Sentenza 16 marzo 2001
Massime • 1
I consorzi, contrattando con i terzi, operano quali mandatari dei consorziati, per cui le obbligazioni assunte sorgono direttamente in capo al singolo consorziato, senza bisogno della spendita del nome dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/03/2001, n. 3829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3829 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PELLEGRINO SENOFONTE - Presidente -
Dott. VINCENZO FERRO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - rel. Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO EDILPESARO 2000, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 297, presso l'avvocato SANTARELLI E., rappresentato e difeso dall'avvocato PARDI ARTURO, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
DE GE EO & C. Snc;
- intimato -
avverso la sentenza n. 36/99 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 15/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/2000 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del primo motivo, l'inammissibilità del secondo motivo, l'accoglimento del terzo motivo, l'assorbimento del quarto motivo del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 17.12.1990 la s.n.c. De NA DO & C. esponeva che con scrittura privata del 3.4.1989 il Consorzio Edilpesaro 2000, del quale faceva parte, le aveva affidato, quale appaltatore di lavori edili, commissionati gli dalla Cooperativa TE, i lavori di intonacatura.
Precisava la società attrice che con l'indicata scrittura privata, all'art. 16, era stato stabilito che, nell'ipotesi in cui fosse rimasta inadempiente agli obblighi contributivi, il Consorzio avrebbe provveduto direttamente al pagamento dei contributi, prelevando le somme necessarie dalle spettanze di essa società attrice.
Rimasta debitrice verso l'I.N.P.S. della somma di 13.401.416, il Consorzio le aveva comunicato che aveva deciso di sospendere il pagamento della somma di 14.332.240, ancora dovutale, senza peraltro provvedere a saldare il debito contributivo.
Tenuto conto dell'inadempimento del Consorzio, con raccomandata in data 22.10.1990, l'aveva invitato a versare all'I.N.P.S., quanto ancora dovuto, o a corrisponderle la somma in contestazione. Con raccomandata del proprio legale il Consorzio le aveva a sua volta comunicato che non intendeva versare il residuo prezzo dell'appalto in quanto la committente TE aveva contestato i lavori di intonacatura, non eseguiti a regola d'arte. Concludeva pertanto la s.n.c. De NA DO & C. convenendo avanti al Tribunale di Trani il Consorzio Edilpesaro 2000 per sentir accogliere le richieste contenute nella lettera in data 22.10.1990, oltre al risarcimento dei danni.
Costituitosi in giudizio il Consorzio eccepiva preliminarmente l'incompetenza del giudice adito in base, al disposto dell'art. 21 dello statuto consortile, che stabiliva che la soluzione delle controversie insorte fra il Consorzio ed i consorziati dovessero essere decise con giudizio arbitrale;
in relazione al merito assumeva di non essere in possesso di alcuna somma di spettanza della società attrice posto che la committente TE non aveva pagato il residuo prezzo, a causa dei vizi riscontrati nei lavori di intonacatura;
aggiungeva inoltre di avere subito notevoli danni d'immagine nei confronti della clientela.
Con sentenza in data 9.11.1994 il Tribunale di Trani dichiarava improponibile la domanda attrice, stante la competenza del collegio arbitrale.
Avverso tale sentenza proponeva appello la s.n.c. De NA DO & C. assumendo che:
a) l'impugnata sentenza era affetta da nullità in quanto il Tribunale non aveva statuito in ordine all'eccezione di difetto di legitimatio ad processum del Consorzio, con riferimento all'art. 19 dello statuto;
b) la domanda era proponibile in quanto con la scrittura privata del 3.4.1989 le parti aveva derogato alla clausola compromissoria prevista dallo statuto, ed essa società appellante aveva assolto all'onere previsto dall'art. 18 della scrittura;
c) la domanda era fondata, per l'evidente inadempimento del Consorzio.
Con sentenza in data 15.1.1999 la Corte di appello di Bari accoglieva l'appello e per l'effetto condannava il Consorzio Edilpesaro 2000 a corrispondere alla società appellante la somma di L. 14.332.240, oltre agli interessi legali dal 24.10.90 al soddisfo. Per la cassazione della sentenza della Corte di appello propone ricorso, fondato su quattro motivi, il Consorzio Edilpesaro 2000. Non svolge attività difensiva la s.n.c. De NA DO & c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il Consorzio ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c. per omessa specificazione dei motivi di appello, anche in relazione all'art. 163 nn. 3 e 4 c.p.c. Assume il ricorrente che la sentenza del Tribunale di Trani è passata in giudicato posto che l'appellante non ha chiesto la riforma della sentenza in relazione al motivi per il quale è stata respinta in primo grado la domanda attrice.
Il motivo è infondato e va pertanto respinto.
Invero risulta dalle pagg. 5 e 6 dell'atto di appello, che si possono esaminare, attinendo l'esame all'ammissibilità del presente ricorso, che la società appellante ha impugnato la decisione del Tribunale, in punto di improponibilità della domanda, talché, il non aveva riportato nelle conclusioni rassegnate, la specifica richiesta di riforma della sentenza di primo grado per il motivo ritualmente dedotto, non è sufficiente a determinare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, tenuto altresì conto che il giudice di merito ha ritenuto comunque censurato il punto, procedendo a motivare di conseguenza.
Il primo motivo va quindi respinto.
