Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2003, n. 20527
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Sentenza 28 marzo 2003

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In tema di riesame delle misure cautelari, l'obbligo per l'autorità procedente di trasmettere tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta a indagini deriva dalla loro rilevanza ai fini difensivi; tale valutazione è rimessa alla discrezionalità del pubblico ministero e pertanto qualora l'indagato si dolga della mancata trasmissione del verbale delle dichiarazioni rese dal coindagato in sede di interrogatorio, assumendo la cessazione di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen, egli ha l'onere di indicare compiutamente gli elementi di qualificazione in senso a lui favorevole presenti, negli atti non trasmessi, non potendo sostenere apoditticamente la rilevanza - per lui favorevole - di tali verbali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2003, n. 20527
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20527
    Data del deposito : 28 marzo 2003

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