Sentenza 26 giugno 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/06/2003, n. 10195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10195 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2003 |
Testo completo
VRIVINGINI GN V ICI N C.C. 65729 9961/5/95 ISNIS IV 3002 8 VINHLYN REPUBBLICA ITALIANA 1 01 95/03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPRETA Oggetto Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ugo FAVARA Presidente R.G.N. 15308/99 Cron.22667 Dott. Michele D'ALONZO Consigliere Dott. Stefano SCHIRO' Consigliere Rep. Dott. Sergio DEL CORE Consigliere Ud.31/01/03 Dott. Guido RAIMONDI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 65729 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
PI FR;
- intimato avverso la sentenza n. 367/97 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depositata il 2003 03/06/98; 313 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 31/01/03 dal Consigliere Dott. Guido RAIMONDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
-2- Svolgimento del processo Con avviso di accertamento n. 345 del 1988 imposte di Chieti attribuiva al sig. l'Ufficio PI, in quanto socio di una società di Francesco -capitali, il maggior reddito ai fini IRPEF ed ILOR accertato nei confronti della società per l'anno di imposta 1982. Il contribuente adiva la Commissione tributaria di primo grado di Chieti, che accoglieva il ricorso annullando l'avviso di accertamento rilevando l'illegittimità - stante la mancanza di norme che -espressamente la preveda dell'automatica attribuzione ai singoli soci di una società di capitali del maggior reddito accertato nei confronti della società stessa, Си cosa invece prevista per i soci di società di persone ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 597 del 1973, poi art. 5 DPR n. 917 del 1986. Avverso la decisione di prime cure 1'Ufficio proponeva appello, facendo valere, a sostegno della doglianza, che i maggiori ricavi accertati in capo alla sulla presunzione della loro ridistribuzione società - debbono intendersi attribuiti agli stessi ai soci considerazione, nel caso di specie, della nella ristretta base azionaria, quasi familiare, di soli tre soci. 2 Con sentenza depositata il 3 giugno 1998 la Commissione tributaria regionale dell'Aquila rigettava l'appello, non liquidando spese, in assenza di specifica richiesta. Osservava la Commissione regionale che l'accertamento, nei confronti di una società di capitali, di un reddito superiore a quello dichiarato non consentirebbe di considerare automaticamente distribuito ai singoli soci tale maggior reddito, atteso che nei confronti di questi ultimi è necessario dimostrare la reale percezione dei dividendi. La distribuzione operata dall'Ufficio con l'avviso di accertamento darebbe tale attribuzione per scontata in presenza di una ristretta base azionaria, senza, peraltro corroborare tale convincimento con altri elementi, quali ad esempio il reimpiego in aumenti di capitale aventi comunque carattere di gravità, precisione e concordanza. Inoltre, osservava la Commissione regionale, in assenza di prove contrarie, reddito poteva potrebbe sostenersi che l'eventuale accantonamenti essere reimpiegato in investimenti ° per fondi di riserva, e non necessariamente distribuito in parti eguali ai soci dei quali, peraltro, non è nota la quota di partecipazione alla società. Aggiungeva la Commissione regionale, per 3 completezza di motivazione, che nemmeno il reddito accertato nei confronti della società sarebbe certo, perché sub judice, essendo stato impugnato il relativo avviso di accertamento. Nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale il Ministero delle finanze ha proposto ricorso dinanzi a questa Corte, affidato ad unico motivo. Il sig. PI non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Il ricorso è inammissibile. Con l'unico motivo il Ministero delle finanze deduce la violazione e la falsa applicazione degli art 41 e 43 del DPR n. 597 del 1973, degli art. 38 e 61 del DPR n. 600 del 1973 e dell'art. 2729 cod.civ.. in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. Secondo l'amministrazione finanziaria le affermazioni contenute nella sentenza impugnata violerebbero le norme citate "nell'esatta interpretazione a tali norme da conferire in relazione alla norma che attribuisce rilevanza alle presunzioni, correttamente applicata dall'Ufficio impositore." Legittimamente, secondo il ricorrente, avrebbe agito l'Ufficio in via induttiva, ritenendo, sulla base ---- - --- - 4 di una presunzione semplice a norma dell'art. 2729 cod. civ., che fosse distribuzione intervenuta una occulta degli utili a beneficio dei soci. Erroneamente, secondo il Ministero, la ritenuto che in unaCommissione regionale avrebbe società di capitali non può avvenire distribuzione occulta di utili, in virtù dell'esistenza di norme che regolano tale distribuzione in ipotesi "fisiologiche" e non, come nella specie, irregolari. Inoltre, la circostanza evocata nella sentenza impugnata del possibile reinvestimento degli utili occulti sarebbe non solo una mera congettura, ma avrebbe dovuto formare oggetto di prova contraria da parte del contribuente prova che, del rispetto alla presunzione dell'Ufficio, resto, non sarebbe stata possibile, in presenza dell'art. 61 del DPR n. 600 del 1973, che inibisce la prova dei fatti non documentati dalle scritture contabili rispetto а quei soggetti obbligati alla tenuta di queste ultime. Viene richiamata dal Ministero la giurisprudenza Corte, che avrebbe sempre affermato ildi questa principio della validità della presunzione di distribuzione occulta degli utili in presenza di società a ristrettissima base partecipativa. Il copter. é inammissibile. Conformemente a quanto ha osservato il pubblico 5 infatti ministero, Si deve rilevare che le critiche contenute nel ricorso dell'Amministrazione finanziaria non investono una statuizione della sentenza impugnata, quella con la quale la Commissione regionale ha affermato che non è possibile pervenire alla conclusione della distribuzione in parti eguali ai soci dei redditi litigiosi, non essendo nota la quota di partecipazione degli stessi soci alla società. Si tratta di una statuizione che, in quanto attiene all'insufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento, è da sola idonea а sorreggere la sentenza impugnata. Ora, come questa Corte ha affermato in numerose sentinge occasioni, nel caso in cui venga impugnata con сл un capo diricorso per cassazione una sentenza (0 questa) che si fondi su "più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, e' necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso sia accolto nella affinché si compia 10 scopo proprio sua interezza, tale mezzo di impugnazione, il quale mira alla di cassazione della sentenza, ossia di tutte le ragioni che autonomamente la sorreggono. E' sufficiente, pertanto, che anche una sola delle 6 ragioni non formi oggetto di censura, ovvero che sia respinta la censura relativa anche ad una sola di esse, perché il motivo di impugnazione debba essere respinto nella sua interezza, divenendo inammissibili, per difetto di interesse, le censure avverso le altre ragioni (cfr., ex multis, Cass. Sez. lavoro, 23 marzo 2002, n. 4199). Ne segue l'inammissibilità del ricorso. Non c'è luogo a liquidazione di spese, non essendosi costituita la parte intimata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in della Sezione Roma, nella camera di consiglio tributaria, il 31 gennaio 2003. Il consigliere est. Il Presidente Ugo favara Raimonds! Guido Ugo Favara Guido Raimondi Аринов Со сь Oggi 26 GIU. 2003 DEPODAL Grays A 5 E I . N R N O I A 6 8 Z T 9 A U 1 / R B 4 T I / S 6 R A I 2 T , G N A E I A L R T E R D E 1 A I 3 T D S 1 N A . E E S T N M I N A E S E