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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 08/07/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Gabriella
Puzzovio, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa discussa all'udienza odierna mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, promossa da:
Parte_1 con l'avv. PALADINI MARCO
Ricorrente
Contro
Controparte_1 con l'avv. BONETTI PAOLO e MATTIA MARCELLA
Resistente
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Nell'ambito del presente giudizio l'istante ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo chiedendo il riconoscimento del requisito sanitario ivi indicato e, in particolare, la sussistenza di una condizione di invalidità utile al riconoscimento del diritto all'assegno ordinario di invalidità (ex art.1
L.222/84) - già in precedenza riconosciutole - revocato a far data dalla visita di revisione del 9.2.2023.
Espletate le attività tecniche necessarie alla verifica della sussistenza dei requisiti legittimanti il riconoscimento di tale prestazione, il consulente incaricato ne ha escluso la fondatezza, ritenendone insussistenti le condizioni di legge.
Quindi, assegnato il termine per la formulazione delle dichiarazioni di contestazione delle conclusioni raggiunte dal Consulente tecnico d'Ufficio, il ricorrente ha fatto pervenire la propria dichiarazione di dissenso cui ha fatto seguito il deposito del ricorso.
Si è costituito l' che, ricostruiti gli aspetti problematici connessi alla seconda fase Controparte_3 del giudizio di opposizione con riferimento alle attività consentite e quelle precluse, ha contestato la fondatezza della richiesta, assumendo la genericità e superficialità delle contestazioni avanzate e riportandosi alle conclusioni tutte rassegnate dal ctu in sede di atp. Insisteva, quindi, per il rigetto.
Istruita la causa con il rinnovo della ctu, all'udienza odierna, all'esito della discussione mediante lo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, il Giudice decideva come da dispositivo con sentenza recante contestuale motivazione.
***
In via preliminare, va precisato che nei casi in cui le parti contestino le conclusioni del consulente tecnico di ufficio devono, a pena d'inammissibilità, specificarne i motivi non già con la presentazione della dichiarazione di dissenso, ma direttamente con il successivo ricorso introduttivo del giudizio. E ciò in quanto - in assenza di interlocuzioni con il giudice o con la controparte, non previste legislativamente in questo tipo di procedimento, - «è processualmente inutile anticipare la specificazione delle ragioni di contestazione al momento della dichiarazione suddetta, tanto più che a quest'ultima potrebbe anche non seguire l'introduzione del giudizio di cognizione» (Cass. n.
12332/2015, richiamata da Cass. civ. Sez. VI - Lavoro, n. 14880/2018). Ed ancora, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, il secondo termine previsto dall'art. 195 c.p.c., comma 3, così come modificato dalla L. n. 69 del 2009, svolge, ed esaurisce, la sua funzione nel sub-procedimento che si conclude con il deposito della relazione dell'ausiliare, sicchè, in difetto di esplicita previsione in tal senso, la mancata prospettazione al consulente tecnico di ufficio di rilievi critici non preclude alla parte di arricchire e meglio specificare le relative contestazioni difensive nel prosieguo del procedimento (Cass. n. 18657/2020, n. 28114/2019, n. 14880/2018; Cass. 31/10/2019, n. 28114, in motivazione). Alla luce dell'interpretazione della Corte di legittimità, (Cfr. Cass. Sez. Lav. Ordinanza del 21/02/2019 dep. 08/05/2019, n.12165/2019) risulta indubitabile che la nuova fase contenziosa ex art. 445 bis comma 6, sia limitata all'esame delle censure motivate, addotte dalla parte che contesti le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, e dunque limitata alle suddette contestazioni sulle leges artis ovvero su norme e/o elementi fattuali e della rilevanza delle stesse sulle conclusioni della consulenza, così come venute a definirsi. Sostanzialmente, il giudizio definito dal comma sei dell'art. 445 bis c.p.c., nella misura in cui detta norma richiede la specifica dei motivi di contestazione della ctu, a pena d'inammissibilità, viene a configurarsi alla stregua di un giudizio a carattere impugnatorio.
