CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 04/02/2026, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 211/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IS ADRIANA, Presidente
GRILLO CONCETTA, AT
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 699/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500002547 IRPEF-ALTRO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180011931684 IRPEF-ALTRO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200011716841 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200011716841 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200011716841 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200011716841 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200011716942 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210008305037 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210008305037 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210008305037 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210008305037 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210026474914 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150005418006 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220019643841 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220019643841 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220019643841 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230010784156 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230010784156 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230010784156 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230021182061 REGISTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230021655222 REGISTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230023580451 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230023580451 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230023580451 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste.
Resistente/Appellato: Gli uffici insistono.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.4.2025 Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo n. 29880202500002547000 , emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell'art. 84 D.P.R.
602/73, in ragione del mancato pagamento di varie cartelle di pagamento, deducendo vari motivi in accoglimento dei quali ha chiesto dichiararsi la nullità dell'atto.
Si sono costituite in giudizio sia AD che ADr contestando sotto vari profili il ricorso di cui hanno chiesto il rigetto.
All'udienza del 18.11.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che il ricorrente, impugnando il preavviso di fermo n. 29880202500002547000 , emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell'art. 84 D.P.R. 602/73, ha espressamente limitato l'impugnazione alle seguenti alle cartelle di pagamento :
n. 29820180011931684000, n. 29820200011716841000,
29820200011716942000, n. 29820210008305037000, n. 29820210026474914000, n. 29820210034647384000,
n. 29820220019643841000, n. 29820230010784156000, n. 29820230021182061000, n. 29820230021615222000
e n. 29820230023580451000.
Ed invero il preavviso di fermo è relativo ad un numero ben più rilevante di cartelle, molte delle quali emesse per recuperare il pagamento di entrate non tributarie .
Tanto premesso va immediatamente disatteso il motivo di ricorso inerente la nullità della notifica del preavviso di fermo in quanto effettuata a mezzo PEC da un indirizzo non presente nei pubblici registri.
Infatti, è vero che l'art. 3 bis della L. 53/94, invocato dal ricorrente, prevede che “la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, ma tale disposizione è inserita in una legge, la 21/01/1994 n. 53, che disciplina, specificamente, la “facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”; mentre invece il D.P.R. 29/09/73 n. 602, recante “disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, all'art. 26, relativo proprio alla “notificazione delle cartelle di pagamento”, al comma 2 prevede che “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al DPR 11.02.2005 n. 68,
a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)…. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del DPR
29.09.73 n. 600”.
Senza prevedere cioè che l'atto debba essere anche spedito da un indirizzo PEC risultante in uno di quegli elenchi.
Pertanto, una siffatta notifica non è nulla, e tantomeno “inesistente”, ove la stessa abbia consentito comunque al destinatario, come in questo caso, “di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto” (così, specificamente sulla tematica in esame, Cass. civ., sez. VI,
21/10/2022 n. 31160).
D'altra parte, per completezza espositiva va precisato che non può essere invocato neppure l'art. 16-ter del
D.L. 18/10/2012 n. 179, relativo a “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”, perché dalla previsione che “a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi” quelli ivi specificati, “nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”, nonché dal combinarsi di tale previsione con i successivi commi, si ricava agevolmente che tale articolo si occupa solo di notificazioni
“alle” pubbliche Amministrazioni, e non viceversa, facendo sì, cioè, che tali notificazioni vengano indirizzate solo agli indirizzi di posta elettronica indicati nei pubblici elenchi ivi specificati.
E ciò al fine di evitare che possano al contrario essere utilizzati, creando così confusione e incertezze all'interno delle varie pubbliche Amministrazioni, i numerosi indirizzi di pec di cui queste sono di solito fornite,
e che vengono magari usati a fini diversi.
D'altra parte, non si comprende il motivo per cui la notifica al contribuente di un atto, pur riconducibile con certezza all'Amministrazione che ne risulta autrice, mediante indirizzo pec non inserito in uno di quegli elenchi, dovrebbe comportare incertezze circa l'affidabilità giuridica del contenuto dell'atto stesso, o perfino violazione del diritto di difesa del contribuente (in termini vedi Cass. civ., sez. VI, ord. 16.01.2023 n. 982).
