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Sentenza 28 dicembre 2023
Sentenza 28 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/12/2023, n. 51571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51571 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA •I•I•• • • T . sul ricorso proposto da DE IA AT, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/06/2023 del Tribunale di Pescara;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'8 giugno 2023, il Tribunale di Pescara ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il provvedimento del Gip dello stesso Tribunale del 15 maggio 2023, con il quale era stato disposto nei confronti dell'indagata, ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., il sequestro preventivo di un intero stabilimento balneare, comprensivo delle aree correlate e dei camminamenti, in quanto ritenuto pertinente ai reati di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., per avere, in quanto legale rappresentante della "Voglia di mare di DE ) 17J,:\RIO Penale Sent. Sez. 3 Num. 51571 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 29/11/2023 IA AT & c. s.a.s." concessionaria dello stabilimento "Voglia di mare", occupato illegittimamente il suolo demaniale, stanziandosi di fatto su un'area totale di 400 mq in luogo dei 200 mq indicati nel titolo concessorio. 2. Avverso il provvedimento, l'indagata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con una prima doglianza, si deducono contestualmente la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., relativamente al divieto di secondo giudizio, e l'inosservanza dell'art. 125, terzo comma, cod. proc. pen., circa la mancata motivazione in ordine alla relazione offerta dal consulente tecnico della difesa e appositamente prodotta in giudizio. La prima censura troverebbe fondamento nella già avvenuta celebrazione, nei confronti dell'imputata quale titolare dello stabilimento balneare "Voglia di mare", di due precedenti procedimenti penali avverso la commissione dei medesimi reati oggetto dell'odierna contestazione, risalenti, rispettivamente, al 2007 e al 2015 ed entrambi conclusisi con sentenza, passata in giudicato, di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Ebbene, a parere della difesa, il giudice del riesame avrebbe fondato il proprio convincimento su considerazioni divergenti dagli elementi istruttori acquisiti, laddove ha ritenuto insussistente la piena coincidenza tra le opere oggetto dei passati procedimenti penali e quelle oggetto di odierna contestazione e nella parte in cui ha omesso di considerare che tale perfetta corrispondenza, non solo era già stata rilevata dal Gip in sede di convalida, ma emergeva chiaramente anche dalla relazione descrittiva delle opere abusive rilevate, redatta in data 26 marzo 2023 dall'Ufficio tecnico del Comune, e da quella commissionata dalla medesima ricorrente ad un perito esterno, omettendo altresì qualsiasi passaggio motivazionale in ordine all'avvenuto accertamento giudiziale relativo alla pretesa inattendibilità della predetta consulenza di parte. Nello specifico, il Tribunale avrebbe erroneamente rilevato che: a) quanto al procedimento penale del 2007, le verande contestate erano due e l'area esterna scoperta da pavimentazione, camminamenti ed aiuole non coincideva in metratura con quanto accertato in precedenza, ignorando, tuttavia, non solo la prova grafica fornita dalle planimetrie allegate alla relazione del consulente tecnico, ma anche quella emergente dalla sommatoria delle superfici delle tre contestazioni del 2007, perfettamente sovrapponibile a quella qui contestata;
b) l'area scoperta composta da pavimentazione, camminamenti ed aiuole, per un totale di 250,00 mq, non coincideva in punto di metratura rispetto ai rilievi precedenti, tralasciando fallacemente di considerare la necessità di sommare le odierne contestazioni relative alla realizzazione di pavimentazione esterna, per una superficie pari a 250,57 mq, e all'avvenuta costruzione di un'area verde sul lato sud del complesso › 2 balneare, per un'area pari a circa 20,00 mq;
c) quanto al procedimento penale del 2015, non vi è effettiva coincidenza tra le due imputazioni, se non per quanto concerne l'ampliamento volumetrico del corpo centrale dello stabilimento balneare mediante la realizzazione di molteplici locali, specificamente indicati al punto primo di ciascuna di esse;
