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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 22/12/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3907/2025 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3907/2025, promossa con ricorso depositato il 03/10/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Busto Arsizio (VA), il 25/05/1972 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Katia Benvenuto
e
2) Parte_2
Nata a Varese (VA), il 19/10/1980 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Katia Benvenuto
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Malnate (VA), in data 26 luglio 2003
(anno 2003 atto n. 22 parte II serie A) con i seguenti figli minorenni:
in Varese (VA), il 13/12/2011 Parte_3
in Varese (VA), il 20/09/2017 Parte_4
pagina1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03/10/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi e sita in Malnate Via Angelo Ferrari
45 interno 8 viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti. Si da altresì atto che il sig. ha già lasciato l'abitazione famigliare e si è trasferito in un Pt_1 immobile condotto in locazione in Malnate, Via Don Giuseppe Bosetti n.27. Quest'ultimo si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica nonché la sede legale e domicilio fiscale della propria impresa individuale entro 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso.
3) I figli e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Pt_3 Pt_4 abitazione e residenza principale presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
4) I minori e , salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i Pt_3 Pt_4 genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, trascorreranno con il padre:
- Un giorno infrasettimanale, da concordarsi tra i genitori stessi, dalle ore 19 alle ore 20:30, con prelievo e riaccompagno da parte del padre;
- fine settimana alternati, dalle ore 9:00 del sabato sino alle ore 20 della domenica con prelievo e riaccompagno da parte del padre;
- 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- Il giorno del S. Natale di ogni anno, i bambini lo passeranno con la madre con il consenso dell'altro genitore;
ulteriori visite durante il periodo delle vacanze natalizia, verranno concordati di volta in volta tra i genitori in base alle esigenze e impegni dei bambini e dell'attività lavorativa del sig. Pt_1
- La SAta Pasqua / la SAta Festività dell'Angelo, secondo il criterio dell'alternanza o comunque in base ai diversi accordi tra i genitori;
5) Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà all'altro genitore, entro il giorno 27 di ogni mese, la somma di € 600,00 (ovvero 300,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del
50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. e anche ludiche-sportive e straordinarie in genere secondo il protocollo in uso presso il Tribunale pagina2 di 6 di Varese che dichiarano di conoscere.
6) I genitori convengono che l'assegno unico per i figli sarà di spettanza esclusiva della madre , rinunciando il sig. alla corresponsione in proprio Parte_2 Pt_1 favore della quota del 50%.
7) i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa all'immobile in comproprietà.
8) il sig. si impegna a cedere alla sig.ra che si Parte_1 Parte_2 impegna ad accettare in quanto sistemazione solutorio-compensativa, in virtù della
“causa familiare”, sia sotto l'aspetto dei rapporti patrimoniali, sia sotto l'aspetto dei rapporti e degli equilibri personali tra i coniugi–l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso, in uno a tutti i diritti a lui spettanti sui beni, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, della quota di comproprietà dei seguenti beni immobili facenti parte del fabbricato residenziale sito in Malnate Via A. Ferrari 45, per la quota di 500/1000, con eccezione della nota iscrizione ipotecaria in rinnovazione derivante da ipoteca volontaria per concessione a garanzia di mutuo condizionato per acquisto immobili siti in Malnate (VA) Iscrizione n. 5338 del 2004 e rinnovata il
30/09/2024 - Registro Particolare 2880 Registro Generale 18316:
A. identificazione: appartamento al piano primo assentito come soggiorno/pranzo; cucina, bagno, tre camere e balconi. Il bene appartamento in oggetto confina: con unità immobiliare di cui al mappale 10357/6. Enti comuni di cui al mappale 10357/1, unità immobiliare di cui al mappale 10357/8 e prospetto su area comune;
B. identificazione: box di autorimessa al piano seminterrato. Il bene in oggetto confina con corsello d'accesso di cui al mappale 10357/1, autorimessa di cui al mappale 10357/2, muro perimetrale ed autorimessa di cui al mappale 10357/4;
Detti beni sono contraddistinti al Catasto Fabbricati del Comune di Malnate con i seguenti identificativi:
A. Catasto dei Fabbricati, foglio di mappa 8, particella 10357, subalterno 9, via Ferrari snc;
piano 1; categoria A/2, classe 6, consistenza vani 5,5, superficie catastale totale mq.
