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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/09/2025, n. 2550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2550 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3914/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 3914/2020, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale” e vertente TRA ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Finizzi, Parte_1 C.F._1 procuratore domiciliatario;
- Ricorrente -
E (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Patrocinio, CP_1 C.F._2 procuratore domiciliatario;
- Resistente - Avv. , quale curatore speciale del minore rappresentato e Controparte_2 Persona_1 dieso da sé stesso;
- Intervenuto -
Conclusioni: All'udienza del 27.05.2025 la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti. Il P.M. non si opponeva all'accoglimento della domanda di separazione dei coniugi. Fatto e diritto Preliminarmente deve darsi atto che tra le parti è stata già resa sentenza parziale di separazione avente n. 793/2023 del 13.03.2023. Le parti, all'udienza del 27.05.2025 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione in questi termini (attualizzato in ragione della circostanza che il figlio ha raggiunto la maggiore età in data 15.08.2025): Per_1
- I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
- La casa coniugale, sita in Galatina alla via Ugo Lisi n. 8, viene assegnata con i mobili e gli arredi alla sig.ra in quanto collocataria del figlio Pt_1 Per_1
- Il padre corrisponderà per il mantenimento del figlio € 150,00 mensili, direttamente in suo favore. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Inoltre, parteciperà al 50% delle spese straordinarie in favore del figlio, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce;
- La sig.ra rinuncia formalmente alla domanda di sospensione della Pt_1 responsabil ale nei confronti del padre, nonché alla domanda di assegno di mantenimento in suo favore;
- Le parti rinunciano reciprocamente alle domande di addebito proposte;
- Il curatore speciale rinuncia alla domanda di sospensione della responsabilità genitoriale proposta;
- Spese di lite tutte compensate. Ritiene il Tribunale che le condizioni poste dalle parti a fondamento dell'accordo raggiunto, per come fin qui riportato e rispetto alle quali il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, siano tali da garantire il soddisfacimento delle esigenze di vita dei coniugi e del figlio, oramai maggiorenne. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- da atto della sentenza parziale sullo status resa dal Tribunale civile di Lecce ed avente n. 793/2023, pubblicata il 13.03.2023;
- regola la separazione alle condizioni indicate in parte motiva;
- spese del presente procedimento compensate;
Lecce, 8.09.2025
Il giudice estensore La presidente
dr.ssa Agnese DI BATTISTA dr.ssa Cinzia MONDATORE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia MONDATORE Presidente dott. Gianluca FIORELLA Giudice dott.ssa Agnese DI BATTISTA Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento civile iscritto al n. 3914/2020, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale” e vertente TRA ( ), rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Finizzi, Parte_1 C.F._1 procuratore domiciliatario;
- Ricorrente -
E (c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Viviana Patrocinio, CP_1 C.F._2 procuratore domiciliatario;
- Resistente - Avv. , quale curatore speciale del minore rappresentato e Controparte_2 Persona_1 dieso da sé stesso;
- Intervenuto -
Conclusioni: All'udienza del 27.05.2025 la causa passava in decisione sulle conclusioni delle parti. Il P.M. non si opponeva all'accoglimento della domanda di separazione dei coniugi. Fatto e diritto Preliminarmente deve darsi atto che tra le parti è stata già resa sentenza parziale di separazione avente n. 793/2023 del 13.03.2023. Le parti, all'udienza del 27.05.2025 hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione in questi termini (attualizzato in ragione della circostanza che il figlio ha raggiunto la maggiore età in data 15.08.2025): Per_1
- I coniugi vivranno separati con obbligo del reciproco rispetto;
- La casa coniugale, sita in Galatina alla via Ugo Lisi n. 8, viene assegnata con i mobili e gli arredi alla sig.ra in quanto collocataria del figlio Pt_1 Per_1
- Il padre corrisponderà per il mantenimento del figlio € 150,00 mensili, direttamente in suo favore. Tale somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT. Inoltre, parteciperà al 50% delle spese straordinarie in favore del figlio, come da Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce;
- La sig.ra rinuncia formalmente alla domanda di sospensione della Pt_1 responsabil ale nei confronti del padre, nonché alla domanda di assegno di mantenimento in suo favore;
- Le parti rinunciano reciprocamente alle domande di addebito proposte;
- Il curatore speciale rinuncia alla domanda di sospensione della responsabilità genitoriale proposta;
- Spese di lite tutte compensate. Ritiene il Tribunale che le condizioni poste dalle parti a fondamento dell'accordo raggiunto, per come fin qui riportato e rispetto alle quali il P.M. in sede non ha sollevato rilievi, siano tali da garantire il soddisfacimento delle esigenze di vita dei coniugi e del figlio, oramai maggiorenne. Tenuto conto dell'esito del giudizio e dei rapporti tra le parti, appare opportuno compensare integralmente le spese del presente procedimento.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni avversa domanda, eccezione o deduzione disattendendo, così dispone:
- da atto della sentenza parziale sullo status resa dal Tribunale civile di Lecce ed avente n. 793/2023, pubblicata il 13.03.2023;
- regola la separazione alle condizioni indicate in parte motiva;
- spese del presente procedimento compensate;
Lecce, 8.09.2025
Il giudice estensore La presidente
dr.ssa Agnese DI BATTISTA dr.ssa Cinzia MONDATORE