Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 10/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3439/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott. Pierpaolo Galante Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3439/2024 R.G. promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv. Rita Rossi, presso il Parte_1 C.F._1
cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliato in Bologna (BO), via Alessandro Cervellati
n. 3, in virtù di procura allegata al ricorso
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Angela Vaccari, presso CP_1 C.F._2
il cui studio - e domicilio digitale - è elettivamente domiciliata in Forlì (FC), viale Matteotti n. 105, in virtù di procura allegata al ricorso
ATTORI
CONCLUSIONI
“1. I figli minori e vengono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2
conseguentemente assumeranno di comune accordo le decisioni di maggior interesse per i figli concernenti istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei medesimi: i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in maniera disgiunta riguardo alle decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti da assumere nel momento in cui avranno presso di sé i figli e in maniera congiunta in tutti gli altri casi. È pagina 1 di 7
2. I figli minori continueranno ad avere collocazione anagrafica insieme alla madre, per il momento nell'immobile sito in 48018 Faenza (RA), via del Seminario n.
4 - che dunque viene alla stessa temporaneamente assegnata - e, in seguito, nell'immobile in cui la stessa si trasferirà a vivere una volta venduta l'abitazione in cui si è svolta la vita familiare (v. clausola n. 7 di cui infra). Il sig. Pt_1 si impegna a lasciare l'abitazione familiare entro il 15 Agosto 2024, portando con sé i propri
[...]
beni ed effetti personali, oltre ad alcuni beni comuni specificamente indicati in nota1. Entro la data di uscita dalla casa familiare, il sig. fornirà alla sig.ra tutte le credenziali di accesso Pt_1 CP_1 all'abitazione familiare, la quale, a sua volta, provvederà a cambiare le password della porta blindata d'accesso, nonché controllo accessi, allarme, videosorveglianza “Bticino MyHome”. Il sig. si Pt_1
impegna a fare in modo che né lui, né il personale della abbiano accesso a qualsivoglia CP_2
dispositivo di domotica/elettronica presente nella casa di via del Seminario n. 4.
3. I genitori, in un'ottica di fattiva collaborazione e di buon senso, si impegnano a fare in modo che i figli minori continuino ad avere e a consolidare un buon rapporto con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie d'origine. In via generale e salvo diversi e migliori accordi tra i genitori, il padre potrà tenere con sé i figli con le seguenti tempistiche e modalità: Calendario Ordinario • fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina, riaccompagnandoli direttamente a scuola
(mentre nei periodi extrascolastici il prelievo e il riaccompagnamento dei minori avverrà presso l'abitazione della madre al medesimo orario scolastico); • nella settimana in cui il fine settimana sarà di competenza della madre, due giorni a settimana (martedì – giovedì), con pernottamento, andando a prendere i figli direttamente a scuola e ivi riaccompagnandoli il mattino successivo (mentre nei periodi extrascolastici il prelievo e il riaccompagnamento dei minori avverrà presso l'abitazione della madre al medesimo orario scolastico); • nella settimana in cui il fine settimana sarà di competenza del padre, un giorno infrasettimanale (martedì), con pernottamento, andando a prendere i figli direttamente a scuola e ivi riaccompagnandoli il mattino successivo (mentre nei periodi extrascolastici il prelievo e il riaccompagnamento dei minori avverrà presso l'abitazione della madre al medesimo orario scolastico);
Calendario per le Vacanze • sette giorni, anche consecutivi, durante le vacanze di Natale, alternando ogni anno i periodi comprensivi il Natale e il Capodanno;
• tre giorni, anche consecutivi, quanto al pagina 2 di 7 periodo di festività Pasquali alternando ogni anno il periodo dalla fine della scuola alla Domenica di
Pasqua e quello dal Lunedì dell'Angelo al rientro a scuola;
• due settimane, anche consecutive, durante le vacanze estive, con periodi da concordarsi tra i genitori entro il 30 Aprile di ciascun anno e, in caso di disaccordo, con decisione spettante negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre;
• la succitata calendarizzazione è naturalmente orientativa e i sigg. e potranno modificarla Pt_1 CP_1
di comune accordo e previo congruo preavviso reciproco, nonché in relazione ai personali impegni professionali e sempre tenuto conto delle esigenze e delle future richieste dei minori stessi;
• i genitori si impegnano inoltre a sostenere l'una la figura genitoriale dell'altra e a non parlare mai delle questioni private, economiche e conflittuali con i figli.
