Sentenza 28 marzo 2003
Massime • 1
In tema di riesame delle misure cautelari, l'obbligo per l'autorità procedente di trasmettere tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta a indagini deriva dalla loro rilevanza ai fini difensivi; tale valutazione è rimessa alla discrezionalità del pubblico ministero e pertanto qualora l'indagato si dolga della mancata trasmissione del verbale delle dichiarazioni rese dal coindagato in sede di interrogatorio, assumendo la cessazione di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen, egli ha l'onere di indicare compiutamente gli elementi di qualificazione in senso a lui favorevole presenti, negli atti non trasmessi, non potendo sostenere apoditticamente la rilevanza - per lui favorevole - di tali verbali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2003, n. 20527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20527 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE IG Presidente del 28/03/2003
1. Dott. AGRÒ Antonio Stefano Consigliere SENTENZA
2. Dott. ROTUNDO Vincenzo Consigliere N. 754
3. Dott. DI CASOLA Carlo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROSSI Nello Consigliere N. 42123/2002
per ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso promosso da:
OV SE RA contro l'ordinanza 23 settembre 2002 del Tribunale del riesame di Palermo. Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G. Dott. Carmine Di Zenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito per il ricorrente l'avvocato Filippo Giacalone. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Palermo ha confermato la custodia in carcere di OV SE RA, indagato di associazione finalizzata allo spaccio e di spaccio di stupefacenti.
2. Ricorre il RA che, lamentando in primo luogo la mancata trasmissione al Tribunale del riesame dei verbali di interrogatorio resi da tutti gli altri coindagati, in quanto eventualmente contenenti dichiarazioni a lui favorevoli, sostiene che la misura ha perso efficacia.
Sostiene quindi il difetto di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla gravita degli indizi ed alle esigenze cautelari.
3. Il ricorso è tuttavia privo di fondamento.
A torto infatti il ricorrente si duole che la prima censura sia stata respinta per il suo carattere generico. Il sistema della trasmissione degli atti al Tribunale del riesame prevede che, oltre a quelli su cui il Gip s'è basato, debbano essere fatti pervenire, a pena di inefficacia della misura, anche gli elementi favorevoli sopravvenuti e tra essi si tipizza l'interrogatorio di garanzia reso dall'indagato. La trasmissione di altri elementi è rimessa peraltro alla determinazione discrezionale del p.m., sicché, ove l'interessato si lamenti della mancata spedizione di ulteriori atti a lui favorevoli, vizio da cui deriverebbe la cessazione della misura cautelare, è suo onore indicare perché gli atti non trasmessi gli avrebbero invece giovato, non potendo semplicemente assumere contro l'implicito giudizio del p.m. (come nella specie è avvenuto) che gli interrogatori dei coindagati possono eventualmente addurre circostanze dirette a sminuire la gravita del quadro indiziario che lo riguarda.
4. Nel merito il ricorrente accredita una lettura degli atti opposta a quella assunta dal Tribunale, offrendo un'interpretazione alternativa delle intercettazioni che lo riguardano. Si tratta dunque di una censura improponibile in sede di legittimità, nella quale si sarebbe invece dovuto dimostrare l'illogicità dell'ermeneusi contenuta nel provvedimento, il quale, peraltro, ha sciolto il senso del linguaggio criptico valendosi anche delle dichiarazioni di IG Lo Iacono.
Ed altrettanto improponibile è addurre circostanze che non risultano dal testo dell'ordinanza, come il fatto (assunto) che altri soggetti coinvolti nulla saprebbero dell'attività del RA. Quanto infine alle esigenze cautelari del tutto ragionevolmente si è fatto riferimento al pericolo di recidiva, tratto da elementi sintomatici rilevanti (grado di inserimento, modalità operative).
5. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 - 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2003