Ebbene, nel caso in esame, la parte ricorrente nel ricorso introduttivo del giudizio di merito, ha contestato le conclusioni del CTU nominato nella fase di ATP, assumendo vizi logici e tecnici non avendo valutato nella dovuta considerazione le patologie sofferte dalla ricorrente così riconoscendola erroneamente come persona non affetta da invalidità tali da ridurne a meno di un terzo la capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini ai fini della concessione della prestazione anelata. Istruita la causa il ctu nominato in sede di opposizione, dott.ssa alla luce della Persona_1 documentazione sanitaria sopravvenuta, ha sufficientemente motivato in ordine alle ragioni del riconoscimento del beneficio per cui è causa.
Lo stesso, in particolare, con motivazioni rese in forza di ragionamento logico immune da vizi e scevro da censure, da cui lo scrivente magistrato ritiene di non doversi discostare, ha specificato come le patologie accertate a carico della ricorrente fossero tali da ridurre a meno di 1/3 la sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti le sue attitudini, ex art.1 L.222/84, con conseguente diritto alla concessione dell'assegno di invalidità a decorrere dal mese di gennaio 2025.
Il Ctu infatti nella relazione prodotta, da intendersi qui integralmente richiamata, ha risposto al quesito formulatogli così in parte argomentando: “Dalla disamina della documentazione versata in atti nonché dalle risultanze degli accertamenti esperiti risulta che la sig.ra , di anni 57, è Parte_1 affetta da:
• Spondilodiscoartrosi cervico-lombare con sacralizzazione di L5 e fusione L5-S1, scoliosi sx convessa, asimmetria del bacino e poliartrosi a moderata incidenza funzionale;
• Esiti di quadrantectomia mammaria dx per CDI triplo negativo (2015) e successiva mastectomia radicale dx (2018) per CDI ormonoresponsivo, già chemio, radio ed ormonotrattati, in attuale follow up oncologico negativo ultraquinquennale ed a media incidenza funzionale;
• Depressione maggiore, episodio ricorrente grave a media incidenza funzionale;
• Ipertensione arteriosa a lieve incidenza funzionale;
• Ambliopia OS (VcOS 5/10) in normovisus OD a grado non invalidante.
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In particolare per quanto documentato, la sig.ra risulta affetta dal 2015 dagli esiti di una Parte_1 quadrantectomia dx per CDI triplo negativo e dal 2018 dagli esiti di una mastectomia omolaterale per CDI, già chemio, radio ed ormonotrattati. In particolare da allora persiste una limitazione funzionale dell'articolarità della spalla dx nei movimenti di elevazione e nelle rotazioni, documentata dalle certificazioni fisiatriche del 2022 e del 2024. Dal settembre 2023 risulta documentato un disturbo depressivo evoluto in depressione maggiore nel febbraio 2025 ed in terapia con doppio antidepressivo continuativo. Inoltre dal 2021 risulta documentato un quadro rachideo caratterizzato, oltre che da una scoliosi con asimmetria del bacino ed una spondiloartrosi, anche da una anomalia congenita caratterizzata da una fusione di L5-S1 con sacralizzazione di L5 determinanti nel 2022 un'artralgia lombare e nel settembre 2024 una limitazione dei “tempi di statica eretta appena prolungata” con conseguenziale prescrizione di busette (analgesico oppioide). Nel novembre 2024 risulta documentato anche un quadro di ipertensione arteriosa mentre nel gennaio 2025 fu prescritto un corsetto lombare ed un raddoppio del dosaggio dell'analgesico oppioide compatibilmente con la terapia psichiatrica assunta dalla paziente in cronico.
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Tanto premesso, la ricorrente, già titolare di assegno ordinario di invalidità, in data 09.02.2023 presentava alla sede competente per territorio, domanda diretta al rinnovo dell'assegno CP_1 medesimo. Tale domanda non veniva accolta in quanto l' rigettava la medesima per mancata CP_1 permanenza del requisito sanitario richiesto.
Nell'ambito del procedimento per ATP di cui al numero di RG 3217/2023 instaurato dinnanzi al
Tribunale di Brindisi – Sezione Lavoro, il CTU nominato, dott. all'esito degli accertamenti Per_2 esperiti ed a seguito del riscontro di “esiti di pregressa quadrantectomia per k infiltrante sottoposta a mastectomia radicale + rt per recidiva in trattamento ormonale, artrosi polidistrettuale con spondilodiscoartrosi cervicale e lombare in scoliosi sx convessa, reazione depressiva prolungata”, non riteneva sussistenti i requisiti sanitari utili al riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità.
