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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 14/02/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 821 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , nella qualità di erede Parte_1 C.F._1 di Persona_1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Angelo Bertolino e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la SI.ra , stante Persona_1
l'accertamento del requisito sanitario da parte della commissione medica, ha chiesto la decorrenza del relativo beneficio dalla data della domanda amministrativa. Intervenuto il decesso della SI.ra , il giudizio è stato Per_1 proseguito da parte ricorrente che, tenuto conto del diverso riconoscimento da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte oggi ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha ravvisato la decorrenza del beneficio a partire dalla data del 31 maggio 2023, anziché da quella anteriore alla domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso o, in via CP_1 subordinata, l'accertamento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla domanda, così come confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, il sottoscritto ha ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali,
All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “l'esame degli atti concorre nell'indicare come la defunta , alla data del 31.05.2023, fosse Persona_1 totalmente inabile, non in grado di deambulare autonomamente e la stessa non fosse in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ex art 1 L. 18/80.”.
All'esito, pertanto, pure il secondo consulente ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari sottesi all'erogazione del beneficio domandato con la decorrenza in precedenza riconosciuta.
L'iter logico del perito da ultimo nominato appare congruo e ragionevole, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite sono irripetibili sussistendo nel caso in esame il beneficio dell'esonero delle spese (si veda la dichiarazione sui redditi resa dal ricorrente ai sensi del citato D.L. 269 del 2003 ai fini della irripetibilità delle spese di lite).
Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate in separato decreto, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Rigetta il ricorso, dichiarando la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto con la decorrenza specificata dal CTU;
- Spese di lite irripetibili;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separato decreto
Trapani, 14.2.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
C.F. , nella qualità di erede Parte_1 C.F._1 di Persona_1 parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Angelo Bertolino e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Rizzo
OGGETTO: Indennità di accompagnamento
Definisce il presente giudizio come segue.
SENTENZA Con atto di ricorso per ATP ritualmente notificato la SI.ra , stante Persona_1
l'accertamento del requisito sanitario da parte della commissione medica, ha chiesto la decorrenza del relativo beneficio dalla data della domanda amministrativa. Intervenuto il decesso della SI.ra , il giudizio è stato Per_1 proseguito da parte ricorrente che, tenuto conto del diverso riconoscimento da parte del CTU nominato dal giudice, ha depositato la dichiarazione di dissenso prevista dall'art. 445-bis cpc. e, quindi, ha tempestivamente introdotto il presente giudizio di merito. In particolare, ai sensi dell'art. 445-bis co. 6° cpc., la parte oggi ricorrente ha evidenziato che la relazione peritale non sarebbe condivisibile nella parte in cui ha ravvisato la decorrenza del beneficio a partire dalla data del 31 maggio 2023, anziché da quella anteriore alla domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso o, in via CP_1 subordinata, l'accertamento del requisito sanitario con decorrenza successiva alla domanda, così come confermato dal CTU nominato da questo Tribunale.
Sul contraddittorio così instaurato la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Viste le doglianze sollevate da parte ricorrente, il sottoscritto ha ritenuto preferibile nominare altro CTU in questa fase ed ha disposto la ripetizione delle operazioni peritali,
All'esito, il secondo consulente ha ritenuto che “l'esame degli atti concorre nell'indicare come la defunta , alla data del 31.05.2023, fosse Persona_1 totalmente inabile, non in grado di deambulare autonomamente e la stessa non fosse in grado di compiere gli atti quotidiani della vita ex art 1 L. 18/80.”.
All'esito, pertanto, pure il secondo consulente ha ritenuto sussistenti i requisiti sanitari sottesi all'erogazione del beneficio domandato con la decorrenza in precedenza riconosciuta.
L'iter logico del perito da ultimo nominato appare congruo e ragionevole, pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite sono irripetibili sussistendo nel caso in esame il beneficio dell'esonero delle spese (si veda la dichiarazione sui redditi resa dal ricorrente ai sensi del citato D.L. 269 del 2003 ai fini della irripetibilità delle spese di lite).
Per le stesse ragioni le spese di CTU, liquidate in separato decreto, debbono essere poste a carico dell' CP_1
PQM
- Rigetta il ricorso, dichiarando la sussistenza del requisito sanitario sotteso al beneficio indicato in oggetto con la decorrenza specificata dal CTU;
- Spese di lite irripetibili;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. liquidate in CP_1 separato decreto
Trapani, 14.2.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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