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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/11/2025, n. 4943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4943 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa LB AM, nella causa civile iscritta al N. 11912/2021
R.G.L. promossa da nata il [...]a Jaffna, in [...] residente a [...]
Palermo in via Rocky Marciano n. 13, C.F. rappresentata e C.F._1
difesa, dall'avvocato Giuseppe Centineo ed elettivamente domiciliata in Palermo,
Piazza Principe di Camporeale 26/D, presso lo studio del suo procuratore
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: ) , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con CP_1 P.IVA_1
sede in Roma, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Delia Cernigliaro e Rosaria
Ciancimino
in persona del Presidente Controparte_2
del Consiglio pro-tempore e Controparte_3
in persona del Ministro pro-tempore, rappresentati e
[...]
difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ( (C.F. ; P.IVA_2
PEC: presso i cui uffici siti in Palermo, via V. Email_1
Villareale n. 6, domiciliano ex lege
-resistenti-
Avente ad oggetto: revoca reddito di cittadinanza.
All'udienza del 14.11.2025, all'esito della camera di consiglio, ai sensi dell'art. 429 cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Munita del seguente DISPOSITIVO
Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2
e del
[...] Controparte_3
rigetta la domanda di riammissione al reddito di cittadinanza. dichiara irripetibili le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.12.2021, la proponente chiedeva al Tribunale:
“Previa disapplicazione dell'art. 2, co. 1, a), 2) L. 26/2019 nella parte in cui prevede il requisito della residenza decennale sul territorio nazionale per ottenere il beneficio del Reddito di Cittadinanza per il contrasto con l'art. 11 paragrafo 1 lettera f), della Direttiva 2003/109/CE e con l'art. 24 paragrafo 1 della Direttiva
2004/38/CE, ovvero Previa, rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale della predetta norma nazionale per contrasto con l'art. 3,10, 117 primo comma, della Costituzione in riferimento all'art. 21, paragrafo 1, della CDFUE, all'art. 24, paragrafo 1, della Direttiva 2004/38/CE, nonché all'art. 11, paragrafo 1, lettera f), della Direttiva 2003/109/CE;
- Accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta consistente:
1) Nell'aver assunto il provvedimento nel quale si revocava il beneficio del
REDDITO di CITTADINANZA per mancanza del requisito di residenza decennale sul territorio nazionale;
nell'aver esaminato la domanda di accesso al beneficio del REDDITO di
CITTADINANZA tenendo conto del requisito di residenza decennale sul territorio nazionale e nell'aver comunicato al pubblico (mediante il proprio sito istituzionale, mediante la predisposizione di fac-simile di domande e mediante qualsiasi altro mezzo) l'insussistenza del diritto di assegnazione per i soggetti privi del predetto requisito;
2) E conseguentemente, al fine di far cessare la discriminazione di cui sopra e di rimuoverne gli effetti, ordinare: 2a) all' di riammettere il ricorrente al beneficio del Reddito di Cittadinanza CP_1
con effetto immediato;
2b) all' di pagare al ricorrente, nelle more del giudizio quanto di sua CP_1
spettanza, a risarcire il danno patito a seguito della revoca, danno da quantificarsi in via equitativa e in misura non inferiore di quanto percepito fino al momento della revoca del beneficio;
2c) all' di pagare in ogni caso al ricorrente, per ogni giorno di ritardo CP_1
nell'esecuzione dell'emanando ordine di riammissione alla misura di cui al punto
2a), una somma da determinarsi ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. e comunque non inferiore a € 100,00 per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal trentunesimo giorno successivi alla notifica dell'emananda ordinanza.2d) all' di ammettere CP_1
e riammettere al beneficio del Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza anche i richiedenti privi del requisito di residenza decennale sul territorio nazionale che abbiano già presentato la domanda;
2e) a tutte le amministrazioni resistenti di non prevedere più il requisito in questione;
2f) a tutte le amministrazioni resistenti di dare adeguata informazione alla popolazione della intervenuta modifica dei requisiti di accesso al beneficio mediante pubblicazione dell'emenanda ordinanza su un giornale a tiratura nazionale in forma tale da garantire una adeguata visibilità e sulla home page dei siti istituzionali per almeno tre mesi o il maggior tempo previsto e/o comunque mediante pubblicazione di idoneo avviso;
2i) a tutte le amministrazioni resistenti di pagare all'odierno difensore, per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli ordini di cui ai precedenti punti una somma da determinarsi ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. e comunque non inferiore a € 100,00 per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla notifica dell'emananda ordinanza 3) Di adottare ai sensi dell'art. 28 Decreto Legislativo n. 150 del 2011, un piano di rimozione idoneo ad evitare il reiterarsi della discriminazione che comprenda comunque le statuizioni al punto 2e);4) Fissare idonea penale dissuasiva ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2006/54”. Con vittoria di spese di lite. Deduceva, a fondamento della richiesta, in via principale l'incostituzionalità della norma istituiva del reddito di cittadinanza nella parte in cui richiede la residenza protratta per un decennio in Italia poiché in palese violazione dell'art. 3 Cost..
