Sentenza 27 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 27/03/2026, n. 2097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2097 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02097/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00200/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 200 del 2026, proposto da D.A.V. s.p.a. Ditta GE Vincenzo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati OR Lentini e Italo Rocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Campania, non costituita in giudizio;
Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti - ACaMIR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Loredana Milone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
A.T.C. Azienda Trasporti Campani s.r.l., Air Campania s.p.a., Azienda di Trasporti Molisana s.p.a., non costituite in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di accesso civico generalizzato prot. n. 41/2026 del 08.01.2026, comunicato a mezzo PEC, con cui l’ACaMIR ha respinto l'istanza di ostensione documentale formulata dalla società ricorrente ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013
nonché per l'accertamento e la declaratoria
del diritto di accesso ai documenti oggetto della predetta istanza del 24.11.2025
e l'emanazione dell'ordine di esibizione dei relativi documenti ex art. 116, comma 4, c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti - ACaMIR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 il dott. BI Di OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- la ricorrente con il ricorso introduttivo del presente giudizio ha impugnato il provvedimento di diniego di accesso civico generalizzato prot. n. 41/2026 del 08.01.2026, comunicato a mezzo PEC, con cui l’ACaMIR ha respinto la sua istanza di ostensione documentale formulata ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013;
- questo T.A.R., nelle more del giudizio, con ordinanza n. 195/2026, emessa in altro processo (RG 7002/2025) corrente tra le medesime parti, ha disposto, a carico della stessa ACaMIR, il deposito di tutta la documentazione oggetto della istanza di accesso agli atti, reputata necessaria anche per la definizione di tale ulteriore giudizio;
- l’ACaMIR, in esecuzione di tale ordinanza, nel citato giudizio n. R.G. 7002/2025 ha quindi provveduto al deposito di tutta la documentazione richiesta anche mediante il presente ricorso;
- con memoria depositata il 20.3.2026 la ricorrente, alla luce dell’intervenuto deposito, sia pure nell’ambito di un differente giudizio, di tutta la documentazione di proprio interesse, ha affermato infine di non avere più interesse alla decisione sul ricorso in epigrafe;
Ritenuto dunque che:
- alla luce delle dichiarazioni di parte ricorrente contenute nella sua memoria del 20.3.2026 il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
- in ragione della satisfattiva conclusione della presente vertenza, infine, si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile, e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
BI Di OR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI Di OR | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO