Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 28/01/2025, n. 186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 186 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 5477/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Alessio Marfe', ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5477/2020 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
30/09/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 quinquies, co. I, c.p.c.
l'ultimo dei quali è scaduto il 27/12/2024,
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla Via Lustro n. 32 in Parte_1 C.F._1
Foggia, presso lo studio dell'Avv. Foti Rosaria, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORE
E
(c.f.: ), in persona del legale rappresentante p.t., elett.te P_ P.IVA_1
dom.ta alla Via A. Gramsci n. 73/A in Foggia, presso lo studio dell'Avv. Lucianetti
Valentina, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
- CONVENUTA
E
(c.f.: ); Controparte_2 C.F._2
- CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: lesione personale.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 30/09/2024, che qui si intendono richiamate e trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 19/10/2020, ha Parte_1
convenuto in giudizio e per ottenere il risarcimento dei Controparte_2 P_
danni conseguenti al sinistro stradale verificatosi il giorno 29/10/2019, alle ore 9:30 circa, nell'abitato di Foggia, allorquando lo stesso percorreva a piedi Via Marchese de Rosa Pt_1
con direzione C.so Roma e, dopo aver superato l'incrocio con C.so Giannone, il predetto, nell'attraversare la carreggiata servendosi degli appositi attraversamenti pedonali ivi esistenti, veniva investito dall'autovettura Fiat Punto tg. DN413SS di proprietà di CP
, assicurata con la e nell'occasione condotta da
[...] P_ P_
, che, percorrendo la predetta Via Marchese de Rosa con direzione C.so Roma,
[...]
sopraggiungendo ad elevata velocità, non si avvedeva del pedone che stava ultimando l'attraversamento della carreggiata, dal lato destro verso il lato sinistro rispetto al senso di marcia del veicolo investitore. Ha aggiunto l'attore che a causa del violento impatto tra la parte anteriore sinistra del predetto veicolo e la sua gamba sinistra, dopo essere stato caricato sul cofano, cadeva rovinosamente al suolo. Sul luogo del sinistro interveniva la Polizia
Municipale di Foggia su segnalazione dell'ispettore (in quel momento di Persona_1
passaggio ma fuori servizio), che provvedeva ad effettuare i rilievi di rito in assenza del pedone investito, già prontamente soccorso dal personale del servizio 118 giunto sul posto e che, per le gravi lesioni riscontrate, provvedeva a trasportarlo in “codice rosso” presso il PS degli OO.RR. di Foggia
L'attore, sulla base di quanto sopra esposto, ha domandato:
“- accertare e dichiarare, in virtù della documentazione fidefacente prodotta, la responsabilità esclusiva del conducente dell'autovettura Fiat Punto tg DN413SS di proprietà di , nella determinazione del sinistro de quo agitur per le causali di cui Controparte_2 alla premessa e puntualmente documentate, nonché la natura e l'entità delle lesioni subite dal ricorrente in conseguenza dello stesso e, per l'effetto, condannare la compagnia assicurativa
in persona del legale rappr/te p.t. e , in solido tra loro, a P_ Controparte_2
risarcire integralmente i danni patiti dal ricorrente corrispondendo in favore Parte_1 di quest'ultimo e per quanto sub 3), la somma di Euro 47.164,00 o quella maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, anche alla luce della richiesta personalizzazione del danno biologico a causa della sofferenza fisica e morale patita dal ricorrente come sub 3) precisato e documentato, oltre agli interessi legali dalla data del sinistro e fino al soddisfo, al
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danno per svalutazione monetaria nonché al rimborso delle spese di patrocinio relative alla fase pregiudiziale pari a Euro 1.500,00 rilevanti quali componenti del danno emergente;
- condannare in solido in persona del legale rappr/te p.t. e P_ CP
, al pagamento in favore del ricorrente delle spese e competenze del presente
[...] giudizio oltre accessori di legge, con trasmissione dell'emananda ordinanza all'IVASS ex art
148, co. 10 DLgs 209/2005”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14/04/2021, la ha P_ contestato la domanda nell'an e nel quantum, chiedendo:
“1) in via preliminare, dichiarare la inammissibilità dello strumento processuale previsto dagli artt. 702 bis e ss c.p.c. per evidente e manifesta mancanza dei presupposti di legge e, per l'effetto, disporre il mutamento del rito nel più corretto processo ordinario;
2) in subordine, rigettare la domanda avanzata dal Signor perché Parte_1 infondata in fatto ed in diritto, sia in ordine all'an che al quantum debeatur;
3) in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o concorrente, nella produzione dei danni per cui è causa, del Signor secondo Parte_1
il grado di colpa che si riterrà di giustizia e, conseguenzialmente, condannare eventualmente la Compagnia alla minor somma dovuta per le ragioni espresse in narrativa;
4) condannare il ricorrente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
Dichiarata la contumacia della convenuta disposta la Controparte_2
conversione del rito da sommario di cognizione a rito ordinario e istruita attraverso le prove documentali prodotte dalle parti e c.t.u. medico -legale, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta, nei limiti di quanto di ragione.