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Orbene, nel corso del presente accertamento è stato rilevato il seguente quadro obiettivo:
“Peso 75 kg, Altezza 166 cm (BMI: 27 – sovrappeso). Soggetto normotipo, in buone condizioni generali di nutrizione e sanguificazione, con pannicolo adiposo normo rappresentato. Decubito indifferente. Cute e mucose visibili rosee, umide. Tono-trofismo muscolare nei limiti. Si dichiara destrimane.
Esame psichico: vigile, cosciente, collaborante, orientata nel tempo e nello spazio, verso le cose e le persone. Accessibile al colloquio. Atteggiamento adeguato al contesto. Non turbe della memoria e senso percezioni. Labilità attentiva. L'ideazione appare focalizzata sulle proprie problematiche di salute che vive come fortemente invalidanti. Allo stato presenta tono dell'umore deflesso con labilità emotiva e facilità al pianto. Riferita come coartata l'iniziativa e la progettualità esistenziale. Discreta la cura della persona.
Esame Obiettivo App. Osteoarticolare: lieve atteggiamento scoliotico del rachide. Portatrice di busto ortopedico. Rachide ipomobile con deficit dei movimenti di pertinenza di circa la metà. Lieve contrattura muscolare paravertebrale con riferita spinalgia del tratto lombosacrale. Riferiti risentimenti lombosciatalgici. Punti di Valleix positivi. Motilità della spalla dx ridotta della metà
(non consentita l'elevazione, l'intra e l'extrarotazione). Accosciamento limitato di circa la metà.
Deambulazione autonoma claudicante e realizzata con appoggio ad un bastone per riferito risentimento lombosciatalgico. La paziente raggiunge e mantiene la stazione eretta in autonomia;
cambi posturali consentiti autonomamente ma cautelati su riferita base antalgica”. Inoltre in anamnesi lavorativa la sig.ra ha riferito di aver conseguito la licenza media Parte_1 inferiore e la qualifica triennale di segretaria. In relazione alle attività lavorative espletate, la stessa ha riferito di aver iniziato a lavorare all'età di circa 20 anni come collaboratrice domestica e successivamente come addetto alla sicurezza per circa 10 anni sino al 2015. Non ha inoltre riferito precedenti riconoscimenti in ambito , a fronte di un riconoscimento di invalidità civile del 67%. CP_2
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Tanto premesso, è possibile affermare che le caratteristiche delle patologie rilevate nel corso del presente accertamento e più compiutamente sopra elencate, anche sulla scorta della documentazione visionata, dell'obiettività riscontrata e del generale iter evolutivo previsto per le stesse, sono tali da far ritenere a carattere permanente il complessivo quadro morboso riscontrato.
Orbene, tenuto conto delle attitudini della ricorrente (addetto alla sicurezza), della sua età (57 anni), del suo background culturale-professionale, ne rinviene che la stessa è sempre stata adibita a lavori di tipo manuale che possono considerarsi a moderato impegno manuale e fisico, con rischio di posture incongrue, stazione eretta prolungata, sovraccarico articolare ed esposizione a microclima.
Ad ogni modo, riguardo alle patologie rilevate e più compiutamente sopra dettagliate, al netto di quelle considerabili di grado lievemente invalidante, è possibile concludere che la condizione osteoarticolare unitamente agli esiti post chirurgici a carico dell'arto superiore dx in destrimane, alla luce della documentazione visionata e dell'esame obiettivo svolto, risulta comportare una moderata compromissione funzionale globale mentre la condizione psichiatrica risulta essere a media incidenza funzionale e necessitante di trattamento psicoterapico continuativo. Pertanto le patologie riscontrate inevitabilmente incidono sulle sue capacità lavorative impedendogli di fatto di svolgere appieno tali lavorazioni anche in ragione dell'età, del suo background culturale- professionale e, di conseguenza, della sua scarsa spendibilità in ambito lavorativo, per cui le infermità descritte sono tali da determinare per la ricorrente una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini con conseguente diritto al riconoscimento dell'assegno di invalidità ordinario (art. 1 della legge 12/6/1984 n. 222).
