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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 04/02/2025, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 351/2024
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 04/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro di II grado tra
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., assistita e difesa dall'Avv. SOLIDORO SIMONA
appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. TORNESELLO ILARIA appellato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.6.2022, , dipendente della Controparte_1
con qualifica di “operatore di esercizio – par. 158”, ha Parte_1 adito il Tribunale del lavoro di Bari per sentir accertare il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione dovuta per le ferie annuali anche dei compensi percepiti con carattere di costanza e/o normalità e maturati a titolo di: indennità di presenza prevista dall'accordo nazionale del 21.05.1981 e dall'accordo aziendale del 06.10.1988; indennità di disponibilità prevista dall'accordo aziendale del 23.10.2000; indennità di agente unico prevista dall'accordo aziendale dell'11.12.1984; indennità monoagente prevista dall'accordo aziendale del
19.10.1989; ulteriore indennità di presenza riconosciuta dall'accordo nazionale del
21.05.1981; indennità maggiorazione supero limite condotta al 40% prevista dall'accordo aziendale del 01.08.1997; indennità maggiorazione supero limite condotta al 80% prevista dall'accordo aziendale del 01.08.1997; indennità fuori nastro I, II e III ora prevista dall'accordo aziendale del 01.08.1997; indennità interruzione turno prevista dall'accordo aziendale del 01.08.1997; trasferta e diaria ridotta A3 prevista dal CCNL art. 20/A e art. 21/A del 23.07.1976; il tutto previa disapplicazione di eventuali norme e/o contratti collettivi in contrasto con la
Direttiva Europea n. 88 del 2003, così come interpretata dalla C.G.U.E., con conseguente condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle connesse differenze retributive.
2. Con sentenza definitiva resa in data 15.11.2023 il Tribunale di Bari, in accoglimento del ricorso, ha così statuito: <dichiara che il lavoratore ricorrente ha diritto all'inclusione nella retribuzione dovutagli per le ferie annuali anche dei compensi, calcolati sulla media dell'anno precedente, maturati a titolo di: indennità di presenza, indennità fuori nastro I^ ora, II^ ora e III^ ora, ulteriore indennità di presenza, indennità interruzione turno, indennità di disponibilità, indennità agente unico, indennità monoagente, indennità maggiorazione supero limite condotta al 40%, indennità maggiorazione supero limite condotta al 80%, diaria A3 e trasferta>>.
2.1. Il giudicante ha così argomentato:
- la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, Dir. CE n. 2003/88 deve intendersi nel senso che per la durata delle ferie la retribuzione debba essere mantenuta e dunque il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo;
- sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto al godimento, nel corso del periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del lavoro;
pag. 2/19 - pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali;
- non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro;
- compito del giudice di merito è dunque quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE;
- deve escludersi che gli obiettivi della citata Direttiva possano ritenersi integralmente soddisfatti nel nostro ordinamento sulla scorta della sola operatività del principio costituzionale di irrinunciabilità delle ferie, in base al quale solo le ferie contrattuali, quelle cioè eccedenti le 4 settimane previste per legge, possono formare oggetto di atto abdicativo e, se non godute, possono essere convertite in un'indennità;
- il prestatore di lavoro, pur nel regime della irrinunciabilità, conserva ugualmente margini di scelta, poiché, anche a fronte della formale offerta del datore di lavoro, potrebbe decidere di non riposare nei periodi minimi di ferie garantite, per non perdere la maggiore retribuzione spettante per il lavoro effettivo;
- l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla pag. 3/19 Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico”;
- dunque, è necessario analizzare le singole voci, così da stabilire se esse siano dirette a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare o, comunque, siano correlate allo status personale e professionale del dipendente;
- l'individuazione di un periodo di riferimento ragionevole serve a comprendere quali voci della retribuzione siano state percepite durante il periodo di lavoro effettivo – e quindi debbano essere conservate anche durante il periodo di ferie – ed in quale misura debba essere quantificato il maggior credito del dipendente;
- deve essere riconosciuta la computabilità delle indennità rivendicate (ad eccezione della indennità di presenza bis, già corrisposta anche durante il periodo di ferie), trattandosi di indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate al lavoratore, al suo status e alla qualifica professionale rivestita, nonchè palesemente dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dall'espletamento di dette mansioni;
- è indispensabile limitare il riconoscimento giudiziale delle pretese al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali, pari a 4 settimane;
- è infondata l'eccezione di prescrizione, avendo il ricorrente già delimitato la propria domanda al quinquennio antecedente al primo atto interruttivo, ossia il reclamo gerarchico del 6.12.2019; pertanto, anche a voler ammettere la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto per i crediti non estinti prima della data di entrata in vigore della L. 92/2012, contrariamente a Cass., n. 26256/22, nel presente giudizio non v'è stato alcun inutile decorso dei relativi termini.
3. Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 8.5.2024, la Parte_1 ha interposto appello.
[...]
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituito , con apposita CP_1 memoria, per resistere all'avversa iniziativa processuale.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio del giudizio di pag. 4/19 primo grado, all'udienza del 4.2.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. Con il primo motivo di gravame, la società denuncia l'errata interpretazione del quadro normativo e, in particolare, dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003.