Essendo il reddito di cittadinanza una misura di politica sociale, la residenza in Italia per un periodo così lungo contrasterebbe con il principio di uguaglianza di cui al comma 2 del citato articolo e con il principio di ragionevolezza.
Il requisito della residenza decennale inoltre sarebbe in violazione dell'art. 11 della direttiva 2003/109/CE e, dunque, dell'art. 117, primo comma, Cost. L'art. 11, par.
1, dispone che «il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: [...] f) l'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico e all'erogazione degli stessi, nonché alla procedura per l'ottenimento di un alloggio» ed ancora l'art. 11, par. 2, stabilisce che, «[per quanto riguarda le disposizioni del paragrafo 1, lettere b), d), e), f) e g), lo Stato membro interessato può limitare la parità di trattamento ai casi in cui il soggiornante di lungo periodo, o il familiare per cui questi chiede la prestazione, ha eletto dimora o risiede abitualmente nel suo territorio».
Rilevava altresì che altre misure quali il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo richiedono una residenza in Italia di soli cinque anni e lo stesso
TU sull'immigrazione riconosce allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato i “diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano che le convenzioni internazionali in vigore per l'Italia o il presente testo unico dispongano diversamente”. Rilevava altresì che la Corte Costituzionale già in precedenza aveva dichiarato incostituzionali le norme che richiedevano una lunga permanenza nel territorio al fine di fruire di prestazioni socio-assistenziali riducendo il requisito della residenza a cinque anni, ad un anno o a 36 mesi. Produceva, oltre alla dichiarazione di esenzione dalle spese di lite, il provvedimento impugnato di contestazione dell'indebito con la richiesta di restituzione delle somme.
CP_ Si costituivano in giudizio i convenuti ed in particolare l' che, oltre a contestare la rilevanza e la manifesta fondatezza della questione di legittimità costituzione sollevata, eccepiva la mancanza di prova del diritto preteso, ovvero la prova della sussistenza di tutti i presupposti per il reddito di cittadinanza. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali eccepivano il difetto di legittimazione passiva di entrambe le amministrazioni evidenziando che il provvedimento impugnato era stato reso
CP_ dall' ente deputato ex lege alla verifica, gestione ed autorizzazione all'erogazione del reddito di cittadinanza. Contestavano poi nel merito la fondatezza del ricorso e la manifesta infondatezza della questione di legittimità sollevata. Chiedevano pertanto dichiararsi il difetto di legittimazione passiva e/o il rigetto del ricorso.
Il procedimento veniva ripetutamente rinviato atteso che altri Tribunali avevano investito la Corte Costituzionale dell'identica questione di legittimità costituzionale della norma istitutiva del reddito di cittadinanza nella parte in cui viene richiesta la residenza in Italia per almeno dieci anni e che il Tribunale di Bergamo aveva rinviato per la medesima questione, in via pregiudiziale, dinanzi la Corte di
Giustizia UE.
Con sentenza n. 31 del 20 marzo 2025 la Corte Costituzionale dichiarava l'incostituzionalità del requisito di dieci anni per accedere al reddito di cittadinanza, affermando che “il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al RdC che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo” e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione.
All'udienza di discussione, atteso che parte ricorrente non aveva prodotto alcun certificato attestante la residenza in Italia, ai sensi dell'art. 421 cpc, veniva disposta l'acquisizione di tale documento, quindi la causa veniva rinviata per discussione e decisione all'udienza di oggi nella quale parte ricorrente insisteva per l'accoglimento della domanda di cui al punto 2a) del ricorso (“..ordinare all' CP_1
di riammettere il ricorrente al beneficio del Reddito di Cittadinanza con effetto CP_ immediato”), rinunciando alle ulteriori domande mentre l' si riportava alle conclusioni di cui alla memoria di costituzione.
***
Preliminarmente deve dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della e del Controparte_2 Controparte_3
Ed invero come ritenuto dalle Amministrazioni resistenti l'istruttoria e
[...]
CP_ l'erogazione del reddito di cittadinanza sono di esclusiva competenza dell' e, quanto al requisito della residenza, altro Ente coinvolto è il Comune di residenza del richiedente. Assolutamente estranei sono invece sia la Presidenza del Consiglio dei Ministri che il convenuto. CP_3
Ciò posto, nel merito si osserva:
L'art. 2 co. 1, della l. n. 26/2019 specifica che:
“1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
Orbene con sentenza del 20/03/2025, n. 31 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lett. a), n. 2), d.l. 28 gennaio 2019,
n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), conv., con modificazioni, nella l. 28 marzo 2019, n. 26, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni». Il reddito di cittadinanza, abrogato con effetto dal 1° gennaio 2024, non ha natura assistenziale, in quanto non mira a soddisfare i bisogni primari dell'individuo; pertanto, il requisito della pregressa residenza decennale deve essere ridotto a cinque anni.
Nello specifico la Corte ha così argomentato: “Tuttavia, nonostante tali considerazioni - che non si oppongono, ex se, alla possibilità di prevedere un requisito di residenza pregressa, quando si tratti di prestazioni non meramente assistenziali caratterizzate da un complesso progetto di inclusione lavorativa e sociale - il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al Rdc che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo.
