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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIII, sentenza 16/01/2026, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 372/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1515/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019778459 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 1515/2024, notificato in data 14.11.2023, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , adiva questa Corte di Giustizia Tributaria per chiedere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29320229019778459/000, notificata in data 04.10.2023, con la quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione richiedeva il pagamento dell'importo di € 84,10 a titolo di Tassa
Automobilistica per l'anno 2008, sulla base della cartella di pagamento n. 29320130042119557. A sostegno del proprio ricorso, il contribuente deduceva, in via principale, l'intervenuta prescrizione triennale del credito erariale, l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta, nonché ulteriori vizi di nullità dell'atto per indeterminatezza delle sanzioni, mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, carenza di motivazione e mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale, con controdeduzioni depositate in data 17.07.2024, chiedeva in via principale dichiararsi la cessazione della materia del contendere. A tal fine, la resistente deduceva l'avvenuto annullamento automatico del debito oggetto di causa ai sensi dell'art. 1, comma 222, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, trattandosi di carico affidato all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 di importo residuo inferiore a mille euro. Chiedeva, pertanto,
l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Con ordinanza n. 1780/2024 del 09.05.2024, questa Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza del 14.01.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di cessazione della materia del contendere sollevata dalla parte resistente. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha documentato l'avvenuto annullamento ex lege del debito per cui è causa, in applicazione della normativa sullo "stralcio dei debiti fino a mille euro" (art. 1, co.
222, L. 197/2022).
Tale annullamento opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti oggetto di lite, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. La sopravvenienza di tale fatto, idoneo a far venir meno le ragioni di contrasto tra le parti, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Questa pronuncia costituisce una fattispecie di estinzione del processo che consegue al venir meno dell'interesse delle parti alla sua naturale conclusione.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere impone a questa Corte di provvedere in ordine alla regolamentazione delle spese di giudizio. Quando la controversia viene definita ope legis per un fatto ad essa estraneo, come l'annullamento automatico dei debiti tributari, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ciò comporta necessariamente la compensazione delle spese processuali tra le parti. Tale circostanza integra una di quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la deroga al principio generale della soccombenza e consentono la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs.
n. 546 del 1992.
Pertanto, in accoglimento della richiesta formulata dalla stessa parte resistente e in applicazione dei principi sopra richiamati, le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione 13, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Catania, 14 gennaio 2026.
Il Giudice
IO MP
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 13, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1515/2024 depositato il 26/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INT.PAGAMENTO n. 29320229019778459 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 1515/2024, notificato in data 14.11.2023, il sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , adiva questa Corte di Giustizia Tributaria per chiedere l'annullamento dell'intimazione di pagamento n. 29320229019778459/000, notificata in data 04.10.2023, con la quale l'Agenzia delle Entrate - Riscossione richiedeva il pagamento dell'importo di € 84,10 a titolo di Tassa
Automobilistica per l'anno 2008, sulla base della cartella di pagamento n. 29320130042119557. A sostegno del proprio ricorso, il contribuente deduceva, in via principale, l'intervenuta prescrizione triennale del credito erariale, l'omessa notifica della cartella di pagamento presupposta, nonché ulteriori vizi di nullità dell'atto per indeterminatezza delle sanzioni, mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, carenza di motivazione e mancata indicazione del responsabile del procedimento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, la quale, con controdeduzioni depositate in data 17.07.2024, chiedeva in via principale dichiararsi la cessazione della materia del contendere. A tal fine, la resistente deduceva l'avvenuto annullamento automatico del debito oggetto di causa ai sensi dell'art. 1, comma 222, della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, trattandosi di carico affidato all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 di importo residuo inferiore a mille euro. Chiedeva, pertanto,
l'estinzione del giudizio con compensazione delle spese.
Con ordinanza n. 1780/2024 del 09.05.2024, questa Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.
All'udienza del 14.01.2026 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di cessazione della materia del contendere sollevata dalla parte resistente. L'Agenzia delle Entrate - Riscossione ha documentato l'avvenuto annullamento ex lege del debito per cui è causa, in applicazione della normativa sullo "stralcio dei debiti fino a mille euro" (art. 1, co.
222, L. 197/2022).
Tale annullamento opera automaticamente ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, con riferimento ai debiti oggetto di lite, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere. La sopravvenienza di tale fatto, idoneo a far venir meno le ragioni di contrasto tra le parti, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Questa pronuncia costituisce una fattispecie di estinzione del processo che consegue al venir meno dell'interesse delle parti alla sua naturale conclusione.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere impone a questa Corte di provvedere in ordine alla regolamentazione delle spese di giudizio. Quando la controversia viene definita ope legis per un fatto ad essa estraneo, come l'annullamento automatico dei debiti tributari, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che ciò comporta necessariamente la compensazione delle spese processuali tra le parti. Tale circostanza integra una di quelle gravi ed eccezionali ragioni che giustificano la deroga al principio generale della soccombenza e consentono la compensazione delle spese ai sensi dell'art. 15, comma 2, del d.lgs.
n. 546 del 1992.
Pertanto, in accoglimento della richiesta formulata dalla stessa parte resistente e in applicazione dei principi sopra richiamati, le spese del presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, Sezione 13, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere e compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Catania, 14 gennaio 2026.
Il Giudice
IO MP