Rileva che la Direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto;
osserva, inoltre, che il concetto di retribuzione non è disciplinato nel diritto comunitario, ma, anzi, è espressamente escluso, e che non è prevista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno; aggiunge che, comunque, la legislazione italiana è più articolata e garantista di quella europea.
Evidenzia che, secondo la giurisprudenza della CGUE, il principio ispiratore della citata Direttiva è che l'eventuale differenza della retribuzione percepita durante le ferie non deve essere di entità tale da dissuadere il lavoratore dall'esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie, laddove, nel caso di specie, il complessivo ammontare degli emolumenti aggiuntivi indicati in ricorso sarebbe del tutto incomparabile rispetto alle ipotesi esaminate dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia, rappresentando una percentuale del tutto inidonea a svolgere un effetto dissuasivo, tenuto conto della percezione durante il periodo feriale di tutti gli emolumenti che costituiscono la retribuzione normale, come individuati dal CCNL.
Sottolinea che le disposizioni dei contratti collettivi applicabili alla fattispecie e, in particolare, l'art. 6 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, in base al quale Controparte_2 durante i periodi di ferie al lavoratore spetta la “retribuzione normale”, consentono al lavoratore in ferie di percepire una retribuzione comprendente tutte le voci c.d. fisse previste dalla contrattazione nazionale, con esclusione soltanto delle voci variabili.
Argomenta, quindi, che la normativa contrattuale di settore inerente al calcolo della retribuzione feriale indiscutibilmente assicura ai lavoratori una retribuzione pag. 5/19 pressoché equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sicché nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della Direttiva n. 2003/88/CE sarebbe in concreto ravvisabile.
4.1. Con il secondo motivo, passa in rassegna in modo analitico la natura e le caratteristiche dei vari emolumenti, evidenziando che le indennità riconosciute dal
Tribunale non rientrano nel concetto di indennità fisse e/o continuative ex art. 22
R.D. n.148/31, né sono intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte, trattandosi di compensi corrisposti soltanto in via eventuale, nel caso di svolgimento di attività lavorativa in circostanze particolari e/o in presenza di specifici presupposti, ovvero correlati all'effettiva presenza in servizio.
Evidenzia in particolare che:
- l'indennità di disponibilità, prevista dall'accordo aziendale del 23.10.2000 per il personale di macchina che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi
“di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, è un compenso dovuto per prestazioni lavorative eccezionalmente rese in circostanze particolari, sicchè, per tale suo carattere variabile ed occasionale, non può farsi rientrare nella retribuzione ordinaria del lavoratore;
- le indennità di agente unico e di monoagente, istituite a seguito della soppressione del profilo professionale di bigliettaio ed all'attribuzione al personale di scorta treni ovvero al conducente degli autobus di linea delle mansioni di emissione titoli di viaggio, sono riconosciute a norma dell'accordo aziendale dell'11.12.1984 “per ogni giornata di effettiva presenza in servizio”, e non possono, di conseguenza, far parte della retribuzione dovuta durante i periodi di ferie, in cui non è espletata alcuna attività.
Esse, inoltre, secondo quanto previsto dal C.C.N.L. del 2000, devono essere assimiliate a premi di risultato, estranei alle voci componenti la retribuzione ordinaria;
- le indennità per supero limite condotta o guida 40% e 80%, previste dall'accordo aziendale del 1.8.1997, dovute rispettivamente nella ipotesi di espletamento di mansioni di guida o condotta oltre 3,30 ore ovvero oltre 4,30 ore, costituiscono pag. 6/19 componenti variabili della retribuzione in quanto dirette a compensare prestazioni lavorative eccezionalmente rese, assimilabili allo straordinario e dovute soltanto in presenza dei presupposti specifici previsti dall'accordo aziendale;
- l'indennità di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del CCNL 23.7.1976, spettante al personale di macchina nell' ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio, ha pacificamente natura di rimborso spese, anche in forza di quanto stabilito dall'art. 51 del TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.Lgs.
314/1997 e, come tale, esente da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48. Inoltre, presuppone l'allontanamento dalla residenza di servizio e, pertanto, essendo collegata a tale specifica condizione, costituisce componente variabile della retribuzione e non può essere inclusa nella retribuzione ordinaria;
- l'indennità di interruzione turno, prevista dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, non compensa alcuna particolare mansione o attività specifica, atteso che la prestazione lavorativa è comunque retribuita regolarmente ed indipendentemente dall'interruzione del turno. Detta indennità è diretta unicamente a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo.
Conseguentemente, detta indennità, alla quale deve attribuirsi natura risarcitoria in senso lato, va esclusa ai fini del calcolo della retribuzione feriale.
4.2. Con il terzo motivo, censura l'omessa motivazione sulle argomentazioni svolte in primo grado in ordine alla "non continuità" e "non fissità" delle indennità richieste dal lavoratore, puntualizzando che le disposizioni contrattuali in tema di retribuzione spettante durante le ferie espressamente escludono le indennità saltuarie e variabili dal novero delle competenze che compongono la "retribuzione normale" (art. 1 dell'Accordo Nazionale del 12 marzo 1980).