La Polizia locale di Foggia è intervenuta sul posto circa 10 minuti dopo il verificarsi del sinistro ed ha potuto ricostruirne con precisione e affidabilità la dinamica dell'incidente, perché allertata dall'ispettore “di passaggio fuori servizio sul luogo”, che Persona_1
aveva anche effettuato un rilievo fotografico poi consegnato ai verbalizzanti, sulla base delle dichiarazioni rese dai conducenti ma, soprattutto, per quel che qui più rileva, alla luce della visione diretta delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti all'incrocio.
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I verbalizzanti hanno riassunto analiticamente il contenuto della videoregistrazione nel rapporto di incidente:
“• ora 09 41' 41” appare nell'inquadratura (parte inferiore destra) il veicolo A che percorre
Via Marchese de Rosa in direzione C.so Roma;
• ora 09 41' 43” appare nell'inquadratura il pedone che inizia l'attraversamento della carreggiata di Via Marchese de Rosa, servendosi delle apposite “strisce pedonali”, dal marciapiede di destra verso quello di sinistra rispetto al senso di marcia del veicolo A;
• ora 09 41' 45” il veicolo A, con la parte anteriore centrale sinistra, senza fermarsi investe il pedone in fase di attraversamento, il quale si sorregge con una stampella nella mano sinistra;
• ora 09 41' 47” il veicolo e il pedone escono fuori dall'inquadratura della camera di sistema di videosorveglianza”.
Nel rapporto di incidente, immediatamente dopo l'analisi della videoregistrazione, i verbalizzanti ricostruiscono la dinamica del sinistro che, essendo riassunta sulla base della visione diretta dei filmati che avevano ripreso la scena, deve reputarsi dotata di assoluta attendibilità:
“Il veicolo A, proveniente da Via Matteotti, percorreva Via Marchese de Rosa in direzione di C.so Roma. Giunto poco dopo l'intersezione con C.so Giannone, investiva un pedone che, in quel mentre, servendosi degli appositi attraversamenti pedonali, ivi esistenti, era in fase di attraversamento della carreggiata, da destra verso sinistra rispetto al senso di marcia del veicolo. L'urto avveniva nella parte destra della carreggiata, in considerazione del senso di marcia del veicolo A, sugli attraversamenti pedonali e si concretizzava tra la parte anteriore sinistra del veicolo A e la gamba sinistra del pedone che a causa dell'impatto, dopo essere stato caricato sul cofano, cadeva al suolo. A causa del violento colpo subito, il pedone subiva lesioni tali da richiedere l'intervento dell'ambulanza del 118, che si occupava di trasportare il ferito presso il locale pronto soccorso per le cure del caso. Al suolo non venivano rilevate tracce di frenate, però venivano trovate tracce di spolveramento sul cofano motore, relative al caricamento del malcapitato sullo stesso. Si precisa che la segnaletica orizzontale indicante “attraversamento pedonale” su Via Marchese de Rosa risultava in buono stato e ben visibile”.
Nel rapporto si legge che il sinistro era avvenuto in condizioni atmosferiche serene, su una strada in buone condizioni e asciutta, in presenza di luce naturale. Nessuna traccia di frenata veniva rilevata sull'asfalto. Il fatto che il corpo del pedone sia stato caricato sul cofano
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motore dell'autovettura, impone di ritenere che il conducente tenesse una velocità molto elevata, del tutto inadeguata per l'attraversamento di un incrocio nel quale sono presenti attraversamenti pedonali. Dal rapporto di incidente si evince poi che l'investimento avvenne allorquando il pedone era già in fase di attraversamento.
Al conducente dell'autovettura veniva comminata la sanzione amministrativa di cui all'art. 191, co. 1 e 4, c.d.s.