d) non vi sarebbe alcuna traccia nell'imputazione del 2015 dell'area esterna scoperta da pavimentazione, camminamenti ed aiuole per un totale di 250,00 mq. Ciò premesso, sostiene la difesa che deve ritenersi sussistente l'esatta coincidenza tra l'imputazione odierna e le contestazioni passate, con conseguente esclusione del fumus commissi delicti, presupposto applicativo necessario del sequestro conservativo impugnato. Né, infine, stante la perentorietà del divieto di secondo giudizio, potrebbe considerarsi consentito disquisire sulla natura istantanea o permanente dei reati contestati, già qualificati dalle due precedenti pronunce passate in giudicato come reati istantanei ad effetti permanenti ed estinti per prescrizione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la violazione degli: artt. 157, 160 e 161 cod. pen., relativamente alla mancata applicazione del termine di prescrizione previsto per la contravvenzione contestata;
54 e 1161 cod. nav., in ordine alla qualificazione dei fatti addebitati come reati permanenti;
321, cod. proc. pen., con riguardo alla sussistenza dei presupposti oggettivi per l'applicazione della misura cautelare impugnata. Più precisamente, il giudice di secondo grado si sarebbe erroneamente confrontato con la qualificazione dei reati contestati, allorché ha ritenuto che la violazione degli artt. 54 e 1161 citati avesse natura permanente, e non istantanea, e che il reato contestato fosse quello di occupazione abusiva del suolo demaniale anziché quello, effettivamente integrato, di innovazione non autorizzata. La condotta della ricorrente, invero, non avrebbe determinato alcun ampliamento dell'area legittimamente occupata in base alla concessione demaniale, ma si sarebbe limitata alla mera modifica delle opere fisse già esistenti all'interno del perimetro di arenile dato in concessione e, in particolare, all'ampliamento volumetrico del corpo centrale dello stabilimento mediante la chiusura perimetrale di verande assentite e così trasformate in locali adibiti, rispettivamente, a cucina, dispensa, sala ristorante e servizi igienici. Né diverse considerazioni potrebbero essere fatte per le ulteriori opere contestate nel provvedimento impugnato, le quali, costruite anch'esse all'interno dell'arenile dato in concessione, non potrebbero configurare alcuna occupazione abusiva. Poste tali premesse circa la coincidenza tra l'imputazione attuale e quelle passate e visto che nell'odierna comunicazione di reato non si fa menzione alcuna di opere in corso - poiché la realizzazione delle opere sottoposte a sequestro preventivo non può collocarsi successivamente al sopralluogo condotto nel 2015 - 3 I L , dovrebbe necessariamente ritenersi già decorso il termine prescrizionale previsto dal combinato disposto degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. e conseguentemente mancante il requisito del fumus commissi delicti. 2.3. Con una terza censura, si lamenta la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., relativamente alla sussistenza del presupposto del periculum in mora, sul rilievo della carenza di qualsivoglia elemento sintomatico idoneo a fondarne l'esistenza, avendo il Tribunale - sull'errato assunto della natura permanente dell'illecito contestato - omesso di dimostrare le modalità attraverso le quali opere edificate ben oltre dieci anni prima potessero aggravare le conseguenze di reati urbanistici di natura istantanea, già dichiarati prescritti con sentenza passata in giudicato. Secondo la ricostruzione difensiva, infatti, non solo difetterebbero i requisiti dell'attualità e della concretezza della presunta alterazione del carico urbanistico - giacché neppure il verbale relativo alla odierna ispezione riporterebbe la descrizione di opere in corso di esecuzione, limitandosi ad una rappresentazione della difformità dello stato esistente rispetto ai titoli abitativi reperiti - ma mancherebbero anche la valutazione della compatibilità dell'utilizzo della struttura balneare rispetto agli interessi tutelati dal vincolo ambientale e l'accertamento di una concreta lesione dell'ambiente e del paesaggio, per effetto della libera disponibilità dell'opera. Né, a parere della difesa, può darsi rilievo al verbale di sopralluogo del 10 giugno 2023, il quale appare: a) inammissibile ed inutilizzabile, poiché formato dopo l'intervenuta disposizione della misura cautelare impugnata e non notificato alla ricorrente che, dunque, non lo ha conosciuto;