99, totale escluse aree scoperte mq.95, rendita catastale euro 511,29;
B. Catasto dei Fabbricati, foglio di mappa 8, particella 10357 subalterno, via Ferrari snc;
piano S1, categoria C/6, classe 9, consistenza mq 31, superficie catastale totale mq. 33, rendita catastale euro 78,45; pagina3 di 6 Alle suddette unità immobiliari competono la proporzionale quota di comproprietà negli enti, parti e spazi comuni di cui agli artt. 1117 e seguenti Codice civile e come anche individuate nell'atto di provenienza.
- Provenienza: quanto trasferito è pervenuto ai signori in forza dei seguenti atti: Controparte_1
A. Atto pubblico di assegnazione da Cooperativa Edilizia del 26.10.2005, Repertorio
256847/10218 Rogante Notaio registrato in data 28/10/20025 al n. 8466 serie Per_1
1t; Le aree su cui insistono gli immobili sono state oggetto di convenzione stipulata con il Comune di Malnate e riguardante il P.L. denominato “Lottizzazione primavera” con atto a rogito del Notaio di Varese del 28/4/1981 repertorio Persona_2
78196/8746, registrato a Luino il 13.5.1981 al n. 315 e trascritto a Varese il 26/5/1981 ai nn 5776/4709;
9) La sig.ra si impegna ad accettare la ridetta cessione di quote Parte_2 immobiliari e per l'effetto diverrà piena ed esclusiva proprietaria degli immobili dinanzi descritti. In ogni caso il sig. , sin da ora, rinunzia espressamente ad Parte_1 eventuale ipoteca legale nascente dal verbale di separazione relativamente al trasferimento alla Sig.ra delle quote di beni immobili a questa Parte_2 trasferende e descritte dinanzi con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità;
10) Le parti convengono di stipulare il contratto definitivo di cessione di quote immobiliari, relativo al cespite di Malnate Via Angelo Ferrari 45, entro 90 giorni dal deposito della sentenza di separazione, termine prorogabile su accordo delle parti;
11) Il trasferimento di cui ai precedenti 8-9 avverrà a spese della sig.ra Parte_2
;
[...]
12) Le cessioni di cui ai precedenti punti 8-9 sono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, i coniugi chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n.
74/87 e s.m.i. e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
13) Le parti danno atto di aver contratto mutuo ipotecario e surrogazione ex art. 8 D.L.
31.1.2007 n.7, successivamente convertito in data 25.11.2008, con atto a rogito del
Notaio Dott. repertorio nn. 39618/18893, registrato in Varese il Persona_3
2.12.2008 al n. 12903 serie 1T per l'acquisto della casa famigliare oggi oggetto di cessione.
14) Il sig. accolla alla sig.ra che accetta il residuo Parte_1 Parte_2
pagina4 di 6 debito in linea capitale, per la corrispondente somma, nei confronti di ES SA LO
S.p.a., corrispondente alla quota di mutuo meglio descritto nel punto sub 13. La sig.ra si impegna per l'effetto a pagare le residue rate di ammortamento fino Parte_2 all'estinzione della quota di mutuo, coi relativi interessi ed accessori così come convenuti nel contratto di mutuo.
15) Il sig. è informato che l'accollo non ha effetto liberatorio verso l'istituto di Pt_1 credito, accettando che il pagamento delle rate mancanti sia posto a carico della sig.ra
. Parte_2
16) Il sig. rinuncia a rivendicare verso la sig.ra gni pretesa economica Pt_1 Parte_2 anche in restituzione che discenda dall'acquisto della casa famigliare e /o dall'adempimento del contratto di mutuo sino alla data di cessione della quota, accettando consapevolmente che la piena proprietà dell'immobile si trasferirà alla sig.ra in adempimento degli accordi di separazione, senza riconoscimento Parte_2 economico alcuno in suo favore.
17) Il sig. -stante la diversità di redditi - si impegna ed obbliga a versare a titolo di Pt_1 assegno di mantenimento verso il coniuge l'importo mensile di Parte_2 euro 100,00 da rivalutarsi annualmente ex indice ISTAT entro il 27 di ogni mese, con bonifico bancario in uno a quanto dovuto a titolo di contributo al mantenimento per i figli.
18) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: pagina5 di 6 OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 26/07/2003, in Malnate (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Malnate (anno 2003, atto n. 22, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott.ssa Marta Maria RECALCATI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 3907/2025, promossa con ricorso depositato il 03/10/2025 da:
1) Parte_1
Nato a Busto Arsizio (VA), il 25/05/1972 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Katia Benvenuto
e
2) Parte_2
Nata a Varese (VA), il 19/10/1980 cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Katia Benvenuto
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Malnate (VA), in data 26 luglio 2003
(anno 2003 atto n. 22 parte II serie A) con i seguenti figli minorenni:
in Varese (VA), il 13/12/2011 Parte_3
in Varese (VA), il 20/09/2017 Parte_4
pagina1 di 6 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03/10/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) La casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi e sita in Malnate Via Angelo Ferrari
45 interno 8 viene assegnata alla moglie con i beni e gli arredi ivi contenuti. Si da altresì atto che il sig. ha già lasciato l'abitazione famigliare e si è trasferito in un Pt_1 immobile condotto in locazione in Malnate, Via Don Giuseppe Bosetti n.27. Quest'ultimo si impegna a trasferire la propria residenza anagrafica nonché la sede legale e domicilio fiscale della propria impresa individuale entro 30 giorni dalla sottoscrizione del ricorso.
3) I figli e sono affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Pt_3 Pt_4 abitazione e residenza principale presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la prole relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé.
4) I minori e , salvo diverse modalità concordate di volta in volta tra i Pt_3 Pt_4 genitori che tengano conto del preminente interesse dei figli, trascorreranno con il padre:
- Un giorno infrasettimanale, da concordarsi tra i genitori stessi, dalle ore 19 alle ore 20:30, con prelievo e riaccompagno da parte del padre;
- fine settimana alternati, dalle ore 9:00 del sabato sino alle ore 20 della domenica con prelievo e riaccompagno da parte del padre;
- 15 giorni anche non consecutivi durante il periodo estivo in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- Il giorno del S. Natale di ogni anno, i bambini lo passeranno con la madre con il consenso dell'altro genitore;
ulteriori visite durante il periodo delle vacanze natalizia, verranno concordati di volta in volta tra i genitori in base alle esigenze e impegni dei bambini e dell'attività lavorativa del sig. Pt_1
- La SAta Pasqua / la SAta Festività dell'Angelo, secondo il criterio dell'alternanza o comunque in base ai diversi accordi tra i genitori;
5) Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, verserà all'altro genitore, entro il giorno 27 di ogni mese, la somma di € 600,00 (ovvero 300,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del
50%, al pagamento delle spese scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. e anche ludiche-sportive e straordinarie in genere secondo il protocollo in uso presso il Tribunale pagina2 di 6 di Varese che dichiarano di conoscere.
6) I genitori convengono che l'assegno unico per i figli sarà di spettanza esclusiva della madre , rinunciando il sig. alla corresponsione in proprio Parte_2 Pt_1 favore della quota del 50%.
7) i coniugi convengono di sciogliere la comunione legale relativa all'immobile in comproprietà.
8) il sig. si impegna a cedere alla sig.ra che si Parte_1 Parte_2 impegna ad accettare in quanto sistemazione solutorio-compensativa, in virtù della
“causa familiare”, sia sotto l'aspetto dei rapporti patrimoniali, sia sotto l'aspetto dei rapporti e degli equilibri personali tra i coniugi–l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso, in uno a tutti i diritti a lui spettanti sui beni, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, della quota di comproprietà dei seguenti beni immobili facenti parte del fabbricato residenziale sito in Malnate Via A. Ferrari 45, per la quota di 500/1000, con eccezione della nota iscrizione ipotecaria in rinnovazione derivante da ipoteca volontaria per concessione a garanzia di mutuo condizionato per acquisto immobili siti in Malnate (VA) Iscrizione n. 5338 del 2004 e rinnovata il
30/09/2024 - Registro Particolare 2880 Registro Generale 18316:
A. identificazione: appartamento al piano primo assentito come soggiorno/pranzo; cucina, bagno, tre camere e balconi. Il bene appartamento in oggetto confina: con unità immobiliare di cui al mappale 10357/6. Enti comuni di cui al mappale 10357/1, unità immobiliare di cui al mappale 10357/8 e prospetto su area comune;
B. identificazione: box di autorimessa al piano seminterrato. Il bene in oggetto confina con corsello d'accesso di cui al mappale 10357/1, autorimessa di cui al mappale 10357/2, muro perimetrale ed autorimessa di cui al mappale 10357/4;
Detti beni sono contraddistinti al Catasto Fabbricati del Comune di Malnate con i seguenti identificativi:
A. Catasto dei Fabbricati, foglio di mappa 8, particella 10357, subalterno 9, via Ferrari snc;
piano 1; categoria A/2, classe 6, consistenza vani 5,5, superficie catastale totale mq.
