire 203.291,665, tutte riferibili alle somme incassate "in restituzione" dalla curatela IL s.p.a. L'annotazione EL 31 c)ftot)re 1997 cui fa riferimento la Corte/attiene alla voce contabile "stipendi da liquidare" per 30 milioni di lire rimborso finanziamento ES LDT per 173.291.665 milioni di lire, come aveva rilevato il consulente EL P.M. Gilardini. Secondo la difesa la presunta appostazione in contabilità EL 31 ottobre 1997 costituirebbe un fatto "nuovo" che neppure i giudici ELla cognizione avevano preso in esame. Per contro è documentalmente provato che nel libro giornale, alla data EL 15.1.1998, risulta alla voce cassa, "contanti 203.291,665" ossia la somma incassata dalla curatela IL e lo stesso giorno l'uscita in contanti di 30 milioni per pagamento stipendi e 173.291.665 per finanziamento ES LTD. 2.2. Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizio di motivazione. I giudici ELla riparazione, dopo avere riportato alcuni elementi emersi nel giudizio di cognizione e di revisione hannoconcluso che le nuove prove, se pure fossero state acquisite dai giudici di merito, non sarebbero state idonee a dimostrare che i pagamenti alla ES e ai lavoratori erano stati effettuati dalla ricorrente con il denaro proveniente dalla curatela Meniofil. E' stato osservato che la sentenza di revisione non ha affrontato la questione ELla mancata dimostrazione EL versamento in contanti di metà EL denaro proveniente dagli assegni ELla curatela IL, dalla ricorrente a NarELli. Si tratta di circostanza smentita già dalla prima ordinanza di rigetto/ dove si legge "solo in sede di revisione la NO ha fornito la prova ELla corretta destinazione EL denaro"; che la prova EL pagamento alla ES non avrebbe comportato anche la dimostrazione che il pagamento fosse avvenuto con il denaro proveniente dalla curatela IL che la NO aveva trattenuto sul proprio conto e che ha sostenuto di avere consegnato in contanti al NarELli;
che anche le dichiarazioni degli operai risulterebbero irrilevanti ai fini ELla dimostrazione ELla consegna ELla residua somma in contanti dalla NO a NarELli, senza garantirne la tracciabilità, atteso che costoro avevano affermato - I . (i e 4 di avere ricevuto tali somme agli inizi EL 1998 mentre la relativa annotazione EL pagamento di tali somme nella contabilità ELla OP risaliva al 31 ottobre 1997. Ha ritenuto la Corte ELla riparazione che il comportamento, a dir poco ambiguo, ELla NO avrebbe determinato in maniera esclusiva la condanna ELl'istante. Secondo la difesa gli argomenti usati dal Giudice ELla riparazione facendo, peraltro, uso EL novum, rappresentato dalla presunta appostazione contabile EL 31 ottobre 1997, sono in violazione ELl'art. 648 cod. proc. pen. in quanto intaccherebbero il giudicato. Nel pervenire a tale esito la Corte di Catanzaro, valorizzando il dato storico più che il comportamento ELl'istante, finisce con il negare l'essenza stessa EL giudizio di revisione che, nel caso di specie, è stato celebrato ex novo sul presupposto di fatti conosciuti successivamente. La NO, sin dal primo momento, aveva dichiarato di avere trasferito l'intera somma percepita dal fallimento IL al NarELli e di essere estranea alle condotte di costui;
ha richiamato le scritture contabili ELla società da cui risultava la posta in entrata e in uscita, le dichiarazioni rese dal NarELli nonché prodotto le quietanze dei lavoratori. La NO ha, poi, ottenuto ragione in sede di revisione, grazie alle dichiarazioni degli amministratori cinesi e dei lavoratori, dei quali aveva chiesto sin dal primo momento l'escussione. La Corte ELla riparazione ha omesso di passare in rassegna come era stato indicato dalla RZ Sezione penale, tutta l'istruttoria dibattimentale e in specie la documentazione prodotta dalla ricorrente per stabilire se le nuove prove fossero relative a fatti da leggere in una prospettiva difensiva già al momento ELla pronuncia di condanna. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento alla memoria ex art. 121cod. proc. pen. nonché sulla memoria di replica, depositate presso la Corte di appello di Catanzaro. Si pone questione di legittimità costituzionale ELl'art. 643 cod. proc. pen. per violazione ELl'art. 117 Cost. in relazione all'art. 3 Protocollo 7 Cedu. La questione è "se in tema di riconoscimento EL diritto alla riparazione ELl'errore giudiziario, il dolo e la colpa grave, quali cause ostative alla configurazione EL diritto reclamato debbano necessariamente consistere in comportamenti processuali ELl'imputato che, per trovarsi in rapporto di causalità con la ingiusta condanna, debbano avere l'attitudine ad indurre in errore il giudice in conseguenza di atti compiuti nel corso EL processo e attribuibili all'imputato stesso e connotati da inganno (dolo) e/o da mastodontica imprudenza o negligenza (colpa grave) nel difendersi, così da determinare, di per sé soli e non anche in concorso con altri comportamenti (magari anche pre-processuali) l'errore giudiziario, il quale senza quelle condotte non sarebbe stato in alcun caso commesso". 5 Assume la difesa che il rigetto sarebbe fondato sul rilievo che la ricorrente avrebbe tenuto un comportamento connotato da colpa grave poiché quantomeno irregolare ed ambiguo, per avere versato metà ELla somma consegnata dalla IL sul conto corrente intestato a NarELli e alla moglie piuttosto che alla società OP cui gli assegni erano intestati;
di avere poi versato il resto ELla somma sul proprio conto corrente senza garantirne la successiva e dovuta tracciabilità e, dunque, non consentendo di acquisire dimostrazione certa ELla consegna di tale somma residua al NarELli, inducendo così, con il proprio comportamento irregolare e irrituale, peraltro, tenuto da un avvocato, i giudici ELla cognizione ad affermare la responsabilità per il concorso nella bancarotta fallimentare. Già con precedenti memorie era stato evidenziato che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che nel processo penale non è previsto un onere probatorio a carico ELl'imputato moELlato sui principi propri EL processo civile ma è prospettabile solo un onere di allegazione. Dagli atti allegati alla riparazione risulta che la ricorrente aveva puntualmente "allegato" la circostanza decisiva di aver restituito e non distratto le somme oggetto EL reato di bancarotta mediante il versamento in favore EL socio di maggioranza e il pagamento degli stipendi, come ha rilevato la Corte ELla revisione. Pur in presenza di un dato di prova certo e non controverso, la Corte ha pretermesso qualsivoglia motivazione nonostante il chiaro indirizzo fornito dalla sentenza di annullamento, omettendo di valutare le informazioni esistenti agli atti EL processo, decisive per escludere qualsiasi ipotesi di colpa ELla ricorrente nel determinare la sentenza di condanna a suo carico. Accertato che la ricorrente si è difesa indicando la destinazione ELle somme riscosse e richiedendo l'assunzione di mezzi di prova a discarico mai assunti dagli organi inquirenti e giudicanti nel procedimento in cui fu ingiustamente condannata, non le si può addebitare di aver dato causa né in via esclusiva né concorrente alla sentenza di condanna. La NO, infatti, ha chiesto di difendersi provando e quelle prove, che in sede di revisione hanno escluso la responsabilità penale, avrebbero consentito/se acquisite nel giudizio di merito, di escludere la responsabilità anche nel giudizio di cognizione ove i giudici, nella loro discrezionalità, hanno, invece, ritenuto di non dare loro ingresso. Di ciò non può essere mosso rimprovero alla ricorrente. Si rammenta che l'art. 3 EL protocollo n. 7 Cedu prevede che «qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perché un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna sarà risarcita a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in 6 tempo utile EL fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile». Si richiede, dunque, un comportamento processuale che sottragga al giudice un "sapere" che se posseduto, avrebbe consentito in astratto di impedire l'errore giudiziario. Se si dovesse escludere l'interpretazione conforme e ritenere che l'art. 643 cod. proc. pen. / cui l'art. 24 comma 4 Cost. rinvia per la determinazione ELle condizioni e dei modi ELla riparazione, vada interpretatp nel senso che la colpa grave ostativa al riconoscimento EL diritto possa prescindere da un comportamento processuale che abbia, da solo o con altri elementi, l'attitudine ad indurre in errore il giudice che viene così privato ELla conoscenza di fatti utili ad evitare l'errore, l'art. 643 cod. proc. pen. sarebbe in contrasto con l'art. 3 citato. 3. La difesa ELla NO ha fatto pervenire motivi aggiunti ribadendo gli argomenti spesi nel ricorso e rileva che il giudice EL rinvio non avrebbe acquisito gli atti EL procedimento relativi al giudizio di revisione che contiene o avrebbe dovuto contenere gli atti EL processo di primo e secondo grado come dimostrerebbe la mancanza di detti atti a quelli allegati al presente procedimento nonché l'assenza di un apposito provvedimento di acquisizione che dai verbali di causa, non risulta essere stato emesso dai giudici ELlà riparazione. 4. Il P.G., in persona EL sostituto Pasquale Serrao D'Aquino, ha rassegnato conclusioni scritte/ chiedendo il rigetto EL ricorso. 5. Il Ministero ELl'Economia e ELle Finanze ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto EL ricorso. 6. La difesa ha depositato repliche alle conclusioni EL P.G. e EL Ministero deducendo la tardività ELla memoria EL Ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati e devono essere rigettati. 2. Appare necessario muovere da una premessa. La valutazione cima l'esistenza di un comportamento gravemente negligente da parte ELl'interessato, sinergicamente collegato all'errore giudiziario EL quale il soggetto sia stato vittima, costituisce giudizio di merito che ove sorretto da un 7 ragionamento congruo non è sindacabile in questa sede. La Corte ELla riparazione, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, ha evidenziato i comportamenti ELl'interessata che si erano posti in modo diretto e in chiave sinergica rispetto alla condanna, poi ribaltata in sede di revisione, anche alla stregua di "nuove acquisizioni probatorie". Alla base ELla decisione sono state poste circostanze che sono rimaste accertate nella sentenza assolutoria, ritenendole con ragionamento logico-giuridico congruo, ostative al riconoscimento EL diritto azionato. Alle predette conclusioni .« i giudici ELla riparazione sono giunti, contrariamente a quanto deduce la ricorrente, nel solco dei principi sanciti da questa Corte di legittimità secondo cui la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione ELl'errore giudiziario quando abbia dato causa all'errore medesimo e non anche quando si sia limitata ad essere una ELle cause concorrenti come, al contrario, si ritiene sufficiente ai fini ELla esclusione EL diritto alla riparazione (sez. 4, n. 9213 EL 4/2/2010, Giuliana, Rv. 246803-01; sez. 3, n. 48321 EL 17/5/2016, Attaguile, Rv. 268494-01; nonché la stessa Sez. 3 n. 25653 EL 11/5/2022, NO, Rv. 283621-02). La Corte, infatti, con motivazione non manifestamente illogica né in violazione ELle norme in tema di revisione ha ricostruito la vicenda come segue, traendo argomenti a sostegno ELla determinazione con la quale ha respinto la richiesta di riparazione: - il giudice ELegato al fallimento ELla società IL, con ordinanza EL 2.12.1997 ha disposto la restituzione alla OROP s.p.a ELla somma di lire 203.291.655; - il curatore ELla IL, in esecuzione EL provvedimento EL giudice, ha emesso tre assegni circolari, traendo la disponibilità dal conto corrente intestato al fallimento IL;
