Art. 4.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai contratti convenuti prima dell'entrata in vigore del presente decreto e non ancora registrati sempre che vengano regolarizzati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
I contratti gia' annotati presso gli Uffici di porto e provvisoriamente registrati ai termini degli articoli 124, 125, 126, 127 e 128 del regolamento approvato col regio decreto 13 aprile L 939, n. 1101, sono ammessi al definitivo esonero dall'imposta di registro indipendentemente da qualsiasi altra formalita'. Non sono, tuttavia, rimborsabili le imprese di registro eventualmente gia' pagate in misura normale.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai contratti convenuti prima dell'entrata in vigore del presente decreto e non ancora registrati sempre che vengano regolarizzati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.
I contratti gia' annotati presso gli Uffici di porto e provvisoriamente registrati ai termini degli articoli 124, 125, 126, 127 e 128 del regolamento approvato col regio decreto 13 aprile L 939, n. 1101, sono ammessi al definitivo esonero dall'imposta di registro indipendentemente da qualsiasi altra formalita'. Non sono, tuttavia, rimborsabili le imprese di registro eventualmente gia' pagate in misura normale.