CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 03/02/2026, n. 715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 715 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 715/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2982/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Comune di Palermo
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6788 DEL 10.01.2024 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21 maggio 2024, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, notificatole il 26 marzo 2024 dal Comune di Palermo a titolo di IMU relativa all'anno 2018, pari ad € 169,00, ivi inclusi accessori. Al riguardo, esponeva che nulla fosse dovuto, essendo l'immobile tassato gravato del diritto d'uso a Nominativo_1favore della madre . Costituitosi in giudizio, il Comune di Palermo deduceva di avere provveduto all'annullamento dell'atto impugnato, avendo accertato la fondatezza delle ragioni della ricorrente. In data odierna, questo Giudice deliberava come da dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dato atto che il Comune resistente ha documentalmente dimostrato di avere annullato, in autotutela, l'avviso di accertamento oggetto di giudizio. Non v'è pertanto dubbio che sia cessata ogni ragione di controversia tra le parti. Il presente giudizio va, conseguentemente, dichiarato estinto. Le spese vanno compensate , tenuto conto dell'omessa presentazione di dichiarazione IMU da parte della ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Palermo, 30 gennaio 2026.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PELLINGRA DANIELA, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2982/2024 depositato il 18/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difesa da Difensore_1 CF_Difensore_1 Dott. -
Email_1ed elettivamente domiciliata presso
contro
Comune di Palermo
Email_2elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6788 DEL 10.01.2024 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 21 maggio 2024, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, notificatole il 26 marzo 2024 dal Comune di Palermo a titolo di IMU relativa all'anno 2018, pari ad € 169,00, ivi inclusi accessori. Al riguardo, esponeva che nulla fosse dovuto, essendo l'immobile tassato gravato del diritto d'uso a Nominativo_1favore della madre . Costituitosi in giudizio, il Comune di Palermo deduceva di avere provveduto all'annullamento dell'atto impugnato, avendo accertato la fondatezza delle ragioni della ricorrente. In data odierna, questo Giudice deliberava come da dispositivo che segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, dato atto che il Comune resistente ha documentalmente dimostrato di avere annullato, in autotutela, l'avviso di accertamento oggetto di giudizio. Non v'è pertanto dubbio che sia cessata ogni ragione di controversia tra le parti. Il presente giudizio va, conseguentemente, dichiarato estinto. Le spese vanno compensate , tenuto conto dell'omessa presentazione di dichiarazione IMU da parte della ricorrente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico dichiara estinto il giudizio e compensa le spese. Palermo, 30 gennaio 2026.