Con il secondo motivo il Consorzio ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2602 e segg. c.c. anche in relazione all'art. 1362 c.c., nonché insufficiente motivazione sul punto. Rileva che in base all'orientamento fermo della Corte Suprema la clausola compromissoria contenuta in un atto costitutivo o in uno statuto è vincolante per i soci, senza necessità di approvazione scritta ex art. 1341 c.c. Inoltre il rapporto fra consorzi ed impresa consorziate, sempre per giurisprudenza prevalente ha carattere di rapporto organico e, in quanto tale, non può inquadrarsi nella disciplina privatistica del rapporto di commissione, mandato senza rappresentanza. Ne consegue che il contratto di appalto stipulato dal consorzio, affinché i lavori siano affidati ad uno o più consorziati, non necessita di un atto di cessione all'impresa destinataria dei lavori stessi, ma attraverso l'attività contrattuale del consorzio i lavori restano acquisiti alle singole imprese, in forza del rapporto consortile e con gli effetti che gli sono propri, in virtù di legge. Da ciò discende che la causa della scrittura privata 3.4.1989 trova la propria origine nello statuto consortile e nel pedissequo regolamento, talché l'art. 18 della scrittura non poteva derogare le norme statutarie specifiche sia per mancanza di volontà espressa, sia perché ai sensi dell'art. 1362 c.c., l'interpretazione della clausola statutaria che si riferisce genericamente alle controversie nascenti dal contratto, in sui si inserisce, in mancanza di espressa volontà deve essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che abbiano la loro causa petendi nel contratto consortile medesimo.
Che le parti non abbiano inteso modificare alcuna clausola consortile o regolamentare emerge altresì dalle norme contenute nel regolamento interno, con riferimento agli artt. 4) 5) 6). Il motivo è fondato e va pertanto accolto.
Al riguardo si osserva che, benché confusamente espressa, la linea difensiva del Consorzio ricorrente si fonda sull'impossibilità di modificare con scrittura privata lo statuto consortile che prevede per la soluzione delle controversie, insorte fra il Consorzio e le società consorziate, il ricorso al giudizio arbitrale e ciò sul presupposto che il trasferimento dei lavori acquisiti dal Consorzio alle singole consorziate si concretizza sulla base dello statuto, senza bisogno di scrittura alcuna.
Il motivo come su precisato è fondato e va pertanto accolto. Invero va rilevato che questa Corte Suprema ha già precisato che il Consorzio contrattando con i terzi, opera quale mandatario dei consorziati, per cui le obbligazioni assunte sorgono direttamente in capo al singolo consorziato senza bisogno della spendita del nome dello stesso. (Cass. civ. sez. I 26.7.1996 n. 6774; 27.9.1997 n. 9509) In base ai riportati principi, dai quali non sussistono motivi per distaccarsi, consegue che il rapporto intercorso fra le parti trova fin dall'origine la sua regolamentazione nello statuto consortile talché ininfluente deve ritenersi la scrittura privata, dalle parti stesse sottoscritta, in quanto inidonea a modificare lo statuto consortile sovrapponendosi allo stesso, con l'ulteriore conseguenza che irrilevante diviene ogni indagine in ordine alla volontà delle parti, del resto non effettuabile nel giudizio di legittimità, in quanto con il mezzo usato, scrittura privata, non è possibile modificare lo statuto consortile o il contratto di consorzio, essendo a tal fine necessarie le maggioranze previste dalla legge.
Il secondo motivo va quindi accolto.
Con il terzo motivo il Consorzio censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2602 e segg. c.c., anche in relazione all'art. 1457 c.c., nonché per insufficiente motivazione.
Assume che il giudice di merito ha errato nel ritenere adempiuta la condizione contenuta nell'art. 18 della scrittura privata sottoscritta dalle parti e non essenziale il termine nell'articolo stesso contenuto.
Il motivo va dichiarato assorbito, posto che le censure attinenti all'interpretazione della scrittura privata, sono superate dalle argomentazioni in precedenza svolte.
Con il quarto motivo il Consorzio deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2602 e 261 comma 1 C.C. Rileva che la Corte territoriale ha erroneamente qualificato la scrittura privata in data 4.3.1989 come contratto di appalto o subappalto.
Assume che svolgendosi il rapporto intercorrente fra il consorzio ed i consorziati sulla base di un rapporto di mandato, non vi era alcuna necessità di un ulteriore atto che trasferisse in appalto o subappalto alla s.n.c. De NA il contratto intercorso fra la TE ed il Consorzio stesso, posto che il rapporto intercorrente fra le attuali parti in causa trovava il suo fondamento e la sua regolamentazione esclusivamente nello statuto consortile e nel pedissequo regolamento interno.
Anche il quarto motivo va dichiarato assorbito nelle argomentazioni già esplicitate.
Il ricorso va quindi accolto, in relazione al secondo motivo, assorbiti gli altri, l'impugnata sentenza va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di appello di Bari, diversa sezione, che attenendosi al punto di diritto indicato procederà al riesame dell'atto di appello.
La liquidazione delle spese del giudizio di cassazione va riservata al giudice di rinvio.
P. Q. M.
accoglie il secondo motivo, rigetta il primo, assorbiti gli altri, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte di appello di Bari, diversa sezione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 29 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2001