Alla luce di quanto sopra esposto, deve ritenersi senza ombra di dubbio che il conducente dell'autovettura abbia violato il disposto dell'art. 191 c.d.s., secondo cui:
“Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. … I conducenti devono fermarsi quando una persona invalida con ridotte capacità motorie o su carrozzella,
o munita di bastone bianco, o accompagnata da cane guida, o munita di bastone bianco- rosso in caso di persona sordo-cieca, o comunque altrimenti riconoscibile, attraversa la carreggiata o si accinge ad attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo che possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini o di anziani, quando sia ragionevole prevederli in relazione alla situazione di fatto”.
Nella specie, infatti, va rimarcato come, a causa di pregresse patologie, il pedone stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali munito di una stampella, ciò imponendo al conducente dell'autovettura di arrestare la sua marcia e, al contempo, rendendo inverosimili le dichiarazioni da quest'ultimo rese ai verbalizzanti, secondo cui l'attraversamento del pedone sarebbe stato “improvviso”.
Altrettando inattendibile è quanto riportato nel disegno che il conducente dell'autovettura avrebbe allegato al modulo CAI, peraltro a sua sola firma, inviato successivamente al sinistro alla compagnia assicurativa, nel quale evidenzia, per la prima volta, la presenza di furgoni parcheggiati che gli ostruivano la vista, fatto che era però stato taciuto, nell'immediatezza dell'incidente, ai verbalizzanti, ai quali l'uomo aveva reso dichiarazioni e che, comunque, non risulta dal rapporto di incidente.
Dagli atti, infine, non è emersa alcuna forma di corresponsabilità del pedone.
La responsabilità del sinistro stradale va attribuita pertanto in via esclusiva al conducente dell'autovettura che ha investito e, conseguentemente, la Parte_1 proprietaria dell'autovettura e la compagnia assicurativa del veicolo, la Controparte_2
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andranno condannate in solido, ai sensi degli artt. 2054 c.c. e 144 cod. ass., al P_
risarcimento dei danni.
3. In ordine al quantum del risarcimento, si ritiene di fare proprie le conclusioni del c.t.u., che sono sorrette da un adeguato e condivisibile iter argomentativo, apparentemente immune da vizi logici e scientifici.
Sul punto, tuttavia, con riferimento alle critiche mosse dalla compagnia assicurativa, va evidenziato come il c.t.u., nel rispondere ai quesiti, abbia motivatamente preso in considerazione le patologie fisiche e psichiche da cui era già affetto il periziando, come analiticamente dimostrato dallo stesso consulente nella risposta alle osservazioni prevenute dal consulente di parte convenuta.
Dalle risultanze dell'anamnesi e dell'esame obbiettivo il risulta affetto da: Pt_1
“- Disturbo Post Traumatico da Stress in esiti di trauma cranio-facciale commotivo con perdita di coscienza (cfr. : RELAZIONE PRONTO SOCCORSO-OO.RR. FOGGIA del
29/10/2019 e consulenza psichiatrica ASL FG CSM 1-FOGGIA del 11/08/2020);
- esito cicatriziale piano orizzontale sfrangiato e discromico lungo due centimetri sul labbro superiore (cfr.: esame obb. CTU) in paziente in trattamento con NAO;
- esiti estetici e funzionali di frattura verticale dell'incisivo laterale sinistro dell'arcata superiore con perdita parziale della corona (cfr. esame obb. CTU e RELAZIONE PRONTO
SOCCORSO-OO.RR. FOGGIA del 29/10/2019) ed esiti estetico-funzionali di frattura parziale della corona dell'incisivo centrale dell'emiarcata superiore sinistra;
- esiti algo-funzionali di cedimento della limitante somatica superiore della vertebra L2 con riduzione di altezza del soma (cfr.: RELAZIONE PRONTO )”. Email_1
Il c.t.u. ha giustamente sottolineato che – come da relazione di pronto soccorso (dea
2°livello) - ospedali riuniti - Foggia – l'infortunato riceveva: “…TRIAGE DI
ACCETTAZIONE: ROSSO-MOLTO CRITICO CODICE DI DIMISSIONE: ROSSO-MOLTO
CRITICO…”.
Il c.t.u. non ha rilevato o diagnosticato postumi di natura soggettiva.