In relazione alla decorrenza di tale condizione invalidante, tenuto conto della documentazione esaminata, dell'insorgenza delle menomazioni succitate, della cronicità e dell'evolutività delle stesse, nonché degli esiti degli accertamenti esperiti, si può ritenere che tale stato debba essere fatto risalire al mese di gennaio 2025 in relazione al documentato aggravamento delle condizioni osteoarticolari della ricorrente, necessitanti del raddoppio della terapia analgesica oppioide cronica in soggetto peraltro con evoluzione della patologia psichiatrica in una forma depressiva maggiore con episodio ricorrente grave in psicoterapia continuativa. Si rappresenta inoltre che nella valutazione operata è stata presa in considerazione anche la tipologia di lavoro svolto (caratterizzato da moderato impegno fisico ed esposizione a posture incongrue, stazione eretta prolungata, sovraccarico articolare e microclima) che, rapportata alla tipologia di infermità sofferte, può attendibilmente far ritenere sussistente, nel caso de quo, anche il principio di usura medico legale così come intesa in ambito previdenziale.”
Quindi, lo stesso consulente ha così concluso: “Dalla disamina della documentazione medica visionata e dalle risultanze degli accertamenti eseguiti, è possibile rispondere con parere motivato ai quesiti posti dalla S.V. Ill.ma.
La sig.ra , di anni 57, risulta affetta dalle seguenti patologie: Parte_1
• Spondilodiscoartrosi cervico-lombare con sacralizzazione di L5 e fusione L5-S1, scoliosi sx convessa, asimmetria del bacino e poliartrosi a moderata incidenza funzionale;
• Esiti di quadrantectomia mammaria dx per CDI triplo negativo (2015) e successiva mastectomia radicale dx (2018) per CDI ormonoresponsivo, già chemio, radio ed ormonotrattati, in attuale follow up oncologico negativo ultraquinquennale ed a media incidenza funzionale;
• Depressione maggiore, episodio ricorrente grave a media incidenza funzionale;
• Ipertensione arteriosa a lieve incidenza funzionale;
• Ambliopia OS (VcOS 5/10) in normovisus OD a grado non invalidante.
Le suddette patologie, per le motivazioni sopra richiamate, sono tali da determinare per la ricorrente una permanente riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini, con conseguente riconoscimento dei requisiti sanitari previsti per l'assegno ordinario di invalidità (art. 1 della legge 12/6/1984 n. 222), con decorrenza dal mese di gennaio 2025.”
Avverso tali risultanze inviate pure in bozza alle parti in data 18.04.2025, pervenivano le sole note CP_ concordi dei sanitari dell' come attestato dallo stesso Ctu che rendeva, pertanto, la propria consulenza definitiva confermandola in ogni sua parte.
Ebbene, le conclusioni cui giunge il C.T.U. risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi (esami specialistici ed esame obiettivo), sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici e giuridici, sicché possono senz'altro condividersi.
Tanto premesso il Tribunale ritiene che ricorrano i presupposti per accogliere la domanda della ricorrente nei limiti di cui alla perizia in atti riconoscendo le condizioni sanitarie per la corresponsione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 l. 222/1984, con decorrenza dal mese di gennaio 2025.
Le Spese di lite considerato che il riconoscimento del beneficio deve farsi risalire a momento successivo a quello dell'introduzione del presente giudizio (27.04.2024) ed alla revoca dello stesso
(09.02.2023), considerata altresì la soccombenza parziale reciproca delle parti in relazione alle due fasi del giudizio, devono esser compensate integralmente. CP_ Spese di ctu a carico dell'
P.T.M. definitivamente pronunciando, così provvede:
a)- riconosce che l'istante è affetta da infermità tali da determinare la permanente riduzione a meno di un terzo della sua capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini lavorative (art. 1,
L. 222/84) e la stessa risulta possedere i requisiti sanitari per la corresponsione del relativo assegno di invalidità, con decorrenza dal mese di gennaio 2025;
b)- spese di lite compensate;
CP_ c)- spese di ctu a carico dell'
Brindisi, 08/07/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio