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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/10/2025, n. 1228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1228 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3617/2025 R.G.V.G. promosso da
, nata a [...] il [...] (Avv. Parte_1
MERENDINO PAOLO);
e
, nata a [...] il [...] (Avv. Controparte_1
MERENDINO PAOLO); con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti: come in ricorso.
Parere favorevole del PM in data 20/08/2025
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 23/07/2025, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni della loro separazione, omologata dal Tribunale di Palermo con decreto del 4 aprile 2023, nei seguenti termini:
“la clausola “- il sig. si obbliga al pagamento di tutte le utenze domestiche CP_1
(energia elettrica, gas, acqua, telefono), le quali rimarranno intestate allo stesso, con
1 una franchigia complessiva di euro 250,00 al mese che rimarrà a carico della sig.ra
” Parte_1
verrà sostituita dalla clausola “- il sig. e la sig.ra nella CP_1 Parte_1
misura del 50% ciascuno, si obbligano al pagamento di tutte le utenze domestiche
(energia elettrica, gas, acqua, telefono), le quali rimarranno intestate al sig.
, con una franchigia complessiva di euro 250,00 al mese che rimarrà a CP_1 carico della sig.ra ”; Parte_1 la clausola “- il sig. si obbliga al pagamento delle intere quote CP_1 condominiali ordinarie e straordinarie, nonché di tutte le tasse ed imposte connesse alla proprietà ed al godimento dell'intera casa (ivi compresa la quota del 25% di pertinenza della sig.ra ;” Parte_1
verrà sostituita dalla clausola “- il sig. e la sig.ra nella CP_1 Parte_1
misura del 50% ciascuno, si obbligano al pagamento delle quote condominiali ordinarie e straordinarie;
tuttavia, eventuali future spese straordinarie per il rifacimento del prospetto e dei balconi/sottobalconi saranno poste interamente ed esclusivamente (ivi compresa la quota del 25% di pertinenza della sig.ra a carico del sig. Parte_1
; tutte le tasse ed imposte connesse alla proprietà ed al godimento dell'intera CP_1 casa (ivi compresa la quota del 25% di pertinenza della sig.ra saranno Parte_1 poste interamente ed esclusivamente a carico del sig. ;”; CP_1
la clausola “- la casa coniugale sita in Palermo, via Abruzzi n. 57, piano quarto, di proprietà della sig.ra per la quota del 25% e del sig. per la quota Parte_1 CP_1 del 75%, viene concordemente assegnata alla sig.ra che la abiterà Parte_1 unitamente alla figlia con l'arredo ivi esistente;
il sig. lascerà l'immobile CP_1 portando seco i suoi effetti ed indumenti personali;
” verrà sostituita dalla clausola “- la casa coniugale sita in Palermo, via Abruzzi n.
57, interno sx, piano quarto, identificata nel N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio
30, particella 1276 - sub. 36, di proprietà della sig.ra per la quota del Parte_1
25% (giusta atto di compravendita in Notar del 26.09.2013) e del Persona_1 sig. per la quota del 75% (giusta atto di donazione in Notar Controparte_1
del 26.09.2013 e giusta atto di compravendita in Notar Persona_1 Per_1 del 26.09.2013), viene concordemente assegnata alla sig.ra
[...] Controparte_2
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[...] che la abiterà unitamente alla figlia con l'arredo ivi esistente;
il sig. , il CP_1 quale ha già lasciato l'immobile portando seco i suoi effetti ed indumenti personali, si obbliga a trasferire in adempimento al presente accordo alla figlia , Persona_2 nata a [...] l'[...], previa autorizzazione del Giudice Tutelare, non appena l'On.le Tribunale si sarà pronunciato sulla presente istanza di modifica, la proprietà della propria quota (75%) del suddetto immobile, tenendo per sé il diritto di abitazione sulla medesima quota (75%), diritto di abitazione che potrà esercitare (unitamente alla sig.ra piena proprietaria della residua quota pari al 25%) solamente se e Parte_1 quando dovesse intervenire un'ordinanza del Tribunale che disponga la revoca dell'assegnazione della detta casa coniugale in favore della sig.ra ” (cfr. Parte_1 ricorso congiunto depositato in data 23/07/2025).
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicché la domanda va accolta.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche in motivazione – concordate tra
[...]
e - delle condizioni di Parte_1 Controparte_1
separazione omologate dal Tribunale di Palermo, con decreto 04/04/2023
(procedimento n. 3512/2023 R.G.);
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Palermo in data 06/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Eleonora
Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3617/2025 R.G.V.G. promosso da
, nata a [...] il [...] (Avv. Parte_1
MERENDINO PAOLO);
e
, nata a [...] il [...] (Avv. Controparte_1
MERENDINO PAOLO); con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti: come in ricorso.