4.3. Con il quarto motivo, si duole della omessa quantificazione delle somme oggetto di condanna e della mancata ammissione di una CTU contabile, che avrebbe potuto accertare la presenza o meno dei requisiti richiesti per includere le varie indennità nella base di calcolo della retribuzione feriale, anche allo scopo di verificare se tali voci presentavano effettivamente i caratteri della continuità e fissità.
pag. 7/19 5. I motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono infondati e vanno disattesi.
6. Occorre chiarire, in linea con le motivazioni già espresse da questa Corte in precedenti conformi, cui si intende dare continuità, che, come di recente ribadito da
Cass., n. 19716/2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso
CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). CP_3
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 Per_1 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è, infatti, incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la S.C. ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella Direttiva
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della
Direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato pag. 8/19 allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass. 17/05/2019
n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, evidenziandosi il contrasto con il
D.Lgs. n. 185 del 2005, art. 4 (decreto di attuazione della Direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.
23/06/2022 n. 20216).
“…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle
pag. 9/19 mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro.
Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (v. punti 24 e ss. sentenza
Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia, Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore - la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione” - come tale eventuale e variabile - “il cui importo
è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore - abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base”.
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste, in sostanza, nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, Persona_2 punto 58, nonché e a., EU:C:2009:18, punto 60). CP_3
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della Direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria durante i periodi di lavoro effettivo, il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C- Per_3
385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
pag. 10/19 Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo “status” personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte: nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento
(sentenza To.He cit.). “[…] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”.
6.1. Ne consegue che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali menzionate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a quelle che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio – non ha, in questa sede, alcuna rilevanza, dovendosi, in ogni caso, attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come pag. 11/19 confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del
2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Chiarisce Cass., n. 18160/2023 che il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi”, l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale" deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (v. altresì Cass., n. 35578/2023, la quale chiarisce altresì che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione, ovviamente, alla specifica mansione in esame).
Parimenti, non rileva se il lavoratore abbia o meno formalmente invocato, in sede di ricorso introduttivo, la nullità del C.C.N.L. di riferimento per contrarietà a norme imperative, perché ciò che conta è che abbia dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e, in particolare, della citata Direttiva 2003/88/CE.
7. Tanto chiarito, il fatto che l'indennità di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del
CCNL 23.7.1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 20 relativo all'indennità di trasferta riguarda, invece, il personale degli impianti fissi), possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di
<importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore>>, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr sent. cit.).
Tra l'altro, l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato pag. 12/19 fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative
(il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario), prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, escluse qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante).
Neppure giova – al fine di accreditarne la natura di rimborso spese – il richiamo all'art. 51 del TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.Lgs. 314/1997, ed alla previsione di esenzione delle indennità per trasferte “da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48”: tale disposizione, infatti, riguarda, al più, solo la modalità di tassazione, ma non è idonea a mutare la natura della indennità in questione.
7.1. Quanto all'indennità mensile ed all'indennità giornaliera di presenza deve osservarsi che detti emolumenti sono disciplinati dall'Accordo Nazionale del
21.05.1981 e dall'Accordo Aziendale del 5 ottobre 1988 e sono riconosciuti – sotto la voce “miglioramenti economici” – a tutto il personale in servizio in ragione di un importo medio annuo di 1.914.000 lire, con esclusione degli agenti in malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettative o congedi o assenze non retribuiti.
È del tutto evidente che anche tali indennità costituiscono elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che esse sono attribuite indistintamente a tutto il personale, a eccezione di quello che non ha diritto a essere retribuito.
Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore.
7.2. Stesso discorso va fatto in relazione:
- alle indennità di agente unico e di monoagente le quali sono state istituite a seguito della soppressione del profilo professionale di bigliettaio ed alla attribuzione al personale di scorta dei treni ovvero al conducente degli autobus di linea, delle mansioni di emissione titoli di viaggio, le quali sebbene previste dall'accordo aziendale dell'11.12.1984 “per ogni giornata di effettiva presenza in servizio”,
pag. 13/19 rappresentano all'evidenza, emolumenti strettamente correlati al disagio connesso alla duplice attività lavorativa cumulata dai conducenti e dunque a siffatto “status” professionale;
né le diposizioni contrattuali richiamate dall'Azienda (v. in particolare capitolo 2 dell'Accordo Nazionale 5.10.1988) risultano configurare tali indennità alla stregua di premi di “produzione” in qualche modo correlati alle disponibilità del “fondo di produttività”, come sembra opinare l'azienda in base al solo fatto che le cennate indennità siano state inserite in un “capitolo” dell'Accordo, denominato “recuperi di produttività”;
- all'indennità di interruzione turno prevista dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, posto che è la stessa appellante a dare atto, in sede di appello, che tale indennità viene corrisposta indipendentemente dall'interruzione del turno ed è diretta a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo, per cui risulta strettamente correlata, anche in questo caso, alla particolare tipologia della mansione lavorativa, secondo turni avvicendati, in concreto espletata.