In ogni caso, va rilevato che “la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/73 all'art. 60 del d.P.R. n. 600/73 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m",
l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 05/03/2019, n.6417).
Parimenti infondati sono i motivi di ricorso inerenti la mancanza di attestazione di confomità e la mancanza di sottoscrizione .
Ed invero l'atto notificato in allegato a messaggio trasmesso a mezzo PEC non è copia bensì originale della cartella stessa e non necessita di alcuna attestazione di conformità né sottoscrizione.
Se poi il ricorrente intende fare valere pur la mancanza di sottoscrizione del ruolo va rievato che a mente di quanto disposto dall'art. 12 ult. comma D.P.R. n.601/73 il ruolo può essere sottoscritto “anche mediante firma elettronica” dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, mentre l'art. 1 comma 5 ter del D.L. 17.06.2005
n. 106 nel testo introdotto dalla legge di conversione 31.7.2005 n. 156, stabilisce alla lett. e) che le disposizioni di cui all'art. 12 commi 1 e 4 DPR n. 602/73 “si interpretano nel senso che i ruoli si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita anche in via centralizzata dal sistema informatico dell'Amministrazione creditrice”. Nel caso di specie il ruolo è stato generato dal sistema informatico e crittografico dell'A.F., in grado di apporre la firma digitale del Dirigente dell'Agenzia delle Entrate, come emerge dalle specifiche annotazioni riportate nella cartella di pagamento impugnata (ruolo n.
2017/250044 185 reso esecutivo in data 26.04.2017).
C.
Su questo specifico motivo di impugnazione la Suprema Corte di Cassazione, con orientamento assolutamente condivisibile espresso con rigurado alla cartella esattoriale ma applicabile anche all'atto quale quello oggi opposto, ha espresso il convincimento che l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta in ogni caso l'invalidità dell'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (cfr. Cass. Civ. Sez. 5, 05/12/2014 n. 25773). Più specificatamente la Suprema Corte ha rilevato che, in base a quanto previsto dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, comma 7, convertito in L. n. 102 del 2009, "la firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati (13461/12). Nel caso in esame tale indicazione è stata assolutamente rispettata mediante l'indicazione del sig. Nominativo_2.
Corrisponde inoltre “ad un consolidato insegnamento del diritto vivente (1425/13) (autorevolmente ribadito tra l'altro dall'ordinanza 21.4.2000, n. 117 della Corte Costituzionale, che attinta proprio sullo specifico rilievo della legittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 nella parte in cui non prevedeva che la cartella di pagamento sia provvista di sottoscrizione autografa, ha avuto modo di chiarire che "l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge"), l'affermazione secondo cui, per un verso, "la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, di là da questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo".
Venendo alla dedotta omessa notifica delle cartelle esattoriali, va rilevato che costituendosi in giudizio le parti resistenti hanno versato in atti relate delle notifiche di tutte le cartelle richiamate nel preavviso di fermo e dei successivi atti di intimazione (e finanche atto di pignoramento presso terzi).
Parte ricorrente ha contestato sotto diversi profili la regolarità delle varie notifiche.
Ma stando così le cose, tali vizi avrebbero dovuto essere proposti nelle forme dei motivi aggiunti, perché
l'art. 24 del D.Lgs. 546/92 prevede, ai commi 2 e 4, che “l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte di giustizia tributaria,
è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito”, e “l'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all' art. 18 per quanto applicabile”, cioè con ricorso notificato.
Pertanto, l'aver proposto quelle censure nella forma di mera memoria, non notificata, le rende inammissibili.
Con la recente ordinanza n. 16797 del 23.06.2025, le cui argomentazioni sono pienamente condivise dal
Collegio, la Corte di Cassazione ha ribadito che:
- “la disciplina processuale del rito tributario rende evidente che il relativo contenzioso ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione proposti avverso l'atto impositivo, o di riscossione, motivi che, dedotti col ricorso introduttivo, costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (quali eccezioni di invalidità ritualmente dedotte in giudizio;
v., ex plurimis, Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n.
