Ordinanza cautelare 16 dicembre 2024
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00475/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00440/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 440 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Angelucci, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Chieti, Questura di Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della determina questorile n.46 del 7 marzo 2024, recante d.a.spo., del decreto prefettizio dell’8 agosto 2024, di rigetto del ricorso gerarchico, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura di Chieti e della Questura Chieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 novembre 2025 il dott. IL LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La Questura di Chieti, con atto n.46 del 7 marzo 2024, sulla base del rapporto dei Carabinieri di Casoli, disponeva, ai sensi dell’art.6 della Legge n.401 del 1989, il d.a.spo. per anni 6, a carico del Sig. -OMISSIS-, con obbligo di presentazione presso la Stazione dei Carabinieri di Francavilla al Mare in occasione degli incontri dell’ASD Francavilla al Mare 1927, perché, in occasione dell’incontro di calcio tra ASD Casolana e ASD Francavilla al Mare 1927 del -OMISSIS-, si rendeva responsabile di cori offensivi verso le forze dell’ordine (“chi non salta è un celerino”, “che schifo la Digos”), oltre che per esser stato già destinatario di d.a.spo. e con precedenti di polizia.
L’interessato impugnava il suddetto provvedimento, unitamente al decreto prefettizio dell’8 agosto 2024 di rigetto del ricorso gerarchico, deducendo la violazione degli artt.3, 7 della Legge n.241 del 1990, dell’art.6 della Legge n.401 del 1989, del principio di proporzionalità nonché l’eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria e di motivazione, del travisamento dei fatti.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che era mancata la comunicazione di avvio del procedimento e che non vi erano state ragioni di urgenza per ometterla, giacchè il d.a.spo. veniva emesso 4 mesi dopo i fatti contestati; che vi erano state anche carenze istruttorie, basate sulle sommarie informazioni dei Carabinieri di Casoli, a fronte poi dell’ordinanza del -OMISSIS- del GIP presso il Tribunale di Chieti; che non aveva partecipato ai cori e che comunque gli stessi non erano violenti; che dopo detto episodio aveva avuto modo di assistere ad altri 3 incontri dell’ASD Francavilla al Mare 1927, che non aveva precedenti contro il patrimonio come riportato nelle premesse del d.a.spo.; che, seppur recidivo, la sanzione si rilevava sproporzionata nella sua durata.
Veniva in ultimo richiesto di sollevare questione di legittimità costituzionale sulla disciplina regolante il procedimento di convalida della misura dinanzi al GIP, per contrasto con l’art.117, comma 1 Cost., in relazione all’art.6 CEDU.
Il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Chieti e la Questura di Chieti si costituivano in giudizio per la reiezione del gravame, depositando documentazione a supporto dell’assunto.
Con ordinanza n.258 del 2024 il Tribunale accoglieva la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente.
Nell’udienza del 14 novembre la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il ricorso appare fondato e quindi da accogliere per le ragioni assorbenti di seguito esposte.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che presupposto della misura impugnata, ex art.6 della Legge n.401 del 1989, sono episodi, condotte, delitti caratterizzati da violenza, in occasione di manifestazioni sportive, al fine di preservare il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive medesime, a tutela dell'ordine pubblico e soprattutto dell'incolumità e della sicurezza pubblica nei luoghi in cui tali eventi si svolgono (cfr., tra le altre, TAR Campania, V, n.5475 del 2023); che nel caso di specie inoltre il provvedimento impugnato reca un divieto di vastissima portata spaziale, oltre che di durata sessennale (cfr. all.2 al ricorso).
Tanto premesso e specificato, occorre rilevare che il GIP presso il Tribunale di Chieti, nella propria ordinanza del -OMISSIS-, di non convalida della prescrizione questorile dell’obbligo di presentazione presso la Stazione dei Carabinieri di Francavilla al Mare in occasione degli incontri dell’ASD Francavilla al Mare 1927, pur non potendo statuire sulla legittimità del provvedimento impugnato nella parte in cui reca il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, ha comunque diffusamente argomentato circa la mancanza dei presupposti di legge per la sua emissione, con motivazione approfondita, completa ed esaustiva, alla quale si ritiene di prestare piena adesione e a cui integralmente ci si riporta (cfr. all.5 al ricorso).
In proposito si reputa comunque di dover richiamare uno stralcio significativo di detta ordinanza, laddove è precisato che “il requisito richiesto è costituito dalla specificità del comportamento e dall'idoneità di esso ad incitare alla violenza ossia a turbare la tranquilla competizione sportiva” e ancora che “nel caso di specie, il contenuto dei cori è apparso unicamente denigratorio e provocatorio, privo di connotazione violenta, tenuto conto: del luogo e del momento in cui sono stati pronunciati; del ridotto numero di partecipanti all'evento sportivo e di componenti delle forze dell'ordine; dell'assenza di segnali e prodromi di scontri tra le tifoserie ovvero tra una fazione di queste e le forze dell'ordine, anzi il fatto essendo avvenuto in un clima di agevole gestione dell'ordine pubblico”.
Ne consegue che il provvedimento questorile del 7 marzo 2024 e il decreto prefettizio dell’8 agosto 2024 impugnati vanno annullati.
In considerazione dei fatti di causa sussistono nondimeno giuste ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.440/2024 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistono i presupposti di cui all'art.52 del D.Lgs. n.196 del 2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della medesima e di qualsiasi altro dato idoneo a identificarla.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA NI, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
IL LO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL LO | PA NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.