8. La questione è solo apparentemente diversa in relazione:
- all'indennità di disponibilità prevista dall'accordo aziendale del 23.10.2000 per il “personale di macchina” (di qui il collegamento intrinseco con la mansione) che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, per cui trattasi di compenso dovuto in favore “degli agenti interessati alla disponibilità” (indennità poi estesa a tutto il personale viaggiante con successivo accordo del 13.7.2004);
- all'indennità di fuori nastro (per prima, seconda o terza ora), prevista dall'accordo del 1.8.1997, la quale viene corrisposta nella (eventuale) ipotesi di lavoro oltre l'ordinario nastro lavorativo (pari a 10 ore e comunque senza eccedere, appunto, le 13 ore) e indipendentemente dal superamento dell'orario normale;
- alle indennità per supero limite condotta o guida 40% e 80%, pure previste dal suddetto accordo aziendale dell'1.8.1997, dovute rispettivamente nella ipotesi di pag. 14/19 personale “che si troverà ad operare in turni strutturalmente al di sopra” della prestazione di 3,30 ore di condotta, ovvero di 4,30 ore di “condotta o di guida”.
Infatti, se è vero che trattasi, in qualche modo, di compensi che dipendono dall'eventuale verificazione di talune condizioni, è anche vero che dalle buste paga e dai conteggi analitici allegati al ricorso introduttivo – mai specificamente contestati dall'azienda – emerge in modo evidente che (anche) i suddetti emolumenti – tenuto conto, in sintonia con l'insegnamento della Corte di Giustizia, di una media rapportata ad “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo” (quale la media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute) – risultano corrisposti in modo pressochè stabile e continuativo.
Dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo di causa emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dal lavoratore con netta continuità e in modo non occasionale, sicché deve ritenersi che non abbiano carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale-quantitativo.
Risulta in particolare dalle buste paga che detti emolumenti sono stati corrisposti con costanza e uniformità, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa.
Ne consegue che le indennità sopra indicate sono tutte da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Detti emolumenti, di fatto, da un lato risultano connessi, come già visto, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame (ad esempio, l'indennità di disponibilità e l'ulteriore indennità di presenza
– leggi incremento – sono espressamente riservate al personale di macchina;
l'indennità per supero limite è parimenti riservata, ai sensi del medesimo accordo, a quel personale “operante in turni strutturalmente al di sopra della prestazione di 3 ore e 30 ovvero di 4 ore e 30 di condotta o di guida”, ecc.); dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione “ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, pur non avendo,
pag. 15/19 al contempo, concorso a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i periodi feriali.
9. Occorre a questo punto verificare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile, come detto sopra, non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la più volte citata Direttiva ha inteso evitare.
Ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che «un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
In tale ottica, risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. In particolare, la perdita della retribuzione è ancora più evidente quando il lavoratore fruisce di più giorni di ferie consecutivi nello stesso pag. 16/19 mese, tanto che, se in un mese gode per esempio di 15 giorni di ferie, la retribuzione percepita in quel mese è quasi la metà rispetto agli altri mesi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione, tale, per la sua entità, da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03- 2023).
In tale contesto, si segnala anche la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.) la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute.
Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la Per_4 giurisprudenza ivi citata).
Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della Direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., Email_1
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo pag. 17/19 successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014,
Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
In base alle sentenze della Corte di Giustizia innanzi richiamate, le spettanze del lavoratore sono determinabili in base ai compensi percepiti dal lavoratore durante un periodo di tempo rappresentativo, quale può essere ad esempio, quello dell'anno precedente, non a caso qui non contestato da parte appellante.
10. Parimenti infondate si rivelano le doglianze relative all'omessa quantificazione delle spettanze e alla necessità/opportunità di ammissione di un'apposita CTU contabile, avendo il lavoratore formulato nel proprio ricorso introduttivo una domanda di condanna generica.
11. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della gravata sentenza, restando assorbita ogni ulteriore questione controversa.
12. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 (come modificato da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
13. Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell'appello), sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2013, n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., SS.UU., n.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro pag. 18/19 definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data
8.05.2024 da , in persona del l.r.p.t., Parte_1 avverso la sentenza resa in data 15.11.2023 dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la società appellante a rifondere all'appellato le spese processuali del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.100,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore del procuratore antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quella prevista per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 4/02/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Vittoria Orlando
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Lavoro
N. R.G. 351/2024
La Corte D'Appello di Bari, SEZIONE LAVORO, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Vittoria Orlando Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli Consigliere
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Consigliere relatore all'udienza in data 04/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro di II grado tra
(C.F. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., assistita e difesa dall'Avv. SOLIDORO SIMONA
appellante
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'Avv. TORNESELLO ILARIA appellato
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 1.6.2022, , dipendente della Controparte_1
con qualifica di “operatore di esercizio – par. 158”, ha Parte_1 adito il Tribunale del lavoro di Bari per sentir accertare il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione dovuta per le ferie annuali anche dei compensi percepiti con carattere di costanza e/o normalità e maturati a titolo di: indennità di presenza prevista dall'accordo nazionale del 21.05.1981 e dall'accordo aziendale del 06.10.1988; indennità di disponibilità prevista dall'accordo aziendale del 23.10.2000; indennità di agente unico prevista dall'accordo aziendale dell'11.12.1984; indennità monoagente prevista dall'accordo aziendale del
19.10.1989; ulteriore indennità di presenza riconosciuta dall'accordo nazionale del
21.05.1981; indennità maggiorazione supero limite condotta al 40% prevista dall'accordo aziendale del 01.08.1997; indennità maggiorazione supero limite condotta al 80% prevista dall'accordo aziendale del 01.08.1997; indennità fuori nastro I, II e III ora prevista dall'accordo aziendale del 01.08.1997; indennità interruzione turno prevista dall'accordo aziendale del 01.08.1997; trasferta e diaria ridotta A3 prevista dal CCNL art. 20/A e art. 21/A del 23.07.1976; il tutto previa disapplicazione di eventuali norme e/o contratti collettivi in contrasto con la
Direttiva Europea n. 88 del 2003, così come interpretata dalla C.G.U.E., con conseguente condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle connesse differenze retributive.