22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934;
Cass., 18 giugno 2003, n. 9754); e che lo stesso oggetto del gravame è connotato dal divieto di nova in appello (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57), divieto da correlare alle allegazioni delle parti che - determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall'oggetto della pretesa impositiva
(individuati nell'atto impugnato), ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell'atto
(quali eccezioni) - comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione (non rilevabile di ufficio;
Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n.
13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766;
Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335)”;
- “in termini generali, poi, la Corte ha ripetutamente statuito che – tenuto conto (anche) della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto – le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido,
tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (v., ex plurimis, Cass., 18 maggio
2018, n. 12313; Cass., 18 settembre 2015, n. 18448)”;
- “e, con specifico riferimento alle questioni (di nullità) poste davanti al giudice tributario, si è rimarcato che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì,
Cass., 26 agosto 2024, n. 23070)”;
- “quanto, poi, alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si
è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti – ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31.12.92 n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n.
15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) – e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616;
Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass.,
24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754)”;
- “nella fattispecie, le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento –
a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale”;
- “né la relativa riproposizione in appello avrebbe potuto (diversamente) connotarne la natura giuridica che rimaneva quella di eccezioni nuove, mai ritualmente dedotte davanti al giudice del primo grado, ed una volta che l'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento, come s'è detto, non poteva ritenersi in relazione di continenza con qualsiasi (ed altro) vizio di nullità del procedimento notificatorio”;
- “va, da ultimo, rilevato…che la preclusione processuale nella fattispecie determinatasi – per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge – involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123; v., altresì, Cass., 24 maggio 2006, n. 12338; Cass., 30 luglio
2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32637)”.
Di conseguenza, dovendo essere considerata rituale la notifica di quelle cartelle, il vizio lamentato va considerato insussistente.
L'acclarata validità della notifiche e dei successivi atti di intimazione e di pignoramento presso terzi, comporta per un verso che non possono essere fatti valere in questa sede vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere con la proposizione di ricorso avverso i relativi atti e che non siano ravvisabili neanche i dedotti vizi di prescrizione e decadenza atteso l'effetto interruttivo che ha avuto la notifica degli atti medesimi.
Il ricorso va per tali ragioni rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione III rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti costituite che liquida in € 1489,00 per compensi oltre accessori di legge
Siracusa 18.11.2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Adriana Puglisi
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IS ADRIANA, Presidente
GRILLO CONCETTA, AT
ARGENTO TEODORO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 699/2025 depositato il 22/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500002547 IRPEF-ALTRO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820180011931684 IRPEF-ALTRO 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200011716841 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200011716841 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200011716841 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200011716841 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820200011716942 REGISTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210008305037 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210008305037 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210008305037 IRPEF-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210008305037 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210026474914 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150005418006 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220019643841 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220019643841 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220019643841 IRPEF-ALTRO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230010784156 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2019 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230010784156 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230010784156 IRPEF-ALTRO 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230021182061 REGISTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230021655222 REGISTRO 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230023580451 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230023580451 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820230023580451 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste.
Resistente/Appellato: Gli uffici insistono.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 22.4.2025 Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo n. 29880202500002547000 , emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell'art. 84 D.P.R.
602/73, in ragione del mancato pagamento di varie cartelle di pagamento, deducendo vari motivi in accoglimento dei quali ha chiesto dichiararsi la nullità dell'atto.
Si sono costituite in giudizio sia AD che ADr contestando sotto vari profili il ricorso di cui hanno chiesto il rigetto.
All'udienza del 18.11.2025 il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che il ricorrente, impugnando il preavviso di fermo n. 29880202500002547000 , emesso dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, ai sensi dell'art. 84 D.P.R. 602/73, ha espressamente limitato l'impugnazione alle seguenti alle cartelle di pagamento :
n. 29820180011931684000, n. 29820200011716841000,
29820200011716942000, n. 29820210008305037000, n. 29820210026474914000, n. 29820210034647384000,
n. 29820220019643841000, n. 29820230010784156000, n. 29820230021182061000, n. 29820230021615222000
e n. 29820230023580451000.
