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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 05/12/2025, n. 2109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2109 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO di BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente Dott. Mariacolomba Giuliano. Consigliere Dott. Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1620/2023 promossa da:
(C.F ), (C.F Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Picchiotti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Modena, Corso Canalgrande 86;
-Appellanti-
contro
C.F. Controparte_1
), (C.F e P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
(C.F ), rappresentati e difesi Controparte_3 C.F._4 dall'Avv. Marco Comaggi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Modena, Viale Caduti in Guerra n.1;
-Appellati-
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 20/05/2025
Motivi della decisione
Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1357/2023, accertata la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione del sinistro per cui è causa, condannava i Controparte_3 convenuti- in solido tra loro - al pagamento, in favore di , della somma di Parte_1 euro 40.645,00, rigettando le ulteriori domande proposte dagli attori e compensando integralmente le spese di lite tra le parti. In data 31.10.2019, la sig.ra stava percorrendo Via Santa Lucia a Modena, in Pt_3 direzione Castelnuovo Rangone, quando, giunta in prossimità del civico n.101, sorpassava una trattrice agricola. Tuttavia, durante tale manovra, la macchina agricola, senza alcuna segnaletica e in modo improvviso, convergeva verso sinistra al fine di accedere al civico n. 101. A seguito della collisione tra le due vetture, la vettura della sig. ra sbandava e si ribaltava, provocando il decesso della conducente. Pt_3
I sig.ri e nelle rispettive vesti di marito, Parte_1 Parte_2 Parte_3 figlio e fratello, convenivano dunque in giudizio il sig. - quale Controparte_3 conducente del veicolo-, la -quale proprietaria della trattrice Controparte_2 agricola- e la -società assicuratrice del veicolo- al fine di Controparte_1 sentirli condannare, in solido tra loro, a tutti i danni patrimoniali e non, sofferti in conseguenza del decesso della loro congiunta, quantificati rispettivamente in € 304.007,70 per il marito in € 255.554, 10, in favore del figlio Parte_1 [...]
e € 117.698,40 in favore del fratello cui si aggiungevano € Pt_2 Parte_3
5.508,00 per danno materiale all'autovettura. Si costituivano in giudizio la e Controparte_2 Controparte_3 [...] rilevando preliminarmente che nelle more, pro Controparte_4 bono pacis, l'Assicurazione aveva provveduto alla corresponsione delle seguenti somme: € 205.000 al sig. , € 205.000 al sig. , € 35.000,00 Parte_1 Parte_2 al sig. ed infine € 5.000,00 al sig. , per danno all'autovettura. Pt_3 Parte_1
Ritenendo esaustive le somme corrisposte, anche alla luce del ritenuto concorso di colpa della chiedevano il rigetto delle domande attoree. Pt_3
Il Giudice di Prime cure, richiamate le nuove Tabelle Milanesi del 2022, ne applicava i criteri, e, tenuto conto degli acconti precedentemente versati dall'Assicurazione, condannava i convenuti al pagamento dell'ulteriore somma di € 40.645,00 al sig. Pt_1
[...]
Gli appellanti hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1357/2023 del Tribunale di Modena per: 1) Contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata dovuta ad erronea ed insufficiente motivazione ed interpretazione delle risultanze processuali e conseguente erronea applicazione degli artt. 115 cpc e 116 cpc;
2) Contraddittorietà ed illogicità motivazione della sentenza impugnata, dovuta a violazione di legge in applicazione degli art. 342 c.p.c: erronea applicazione delle nuove (2022) tabelle di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale del Tribunale di Milano nella liquidazione del risarcimento spettante al sig. Parte_3
pag. 2/6 3) Mancata liquidazione delle spese legali in sede di primo grado per parziale soccombenza di Controparte_5
Si sono costituiti in giudizio Controparte_1 Controparte_2
e chiedendo il rigetto dell'appello.
[...] Controparte_3
***
e hanno impugnato la sentenza n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
1357/2023 con la quale il Giudice di Prime Cure, in parziale accoglimento della domanda attorea, accertata l'esclusiva responsabilità del sig. nella dinamica CP_3 dell'incidente e considerato quanto già percepito dall'Assicurazione, condannava i convenuti -in solido tra loro- a corrispondere al sig. - marito della vittima- Pt_1
l'ulteriore somma di € 40.645,00. Per quanto la sentenza sia stata impugnata da tutti e tre gli attori in primo grado, l'appello è stato espressamente formulato 'nell'esclusivo interesse del sig. Pt_3
partecipando gli altri congiunti ai soli fini dell'integrità del contraddittorio (cfr.
[...] atto di appello, pag.1-2).
