Sentenza 12 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2002, n. 1982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1982 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPU BLICA0 1 9 82 /02 IN NO DEL OPOLO TALANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: MERCURIO Dott. Ettore Presidente - R.G.N. 19680/99 Consigliere Cron.4862 Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Florindo Consigliere- Rep. MINICHIELLO Dott. Stefano Maria EVANGELISTA - Rel. Consigliere- Ud.30/11/01 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA 2 sul ricorso proposto da: CA RM, IO, CA CA TO quali eredi di TI IN, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ALESSANDRO GARLATTI, giusta delega in atti;
ricorrenti +
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2001 4670 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, -1- rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
It resistente con mandato - avverso la sentenza n. 1629/99 del Tribunale di MONZA, depositata il 14/07/99 R.G.N. 1261/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/01 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria CESQUI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo La sig.ra ES TI conveniva in giudizio l'INPS davanti al Pretore di Monza e chiedeva l'accertamento del proprio diritto di ottenere l'integrazione al minimo della pensione di reversibilità, fruita in cumulo con altra diretta. Chiedeva altresì che l'istituto convenuto fosse condannato a versarle, nei limiti della prescrizione decennale, i ratei arretrati dell'integrazione ed a conservarle quest'ultima prestazione nell'importo maturato alla data del 30 settembre 1983 (c.d. cristallizzazione). Il pretore rigettava la domanda di integrazione e dichiarava l'estinzione del processo relativamente a quella di cristallizzazione. Sull'appello della parte privata, il locale Tribunale con la sentenza in epigrafe confermava, per quanto in questa sede ancora rileva, la suddetta declaratoria di estinzione, ai sensi dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Gli odierni ricorrenti, quali eredi dell'assicurata, domandano la cassazione della sentenza d'appello, nella parte concernente tale declaratoria di estinzione. Il difensore dell'INPS ha partecipato all'udienza di discussione. Motivi della decisione I ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5. Cod. proc. civ.>>, lamentano che il Tribunale abbia dichiarato l'estinzione del giudizio in ordine alla " domanda della cd. cristallizzazione e deducono l'illegittimità, con riguardo agli artt. 3, 24, 25, 38, 102 e 133 Cost., della normativa alla cui stregua è stata resa la contestata pronuncia di estinzione, con compromissione del diritto della loro dante causa di far valere la sussistenza del requisito reddituale idoneo per legge a consentirle la conservazione dell'integrazione al minimo, nell'importo conseguito alla data del 30 settembre 1983, nonché del diritto agli interessi ed alla rivalutazione sugli importi arretrati della relativa prestazione. Il ricorso non ha fondamento. Per consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte (v., fra le ultime, Cass. 2 gennaio 2001, n. 29; Id. 20 gennaio 2001, n. 825; Id., 11 gennaio 2000, n. 229; Id. 19 giugno 1999, n. 6171; Id. 10 giugno 1999, n. 5707; Id., 11 giugno 1999, n. 5789), costituisce diritto vivente>> che: a) in materia di integrazione al minimo delle pensioni, la sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994 ha condizionato la possibilità di fruizione, da parte del pensionato, del regime di "cristallizzazione" dell'importo integrativo attinto al 30 settembre 1983 alla sussistenza di determinati requisiti reddituali;
b) coerentemente con l'effetto di tale promuncia, il nuovo testo dell'art. 1, comma centottantaduesimo, della legge n. 662 del 1996, come introdotto dall'art. 36 della legge n. 448 del 1998, espressamente dispone in ordine ai criteri con i quali deve essere condotta la verifica di quei requisiti, in tal modo incidendo su una condizione dell'azione promossa per ottenere l'applicazione degli effetti della suddetta sentenza costituzionale, ossia sulla fattispecie costitutiva del diritto rivendicato;
c) per conseguenza, in tutti i casi in cui il giudizio abbia ad oggetto la conservazione della prestazione integrativa "cristallizzata" alla suddetta data si configura una "questione di cui all'art. 1, comma 182, della legge n. 662 del 1996", sotto il profilo dell'accertamento del requisito reddituale ivi disciplinato e, quindi, anche una delle questioni con J riferimento alle quali è formulata l'espressa previsione di estinzione dei giudizi pendenti, con compensazione delle spese;
d) tale previsione di non incontra ostacoli in sovrordinati precetti costituzionali, essendo stata positivamente scrutinata dal giudice delle leggi con la sentenza n. 310 del 2000; e) l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che impone la dichiarazione d'estinzione dei giudizi pendenti con compensazione delle spese impedisce l'esame di ogni altra censura, che investa le disposizioni concernenti le condizioni di esercizio e la quantificazione del • diritto, nonché gli accessori del credito: infatti, soltanto la caducazione dell'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 potrebbe dare ingresso al giudizio di legittimità sulle norme sostanziali, a causa del nesso di subordinazione logico-processuale in virtù del quale la dichiarazione di estinzione di ufficio dei giudizi medesimi, non eludibile dal giudice che ne è investito, preclude qualsiasi esame del merito (Corte cost. n. 76 del 1999, con specifico riguardo alla disposizione in esame); f) la disposizione che impone la compensazione delle spese del processo dichiarato estinto alla stregua delle citate norme speciali opera con riguardo ad ogni grado del processo nel quale si ponga la questione dell'estinzione, ivi compreso il giudizio di cassazione, non essendo a ciò di ostacolo il carattere parziale della declaratoria di estinzione e la compresenza delle statuizioni (sottratte alla operatività della previsione di estinzione) concernenti il diritto all'integrazione al minimo fino al 30 settembre 1983 ed ai relativi accessori. In applicazione di questi principi, dai quali non v'è ragione di discostarsi, non emergendo dal ricorso elementi o profili nuovi, che giustifichino una revisione dell'esposto orientamento, il ricorso deve essere rigettato, con compensazione delle spese del giudizio di legittimità
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. F Così deciso in Roma il 30 novembre 2001 IL PRESIDENTEЧесный - Groe нПрибауыWemore faralle IL CONSIGLIERE - ESTENSORE IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi. 12 FER 2002. IL CANCELLIERA