Ed invero il preavviso di fermo è relativo ad un numero ben più rilevante di cartelle, molte delle quali emesse per recuperare il pagamento di entrate non tributarie .
Tanto premesso va immediatamente disatteso il motivo di ricorso inerente la nullità della notifica del preavviso di fermo in quanto effettuata a mezzo PEC da un indirizzo non presente nei pubblici registri.
Infatti, è vero che l'art. 3 bis della L. 53/94, invocato dal ricorrente, prevede che “la notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”, ma tale disposizione è inserita in una legge, la 21/01/1994 n. 53, che disciplina, specificamente, la “facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”; mentre invece il D.P.R. 29/09/73 n. 602, recante “disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”, all'art. 26, relativo proprio alla “notificazione delle cartelle di pagamento”, al comma 2 prevede che “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al DPR 11.02.2005 n. 68,
a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)…. In tali casi, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del DPR
29.09.73 n. 600”.
Senza prevedere cioè che l'atto debba essere anche spedito da un indirizzo PEC risultante in uno di quegli elenchi.
Pertanto, una siffatta notifica non è nulla, e tantomeno “inesistente”, ove la stessa abbia consentito comunque al destinatario, come in questo caso, “di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto” (così, specificamente sulla tematica in esame, Cass. civ., sez. VI,
21/10/2022 n. 31160).
D'altra parte, per completezza espositiva va precisato che non può essere invocato neppure l'art. 16-ter del
D.L. 18/10/2012 n. 179, relativo a “pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni”, perché dalla previsione che “a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi” quelli ivi specificati, “nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”, nonché dal combinarsi di tale previsione con i successivi commi, si ricava agevolmente che tale articolo si occupa solo di notificazioni
“alle” pubbliche Amministrazioni, e non viceversa, facendo sì, cioè, che tali notificazioni vengano indirizzate solo agli indirizzi di posta elettronica indicati nei pubblici elenchi ivi specificati.
E ciò al fine di evitare che possano al contrario essere utilizzati, creando così confusione e incertezze all'interno delle varie pubbliche Amministrazioni, i numerosi indirizzi di pec di cui queste sono di solito fornite,
e che vengono magari usati a fini diversi.
D'altra parte, non si comprende il motivo per cui la notifica al contribuente di un atto, pur riconducibile con certezza all'Amministrazione che ne risulta autrice, mediante indirizzo pec non inserito in uno di quegli elenchi, dovrebbe comportare incertezze circa l'affidabilità giuridica del contenuto dell'atto stesso, o perfino violazione del diritto di difesa del contribuente (in termini vedi Cass. civ., sez. VI, ord. 16.01.2023 n. 982).
In ogni caso, va rilevato che “la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602/73 all'art. 60 del d.P.R. n. 600/73 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m",
l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 05/03/2019, n.6417).
Parimenti infondati sono i motivi di ricorso inerenti la mancanza di attestazione di confomità e la mancanza di sottoscrizione .
Ed invero l'atto notificato in allegato a messaggio trasmesso a mezzo PEC non è copia bensì originale della cartella stessa e non necessita di alcuna attestazione di conformità né sottoscrizione.
Se poi il ricorrente intende fare valere pur la mancanza di sottoscrizione del ruolo va rievato che a mente di quanto disposto dall'art. 12 ult. comma D.P.R. n.601/73 il ruolo può essere sottoscritto “anche mediante firma elettronica” dal titolare dell'ufficio o da un suo delegato, mentre l'art. 1 comma 5 ter del D.L. 17.06.2005
n. 106 nel testo introdotto dalla legge di conversione 31.7.2005 n. 156, stabilisce alla lett. e) che le disposizioni di cui all'art. 12 commi 1 e 4 DPR n. 602/73 “si interpretano nel senso che i ruoli si intendono formati e resi esecutivi anche mediante la validazione dei dati in essi contenuti, eseguita anche in via centralizzata dal sistema informatico dell'Amministrazione creditrice”. Nel caso di specie il ruolo è stato generato dal sistema informatico e crittografico dell'A.F., in grado di apporre la firma digitale del Dirigente dell'Agenzia delle Entrate, come emerge dalle specifiche annotazioni riportate nella cartella di pagamento impugnata (ruolo n.