4. A partire dal mese in cui rilascerà l'abitazione familiare, il sig. inizierà a contribuire Parte_1 al mantenimento ordinario dei figli, fino alla loro indipendenza economica, con l'importo mensile di euro 1.200,00= (euro 600,00= per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT a far tempo da
Agosto 2025, mantenimento che verrà versato direttamente sul conto corrente intestato alla madre entro il giorno 15 di ogni mese.
5. I genitori contribuiranno, nella misura del 60% il sig. e nella misura del 40% la Parte_1
sig.ra alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse dei figli, così CP_1
come previste e disciplinate nel Protocollo in uso all'intestato Tribunale e, specificamente: A) SPESE
CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro: - spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola); - spese parascolastiche (prescuola e doposcuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
baby sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei); - spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici in differibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psicofisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitano delle suddette terapie, prescritte dal medico). B) SPESE CHE DEVONO
ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI: - spese scolastiche (rete di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
- spese parascolastiche (dopo scuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli,
pagina 3 di 7 indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi comprese corsi di lingua straniera o di informatica); - spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psicofisiche diagnosticate);
- spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro). In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta.
6. Le parti concordano sul fatto che l'Assegno Unico Universale venga percepito dalla sig.ra
[...]
al 100%, con impegno del sig. a fornire alla madre eventuale documentazione CP_1 Parte_1 necessaria all'ottenimento del beneficio, come pure a firmare i moduli che dovessero essere necessari per far ottenere detto emolumento e/o altri che dovessero essere erogati dallo Stato o da altri Enti, pubblici o privati.
7. L'unità immobiliare sita in 48018 Faenza (RA), via del Seminario n. 4 (casa di civile abitazione, costituita da appartamento sviluppantesi su piani terra, primo e secondo [sottotetto], con annessa cantina al piano primo sottostrada e da vano ad uso autorimessa pertinenziale al piano terra) identificata al N.C.E.U. del Comune di Faenza § al foglio 148, particella 224, sub. 4, via del Seminario
n. 4, p. S1-T-1-2, cat. A/4 , cl. 4, vani 10,5, R.C. euro 759,19 § al foglio 148, particella 224, sub. 5, via del Seminario n. 4/B, p. terra, cat. C/6 , cl. 2, mq 34, R.C. euro 138,72 in nuda proprietà per il 100% alla sig.ra in usufrutto per il 25% alla sig.ra e in usufrutto per il 75% al CP_1 CP_1
sig. di comune accordo tra le parti verrà posta in vendita a terzi La vendita verrà Parte_1
effettuata tramite agenzia immobiliare scelta congiuntamente dalle parti, cui verrà conferito apposito mandato a far data dal mese di Settembre 2024 al prezzo di mercato che verrà appositamente valutato dall'Agenzia Immobiliare scelta di comune accordo dalle parti, salvo diverso accordo scritto. Le parti si impegnano a rideterminare il prezzo di vendita trascorso il termine di sei mesi dalla messa in vendita, senza che siano pervenute offerte di acquisto al valore minimo come sopra fissato. Resta inteso che fintanto che l'immobile di 48018 Faenza (RA), via del Seminario n. 4 non sarà stato alienato, oneri e spese connesse alla proprietà e possesso dell'immobile (a titolo indicativo e non esaustivo: mutui, spese condominiali straordinarie, tasse, imposte e spese comunque afferenti la proprietà) verranno suddivise pagina 4 di 7 tra i coniugi come per legge, mentre le spese connesse all'utilizzo dell'immobile (a titolo esemplificativo e non esaustivo: utenze domestiche, spese condominiali ordinarie, tassa dei rifiuti etc) saranno ad integrale carico della sig.ra Resta inteso altresì che fino all'uscita di casa del sig. le CP_1 Pt_1
utenze domestiche e spese condominiali ordinarie resteranno a carico delle parti in misura del 50% ciascuna. Il ricavato dalla vendita del predetto immobile (che le parti concordano essere di spettanza al
50% ciascuno) verrà utilizzato per estinguere i due mutui residui gravante sull'immobile (v. docc.