b) inconferente, in quanto riferito all'arenile che l'imputata poteva occupare con le attrezzature ombreggianti stagionali e non anche alle strutture fisse costituenti lo stabilimento balneare. Il Tribunale avrebbe, quindi, omesso di considerare che l'arenile occupabile dal concessionario demaniale con le attrezzature stagionali, in perfetta conformità con quanto prescritto dalla legge della Regione Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141, deve essere misurato ogni anno, per la possibilità di variazioni naturali della profondità, a cui dovranno poi adeguarsi i canoni di concessione;
onde la conseguente impossibilità per il titolo concessorio di definire aprioristicamente ed in termini assoluti l'area occupabile e l'evidente carenza del preteso periculum in mora. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È opportuno premettere che, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi 4 della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). E nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). Ebbene, le doglianze formulate in questa sede, le quali reiterano le censure mosse davanti al Tribunale del riesame, esorbitano dai limiti entro cui è consentito esercitare il sindacato di legittimità ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., e per questo motivo devono essere dichiarate inammissibili. 1.1. La prima doglianza - relativa al divieto di secondo giudizio e alla mancata motivazione circa la relazione del consulente tecnico della difesa - è inammissibile. Sotto il primo profilo, deve osservarsi che la difesa prospetta una mera interpretazione di parte, dietro l'apparenza di una violazione di legge, mirando in realtà a far valere un vizio motivazionale, come tale precluso in questa sede;
sotto il secondo aspetto, è sufficiente rilevare chervizio, oltre a essere insindacabile in forza dell'evidenziato limite di cognizione del giudice di legittimità, è anche manifestamente insussistente, giacché il provvedimento impugnato prende specificamente in considerazione la relazione del consulente di parte della difesa, correttamente discostandosene, laddove evidenzia che non vi possa essere certezza circa la coincidenza delle opere, attesa l'esistenza, nel procedimento precedente, di due diverse verande e la mancata corrispondenza, in punto di metratura, dell'area esterna scoperta composta da pavimentazione, camminamenti ed aiuole. 1.2. Il secondo motivo di ricorso - relativo alla configurabilità del reato istantaneo di innovazione non autorizzata, da ritenersi prescritto - è anche esso inammissibile, in quanto non attinente a violazioni di legge deducibili ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., ma riferito alla motivazione del provvedimento impugnato circa il fumus commissi delicti. Anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni, peraltro, va rilevato che le asserzioni difensive propongono una ricostruzione fattuale che si astiene dal considerare che le condotte dell'imputata, determinando un illecito ampliamento dell'area demaniale marittima oggetto di concessione, integrano non già il reato istantaneo di innovazione non autorizzata, ma la diversa fattispecie dell'occupazione abusiva del 5 suolo demaniale, la cui permanenza, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, si protrae fino a che essa perdura;
con la conseguenza che il termine prescrizionale non decorre dalla data dell'accertamento, ma da quella della data di rilascio della concessione o da quello dello sgombero, individuandosi in tale momento la cessazione dell'illegittimo uso e godimento di fatto del bene demaniale (ex plurimis, Sez. 3, n. 6732 del 9/01/2019, Rv. 275837; Sez. 3, n. 53347 del 28/09/2018, Rv. 275181; Sez. 3, n. 27071 del 29/05/2014, Rv. 259306). 1.3. La terza censura, concernente la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. relativamente alla sussistenza del presupposto del periculum in mora, è parimenti inammissibile. Anche detta doglianza, invero, si esaurisce in mere valutazioni di ordine fattuale - fondate sull'errato assunto dell'istantaneità del reato contestato e sulla conseguente carenza dei presupposti dell'attualità e della concretezza del pericolo - che si scontrano, a livello indiziario, con il rilievo, da parte del Tribunale del riesame, dell'ampiezza della superficie illecitamente occupata dall'imputata - pari a 2184 mq, a fronte dei 960,40 mq oggetto del titolo concessorio - e con la circostanza che l'area abusivamente occupata fosse già in uso da parte dei bagnanti e che, in ogni caso, riproducono, ancora una volta, valutazioni che, oltre ad essere assistite da idonea motivazione, non sono comunque sindacabili in sede di legittimità. 2. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/11/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'8 giugno 2023, il Tribunale di Pescara ha rigettato l'istanza di riesame proposta avverso il provvedimento del Gip dello stesso Tribunale del 15 maggio 2023, con il quale era stato disposto nei confronti dell'indagata, ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis, cod. proc. pen., il sequestro preventivo di un intero stabilimento balneare, comprensivo delle aree correlate e dei camminamenti, in quanto ritenuto pertinente ai reati di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav., per avere, in quanto legale rappresentante della "Voglia di mare di DE ) 17J,:\RIO Penale Sent. Sez. 3 Num. 51571 Anno 2023 Presidente: LIBERATI GIOVANNI Relatore: ANDRONIO ALESSANDRO MARIA Data Udienza: 29/11/2023 IA AT & c. s.a.s." concessionaria dello stabilimento "Voglia di mare", occupato illegittimamente il suolo demaniale, stanziandosi di fatto su un'area totale di 400 mq in luogo dei 200 mq indicati nel titolo concessorio. 2. Avverso il provvedimento, l'indagata, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con una prima doglianza, si deducono contestualmente la violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., relativamente al divieto di secondo giudizio, e l'inosservanza dell'art. 125, terzo comma, cod. proc. pen., circa la mancata motivazione in ordine alla relazione offerta dal consulente tecnico della difesa e appositamente prodotta in giudizio. La prima censura troverebbe fondamento nella già avvenuta celebrazione, nei confronti dell'imputata quale titolare dello stabilimento balneare "Voglia di mare", di due precedenti procedimenti penali avverso la commissione dei medesimi reati oggetto dell'odierna contestazione, risalenti, rispettivamente, al 2007 e al 2015 ed entrambi conclusisi con sentenza, passata in giudicato, di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Ebbene, a parere della difesa, il giudice del riesame avrebbe fondato il proprio convincimento su considerazioni divergenti dagli elementi istruttori acquisiti, laddove ha ritenuto insussistente la piena coincidenza tra le opere oggetto dei passati procedimenti penali e quelle oggetto di odierna contestazione e nella parte in cui ha omesso di considerare che tale perfetta corrispondenza, non solo era già stata rilevata dal Gip in sede di convalida, ma emergeva chiaramente anche dalla relazione descrittiva delle opere abusive rilevate, redatta in data 26 marzo 2023 dall'Ufficio tecnico del Comune, e da quella commissionata dalla medesima ricorrente ad un perito esterno, omettendo altresì qualsiasi passaggio motivazionale in ordine all'avvenuto accertamento giudiziale relativo alla pretesa inattendibilità della predetta consulenza di parte. Nello specifico, il Tribunale avrebbe erroneamente rilevato che: a) quanto al procedimento penale del 2007, le verande contestate erano due e l'area esterna scoperta da pavimentazione, camminamenti ed aiuole non coincideva in metratura con quanto accertato in precedenza, ignorando, tuttavia, non solo la prova grafica fornita dalle planimetrie allegate alla relazione del consulente tecnico, ma anche quella emergente dalla sommatoria delle superfici delle tre contestazioni del 2007, perfettamente sovrapponibile a quella qui contestata;
b) l'area scoperta composta da pavimentazione, camminamenti ed aiuole, per un totale di 250,00 mq, non coincideva in punto di metratura rispetto ai rilievi precedenti, tralasciando fallacemente di considerare la necessità di sommare le odierne contestazioni relative alla realizzazione di pavimentazione esterna, per una superficie pari a 250,57 mq, e all'avvenuta costruzione di un'area verde sul lato sud del complesso › 2 balneare, per un'area pari a circa 20,00 mq;
c) quanto al procedimento penale del 2015, non vi è effettiva coincidenza tra le due imputazioni, se non per quanto concerne l'ampliamento volumetrico del corpo centrale dello stabilimento balneare mediante la realizzazione di molteplici locali, specificamente indicati al punto primo di ciascuna di esse;