2017/250044 185 reso esecutivo in data 26.04.2017).
C.
Su questo specifico motivo di impugnazione la Suprema Corte di Cassazione, con orientamento assolutamente condivisibile espresso con rigurado alla cartella esattoriale ma applicabile anche all'atto quale quello oggi opposto, ha espresso il convincimento che l'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta in ogni caso l'invalidità dell'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice (cfr. Cass. Civ. Sez. 5, 05/12/2014 n. 25773). Più specificatamente la Suprema Corte ha rilevato che, in base a quanto previsto dal D.L. n. 78 del 2009, art. 15, comma 7, convertito in L. n. 102 del 2009, "la firma autografa prevista sugli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dalle norme che disciplinano le entrate tributarie erariali amministrate dalle Agenzie fiscali e dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato può essere sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile dell'adozione dell'atto in tutti i casi in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati (13461/12). Nel caso in esame tale indicazione è stata assolutamente rispettata mediante l'indicazione del sig. Nominativo_2.
Corrisponde inoltre “ad un consolidato insegnamento del diritto vivente (1425/13) (autorevolmente ribadito tra l'altro dall'ordinanza 21.4.2000, n. 117 della Corte Costituzionale, che attinta proprio sullo specifico rilievo della legittimità costituzionale del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 nella parte in cui non prevedeva che la cartella di pagamento sia provvista di sottoscrizione autografa, ha avuto modo di chiarire che "l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia espressamente prevista dalla legge"), l'affermazione secondo cui, per un verso, "la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, di là da questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo".
Venendo alla dedotta omessa notifica delle cartelle esattoriali, va rilevato che costituendosi in giudizio le parti resistenti hanno versato in atti relate delle notifiche di tutte le cartelle richiamate nel preavviso di fermo e dei successivi atti di intimazione (e finanche atto di pignoramento presso terzi).
Parte ricorrente ha contestato sotto diversi profili la regolarità delle varie notifiche.
Ma stando così le cose, tali vizi avrebbero dovuto essere proposti nelle forme dei motivi aggiunti, perché
l'art. 24 del D.Lgs. 546/92 prevede, ai commi 2 e 4, che “l'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della corte di giustizia tributaria,
è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito”, e “l'integrazione dei motivi si effettua mediante atto avente i requisiti di cui all' art. 18 per quanto applicabile”, cioè con ricorso notificato.
Pertanto, l'aver proposto quelle censure nella forma di mera memoria, non notificata, le rende inammissibili.
Con la recente ordinanza n. 16797 del 23.06.2025, le cui argomentazioni sono pienamente condivise dal
Collegio, la Corte di Cassazione ha ribadito che:
- “la disciplina processuale del rito tributario rende evidente che il relativo contenzioso ha un oggetto delimitato dai motivi di impugnazione proposti avverso l'atto impositivo, o di riscossione, motivi che, dedotti col ricorso introduttivo, costituiscono la causa petendi della domanda di annullamento (quali eccezioni di invalidità ritualmente dedotte in giudizio;
v., ex plurimis, Cass., 24 luglio 2018, n. 19616; Cass., 24 ottobre 2014, n.
22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass., 24 giugno 2011, n. 13934;
Cass., 18 giugno 2003, n. 9754); e che lo stesso oggetto del gravame è connotato dal divieto di nova in appello (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 57), divieto da correlare alle allegazioni delle parti che - determinando una modifica della causa petendi qual circoscritta dai presupposti e dall'oggetto della pretesa impositiva
(individuati nell'atto impugnato), ovvero da quelli posti a fondamento dei motivi di impugnazione dell'atto
(quali eccezioni) - comportano un nuovo tema di indagine e, così, integrano una (non consentita) nuova domanda o eccezione (non rilevabile di ufficio;
Cass., 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., 3 luglio 2015, n.