2. Con sentenza definitiva resa in data 15.11.2023 il Tribunale di Bari, in accoglimento del ricorso, ha così statuito: <dichiara che il lavoratore ricorrente ha diritto all'inclusione nella retribuzione dovutagli per le ferie annuali anche dei compensi, calcolati sulla media dell'anno precedente, maturati a titolo di: indennità di presenza, indennità fuori nastro I^ ora, II^ ora e III^ ora, ulteriore indennità di presenza, indennità interruzione turno, indennità di disponibilità, indennità agente unico, indennità monoagente, indennità maggiorazione supero limite condotta al 40%, indennità maggiorazione supero limite condotta al 80%, diaria A3 e trasferta>>.
2.1. Il giudicante ha così argomentato:
- la giurisprudenza comunitaria ha chiarito che l'espressione “ferie annuali retribuite” di cui all'art. 7, Dir. CE n. 2003/88 deve intendersi nel senso che per la durata delle ferie la retribuzione debba essere mantenuta e dunque il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo;
- sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto al godimento, nel corso del periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del lavoro;
pag. 2/19 - pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali;
- non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro;
- compito del giudice di merito è dunque quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE;
- deve escludersi che gli obiettivi della citata Direttiva possano ritenersi integralmente soddisfatti nel nostro ordinamento sulla scorta della sola operatività del principio costituzionale di irrinunciabilità delle ferie, in base al quale solo le ferie contrattuali, quelle cioè eccedenti le 4 settimane previste per legge, possono formare oggetto di atto abdicativo e, se non godute, possono essere convertite in un'indennità;
- il prestatore di lavoro, pur nel regime della irrinunciabilità, conserva ugualmente margini di scelta, poiché, anche a fronte della formale offerta del datore di lavoro, potrebbe decidere di non riposare nei periodi minimi di ferie garantite, per non perdere la maggiore retribuzione spettante per il lavoro effettivo;
- l'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, secondo l'interpretazione adottata dalla pag. 3/19 Corte di Giustizia, non individua un concetto di retribuzione per ferie europea di tipo “quantitativo”, ma delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo “teleologico”;
- dunque, è necessario analizzare le singole voci, così da stabilire se esse siano dirette a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare o, comunque, siano correlate allo status personale e professionale del dipendente;
- l'individuazione di un periodo di riferimento ragionevole serve a comprendere quali voci della retribuzione siano state percepite durante il periodo di lavoro effettivo – e quindi debbano essere conservate anche durante il periodo di ferie – ed in quale misura debba essere quantificato il maggior credito del dipendente;
- deve essere riconosciuta la computabilità delle indennità rivendicate (ad eccezione della indennità di presenza bis, già corrisposta anche durante il periodo di ferie), trattandosi di indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate al lavoratore, al suo status e alla qualifica professionale rivestita, nonchè palesemente dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dall'espletamento di dette mansioni;
- è indispensabile limitare il riconoscimento giudiziale delle pretese al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali, pari a 4 settimane;
- è infondata l'eccezione di prescrizione, avendo il ricorrente già delimitato la propria domanda al quinquennio antecedente al primo atto interruttivo, ossia il reclamo gerarchico del 6.12.2019; pertanto, anche a voler ammettere la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto per i crediti non estinti prima della data di entrata in vigore della L. 92/2012, contrariamente a Cass., n. 26256/22, nel presente giudizio non v'è stato alcun inutile decorso dei relativi termini.
3. Avverso detta sentenza, con ricorso depositato in data 8.5.2024, la Parte_1 ha interposto appello.
[...]
Instaurato nuovamente il contraddittorio, si è costituito , con apposita CP_1 memoria, per resistere all'avversa iniziativa processuale.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio del giudizio di pag. 4/19 primo grado, all'udienza del 4.2.2025 la causa è stata discussa e decisa come da separato ed infrascritto dispositivo.
4. Con il primo motivo di gravame, la società denuncia l'errata interpretazione del quadro normativo e, in particolare, dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003.
Rileva che la Direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto;
osserva, inoltre, che il concetto di retribuzione non è disciplinato nel diritto comunitario, ma, anzi, è espressamente escluso, e che non è prevista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno; aggiunge che, comunque, la legislazione italiana è più articolata e garantista di quella europea.