d) non vi sarebbe alcuna traccia nell'imputazione del 2015 dell'area esterna scoperta da pavimentazione, camminamenti ed aiuole per un totale di 250,00 mq. Ciò premesso, sostiene la difesa che deve ritenersi sussistente l'esatta coincidenza tra l'imputazione odierna e le contestazioni passate, con conseguente esclusione del fumus commissi delicti, presupposto applicativo necessario del sequestro conservativo impugnato. Né, infine, stante la perentorietà del divieto di secondo giudizio, potrebbe considerarsi consentito disquisire sulla natura istantanea o permanente dei reati contestati, già qualificati dalle due precedenti pronunce passate in giudicato come reati istantanei ad effetti permanenti ed estinti per prescrizione. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si censura la violazione degli: artt. 157, 160 e 161 cod. pen., relativamente alla mancata applicazione del termine di prescrizione previsto per la contravvenzione contestata;
54 e 1161 cod. nav., in ordine alla qualificazione dei fatti addebitati come reati permanenti;
321, cod. proc. pen., con riguardo alla sussistenza dei presupposti oggettivi per l'applicazione della misura cautelare impugnata. Più precisamente, il giudice di secondo grado si sarebbe erroneamente confrontato con la qualificazione dei reati contestati, allorché ha ritenuto che la violazione degli artt. 54 e 1161 citati avesse natura permanente, e non istantanea, e che il reato contestato fosse quello di occupazione abusiva del suolo demaniale anziché quello, effettivamente integrato, di innovazione non autorizzata. La condotta della ricorrente, invero, non avrebbe determinato alcun ampliamento dell'area legittimamente occupata in base alla concessione demaniale, ma si sarebbe limitata alla mera modifica delle opere fisse già esistenti all'interno del perimetro di arenile dato in concessione e, in particolare, all'ampliamento volumetrico del corpo centrale dello stabilimento mediante la chiusura perimetrale di verande assentite e così trasformate in locali adibiti, rispettivamente, a cucina, dispensa, sala ristorante e servizi igienici. Né diverse considerazioni potrebbero essere fatte per le ulteriori opere contestate nel provvedimento impugnato, le quali, costruite anch'esse all'interno dell'arenile dato in concessione, non potrebbero configurare alcuna occupazione abusiva. Poste tali premesse circa la coincidenza tra l'imputazione attuale e quelle passate e visto che nell'odierna comunicazione di reato non si fa menzione alcuna di opere in corso - poiché la realizzazione delle opere sottoposte a sequestro preventivo non può collocarsi successivamente al sopralluogo condotto nel 2015 - 3 I L , dovrebbe necessariamente ritenersi già decorso il termine prescrizionale previsto dal combinato disposto degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen. e conseguentemente mancante il requisito del fumus commissi delicti. 2.3. Con una terza censura, si lamenta la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen., relativamente alla sussistenza del presupposto del periculum in mora, sul rilievo della carenza di qualsivoglia elemento sintomatico idoneo a fondarne l'esistenza, avendo il Tribunale - sull'errato assunto della natura permanente dell'illecito contestato - omesso di dimostrare le modalità attraverso le quali opere edificate ben oltre dieci anni prima potessero aggravare le conseguenze di reati urbanistici di natura istantanea, già dichiarati prescritti con sentenza passata in giudicato. Secondo la ricostruzione difensiva, infatti, non solo difetterebbero i requisiti dell'attualità e della concretezza della presunta alterazione del carico urbanistico - giacché neppure il verbale relativo alla odierna ispezione riporterebbe la descrizione di opere in corso di esecuzione, limitandosi ad una rappresentazione della difformità dello stato esistente rispetto ai titoli abitativi reperiti - ma mancherebbero anche la valutazione della compatibilità dell'utilizzo della struttura balneare rispetto agli interessi tutelati dal vincolo ambientale e l'accertamento di una concreta lesione dell'ambiente e del paesaggio, per effetto della libera disponibilità dell'opera. Né, a parere della difesa, può darsi rilievo al verbale di sopralluogo del 10 giugno 2023, il quale appare: a) inammissibile ed inutilizzabile, poiché formato dopo l'intervenuta disposizione della misura cautelare impugnata e non notificato alla ricorrente che, dunque, non lo ha conosciuto;
b) inconferente, in quanto riferito all'arenile che l'imputata poteva occupare con le attrezzature ombreggianti stagionali e non anche alle strutture fisse costituenti lo stabilimento balneare. Il Tribunale avrebbe, quindi, omesso di considerare che l'arenile occupabile dal concessionario demaniale con le attrezzature stagionali, in perfetta conformità con quanto prescritto dalla legge della Regione Abruzzo 17 dicembre 1997, n. 141, deve essere misurato ogni anno, per la possibilità di variazioni naturali della profondità, a cui dovranno poi adeguarsi i canoni di concessione;