A differenza di altre misure, come l'assegno sociale, che questa Corte ha ritenuto correlate allo «stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la
Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo»
(sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del 2024), il progetto di inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta.
In quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3
Cost.
Tali principi, infatti, si oppongono alla discriminazione, anche indiretta (come di recente ribadito con la sentenza n. 25 del 2025), prodotta da una barriera temporale, effetto del requisito censurato, che, sebbene applicato a ogni richiedente, appare artificialmente finalizzata al solo tentativo di limitare l'accesso alla prestazione, favorendo i cittadini italiani già residenti (più facilitati - come peraltro dimostrano i dati segnalati dal giudice rimettente - a integrare tale requisito), a scapito sia di quelli di altri Stati membri dell'Unione, sia di quelli di
Paesi terzi.
Del resto, proprio il termine decennale è stato la causa dell'apertura di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia sia per la discriminazione indiretta, sia per la discriminazione a danno degli stessi italiani, a cui il requisito poteva, in effetti, precludere la possibilità di trasferirsi a lavorare fuori dal Paese. 5 Tale procedura è stata chiusa solo a seguito dell'abrogazione del Rdc a decorrere dal 1° gennaio 2024 e alla sua sostituzione con l'assegno di inclusione, dove il termine di residenza pregressa è stato ridotto a cinque anni, non più oggetto di contestazione a livello della Commissione europea.
8.3.- Alla luce di tutte queste considerazioni e nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile proprio in riferimento a quest'ultimo termine di cinque anni.
Questo dato temporale, infatti, non solo è quello assunto, come detto, dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione, “erede” del Rdc, ma è anche quello che, in sostanza, è stato giudicato non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost., da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la
«relativa stabilità della presenza sul territorio»; non è poi di certo irrilevante che esso sia anche quello previsto dall'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2004/38/CE
e quello che, da ultimo, è stato indicato dalla stessa sentenza della Corte di giustizia del 29 luglio 2024, nelle cause riunite C-112/22, C. U. e C-223/22, N. D., in riferimento a cittadini di Paesi terzi, come periodo che «testimoni[a] il
“radicamento del richiedente nel paese in questione”».
Il termine di cinque anni si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento (ex multis, sentenze n. 128, n. 90 e n. 6 del 2024 e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale. Deve quindi essere accolta la prima questione formulata in via subordinata dal giudice rimettente, per cui va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 4 del 2019, come convertito, nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere «per almeno 5 anni», per violazione dell'art. 3 Cost.”.
Alla luce della sentenza della Corte di legittimità che ha dichiarato incostituzionale il requisito dei dieci anni di residenza per l'accesso al Reddito di Cittadinanza, il periodo di residenza richiesto è stato ridotto a cinque anni,
CP_ L' ha revocato il reddito di cittadinanza ed ha chiesto la restituzione delle somme erogate in virtù della domanda avanzata dalla ricorrente per mancanza del requisito della residenza decennale in Italia. Si legge nel provvedimento contenente la richiesta di restituzione delle somme che la motivazione della revoca della misura era la mancanza del requisito della residenza decennale.
Parte ricorrente ha provato la sussistenza della residenza in Italia dal 28.11.2021 a mezzo del certificato di residenza storico rilasciato dall'Ufficio Anagrafe del
Comune di Palermo, all'esito dell'ordinanza istruttoria del giudice che ha disposto ai sensi dell'art. 421 cpc un'integrazione probatoria contenuta nel perimetro definito dalla parte con il ricorso.
Da detto certificato risulta dimostrato che la ricorrente è residente in Italia dal
28.11.2011.
CP_ L' costituendosi ha contestato, oltre al requisito della residenza protratta per il tempo indicato dalla legge, la mancanza di prova della sussistenza dei requisiti richiesti per l'accesso al reddito di cittadinanza.
Ed invero, dall'esame della documentazione acclusa al ricorso, non si rinviene alcun documento attestante la sussistenza dei presupposti per l'ammissione alla misura di sostegno al reddito.
Come è noto, quando la controversia verte sul diritto ad una prestazione di carattere assistenziale e/o previdenziale, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto azionato è in capo a colui che agisce, di talchè era compito della dimostrare Pt_1
la sussistenza di tutti i requisiti di legge per l'insorgere del diritto alla prestazione in parola.
Ed infatti il ricorso verte unicamente sulla illegittimità della norma in ordine al requisito residenziale mentre viene trascurato di allegare e provare la sussistenza degli altri elementi anch'essi fondamentali per l'accesso al beneficio, attesa la domanda di riammissione alla prestazione.
Ne deriva che il ricorso nel merito non può trovare accoglimento.
Si trascura di esaminare gli altri motivi di ricorso, attesa la rinuncia alle ulteriori domande.
Stante la dichiarazione di esenzione dalle spese di lite in caso di soccombenza, esse si dichiarano irripetibili.
PQM
Come in epigrafe.
Palermo, 14.11.2025
Il Giudice onorario
LB AM
Firmato digitalmente