- gli assegni per l'importo complessivo sopra indicati sono stati intestati alla OROP s.p.a.; - la NO, su incarico ELl'amministratore ELla OP s.p.a., AU NarELli, ha incassato in nome e per conto ELla società la somma complessiva, proveniente dal fallimento ELla IL e destinata alla OP, versandola per intero sul proprio conto corrente personale;
- successivamente metà circa di detta somma, lungi dall'essere riversata alla OROP, è stata dalla NO "consegnata" al NarELli mediante l'emissione di un assegno tratto dal proprio conto corrente e negoziato presso la Banca di credito cooperativo di Roma dove NarELli e la moglie erano titolari di un conto cointestato. Il resto sarebbe stato consegnato dalla NO in contanti, attingendo da denaro 8 non prelevato dal conto ma da disponibilità proprie. La Corte ELla riparazione ha, poi, posto l'accento sulla circostanza, anche questa storicamente e documentalmente acclarata, che NarELlii con nota EL 10.12.1997, conferendo alla NO l'incarico di riscuotere il denaro EL fallimento IL, aveva espressamente specificato che la somma andava messa a disposizione EL socio di maggioranza ES, precisando, altresì, che la restituzione doveva essere effettuata con denaro contante per evitare i rischi correlati a un possibile sequestro e sottolineando la necessità che «dette somme non transitassero per i conti ELla società da lui amministrata e in grave stato di decozione, prossima al fallimento, palesando così il suo intendimento di compiere un'operazione di distrazione patrimoniale in frode ai creditori» (pag. 4 EL provvedimento impugnato). La Corte ELla riparazione, dopo avere richiamato il contenuto ELla sentenza assolutoria nei passaggi relativi alle "nuove prove" acquisite, consistite nella ricevuta di pagamento rilasciata dalla ES, alle dichiarazioni di AN XI e NG HU, le trascrizioni ELle fonoregistrazioni relative all'esame nel processo per falso a carico ELla NO, conclusosi con l'assoluzione ELla stessa, in cui costoro avrebbero riferito che l'avvocata avrebbe loro corrisposto le somme dovute dalla OP, oltre che le stesse dichiarazioni EL coimputato NarELli, ha rilevato, con motivazione congrua, scevra da profili di manifesta illogicità, che la lettura di questi fatti in favore ELla prospettiva difensiva, al momento ELle pronunce di condanna non era in astratto già possibile sicché solo in forza ELle nuove prove prodotte solo nel giudizio di revisione è stato possibile pervenire ad una pronuncia assolutoria. In proposito va detto che il ricorrente non spiega perché, a fronte ELle condotte accertate nel giudizio abbreviato, così come messe in luce nella ordinanza impugnata, si sarebbe dovuto procedere ai sensi ELl'art. 441, co. 5, cod. proc. pen. ad assumere prove per verificare se le somme che la NO aveva incassato versandole sul proprio conto personale e poi avrebbe restituito, parte con assegno e parte, asseritamente, in contanti al NarELli piuttosto che alla società alla quale erano destinate, fossero state poi utilizzate nel senso che solo dopo il giudizio di revisione è stato ritenuto accertato. 3. Quanto al giudizio espresso dalla Corte ELla riparazione secondo cui l'avvocata NO con condotta certamente irregolare ha recuperato i crediti ELla società OP e consegnato il denaro al proprio cliente, NarELli va detto quanto segue. 9 E' stato rilevato che sebbene il NarELli, secondo i giudici ELla revisione, sarebbe l'unico a poter rispondere ELl'impiego ELle somme recuperate, «non può che evidenziarsi la irregolarità ELla condotta mantenuta dalla NO la quale, invece di consegnare la somma alla società Orofil, ha accettato di seguire le direttive EL suo cliente, ben consapevole ELle finalità distrattive di tale condotta di appropriazione ELle somme erogate dalla IL che, per metà ELl'importo sono transitate sul conto personale EL NarELli e ELla moglie. Condotta questa che, secondo la Corte, proprio in virtù ELla qualità di legale ricoperta dalla NO, dunque, dotata di adeguate competenze tecniche e professionali, ha consentito al NarELli di porre in essere una condotta distrattiva che, senza il suo apporto, non si sarebbe potuta realizzare determinando così, in via esclusiva, per sua colpa grave, l'affermazione ELla responsabilità. Tutto ciò senza garantire la necessaria tracciabilità. Da qui le determinazioni dei giudici ELla cognizione «ad affermarne la responsabilità per concorso nella bancarotta fallimentare». L'ordinanza impugnata ha congruamente evidenziato che la condotta tenuta dalla NO, pur non idonea a fondare la sua responsabilità penale quanto alf.,A contestat6 di bancarotta è stata, tuttavia, ritenuta non solo gravemente colposa ma determinante, lo si ripete, nell'orientare l'autorità giudiziaria verso una pronuncia di condanna. Nel sopradescritto contesto il travisamento EL libro giornale allegato dalla ricorrente, pur avendo costituito oggetto di valutazione esplicita da parte ELla Corte non è stato ritenuto decisivo dato che la condotta che si assume gravemente colposa e determinante ai fini ELle determinazioni assunte dai giudici di merito, è stata ritenuta assorbente e prevalente. E d'altra parte gli argomenti posti dalla difesa si ri5olvono in una rilettura ELla scrittura contabile Lsj_J - Fa crittkra I i\_..9)chiedendone una alternativa, a lei più favorevole, che in questa sede non è consentita). 4. La conclusione cui è pervenuta la Corte ELla riparazione ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sanciti dalla RZ Sezione con la sentenza rescindente la quale non ha certo richiesto di ripetere il giudizio di cognizione (e, duque, di acquisire quindi tutti gli atti relativi) bensì di verificare se "le nuove prove che hanno convinto i giudici ELla revisione" fossero o meno relative a fatti di cui sarebbe stata "in astratto possibile la lettura in favore ELla prospettiva difensiva, al momento ELle pronunce di condanna" e/come già chiarito/questa eventualità è stata esclusa con motivazione congrua. 10 5. E' appena il caso di rilevare che nessun profilo di contrasto può essere ravvisato tra l'art. 643 cod proc. pen. e l'art. 3 EL protocollo 7 ELla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti ELl'uomo. L'art. 643, infatti, esclude il diritto alla riparazione solo se l'imputato prosciolto in sede di revisione «non ha dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario» in piena armonia con l'art. 3 prot. 7 ELla Convenzione in base al quale, in caso di annullamento di una condanna penale definitiva, l'interessato ha diritto al risarcimento «a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile EL fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile». 4. Al rigetto EL ricorso segue la condanna al pagamento ELle spese EL presente grado di giudizio. L'Amministrazione resistente ha depositato le proprie conclusioni in data 7 ottobre 2024, nel rispetto EL termine di quindici giorni previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. calcolandosi a ritroso i quindici giorni liberi, infatti, il termine ultimo entro cui presentare la memoria era il 6 ottobre 2024. Cadendo però detto termine in giorni festivo (domenica) ed essendo fissato in vista di un adempimento processuale da compiere entro una specifica scadenza, ai sensi ELl'art. 172 co. 3 cod. proc. pen., opera la proroga di diritto EL termine al giorno successivo non festivo (Sez. 2 n. 31434 EL 30/06/2022 non massimata).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento ELle spese processuali nonché alla rifusione ELle spese sostenute nel presente grado di legittimità dall'Amministrazione resistente, che liquida in euro mille. Deciso il 22 ottobre 2024
lette le conclusioni EL PG, in persona EL sostituto PASQUALE SERRAO d'AQUINO, che ha chiesto il rigetto EL ricorso;
letta la memoria ELl'avv. CRISTIANO CUOMO EL Foro di POTENZA e la memoria di replica alle conclusioni EL P.G. e EL Ministero competente;
letta la memoria EL MINISTERO ELl'ECONOMIA e ELle FINANZE che ha chiesto il rigetto EL ricorso. Penale Sent. Sez. 4 Num. 10030 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 22/10/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza EL 22 maggio 2023 la Corte di appello di Catanzaro.-ha respinto la domanda di riparazione ELl'errore giudiziario proposta nell'interesse di NC NO. La Corte ELla riparazione si è pronunciata in sede di rinvio disposto dalla RZ Sezione penale di questa Corte;
che, accogliendo il ricorso straordinario proposto dalla NO, con sentenza ELl'Il maggio 2022, previa revoca ELla sentenza emessa in data 18 marzo 2021 dalla Quarta Sezione penale di questa Corte di legittimità, ha annullato l'ordinanza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, in data 14 maggio 2020, di rigetto ELla domanda di riparazione ELl'errore giudiziario già proposta dalla odierna ricorrente. NC NO era stata sottoposta a procedimento penale in relazione ai reati di cui agli art. 110 cod. pen., 216, terzo comma, 219 e 223 I. fall. (capo C), 110, 81 cpv, 216, primo comma, n. 1, 219, primo e secondo comma, n. 1, 223, I. fall., 61 n. 11 cod. pen. (capo C bis), 110, 81 cpv, cod. pen., 216, primo comma, n. 1, 219, primo e secondo comma, n. 1, I. fall., 61 n. 11 cod. pen. (capo C ter), 110 e 640-bis cod. pen. (capo D). Il GUP EL Tribunale di Potenza, con sentenza ELl'8 marzo 2008, aveva condannato l'imputata in relazione ai reati di cui ai capi C), C-bis) e C-ter) e dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo D), estinto per prescrizione. Con sentenza EL 18 maggio 2006 1 la Corte di appello di Potenza aveva assolto l'imputata dal reato di cui al capo C) e rideterminato la pena in relazione ai reati di cui ai capi C bis) e C ter). Con sentenza EL 4 marzo 2008 questa Corte aveva annullato senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla durata ELla pena accessoria ELl'interdizione temporanea dalla professione di avvocato. Proposta istanza di revisione, la Corte di appello di Catanzaro, in data 19 luglio 2017, aveva revocato la sentenza emessa dalla Corte di merito ed assolto la NO dai residui reati di cui ai capi C bis) e C ter). Respinta per la prima volta la domanda di riparazione ELl'errore giudiziario, con ordinanza emessa il 15 maggio 2020 dalla Corte di appello di Catanzaro, è stato proposto ricorso per cassazione, rigettato dalla Quarta Sezione penale, giusta sentenza n. 28741 EL 18 marzo 2021. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso straordinario e la RZ Sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 25653 ELl'Il maggio 2022, ha revocato la pronuncia n. 28731 EL 18 marzo 2021 e per l'effetto, annullato, con rinvio, l'ordinanza emessa in data 14 maggio 2020 dalla Corte di appello di Catanzaro di rigetto ELla domanda di riparazione ELl'errore giudiziario. 2 Con l'ordinanza oggi impugnata la Corte ELla riparazione, giudicando in sede di rinvio ha nuovamente rigettato l'istanza proposta nell'interesse ELla NO. 2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso ,.affidandolo a tre motivi. 