13742; Cass., 3 ottobre 2014, n. 20928; Cass., 30 luglio 2007, n. 16829; Cass., 3 aprile 2006, n. 7766;
Cass., 23 maggio 2005, n. 10864; Cass., 26 marzo 2002, n. 4335)”;
- “in termini generali, poi, la Corte ha ripetutamente statuito che – tenuto conto (anche) della struttura impugnatoria del processo tributario, nel quale la contestazione della pretesa fiscale è suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto – le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, si riferiscono ad annullabilità, ciò in quanto l'atto nullo produce effetti nel mondo giuridico fiscale come se fosse valido,
tanto che costituisce titolo per la riscossione ed è suscettibile di divenire definitivo, rendendo irrilevanti gli eventuali vizi, se l'interessato non propone ricorso al giudice tributario (v., ex plurimis, Cass., 18 maggio
2018, n. 12313; Cass., 18 settembre 2015, n. 18448)”;
- “e, con specifico riferimento alle questioni (di nullità) poste davanti al giudice tributario, si è rimarcato che la deduzione dell'omessa notifica dell'atto impugnato non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ponendosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, e altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto (così Cass., 2 marzo 2017, n. 5369; Cass., 5 aprile 2013, n. 8398; v., altresì,
Cass., 26 agosto 2024, n. 23070)”;
- “quanto, poi, alle forme processuali di introduzione in giudizio dei fatti posti a fondamento di eccezioni, si
è rimarcato che costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art. 24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti – ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31.12.92 n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione (Cass., 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., 2 luglio 2014, n.
15051; Cass., 15 ottobre 2013, n. 23326; Cass., 22 settembre 2011, n. 19337) – e la cui formulazione soggiace alla preclusione stabilita dall'art. 24, comma 2, cit. (secondo il cui disposto «L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito»; v. Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 24 luglio 2018, n. 19616;
Cass., 24 ottobre 2014, n. 22662; Cass., 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., 20 ottobre 2011, n. 21759; Cass.,
24 giugno 2011, n. 13934; Cass., 18 giugno 2003, n. 9754)”;
- “nella fattispecie, le nuove ragioni di contestazione della validità della notifica delle cartelle di pagamento –
a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica delle stesse cartelle – introducevano, nel giudizio, eccezioni fondate su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, eccezioni che, per come assume la stessa parte ricorrente, venivano formulate col deposito di memoria, ed in violazione, pertanto, dell'art. 24, cit., con conseguente formazione della corrispondente preclusione processuale”;
- “né la relativa riproposizione in appello avrebbe potuto (diversamente) connotarne la natura giuridica che rimaneva quella di eccezioni nuove, mai ritualmente dedotte davanti al giudice del primo grado, ed una volta che l'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento, come s'è detto, non poteva ritenersi in relazione di continenza con qualsiasi (ed altro) vizio di nullità del procedimento notificatorio”;
- “va, da ultimo, rilevato…che la preclusione processuale nella fattispecie determinatasi – per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge – involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre 2009, n. 23123; v., altresì, Cass., 24 maggio 2006, n. 12338; Cass., 30 luglio
2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32637)”.
Di conseguenza, dovendo essere considerata rituale la notifica di quelle cartelle, il vizio lamentato va considerato insussistente.
L'acclarata validità della notifiche e dei successivi atti di intimazione e di pignoramento presso terzi, comporta per un verso che non possono essere fatti valere in questa sede vizi che avrebbero dovuto essere fatti valere con la proposizione di ricorso avverso i relativi atti e che non siano ravvisabili neanche i dedotti vizi di prescrizione e decadenza atteso l'effetto interruttivo che ha avuto la notifica degli atti medesimi.
Il ricorso va per tali ragioni rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa sezione III rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti costituite che liquida in € 1489,00 per compensi oltre accessori di legge
Siracusa 18.11.2025
Il Giudice rel Il Presidente
Dott.ssa Concetta Grillo Dott.ssa Adriana Puglisi