Circa il nesso di causalità, il c.t.u. ha motivatamente ritenuto che.: “La dinamica dell'evento denunciata dall'istante è altamente compatibile con le lesioni patite dall'istante:” politrauma della strada in pedone coinvolto in riferito investimento da autovettura con urto con parte anteriore del mezzo, caricamento su auto del pedone e proiezione al suolo
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dell'investito”. Tale valutazione è stata ribadita con ampia e precisa motivazione dal c.t.u. nel rispondere alle osservazioni del consulente di parte convenuta
In conclusione, il c.t.u. ha quantificato il danno biologico complessivo nella misura del
14%, risultato dal calcolo riduzionistico a scalare delle singole voci tabellate nella “TABELLA
DELLA RIDUZIONE DELL'INTEGRTITA' PSICO-FISICA” contemplate nel D.M. 3 luglio
2003 e “TABELLA DELLE MENOMAZIONI DAL 10% AL 100%” (elaborata dalla commissione ministeriale con d.m. 26 maggio 2004). Il c.t.u. ha considerato le seguenti voci tabellari: “…DANNO PSICHICO Disturbo post-traumatico da stress cronico-forme lievi 10-
20…”; “…DANNO ESTETICO…Pregiudizio estetico complessivo lieve < o = 5…”;
“…RACHIDE LOMBARE…Esiti di frattura di un corpo vertebrale lombare da schiacciamento, con residua cuneizzazione…10-12…”.
Le affezioni derivanti dal sinistro, a parere del c.t.u., procurarono alla vittima i seguenti periodi di inabilità temporanea:
“-inabilita' temporanea totale al 100% (cento per cento): giorni 10 (dieci) di cui tre per ricovero ospedaliero presso la U.O. DI NEUROCHIRURGIA-OSPEDALI RIUNITI-
FOGGIA ed i restanti per riposo assoluto a domicilio con necessita' di assistenza continua per compromissione delle comuni attivita' quotidiane (p.e. igiene personale, fabbisogno nutrizionale, somministrazione terapia medica farmacologica…);
-inabilita' temporanea parziale al 75% (settantacinque per cento): giorni 20 (venti) prescritti su dimissione ospedaliera per proseguo terapia antibiotica, rimozione punti di sutura, follow-up specialistici presso Odontoiatra e Neurochirurgo, riposo a domicilio con difficolta' nella deambulazione;
-inabilita' temporanea parziale al 50% (cinquanta per cento): giorni 20 (venti) prescritti da Spec. In Ortopedia e traumatologia per terapia antalgica al bisogno in persistente gonalgia;
-inabilita' temporanea parziale al 25% (venticinque per cento): giorni 20 (venti) per follow-up specialistico psichiatrico e riposo funzionale fino alla guarigione clinico con postumi invalidanti”.
Tale danno deve essere liquidato in base ai criteri di cui alle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano (secondo l'ultimo adeguamento del 2024), ciò perché nella fattispecie in esame vengono in rilievo lesioni c.d. macropermanenti, non suscettibili di liquidazione ai
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sensi dell'art. 138 cod. ass., non essendo stata ancora adottata la tabella unica nazionale per la quantificazione del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità.
Tenuto conto dell'età del danneggiato al momento del sinistro (60 anni) e della percentuale di postumi invalidanti causalmente ricollegabili all'illecito (14%), si ottiene, sulla base delle Tabelle di Milano del 2024, un danno non patrimoniale risarcibile pari ad euro
39.665,00, per danno biologico/dinamico-relazionale e per danno da sofferenza soggettiva interiore presumibile per il tipo e per l'entità del danno biologico. Deve poi essere riconosciuto il danno da invalidità temporanea derivante dalle conseguenze patite in occasione del sinistro, che può essere liquidato secondo un punto base di euro 115,00. A tale titolo può essere quindi liquidato l'importo di euro 4.600,00. Per un totale di euro 44.265,00, somma da intendersi già rivalutata all'attualità.
Non vi sono margini per una personalizzazione del danno in mancanza di sufficienti elementi probatori per effettuare quest'operazione.
Sulla base della perizia svolta dal fiduciario della compagnia assicurativa ante causam¸ deve riconoscersi l'importo di euro 426,00 per spese mediche, ritenute “adeguate” dal medico legale.
Infine, va dato atto di come il c.t.u. abbia preventivato una terapia odontoiatrica per ridurre il danno estetico e funzionale cagionato dalle lesioni dentarie. Tale voce di danno, infatti, non è stata inclusa nel computo dei postumi invalidanti perché con la terapia preventivata si possono ottenere verosimilmente buoni risultati clinici. Nello specifico, il c.t.u. ha preventivato per questa voce di c.d. danno futuro:
“-l'elemento dentario 21, per un corretto ripristino morfologico e funzionale, necessita di terapia canalare monoradicolato € 180,00 , perno endocanalare prefabbricato in fibra di vetro…€ 150,00 , corona in ceramica integrale…€ 800,00; -l'elemento dentario 22, per un corretto ripristino morfologico e funzionale, necessita di faccetta in ceramica integrale…€ 500,00. Le spese valutate come terapia in regime di libera professione ed in linea con i comuni tariffari medi. La spesa totale futura preventivata per la terapia odontoiatrica è pari a € 1.630,00”.
Complessivamente all'attore spettano quindi euro 46.321,00.
La somma in oggetto è stata determinata con la rivalutazione all'attualità, ma all'attore compete altresì il danno conseguente al ritardo nell'adempimento, liquidabile con gli interessi c.d. compensativi o risarcitori, calcolati al tasso legale sull'ammontare originario del credito
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risarcitorio (individuato devalutando l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento al giorno del sinistro) di anno in anno rivalutato dal giorno del fatto illecito a quello del passaggio in giudicato della presente sentenza (cfr. Cass. S.U. n. 1712/1995; cfr. anche Cass. n.
39376/2021).
Sull'importo finale come sopra riconosciuto di euro 46.321,00. (che si converte in debito di valuta), maggiorato degli interessi compensativi/risarcitori maturati sullo stesso, come sopra indicati, saranno dovuti anche i normali interessi legali ex art. 1282 c.c.
4. Nulla può riconoscersi, invece, a titolo di spese di assistenza legale stragiudiziale.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, tali spese hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali, con onere in capo al danneggiato di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso (v. ex multis
Cass. S.U. n. 16990/2017, Cass. n. 16612/2021, Cass. n. 24481/2020 e Cass. n. 22742/2019).
Nella specie, non solo la domanda di risarcimento delle spese di assistenza legale stragiudiziale è tata avanzata del tutto genericamente, mancando specifiche allegazioni a supporto, ma non vi è alcuna prova dell'effettivo esborso delle somme di cui alla fattura, peraltro solo “proforma”, prodotta in atti.
Ad ogni modo, ai sensi dell'art. 20 D.M. n. 55/2014, l'attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l'attività giudiziale è liquidata, in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella, solo laddove rivesta una autonoma rilevanza rispetto a quest'ultima, diversamente da quanto avvenuto nel caso di specie, in cui il difensore ha svolto, per quanto desumibile dagli atti, attività strettamente propedeutica e funzionale alla proposizione dell'odierna domanda giudiziale, consistita nello scambio di qualche missiva con la compagnia assicurativa.
5. Venendo, infine, alle spese di lite, che si liquidano in dispositivo in conformità al
D.M. n. 55/2014, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., vista la soccombenza, vanno poste a carico dei convenuti e in solido tra loro, ed andranno pagate a Controparte_2 CP_4 [...]
Pt_1
Le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente (Cass. 28094/2009; Cass. 23522/2014; Cass. 23133/2015), si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dei convenuti, in solido tra loro, quali soccombenti,
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con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dai predetti le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) accogliendo la domanda dell'attore, ai sensi dell'art. 2054 c.c. e dell'art. 144 cod.ass., condanna e la in solido tra loro, al pagamento in Controparte_2 P_
favore di della somma di euro 46.321,00 a titolo di risarcimento del danno Parte_1
conseguente al sinistro stradale, oltre interessi compensativi calcolati al tasso legale sull'ammontare originario del credito risarcitorio (individuato devalutando l'importo riconosciuto a titolo di risarcimento al giorno del sinistro) di anno in anno rivalutato dal giorno del fatto illecito a quello del passaggio in giudicato della presente sentenza e oltre interessi legali sulla somma come sopra riconosciuta di euro 46.321,00 maggiorata degli interessi compensativi maturati sulla stessa come sopra indicati;
2) condanna e la in solido tra loro, al pagamento Controparte_2 P_
in favore di delle spese di lite, che qui si liquidano in complessivi euro Parte_1
7.902,00, di cui euro 7.616,00 per compenso ed euro 286,00 per spese vive, oltre rimborso spese generali (15% sul compenso), CPA ed IVA come per legge;
3) le spese di c.t.u., ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del consulente, si pongono nei rapporti interni tra le medesime a carico esclusivo dei convenuti, in solido tra loro, con il conseguente diritto dell'attore di ripetere dai predetti le somme eventualmente versate o che saranno versate al c.t.u.
Così deciso in Foggia, il 28/01/2025.
Il Giudice
(dott. Alessio Marfe')
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