Art. 13.
Per le industrie le quali usano l'alcool come materia prima, sara' conceduta la restituzione della tassa nella misura di lire una e centesimi venti per grado ed ettolitro.
Sull'alcool adoperato nella fabbricazione della enocianina, la tassa sara' restituita per intero.
Per le industrie le quali usano l'alcool come materia prima, sara' conceduta la restituzione della tassa nella misura di lire una e centesimi venti per grado ed ettolitro.
Sull'alcool adoperato nella fabbricazione della enocianina, la tassa sara' restituita per intero.