3-4 allegati) e pagare eventuali spese di perizia e/o agenzia e, per la parte eventualmente residuata, verrà suddiviso tra le parti al 50%.
8. Con la sottoscrizione del presente atto, il sig. si impegna a contribuire, nella misura Parte_1 del 50%, al pagamento delle tasse a saldo IRPEF/INPS per l'anno solare 2023 della sig.ra
[...]
per l'importo - da conteggiare con cadenza mensile - a partire dal 30/08/2024 e fino al CP_1
31/12/2024, in cinque rate. Sempre con la sottoscrizione del presente atto, il sig. Parte_1
dichiara di rinunciare, come in effetti, rinuncia, a tutti i seguenti crediti vantati nei confronti della sig.ra euro 19.874,00 per quota parte mutuo ristrutturazione mai rimborsato;
euro 50.000,00 CP_1
per estinzione anticipata mutuo casa del 25/01/2023; euro 10,000,00 per parziale rimborso estinzione anticipata mutuo casa del 20/09/2023; euro 3.050,00 per rimborso versamento IVA nel marzo 2024; euro 2.684,00 per rimborso mutuo casa dal 01/02/2024 al 31/05/2024.
9. Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto il sig. si impegna a restituire Parte_1
alla sig.ra gli effetti personali indicati in nota2. Al momento della restituzione dei presenti CP_1
oggetti, la sig.ra rilascerà al sig. relativa liberatoria di aver ricevuto quanto sopra CP_1 Pt_1
indicato.
10. A fronte di quanto sopra ed entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo la sig.ra
[...]
si impegna a ritirare tutte le denunce-querele sporte nei confronti del sig. CP_1 Parte_1
nessuna esclusa, tra cui la denuncia per la quale risulta pendente il proc.to penale n. 3235/2024 R.G.N.R. presso il Tribunale di Ravenna. Il sig. si impegna ad accettare la/e remissione/i di Parte_1
querela. La sig.ra si impegna, inoltre, a non costituirsi parte civile in alcuno dei CP_1
procedimenti penali che dovessero aprirsi nei confronti del sig. e, con la sottoscrizione Parte_1
del presente accordo, rinuncia in ogni caso a richiedere qualsivoglia risarcimento per i fatti di cui alle denunce-querele tutte, nessuna esclusa, sporte nei confronti del sig. Parte_1
11. A fronte del puntuale adempimento di quanto sopra previsto, le parti dichiarano di aver così regolato ogni loro pregresso rapporto economico e, pertanto, di non avere alcuna pendenza e/o pretesa reciproca, passata e/o presente, a loro ad oggi nota per qualsiasi credito, titolo, diritto, azione e/o ragione, con pagina 5 di 7 conseguente rinuncia a qualsivoglia iniziativa legale, anche penale, per fatti a loro già noti, ancorché non espressamente indicati nel presente atto.
12. Le spese del presente giudizio si intendono integralmente compensate fra le parti, ognuna delle quali provvederà al compenso del proprio legale, con rinuncia da parte degli avvocati alla solidarietà professionale.
13. Da ultimo i Sigg. e rinunciano ad ogni impugnativa relativamente al presente CP_1 Pt_1
procedimento, atteso anche il fatto che il consenso è stato accordato in maniera libera e coscienziosa e si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 2/8/2024 e hanno Parte_1 CP_1
congiuntamente domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere (favorevole) del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti ed acquisita documentazione varia, con ordinanza depositata il 24/11/2024 la causa
è stata rimessa in decisione al Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti non si appalesano in contrasto con gl'interessi dei figli minori e con norme imperative o di ordine pubblico. Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in punto di affidamento e collocamento dei figli minori, assegnazione della casa familiare, rapporto dei figli con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento dei minori e dia atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta delle parti, dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori (clausole 6
e ss. della domanda congiunta).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
3439/2024 R.G., così provvede:
a) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in punto di affidamento e collocamento dei figli minori, assegnazione della casa familiare, rapporto dei figli con il genitore non collocatario in via prevalente e mantenimento dei minori;
pagina 6 di 7 b) dà atto degli ulteriori accordi intercorsi tra le parti di cui alla domanda congiunta (clausole 6 e ss. della domanda congiunta);
c) dà atto dell'accordo tra le parti sulle spese del procedimento.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 23/12/2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Pierpaolo Galante dott.ssa Mariapia Parisi
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