Evidenzia che, secondo la giurisprudenza della CGUE, il principio ispiratore della citata Direttiva è che l'eventuale differenza della retribuzione percepita durante le ferie non deve essere di entità tale da dissuadere il lavoratore dall'esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie, laddove, nel caso di specie, il complessivo ammontare degli emolumenti aggiuntivi indicati in ricorso sarebbe del tutto incomparabile rispetto alle ipotesi esaminate dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia, rappresentando una percentuale del tutto inidonea a svolgere un effetto dissuasivo, tenuto conto della percezione durante il periodo feriale di tutti gli emolumenti che costituiscono la retribuzione normale, come individuati dal CCNL.
Sottolinea che le disposizioni dei contratti collettivi applicabili alla fattispecie e, in particolare, l'art. 6 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, in base al quale Controparte_2 durante i periodi di ferie al lavoratore spetta la “retribuzione normale”, consentono al lavoratore in ferie di percepire una retribuzione comprendente tutte le voci c.d. fisse previste dalla contrattazione nazionale, con esclusione soltanto delle voci variabili.
Argomenta, quindi, che la normativa contrattuale di settore inerente al calcolo della retribuzione feriale indiscutibilmente assicura ai lavoratori una retribuzione pag. 5/19 pressoché equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sicché nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della Direttiva n. 2003/88/CE sarebbe in concreto ravvisabile.
4.1. Con il secondo motivo, passa in rassegna in modo analitico la natura e le caratteristiche dei vari emolumenti, evidenziando che le indennità riconosciute dal
Tribunale non rientrano nel concetto di indennità fisse e/o continuative ex art. 22
R.D. n.148/31, né sono intrinsecamente connessi alla natura delle mansioni svolte, trattandosi di compensi corrisposti soltanto in via eventuale, nel caso di svolgimento di attività lavorativa in circostanze particolari e/o in presenza di specifici presupposti, ovvero correlati all'effettiva presenza in servizio.
Evidenzia in particolare che:
- l'indennità di disponibilità, prevista dall'accordo aziendale del 23.10.2000 per il personale di macchina che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi
“di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, è un compenso dovuto per prestazioni lavorative eccezionalmente rese in circostanze particolari, sicchè, per tale suo carattere variabile ed occasionale, non può farsi rientrare nella retribuzione ordinaria del lavoratore;
- le indennità di agente unico e di monoagente, istituite a seguito della soppressione del profilo professionale di bigliettaio ed all'attribuzione al personale di scorta treni ovvero al conducente degli autobus di linea delle mansioni di emissione titoli di viaggio, sono riconosciute a norma dell'accordo aziendale dell'11.12.1984 “per ogni giornata di effettiva presenza in servizio”, e non possono, di conseguenza, far parte della retribuzione dovuta durante i periodi di ferie, in cui non è espletata alcuna attività.
Esse, inoltre, secondo quanto previsto dal C.C.N.L. del 2000, devono essere assimiliate a premi di risultato, estranei alle voci componenti la retribuzione ordinaria;
- le indennità per supero limite condotta o guida 40% e 80%, previste dall'accordo aziendale del 1.8.1997, dovute rispettivamente nella ipotesi di espletamento di mansioni di guida o condotta oltre 3,30 ore ovvero oltre 4,30 ore, costituiscono pag. 6/19 componenti variabili della retribuzione in quanto dirette a compensare prestazioni lavorative eccezionalmente rese, assimilabili allo straordinario e dovute soltanto in presenza dei presupposti specifici previsti dall'accordo aziendale;
- l'indennità di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del CCNL 23.7.1976, spettante al personale di macchina nell' ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio, ha pacificamente natura di rimborso spese, anche in forza di quanto stabilito dall'art. 51 del TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.Lgs.
314/1997 e, come tale, esente da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48. Inoltre, presuppone l'allontanamento dalla residenza di servizio e, pertanto, essendo collegata a tale specifica condizione, costituisce componente variabile della retribuzione e non può essere inclusa nella retribuzione ordinaria;
- l'indennità di interruzione turno, prevista dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, non compensa alcuna particolare mansione o attività specifica, atteso che la prestazione lavorativa è comunque retribuita regolarmente ed indipendentemente dall'interruzione del turno. Detta indennità è diretta unicamente a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo.
Conseguentemente, detta indennità, alla quale deve attribuirsi natura risarcitoria in senso lato, va esclusa ai fini del calcolo della retribuzione feriale.
4.2. Con il terzo motivo, censura l'omessa motivazione sulle argomentazioni svolte in primo grado in ordine alla "non continuità" e "non fissità" delle indennità richieste dal lavoratore, puntualizzando che le disposizioni contrattuali in tema di retribuzione spettante durante le ferie espressamente escludono le indennità saltuarie e variabili dal novero delle competenze che compongono la "retribuzione normale" (art. 1 dell'Accordo Nazionale del 12 marzo 1980).
4.3. Con il quarto motivo, si duole della omessa quantificazione delle somme oggetto di condanna e della mancata ammissione di una CTU contabile, che avrebbe potuto accertare la presenza o meno dei requisiti richiesti per includere le varie indennità nella base di calcolo della retribuzione feriale, anche allo scopo di verificare se tali voci presentavano effettivamente i caratteri della continuità e fissità.
pag. 7/19 5. I motivi di gravame, da trattarsi congiuntamente in ragione della loro stretta connessione, sono infondati e vanno disattesi.
6. Occorre chiarire, in linea con le motivazioni già espresse da questa Corte in precedenti conformi, cui si intende dare continuità, che, come di recente ribadito da
Cass., n. 19716/2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione "ferie annuali retribuite" contenuta nell'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali,
"deve essere mantenuta" la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso
CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). CP_3
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 Per_1 del 13 dicembre 2018 ed anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è, infatti, incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa C-514/20).
Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la S.C. ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella Direttiva
93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della
Direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il D.Lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato pag. 8/19 allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass. 17/05/2019
n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. "europea" di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di indennità di volo integrativa e a tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, evidenziandosi il contrasto con il
D.Lgs. n. 185 del 2005, art. 4 (decreto di attuazione della Direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto europeo che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass.
23/06/2022 n. 20216).
“…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle
pag. 9/19 mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro.
Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto” (v. punti 24 e ss. sentenza
Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia, Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che “l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore - la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione” - come tale eventuale e variabile - “il cui importo
è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore - abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base”.
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste, in sostanza, nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, Persona_2 punto 58, nonché e a., EU:C:2009:18, punto 60). CP_3
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della Direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria durante i periodi di lavoro effettivo, il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C- Per_3
385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
pag. 10/19 Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo “status” personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte: nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della "indennità per ferie retribuite" derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento
(sentenza To.He cit.). “[…] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE”.
6.1. Ne consegue che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali menzionate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – ed in particolare a quelle che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio – non ha, in questa sede, alcuna rilevanza, dovendosi, in ogni caso, attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come pag. 11/19 confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità” (cfr. Cass. n. 13425 del
2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Chiarisce Cass., n. 18160/2023 che il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi”, l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale" deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (v. altresì Cass., n. 35578/2023, la quale chiarisce altresì che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione, ovviamente, alla specifica mansione in esame).
Parimenti, non rileva se il lavoratore abbia o meno formalmente invocato, in sede di ricorso introduttivo, la nullità del C.C.N.L. di riferimento per contrarietà a norme imperative, perché ciò che conta è che abbia dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e, in particolare, della citata Direttiva 2003/88/CE.
7. Tanto chiarito, il fatto che l'indennità di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del
CCNL 23.7.1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio (l'art. 20 relativo all'indennità di trasferta riguarda, invece, il personale degli impianti fissi), possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di
<importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo "status" personale e professionale del lavoratore>>, al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr sent. cit.).
Tra l'altro, l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato pag. 12/19 fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative
(il che rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario), prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, escluse qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante).
Neppure giova – al fine di accreditarne la natura di rimborso spese – il richiamo all'art. 51 del TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.Lgs. 314/1997, ed alla previsione di esenzione delle indennità per trasferte “da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48”: tale disposizione, infatti, riguarda, al più, solo la modalità di tassazione, ma non è idonea a mutare la natura della indennità in questione.
7.1. Quanto all'indennità mensile ed all'indennità giornaliera di presenza deve osservarsi che detti emolumenti sono disciplinati dall'Accordo Nazionale del
21.05.1981 e dall'Accordo Aziendale del 5 ottobre 1988 e sono riconosciuti – sotto la voce “miglioramenti economici” – a tutto il personale in servizio in ragione di un importo medio annuo di 1.914.000 lire, con esclusione degli agenti in malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettative o congedi o assenze non retribuiti.
È del tutto evidente che anche tali indennità costituiscono elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che esse sono attribuite indistintamente a tutto il personale, a eccezione di quello che non ha diritto a essere retribuito.
Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore.
7.2. Stesso discorso va fatto in relazione:
- alle indennità di agente unico e di monoagente le quali sono state istituite a seguito della soppressione del profilo professionale di bigliettaio ed alla attribuzione al personale di scorta dei treni ovvero al conducente degli autobus di linea, delle mansioni di emissione titoli di viaggio, le quali sebbene previste dall'accordo aziendale dell'11.12.1984 “per ogni giornata di effettiva presenza in servizio”,
pag. 13/19 rappresentano all'evidenza, emolumenti strettamente correlati al disagio connesso alla duplice attività lavorativa cumulata dai conducenti e dunque a siffatto “status” professionale;
né le diposizioni contrattuali richiamate dall'Azienda (v. in particolare capitolo 2 dell'Accordo Nazionale 5.10.1988) risultano configurare tali indennità alla stregua di premi di “produzione” in qualche modo correlati alle disponibilità del “fondo di produttività”, come sembra opinare l'azienda in base al solo fatto che le cennate indennità siano state inserite in un “capitolo” dell'Accordo, denominato “recuperi di produttività”;
- all'indennità di interruzione turno prevista dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, posto che è la stessa appellante a dare atto, in sede di appello, che tale indennità viene corrisposta indipendentemente dall'interruzione del turno ed è diretta a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo, per cui risulta strettamente correlata, anche in questo caso, alla particolare tipologia della mansione lavorativa, secondo turni avvicendati, in concreto espletata.
