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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. II, sentenza 26/02/2026, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 31/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
AN LORELLA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 205/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ferrara
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 5363 CONTRIBUTI IVS
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 213/2025 depositato il 15/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: “IN VIA CAUTELARE SOSPENDERE gli effetti esecutivi dell'atto; NEL MERITO ANNULLARE l'avviso di iscrizione di ipoteca impugnato, IN TESI perchè ILLEGITTIMO, IN IPOTESI perché INFONDATO;
con vittoria delle spese di lite”
Resistente: “dichiarata la cessata materia del contendere a spese compensate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La sig. , come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria n.03920221460000301009 con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha provveduto ad iscrivere ipoteca legale su alcuni immobili di cui la stessa ricorrente è comproprietaria. Viene eccepito:
-l'illegittimità insanabile dell'atto impugnato che non sarebbe stato preceduto preavviso di iscrizione di ipoteca” come previsto dell'art.77, comma 2bis, D.P.R. 602/73;
-la mancata preventiva comunicazione a tutti i comproprietari dell'intenzione di provvedere all'iscrizione ipotecaria;
-la rinuncia da parte della stessa ricorrente all'eredità dello zio Nominativo_1 di cui fanno parte le quote di comproprietà immobiliari assoggettate ad ipoteca legale:
-la prescrizione del credito erariale in assenza di atti interruttivi successiva alla notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 16/8/2019. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è tempestivamente costituita in giudizio eccependo in via pregiudiziale ed assorbente l'intervenuta cessazione della materia del contendere avendo provveduto all'integrale cancellazione dell'ipoteca legale “in considerazione dell'intervenuta rinuncia (non Nominativo_1pubblicata nei RR.II.), all'eredità relitta del Signor , avvenuta in data 19/07/2024 ovvero in data successiva all'iscrizione ipotecaria.” La causa è stata trattata in camera di consiglio nella seduta del 15 dicembre 2025 e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vi è in atti copia di ispezione ipotecaria nella quale è riportata l'annotazione di cancellazione totale presentata il 07/11/2024 dell'ipoteca legale iscritta a carico della ricorrente ed oggetto della comunicazione qui impugnata. Preso atto di tale cancellazione deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. L'integrale compensazione delle spese di lite è giustificata dal comportamento leale e collaborativo dell'Agenzia che ha provveduto alla cancellazione del gravame avuta notizia della rinuncia all'eredità da parte della contribuente.
P.Q.M.
La Corte, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
-spese integramente compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025 Il Giudice Monocratico Lorella Fregnani
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 2, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
AN LORELLA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 205/2024 depositato il 24/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ferrara
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 5363 CONTRIBUTI IVS
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 213/2025 depositato il 15/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: “IN VIA CAUTELARE SOSPENDERE gli effetti esecutivi dell'atto; NEL MERITO ANNULLARE l'avviso di iscrizione di ipoteca impugnato, IN TESI perchè ILLEGITTIMO, IN IPOTESI perché INFONDATO;
con vittoria delle spese di lite”
Resistente: “dichiarata la cessata materia del contendere a spese compensate.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1La sig. , come in atti rappresentata e difesa, ha impugnato la comunicazione di iscrizione ipotecaria n.03920221460000301009 con il quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha provveduto ad iscrivere ipoteca legale su alcuni immobili di cui la stessa ricorrente è comproprietaria. Viene eccepito:
-l'illegittimità insanabile dell'atto impugnato che non sarebbe stato preceduto preavviso di iscrizione di ipoteca” come previsto dell'art.77, comma 2bis, D.P.R. 602/73;
-la mancata preventiva comunicazione a tutti i comproprietari dell'intenzione di provvedere all'iscrizione ipotecaria;
-la rinuncia da parte della stessa ricorrente all'eredità dello zio Nominativo_1 di cui fanno parte le quote di comproprietà immobiliari assoggettate ad ipoteca legale:
-la prescrizione del credito erariale in assenza di atti interruttivi successiva alla notifica della cartella di pagamento avvenuta in data 16/8/2019. L'Agenzia delle Entrate Riscossione si è tempestivamente costituita in giudizio eccependo in via pregiudiziale ed assorbente l'intervenuta cessazione della materia del contendere avendo provveduto all'integrale cancellazione dell'ipoteca legale “in considerazione dell'intervenuta rinuncia (non Nominativo_1pubblicata nei RR.II.), all'eredità relitta del Signor , avvenuta in data 19/07/2024 ovvero in data successiva all'iscrizione ipotecaria.” La causa è stata trattata in camera di consiglio nella seduta del 15 dicembre 2025 e trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vi è in atti copia di ispezione ipotecaria nella quale è riportata l'annotazione di cancellazione totale presentata il 07/11/2024 dell'ipoteca legale iscritta a carico della ricorrente ed oggetto della comunicazione qui impugnata. Preso atto di tale cancellazione deve dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. L'integrale compensazione delle spese di lite è giustificata dal comportamento leale e collaborativo dell'Agenzia che ha provveduto alla cancellazione del gravame avuta notizia della rinuncia all'eredità da parte della contribuente.
P.Q.M.
La Corte, in persona del Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza disattesa e/o da ritenersi assorbita:
-dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere;
-spese integramente compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 15 dicembre 2025 Il Giudice Monocratico Lorella Fregnani