onde la conseguente impossibilità per il titolo concessorio di definire aprioristicamente ed in termini assoluti l'area occupabile e l'evidente carenza del preteso periculum in mora. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. È opportuno premettere che, a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi 4 della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (ex plurimis, Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). E nello specificare tale presupposto si è chiarito che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'iter logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, Sentenza n. 6589 del 10/01/2013, Rv. 254893). Ebbene, le doglianze formulate in questa sede, le quali reiterano le censure mosse davanti al Tribunale del riesame, esorbitano dai limiti entro cui è consentito esercitare il sindacato di legittimità ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., e per questo motivo devono essere dichiarate inammissibili. 1.1. La prima doglianza - relativa al divieto di secondo giudizio e alla mancata motivazione circa la relazione del consulente tecnico della difesa - è inammissibile. Sotto il primo profilo, deve osservarsi che la difesa prospetta una mera interpretazione di parte, dietro l'apparenza di una violazione di legge, mirando in realtà a far valere un vizio motivazionale, come tale precluso in questa sede;
sotto il secondo aspetto, è sufficiente rilevare chervizio, oltre a essere insindacabile in forza dell'evidenziato limite di cognizione del giudice di legittimità, è anche manifestamente insussistente, giacché il provvedimento impugnato prende specificamente in considerazione la relazione del consulente di parte della difesa, correttamente discostandosene, laddove evidenzia che non vi possa essere certezza circa la coincidenza delle opere, attesa l'esistenza, nel procedimento precedente, di due diverse verande e la mancata corrispondenza, in punto di metratura, dell'area esterna scoperta composta da pavimentazione, camminamenti ed aiuole. 1.2. Il secondo motivo di ricorso - relativo alla configurabilità del reato istantaneo di innovazione non autorizzata, da ritenersi prescritto - è anche esso inammissibile, in quanto non attinente a violazioni di legge deducibili ai sensi dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., ma riferito alla motivazione del provvedimento impugnato circa il fumus commissi delicti. Anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni, peraltro, va rilevato che le asserzioni difensive propongono una ricostruzione fattuale che si astiene dal considerare che le condotte dell'imputata, determinando un illecito ampliamento dell'area demaniale marittima oggetto di concessione, integrano non già il reato istantaneo di innovazione non autorizzata, ma la diversa fattispecie dell'occupazione abusiva del 5 suolo demaniale, la cui permanenza, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, si protrae fino a che essa perdura;
con la conseguenza che il termine prescrizionale non decorre dalla data dell'accertamento, ma da quella della data di rilascio della concessione o da quello dello sgombero, individuandosi in tale momento la cessazione dell'illegittimo uso e godimento di fatto del bene demaniale (ex plurimis, Sez. 3, n. 6732 del 9/01/2019, Rv. 275837; Sez. 3, n. 53347 del 28/09/2018, Rv. 275181; Sez. 3, n. 27071 del 29/05/2014, Rv. 259306). 1.3. La terza censura, concernente la violazione dell'art. 321 cod. proc. pen. relativamente alla sussistenza del presupposto del periculum in mora, è parimenti inammissibile. Anche detta doglianza, invero, si esaurisce in mere valutazioni di ordine fattuale - fondate sull'errato assunto dell'istantaneità del reato contestato e sulla conseguente carenza dei presupposti dell'attualità e della concretezza del pericolo - che si scontrano, a livello indiziario, con il rilievo, da parte del Tribunale del riesame, dell'ampiezza della superficie illecitamente occupata dall'imputata - pari a 2184 mq, a fronte dei 960,40 mq oggetto del titolo concessorio - e con la circostanza che l'area abusivamente occupata fosse già in uso da parte dei bagnanti e che, in ogni caso, riproducono, ancora una volta, valutazioni che, oltre ad essere assistite da idonea motivazione, non sono comunque sindacabili in sede di legittimità. 2. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in € 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/11/2023