2.1 Con il primo si deducono violazioni di legge e vizi di motivazione. Si deduce che i giudici ELla riparazione avrebbero disatteso il principio impartito dalla RZ Sezione penale secondo cui, premesso che per negare la riparazione non basta che il soggetto versi in colpa grave o dolo né che abbia concorso a darvi causa ma, piuttosto, che lo abbia causato, «a tal fine non basta l'esame ELle sentenze di condanna ... ma va verificata tutta l'istruttoria compiuta e in particolare... la documentazione prodotta dalla ricorrente per chiarire se le "nuove" prove che hanno convinto i Giudici ELla revisione erano q meno relative a fatti di cui era già in astratto possibile la lettura in favore ELla prospettiva difensiva al momento ELle pronunce di condanna». Secondo la difesa, la Corte di appello di Catanzaro avrebbe obliterato il punto affermando che «non sarebbe stato possibile per i giudici ELla cognizione, anche valutando le prove nuove su cui si è fondato il giudizio di revisione, affermare in favore ELla NO, che la ricevuta rilasciata dalla ES e le dichiarazioni di AN XI, NG HU, AN GA e dei dipendenti ELla OP s.p.a. riscontravano l'annotazione in contabilità dei pagamenti dei debiti ELla OP nei confronti dei predetti e dimostravano che la NO aveva versato queste somme per conto EL NarELli, per pagare i debiti ELla OP, poiché non vi è corrispondenza cronologica tra la data di annotazione in contabilità dei predetti pagamenti e la data in cui i soldi ELla FI sono entrati materialmente nella disponibilità ELla NO e EL NarELli». A tale conclusione la Corte ELla riparazione sarebbe pervenuta rilevando che i debiti non possono essere stati pagati con il denaro proveniente dalla IL, atteso che dette annotazioni di pagamento risultano inserite in contabilità alla data EL 31.10.1997, mentre è certo che il giudice ELegato al fallimento ELla IL ha disposto la restituzione alla società OP ELla somma di lire 203.291.644 solo in data 2.12.1997, ossia dopo un mese dalla annotazione EL pagamento alla ES e ai lavoratori ELle somme indicate nelle scritture contabili. Inoltre, risulta che NarELli, in data 10.12.1997, ha conferito incarico alla NO di riscuotere il denaro EL fallimento/specificando che la somma andava messa a disposizione EL socio di maggioranza ES e che sempre NarELli ha incassato l'assegno emesso dalla NO per un importo pari alla metà ELla somma riscossa dal fallimento IL solo il 9.1.1998, tre mesi dopo l'annotazione contabile. 3 Ad avviso ELla difesa, la Corte di Catanzaro ha fondato il proprio assunto su un dato errato, ossia che risulti un pagamento ELla OP s.p.a. in favore dei lavoratori e ELla ES s.p.a. da una annotazione contabile EL 31 ottobre 1997, che non è dato sapere da dove sia stata tratta dato che la stessa non è stata neppure valorizzata dai giudici di merito per pronunciare la condanna ELla NO, poi oggetto di revisione. I giudici ELla riparazione avrebbe covuto acquisire la consulenza tecnica d'ufficio che evidenzia come dalle scritture contabili 0(2 f i e in specie quelle relative all'esercizio 1997, in assenza di entrate finanziari on -- si era proceduto ad alcun pagamento e che le entrate finanziarie ELl'esercizio 1998K ammontavano a complessive lire 203.291,665, tutte riferibili alle somme incassate "in restituzione" dalla curatela IL s.p.a. L'annotazione EL 31 c)ftot)re 1997 cui fa riferimento la Corte/attiene alla voce contabile "stipendi da liquidare" per 30 milioni di lire rimborso finanziamento ES LDT per 173.291.665 milioni di lire, come aveva rilevato il consulente EL P.M. Gilardini. Secondo la difesa la presunta appostazione in contabilità EL 31 ottobre 1997 costituirebbe un fatto "nuovo" che neppure i giudici ELla cognizione avevano preso in esame. Per contro è documentalmente provato che nel libro giornale, alla data EL 15.1.1998, risulta alla voce cassa, "contanti 203.291,665" ossia la somma incassata dalla curatela IL e lo stesso giorno l'uscita in contanti di 30 milioni per pagamento stipendi e 173.291.665 per finanziamento ES LTD. 2.2. Con il secondo motivo si deducono violazioni di legge e vizio di motivazione. I giudici ELla riparazione, dopo avere riportato alcuni elementi emersi nel giudizio di cognizione e di revisione hannoconcluso che le nuove prove, se pure fossero state acquisite dai giudici di merito, non sarebbero state idonee a dimostrare che i pagamenti alla ES e ai lavoratori erano stati effettuati dalla ricorrente con il denaro proveniente dalla curatela Meniofil. E' stato osservato che la sentenza di revisione non ha affrontato la questione ELla mancata dimostrazione EL versamento in contanti di metà EL denaro proveniente dagli assegni ELla curatela IL, dalla ricorrente a NarELli. Si tratta di circostanza smentita già dalla prima ordinanza di rigetto/ dove si legge "solo in sede di revisione la NO ha fornito la prova ELla corretta destinazione EL denaro"; che la prova EL pagamento alla ES non avrebbe comportato anche la dimostrazione che il pagamento fosse avvenuto con il denaro proveniente dalla curatela IL che la NO aveva trattenuto sul proprio conto e che ha sostenuto di avere consegnato in contanti al NarELli;