99, totale escluse aree scoperte mq.95, rendita catastale euro 511,29;
B. Catasto dei Fabbricati, foglio di mappa 8, particella 10357 subalterno, via Ferrari snc;
piano S1, categoria C/6, classe 9, consistenza mq 31, superficie catastale totale mq. 33, rendita catastale euro 78,45; pagina3 di 6 Alle suddette unità immobiliari competono la proporzionale quota di comproprietà negli enti, parti e spazi comuni di cui agli artt. 1117 e seguenti Codice civile e come anche individuate nell'atto di provenienza.
- Provenienza: quanto trasferito è pervenuto ai signori in forza dei seguenti atti: Controparte_1
A. Atto pubblico di assegnazione da Cooperativa Edilizia del 26.10.2005, Repertorio
256847/10218 Rogante Notaio registrato in data 28/10/20025 al n. 8466 serie Per_1
1t; Le aree su cui insistono gli immobili sono state oggetto di convenzione stipulata con il Comune di Malnate e riguardante il P.L. denominato “Lottizzazione primavera” con atto a rogito del Notaio di Varese del 28/4/1981 repertorio Persona_2
78196/8746, registrato a Luino il 13.5.1981 al n. 315 e trascritto a Varese il 26/5/1981 ai nn 5776/4709;
9) La sig.ra si impegna ad accettare la ridetta cessione di quote Parte_2 immobiliari e per l'effetto diverrà piena ed esclusiva proprietaria degli immobili dinanzi descritti. In ogni caso il sig. , sin da ora, rinunzia espressamente ad Parte_1 eventuale ipoteca legale nascente dal verbale di separazione relativamente al trasferimento alla Sig.ra delle quote di beni immobili a questa Parte_2 trasferende e descritte dinanzi con esonero del signor Conservatore da qualsiasi responsabilità;
10) Le parti convengono di stipulare il contratto definitivo di cessione di quote immobiliari, relativo al cespite di Malnate Via Angelo Ferrari 45, entro 90 giorni dal deposito della sentenza di separazione, termine prorogabile su accordo delle parti;
11) Il trasferimento di cui ai precedenti 8-9 avverrà a spese della sig.ra Parte_2
;
[...]
12) Le cessioni di cui ai precedenti punti 8-9 sono elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale e, pertanto, i coniugi chiedono, in relazione alle attribuzioni patrimoniali l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n.
74/87 e s.m.i. e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
13) Le parti danno atto di aver contratto mutuo ipotecario e surrogazione ex art. 8 D.L.
31.1.2007 n.7, successivamente convertito in data 25.11.2008, con atto a rogito del
Notaio Dott. repertorio nn. 39618/18893, registrato in Varese il Persona_3
2.12.2008 al n. 12903 serie 1T per l'acquisto della casa famigliare oggi oggetto di cessione.
14) Il sig. accolla alla sig.ra che accetta il residuo Parte_1 Parte_2
pagina4 di 6 debito in linea capitale, per la corrispondente somma, nei confronti di ES SA LO
S.p.a., corrispondente alla quota di mutuo meglio descritto nel punto sub 13. La sig.ra si impegna per l'effetto a pagare le residue rate di ammortamento fino Parte_2 all'estinzione della quota di mutuo, coi relativi interessi ed accessori così come convenuti nel contratto di mutuo.
15) Il sig. è informato che l'accollo non ha effetto liberatorio verso l'istituto di Pt_1 credito, accettando che il pagamento delle rate mancanti sia posto a carico della sig.ra
. Parte_2
16) Il sig. rinuncia a rivendicare verso la sig.ra gni pretesa economica Pt_1 Parte_2 anche in restituzione che discenda dall'acquisto della casa famigliare e /o dall'adempimento del contratto di mutuo sino alla data di cessione della quota, accettando consapevolmente che la piena proprietà dell'immobile si trasferirà alla sig.ra in adempimento degli accordi di separazione, senza riconoscimento Parte_2 economico alcuno in suo favore.
17) Il sig. -stante la diversità di redditi - si impegna ed obbliga a versare a titolo di Pt_1 assegno di mantenimento verso il coniuge l'importo mensile di Parte_2 euro 100,00 da rivalutarsi annualmente ex indice ISTAT entro il 27 di ogni mese, con bonifico bancario in uno a quanto dovuto a titolo di contributo al mantenimento per i figli.
18) I coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per sé stessi e per i figli.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: pagina5 di 6 OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 26/07/2003, in Malnate (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Malnate (anno 2003, atto n. 22, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio dell'11 dicembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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