8. La questione è solo apparentemente diversa in relazione:
- all'indennità di disponibilità prevista dall'accordo aziendale del 23.10.2000 per il “personale di macchina” (di qui il collegamento intrinseco con la mansione) che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi “di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti”, per cui trattasi di compenso dovuto in favore “degli agenti interessati alla disponibilità” (indennità poi estesa a tutto il personale viaggiante con successivo accordo del 13.7.2004);
- all'indennità di fuori nastro (per prima, seconda o terza ora), prevista dall'accordo del 1.8.1997, la quale viene corrisposta nella (eventuale) ipotesi di lavoro oltre l'ordinario nastro lavorativo (pari a 10 ore e comunque senza eccedere, appunto, le 13 ore) e indipendentemente dal superamento dell'orario normale;
- alle indennità per supero limite condotta o guida 40% e 80%, pure previste dal suddetto accordo aziendale dell'1.8.1997, dovute rispettivamente nella ipotesi di pag. 14/19 personale “che si troverà ad operare in turni strutturalmente al di sopra” della prestazione di 3,30 ore di condotta, ovvero di 4,30 ore di “condotta o di guida”.
Infatti, se è vero che trattasi, in qualche modo, di compensi che dipendono dall'eventuale verificazione di talune condizioni, è anche vero che dalle buste paga e dai conteggi analitici allegati al ricorso introduttivo – mai specificamente contestati dall'azienda – emerge in modo evidente che (anche) i suddetti emolumenti – tenuto conto, in sintonia con l'insegnamento della Corte di Giustizia, di una media rapportata ad “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo” (quale la media dei compensi percepiti dal ricorrente, per tali titoli, nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute) – risultano corrisposti in modo pressochè stabile e continuativo.
Dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo di causa emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dal lavoratore con netta continuità e in modo non occasionale, sicché deve ritenersi che non abbiano carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale-quantitativo.
Risulta in particolare dalle buste paga che detti emolumenti sono stati corrisposti con costanza e uniformità, tanto che il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa.
Ne consegue che le indennità sopra indicate sono tutte da includere nella retribuzione dovuta durante le ferie, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Detti emolumenti, di fatto, da un lato risultano connessi, come già visto, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame (ad esempio, l'indennità di disponibilità e l'ulteriore indennità di presenza
– leggi incremento – sono espressamente riservate al personale di macchina;
l'indennità per supero limite è parimenti riservata, ai sensi del medesimo accordo, a quel personale “operante in turni strutturalmente al di sopra della prestazione di 3 ore e 30 ovvero di 4 ore e 30 di condotta o di guida”, ecc.); dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione “ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, pur non avendo,
pag. 15/19 al contempo, concorso a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i periodi feriali.
9. Occorre a questo punto verificare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile, come detto sopra, non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie che la più volte citata Direttiva ha inteso evitare.
Ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di lavoro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo.
Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che «un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
In tale ottica, risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. In particolare, la perdita della retribuzione è ancora più evidente quando il lavoratore fruisce di più giorni di ferie consecutivi nello stesso pag. 16/19 mese, tanto che, se in un mese gode per esempio di 15 giorni di ferie, la retribuzione percepita in quel mese è quasi la metà rispetto agli altri mesi.
Alla luce delle considerazioni che precedono, appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione, tale, per la sua entità, da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03- 2023).
In tale contesto, si segnala anche la recente sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Ko.) la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a rinunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali retribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il beneficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicurezza e della sua salute.
Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro, avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore, è altresì incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C-619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la Per_4 giurisprudenza ivi citata).
Per questo motivo, è stato ritenuto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto. Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della Direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., Email_1
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dissuaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo pag. 17/19 successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014,
Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21).
In base alle sentenze della Corte di Giustizia innanzi richiamate, le spettanze del lavoratore sono determinabili in base ai compensi percepiti dal lavoratore durante un periodo di tempo rappresentativo, quale può essere ad esempio, quello dell'anno precedente, non a caso qui non contestato da parte appellante.
10. Parimenti infondate si rivelano le doglianze relative all'omessa quantificazione delle spettanze e alla necessità/opportunità di ammissione di un'apposita CTU contabile, avendo il lavoratore formulato nel proprio ricorso introduttivo una domanda di condanna generica.
11. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della gravata sentenza, restando assorbita ogni ulteriore questione controversa.
12. Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario, in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 (come modificato da ultimo dal D.M. n. 147 del 2022), tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
13. Stante il tenore della presente pronuncia (integrale rigetto dell'appello), sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, l. 24.12.2013, n. 228 (Legge di stabilità per l'anno 2013), per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Spetta, peraltro, all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass., SS.UU., n.
4315/2020).
P.Q.M.
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro pag. 18/19 definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con ricorso depositato in data
8.05.2024 da , in persona del l.r.p.t., Parte_1 avverso la sentenza resa in data 15.11.2023 dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice del lavoro, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
- condanna la società appellante a rifondere all'appellato le spese processuali del presente grado del giudizio, che liquida in € 1.100,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, e distrae in favore del procuratore antistatario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quella prevista per il ricorso di gravame, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 4/02/2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott.ssa Valeria Spagnoletti Dott.ssa Vittoria Orlando
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