che anche le dichiarazioni degli operai risulterebbero irrilevanti ai fini ELla dimostrazione ELla consegna ELla residua somma in contanti dalla NO a NarELli, senza garantirne la tracciabilità, atteso che costoro avevano affermato - I . (i e 4 di avere ricevuto tali somme agli inizi EL 1998 mentre la relativa annotazione EL pagamento di tali somme nella contabilità ELla OP risaliva al 31 ottobre 1997. Ha ritenuto la Corte ELla riparazione che il comportamento, a dir poco ambiguo, ELla NO avrebbe determinato in maniera esclusiva la condanna ELl'istante. Secondo la difesa gli argomenti usati dal Giudice ELla riparazione facendo, peraltro, uso EL novum, rappresentato dalla presunta appostazione contabile EL 31 ottobre 1997, sono in violazione ELl'art. 648 cod. proc. pen. in quanto intaccherebbero il giudicato. Nel pervenire a tale esito la Corte di Catanzaro, valorizzando il dato storico più che il comportamento ELl'istante, finisce con il negare l'essenza stessa EL giudizio di revisione che, nel caso di specie, è stato celebrato ex novo sul presupposto di fatti conosciuti successivamente. La NO, sin dal primo momento, aveva dichiarato di avere trasferito l'intera somma percepita dal fallimento IL al NarELli e di essere estranea alle condotte di costui;
ha richiamato le scritture contabili ELla società da cui risultava la posta in entrata e in uscita, le dichiarazioni rese dal NarELli nonché prodotto le quietanze dei lavoratori. La NO ha, poi, ottenuto ragione in sede di revisione, grazie alle dichiarazioni degli amministratori cinesi e dei lavoratori, dei quali aveva chiesto sin dal primo momento l'escussione. La Corte ELla riparazione ha omesso di passare in rassegna come era stato indicato dalla RZ Sezione penale, tutta l'istruttoria dibattimentale e in specie la documentazione prodotta dalla ricorrente per stabilire se le nuove prove fossero relative a fatti da leggere in una prospettiva difensiva già al momento ELla pronuncia di condanna. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione con riferimento alla memoria ex art. 121cod. proc. pen. nonché sulla memoria di replica, depositate presso la Corte di appello di Catanzaro. Si pone questione di legittimità costituzionale ELl'art. 643 cod. proc. pen. per violazione ELl'art. 117 Cost. in relazione all'art. 3 Protocollo 7 Cedu. La questione è "se in tema di riconoscimento EL diritto alla riparazione ELl'errore giudiziario, il dolo e la colpa grave, quali cause ostative alla configurazione EL diritto reclamato debbano necessariamente consistere in comportamenti processuali ELl'imputato che, per trovarsi in rapporto di causalità con la ingiusta condanna, debbano avere l'attitudine ad indurre in errore il giudice in conseguenza di atti compiuti nel corso EL processo e attribuibili all'imputato stesso e connotati da inganno (dolo) e/o da mastodontica imprudenza o negligenza (colpa grave) nel difendersi, così da determinare, di per sé soli e non anche in concorso con altri comportamenti (magari anche pre-processuali) l'errore giudiziario, il quale senza quelle condotte non sarebbe stato in alcun caso commesso". 5 Assume la difesa che il rigetto sarebbe fondato sul rilievo che la ricorrente avrebbe tenuto un comportamento connotato da colpa grave poiché quantomeno irregolare ed ambiguo, per avere versato metà ELla somma consegnata dalla IL sul conto corrente intestato a NarELli e alla moglie piuttosto che alla società OP cui gli assegni erano intestati;
di avere poi versato il resto ELla somma sul proprio conto corrente senza garantirne la successiva e dovuta tracciabilità e, dunque, non consentendo di acquisire dimostrazione certa ELla consegna di tale somma residua al NarELli, inducendo così, con il proprio comportamento irregolare e irrituale, peraltro, tenuto da un avvocato, i giudici ELla cognizione ad affermare la responsabilità per il concorso nella bancarotta fallimentare. Già con precedenti memorie era stato evidenziato che la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che nel processo penale non è previsto un onere probatorio a carico ELl'imputato moELlato sui principi propri EL processo civile ma è prospettabile solo un onere di allegazione. Dagli atti allegati alla riparazione risulta che la ricorrente aveva puntualmente "allegato" la circostanza decisiva di aver restituito e non distratto le somme oggetto EL reato di bancarotta mediante il versamento in favore EL socio di maggioranza e il pagamento degli stipendi, come ha rilevato la Corte ELla revisione. Pur in presenza di un dato di prova certo e non controverso, la Corte ha pretermesso qualsivoglia motivazione nonostante il chiaro indirizzo fornito dalla sentenza di annullamento, omettendo di valutare le informazioni esistenti agli atti EL processo, decisive per escludere qualsiasi ipotesi di colpa ELla ricorrente nel determinare la sentenza di condanna a suo carico. Accertato che la ricorrente si è difesa indicando la destinazione ELle somme riscosse e richiedendo l'assunzione di mezzi di prova a discarico mai assunti dagli organi inquirenti e giudicanti nel procedimento in cui fu ingiustamente condannata, non le si può addebitare di aver dato causa né in via esclusiva né concorrente alla sentenza di condanna. La NO, infatti, ha chiesto di difendersi provando e quelle prove, che in sede di revisione hanno escluso la responsabilità penale, avrebbero consentito/se acquisite nel giudizio di merito, di escludere la responsabilità anche nel giudizio di cognizione ove i giudici, nella loro discrezionalità, hanno, invece, ritenuto di non dare loro ingresso. Di ciò non può essere mosso rimprovero alla ricorrente. Si rammenta che l'art. 3 EL protocollo n. 7 Cedu prevede che «qualora una condanna penale definitiva sia successivamente annullata o qualora la grazia sia concessa perché un fatto sopravvenuto o nuove rivelazioni comprovano che vi è stato un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna sarà risarcita a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in 6 tempo utile EL fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile». Si richiede, dunque, un comportamento processuale che sottragga al giudice un "sapere" che se posseduto, avrebbe consentito in astratto di impedire l'errore giudiziario. Se si dovesse escludere l'interpretazione conforme e ritenere che l'art. 643 cod. proc. pen. / cui l'art. 24 comma 4 Cost. rinvia per la determinazione ELle condizioni e dei modi ELla riparazione, vada interpretatp nel senso che la colpa grave ostativa al riconoscimento EL diritto possa prescindere da un comportamento processuale che abbia, da solo o con altri elementi, l'attitudine ad indurre in errore il giudice che viene così privato ELla conoscenza di fatti utili ad evitare l'errore, l'art. 643 cod. proc. pen. sarebbe in contrasto con l'art. 3 citato. 