Parere favorevole del PM in data 20/08/2025
Motivi della decisione in fatto ed in diritto
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 23/07/2025, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni della loro separazione, omologata dal Tribunale di Palermo con decreto del 4 aprile 2023, nei seguenti termini:
“la clausola “- il sig. si obbliga al pagamento di tutte le utenze domestiche CP_1
(energia elettrica, gas, acqua, telefono), le quali rimarranno intestate allo stesso, con
1 una franchigia complessiva di euro 250,00 al mese che rimarrà a carico della sig.ra
” Parte_1
verrà sostituita dalla clausola “- il sig. e la sig.ra nella CP_1 Parte_1
misura del 50% ciascuno, si obbligano al pagamento di tutte le utenze domestiche
(energia elettrica, gas, acqua, telefono), le quali rimarranno intestate al sig.
, con una franchigia complessiva di euro 250,00 al mese che rimarrà a CP_1 carico della sig.ra ”; Parte_1 la clausola “- il sig. si obbliga al pagamento delle intere quote CP_1 condominiali ordinarie e straordinarie, nonché di tutte le tasse ed imposte connesse alla proprietà ed al godimento dell'intera casa (ivi compresa la quota del 25% di pertinenza della sig.ra ;” Parte_1
verrà sostituita dalla clausola “- il sig. e la sig.ra nella CP_1 Parte_1
misura del 50% ciascuno, si obbligano al pagamento delle quote condominiali ordinarie e straordinarie;
tuttavia, eventuali future spese straordinarie per il rifacimento del prospetto e dei balconi/sottobalconi saranno poste interamente ed esclusivamente (ivi compresa la quota del 25% di pertinenza della sig.ra a carico del sig. Parte_1
; tutte le tasse ed imposte connesse alla proprietà ed al godimento dell'intera CP_1 casa (ivi compresa la quota del 25% di pertinenza della sig.ra saranno Parte_1 poste interamente ed esclusivamente a carico del sig. ;”; CP_1
la clausola “- la casa coniugale sita in Palermo, via Abruzzi n. 57, piano quarto, di proprietà della sig.ra per la quota del 25% e del sig. per la quota Parte_1 CP_1 del 75%, viene concordemente assegnata alla sig.ra che la abiterà Parte_1 unitamente alla figlia con l'arredo ivi esistente;
il sig. lascerà l'immobile CP_1 portando seco i suoi effetti ed indumenti personali;
” verrà sostituita dalla clausola “- la casa coniugale sita in Palermo, via Abruzzi n.
57, interno sx, piano quarto, identificata nel N.C.E.U. del Comune di Palermo al foglio
30, particella 1276 - sub. 36, di proprietà della sig.ra per la quota del Parte_1
25% (giusta atto di compravendita in Notar del 26.09.2013) e del Persona_1 sig. per la quota del 75% (giusta atto di donazione in Notar Controparte_1
del 26.09.2013 e giusta atto di compravendita in Notar Persona_1 Per_1 del 26.09.2013), viene concordemente assegnata alla sig.ra
[...] Controparte_2
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[...] che la abiterà unitamente alla figlia con l'arredo ivi esistente;
il sig. , il CP_1 quale ha già lasciato l'immobile portando seco i suoi effetti ed indumenti personali, si obbliga a trasferire in adempimento al presente accordo alla figlia , Persona_2 nata a [...] l'[...], previa autorizzazione del Giudice Tutelare, non appena l'On.le Tribunale si sarà pronunciato sulla presente istanza di modifica, la proprietà della propria quota (75%) del suddetto immobile, tenendo per sé il diritto di abitazione sulla medesima quota (75%), diritto di abitazione che potrà esercitare (unitamente alla sig.ra piena proprietaria della residua quota pari al 25%) solamente se e Parte_1 quando dovesse intervenire un'ordinanza del Tribunale che disponga la revoca dell'assegnazione della detta casa coniugale in favore della sig.ra ” (cfr. Parte_1 ricorso congiunto depositato in data 23/07/2025).
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicché la domanda va accolta.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche in motivazione – concordate tra
[...]
e - delle condizioni di Parte_1 Controparte_1
separazione omologate dal Tribunale di Palermo, con decreto 04/04/2023
(procedimento n. 3512/2023 R.G.);
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Palermo in data 06/10/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Eleonora
Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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