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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7395 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3776/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Camillo Romandini Presidente relatore
Maria delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 3776 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza del 9.12.2025, vertente tra
(C.F. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona dei curatori pro tempore sig.ri avv. Carlo Cicala, dott. Prof. Controparte_1
IU ET, rappresentati e difesi dalla prof.ssa avv. Giuliana Scognamiglio.
APPELLANTE
AVV. (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_2 C.F._1
dall'avv. Maria Virginia Perazzoli e dall'avv. Attilio Accettola e in proprio.
E
APPELLATO E
DOTT. (C.F. , rappresentato e Controparte_3 C.F._2
difeso dall'avv. Tiziana Gramolini.
APPELLATO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante Controparte_4 P.IVA_2
pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Monti, dall'avv. Franco Monti e dall'avv. Domenico Antonini.
TERZA INTERVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti si riportano all'atto conciliativo.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il Relatore, osserva quanto segue:
l'odierno appellante ha impugnato la sentenza n. 7956/22 con cui il Tribunale di
Roma ha così statuito:
“Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, anche istruttoria, così provvede:
1) rigetta l'eccezione di estinzione del giudizio sollevata dal convenuto
; Controparte_3
2) rigetta l'eccezione di litispendenza sollevata dal convenuto Controparte_2
3) condanna al pagamento in favore di parte attrice della Controparte_5
somma di € 3.687.406,36, oltre rivalutazione dalla data del 13.2.2017 fino all'effettivo soddisfo ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
4) condanna , , e Controparte_5 Controparte_6 Controparte_2
, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte Controparte_3
pag. 2/4 attrice della somma di € 2.331.756,06, oltre rivalutazione dalla data del 13.2.2017
fino all'effettivo soddisfo ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
5) condanna , e Controparte_5 Controparte_6 CP_3
, in solido tra loro, al pagamento in favore di parte attrice della
[...]
somma di € 910.000,00, oltre rivalutazione dalla data del 13.2.2017 fino all'effettivo soddisfo ed interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;
6) condanna i convenuti , , Controparte_5 Controparte_6 [...]
e , in solido tra loro, alla refusione, in favore CP_2 Controparte_3
di parte attrice, delle spese legali del presente giudizio, che liquida in €
32.766,00 per compensi ed in € 3.429,70 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
7) condanna la a manlevare e Controparte_4 Controparte_3
da ogni somma che, per effetto di quanto statuito nei Controparte_2
precedenti punti 4) e 6), questi sono obbligati a corrispondere alla parte attrice,
nei limiti del massimale di polizza;
8) condanna la alla refusione delle spese di lite in favore dei Controparte_4
convenuti e che liquida, per ciascuno dei Controparte_3 Controparte_2
due, in € 25.204,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”.
3. Con ordinanza del 22.11.2022 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza ex art. 283 c.p.c.
4. Nelle more del giudizio le parti hanno condiviso una bozza di accordo transattivo, che la Curatela ha sottoposto al vaglio del G.D. dott.ssa , la quale ha Per_1
rilasciato il provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione in data 22.10.2025.
pag. 3/4 5. All'odierna udienza le parti hanno sottoscritto dinanzi a questa Corte un accordo transattivo con il quale hanno rinunciato a tutte le domande ed alle pretese reciprocamente avanzate, accettando al contempo le rispettive rinunce, con integrale compensazione delle spese di lite. Le parti hanno rinunciato inoltre alla sentenza n.
7956/2022 del Tribunale di Roma ed ai relativi effetti e, di conseguenza, ai risarcimenti ivi statuiti e alla domanda di manleva ivi accolta, ad eccezione delle voci di condanna relative al sig. e al sig. Controparte_5 Persona_2
Tale accordo comporta la cessazione della materia del contendere.
In conformità al suddetto accordo transattivo le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 9.12.2025.
Il Presidente relatore
Camillo Romandini
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