3. La difesa ELla NO ha fatto pervenire motivi aggiunti ribadendo gli argomenti spesi nel ricorso e rileva che il giudice EL rinvio non avrebbe acquisito gli atti EL procedimento relativi al giudizio di revisione che contiene o avrebbe dovuto contenere gli atti EL processo di primo e secondo grado come dimostrerebbe la mancanza di detti atti a quelli allegati al presente procedimento nonché l'assenza di un apposito provvedimento di acquisizione che dai verbali di causa, non risulta essere stato emesso dai giudici ELlà riparazione. 4. Il P.G., in persona EL sostituto Pasquale Serrao D'Aquino, ha rassegnato conclusioni scritte/ chiedendo il rigetto EL ricorso. 5. Il Ministero ELl'Economia e ELle Finanze ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto EL ricorso. 6. La difesa ha depositato repliche alle conclusioni EL P.G. e EL Ministero deducendo la tardività ELla memoria EL Ministero. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sono infondati e devono essere rigettati. 2. Appare necessario muovere da una premessa. La valutazione cima l'esistenza di un comportamento gravemente negligente da parte ELl'interessato, sinergicamente collegato all'errore giudiziario EL quale il soggetto sia stato vittima, costituisce giudizio di merito che ove sorretto da un 7 ragionamento congruo non è sindacabile in questa sede. La Corte ELla riparazione, con motivazione coerente e non manifestamente illogica, ha evidenziato i comportamenti ELl'interessata che si erano posti in modo diretto e in chiave sinergica rispetto alla condanna, poi ribaltata in sede di revisione, anche alla stregua di "nuove acquisizioni probatorie". Alla base ELla decisione sono state poste circostanze che sono rimaste accertate nella sentenza assolutoria, ritenendole con ragionamento logico-giuridico congruo, ostative al riconoscimento EL diritto azionato. Alle predette conclusioni .« i giudici ELla riparazione sono giunti, contrariamente a quanto deduce la ricorrente, nel solco dei principi sanciti da questa Corte di legittimità secondo cui la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione ELl'errore giudiziario quando abbia dato causa all'errore medesimo e non anche quando si sia limitata ad essere una ELle cause concorrenti come, al contrario, si ritiene sufficiente ai fini ELla esclusione EL diritto alla riparazione (sez. 4, n. 9213 EL 4/2/2010, Giuliana, Rv. 246803-01; sez. 3, n. 48321 EL 17/5/2016, Attaguile, Rv. 268494-01; nonché la stessa Sez. 3 n. 25653 EL 11/5/2022, NO, Rv. 283621-02). La Corte, infatti, con motivazione non manifestamente illogica né in violazione ELle norme in tema di revisione ha ricostruito la vicenda come segue, traendo argomenti a sostegno ELla determinazione con la quale ha respinto la richiesta di riparazione: - il giudice ELegato al fallimento ELla società IL, con ordinanza EL 2.12.1997 ha disposto la restituzione alla OROP s.p.a ELla somma di lire 203.291.655; - il curatore ELla IL, in esecuzione EL provvedimento EL giudice, ha emesso tre assegni circolari, traendo la disponibilità dal conto corrente intestato al fallimento IL;
- gli assegni per l'importo complessivo sopra indicati sono stati intestati alla OROP s.p.a.; - la NO, su incarico ELl'amministratore ELla OP s.p.a., AU NarELli, ha incassato in nome e per conto ELla società la somma complessiva, proveniente dal fallimento ELla IL e destinata alla OP, versandola per intero sul proprio conto corrente personale;
- successivamente metà circa di detta somma, lungi dall'essere riversata alla OROP, è stata dalla NO "consegnata" al NarELli mediante l'emissione di un assegno tratto dal proprio conto corrente e negoziato presso la Banca di credito cooperativo di Roma dove NarELli e la moglie erano titolari di un conto cointestato. Il resto sarebbe stato consegnato dalla NO in contanti, attingendo da denaro 8 non prelevato dal conto ma da disponibilità proprie. La Corte ELla riparazione ha, poi, posto l'accento sulla circostanza, anche questa storicamente e documentalmente acclarata, che NarELlii con nota EL 10.12.1997, conferendo alla NO l'incarico di riscuotere il denaro EL fallimento IL, aveva espressamente specificato che la somma andava messa a disposizione EL socio di maggioranza ES, precisando, altresì, che la restituzione doveva essere effettuata con denaro contante per evitare i rischi correlati a un possibile sequestro e sottolineando la necessità che «dette somme non transitassero per i conti ELla società da lui amministrata e in grave stato di decozione, prossima al fallimento, palesando così il suo intendimento di compiere un'operazione di distrazione patrimoniale in frode ai creditori» (pag. 4 EL provvedimento impugnato). La Corte ELla riparazione, dopo avere richiamato il contenuto ELla sentenza assolutoria nei passaggi relativi alle "nuove prove" acquisite, consistite nella ricevuta di pagamento rilasciata dalla ES, alle dichiarazioni di AN XI e NG HU, le trascrizioni ELle fonoregistrazioni relative all'esame nel processo per falso a carico ELla NO, conclusosi con l'assoluzione ELla stessa, in cui costoro avrebbero riferito che l'avvocata avrebbe loro corrisposto le somme dovute dalla OP, oltre che le stesse dichiarazioni EL coimputato NarELli, ha rilevato, con motivazione congrua, scevra da profili di manifesta illogicità, che la lettura di questi fatti in favore ELla prospettiva difensiva, al momento ELle pronunce di condanna non era in astratto già possibile sicché solo in forza ELle nuove prove prodotte solo nel giudizio di revisione è stato possibile pervenire ad una pronuncia assolutoria. In proposito va detto che il ricorrente non spiega perché, a fronte ELle condotte accertate nel giudizio abbreviato, così come messe in luce nella ordinanza impugnata, si sarebbe dovuto procedere ai sensi ELl'art. 441, co. 5, cod. proc. pen. ad assumere prove per verificare se le somme che la NO aveva incassato versandole sul proprio conto personale e poi avrebbe restituito, parte con assegno e parte, asseritamente, in contanti al NarELli piuttosto che alla società alla quale erano destinate, fossero state poi utilizzate nel senso che solo dopo il giudizio di revisione è stato ritenuto accertato. 3. Quanto al giudizio espresso dalla Corte ELla riparazione secondo cui l'avvocata NO con condotta certamente irregolare ha recuperato i crediti ELla società OP e consegnato il denaro al proprio cliente, NarELli va detto quanto segue. 9 E' stato rilevato che sebbene il NarELli, secondo i giudici ELla revisione, sarebbe l'unico a poter rispondere ELl'impiego ELle somme recuperate, «non può che evidenziarsi la irregolarità ELla condotta mantenuta dalla NO la quale, invece di consegnare la somma alla società Orofil, ha accettato di seguire le direttive EL suo cliente, ben consapevole ELle finalità distrattive di tale condotta di appropriazione ELle somme erogate dalla IL che, per metà ELl'importo sono transitate sul conto personale EL NarELli e ELla moglie. Condotta questa che, secondo la Corte, proprio in virtù ELla qualità di legale ricoperta dalla NO, dunque, dotata di adeguate competenze tecniche e professionali, ha consentito al NarELli di porre in essere una condotta distrattiva che, senza il suo apporto, non si sarebbe potuta realizzare determinando così, in via esclusiva, per sua colpa grave, l'affermazione ELla responsabilità. Tutto ciò senza garantire la necessaria tracciabilità. Da qui le determinazioni dei giudici ELla cognizione «ad affermarne la responsabilità per concorso nella bancarotta fallimentare». L'ordinanza impugnata ha congruamente evidenziato che la condotta tenuta dalla NO, pur non idonea a fondare la sua responsabilità penale quanto alf.,A contestat6 di bancarotta è stata, tuttavia, ritenuta non solo gravemente colposa ma determinante, lo si ripete, nell'orientare l'autorità giudiziaria verso una pronuncia di condanna. Nel sopradescritto contesto il travisamento EL libro giornale allegato dalla ricorrente, pur avendo costituito oggetto di valutazione esplicita da parte ELla Corte non è stato ritenuto decisivo dato che la condotta che si assume gravemente colposa e determinante ai fini ELle determinazioni assunte dai giudici di merito, è stata ritenuta assorbente e prevalente. E d'altra parte gli argomenti posti dalla difesa si ri5olvono in una rilettura ELla scrittura contabile Lsj_J - Fa crittkra I i\_..9)chiedendone una alternativa, a lei più favorevole, che in questa sede non è consentita). 4. La conclusione cui è pervenuta la Corte ELla riparazione ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto sanciti dalla RZ Sezione con la sentenza rescindente la quale non ha certo richiesto di ripetere il giudizio di cognizione (e, duque, di acquisire quindi tutti gli atti relativi) bensì di verificare se "le nuove prove che hanno convinto i giudici ELla revisione" fossero o meno relative a fatti di cui sarebbe stata "in astratto possibile la lettura in favore ELla prospettiva difensiva, al momento ELle pronunce di condanna" e/come già chiarito/questa eventualità è stata esclusa con motivazione congrua. 10 5. E' appena il caso di rilevare che nessun profilo di contrasto può essere ravvisato tra l'art. 643 cod proc. pen. e l'art. 3 EL protocollo 7 ELla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti ELl'uomo. L'art. 643, infatti, esclude il diritto alla riparazione solo se l'imputato prosciolto in sede di revisione «non ha dato causa per dolo o colpa grave all'errore giudiziario» in piena armonia con l'art. 3 prot. 7 ELla Convenzione in base al quale, in caso di annullamento di una condanna penale definitiva, l'interessato ha diritto al risarcimento «a meno che non sia provato che la mancata rivelazione in tempo utile EL fatto non conosciuto le sia interamente o parzialmente imputabile». 4. Al rigetto EL ricorso segue la condanna al pagamento ELle spese EL presente grado di giudizio. L'Amministrazione resistente ha depositato le proprie conclusioni in data 7 ottobre 2024, nel rispetto EL termine di quindici giorni previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. calcolandosi a ritroso i quindici giorni liberi, infatti, il termine ultimo entro cui presentare la memoria era il 6 ottobre 2024. Cadendo però detto termine in giorni festivo (domenica) ed essendo fissato in vista di un adempimento processuale da compiere entro una specifica scadenza, ai sensi ELl'art. 172 co. 3 cod. proc. pen., opera la proroga di diritto EL termine al giorno successivo non festivo (Sez. 2 n. 31434 EL 30/06/2022 non massimata).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento ELle spese processuali nonché alla rifusione ELle spese sostenute nel presente grado di legittimità dall'Amministrazione resistente, che liquida in euro mille. Deciso il 22 ottobre 2024