I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente poiché collegati. Secondo quanto sostenuto dagli appellanti, il Giudice di Prime Cure, ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, nonostante l'espressa allegazione e richiesta da parte degli attori, avrebbe adottato le Tabelle Milanesi a discapito delle più favorevoli Tabelle Romane. I congiunti ritengono infatti che l'adozione delle Tabelle Milanesi avrebbe arrecato nocumento agli attori ed un corrispondente vantaggio all'assicurazione, in quanto le loro difese ed allegazioni erano state predisposte sulla base dei criteri previsti dalle Tabelle Romane, risultate poi carenti rispetto ai parametri richiesti dalle Tabelle Milanesi del 2022. Secondo gli attori, inoltre, al momento della presentazione della domanda (2020) e del deposito delle memorie istruttorie (2021) le Tabelle Romane erano perfettamente utilizzabili, e dunque la scelta del Giudice di adottare le Tabelle Milanesi era apparentemente immotivata;
pertanto, sarebbe stato arrecato loro un danno, sia perché tale metodo risulterebbe meno favorevole per gli stessi, sia perchè non sarebbe stata effettuata l'attribuzione di punti utili ai fini risarcitori per mancata allegazione di elementi che – a loro dire - non erano richiesti dalle Tabelle Romane. Tale assunto non può condividersi sotto diversi profili. Va innanzitutto rilevato che, al momento della proposizione della domanda da parte degli attori, le Tabelle Milanesi - seppur fondate su una diversa impostazione e dunque una forbice e un intervallo di valori numerici - erano già vigenti e costituivano uno strumento utilizzabile e legittimo per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. Dunque, non appare fondata la doglianza da parte degli attori, secondo cui, a fronte della specifica richiesta di applicazione delle Tabelle Romane, essi avrebbero conseguentemente modulato la propria tesi difensiva. pag. 3/6 Occorre infatti evidenziare che non vi è alcun principio giurisprudenziale in virtù del quale il giudice avrebbe dovuto prediligere l'adozione delle tabelle indicate dagli attori, poichè espressamente richieste dagli stessi in alternativa ad altre. Inoltre, gli attori avrebbero dovuto fornire allegazioni e produzioni documentali idonee sia all'applicazione delle Tabelle Romane, che alle Tabelle milanesi, in quanto entrambe valide ai fini della liquidazione del danno richiesto. Pertanto, il Giudice ha optato correttamente per l'applicazione delle Tabelle milanesi, posto che, secondo l'orientamento consolidato, costituiscono il criterio privilegiato, in quanto basate su “sistema a punti” che prevede, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione di un valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione di circostanze rilevanti ai fini liquidatori (Cass. 5948/2023). Invero il giudice di prime cure ha diffusamente esplicitato (cfr. pag.8) le motivazioni che hanno indotto alla scelta di quelle tabelle. Nè può condividersi la tesi difensiva, secondo cui, al momento del deposito dell'atto di citazione (2020) e delle memorie ex art. 183 c.p.c (2021) l'Osservatorio non aveva ancora emanato le nuove Tabelle Milanesi, e, pertanto, mancava la possibilità la possibilità di adeguare le proprie difese ai nuovi criteri (allegazioni peraltro neppure effettuate negli scritti successivi). Sul punto pare sufficiente osservare come già prima dell'introduzione delle tabelle milanesi a punti, essendo prevista una forbice per il risarcimento, le parti avevano l'onere di allegare (e provare) le circostanze rilevanti per consentire la liquidazione. Per quanto concerne il secondo motivo di appello, la difesa ritiene che il Giudice di prime cure abbia errato nella valutazione delle lettere D ed E delle Tabelle Milanesi, cui, in sede di liquidazione, sono stati assegnati 0 punti. Quanto alla lettera D, essa attiene alla sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato. Questa Corte ritiene corretta l'assegnazione del Tribunale, in quanto non sono stati forniti elementi probatori a sostegno della richiesta. Agli atti vi è unicamente l'allegato n.11, e dunque una dichiarazione nella quale viene sostenuto che “nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare fino al 2° grado di parentela”, peraltro contenuto all'interno del calcolo dello sviluppo delle tabelle romane, e dunque neppure sottoscritto. È da rilevarsi che, ai fini dell'attribuzione di punti per la sussistenza della lettera D, è necessario fornire elementi probatori che, nel caso di specie, non sono stati forniti e non costituivano neppure un onere particolarmente gravoso per gli appellanti. Essi avrebbero potuto agevolmente produrre il documento accertante lo stato di famiglia ed ogni altra documentazione utile in tal senso. Come da orientamento consolidato infatti, l'onere della prova grava sul danneggiato che invoca il risarcimento, il quale è tenuto a dimostrare la sussistenza del pregiudizio patito e i presupposti che legittimano la propria domanda, e, tale onere, nel caso di specie non risulta adempiuto.
pag. 4/6 Al pari, anche per quanto concerne la lettera E, inerente alla qualità ed intensità della relazione effettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, alla luce delle scarne allegazioni da parte degli appellanti, non vi sono elementi dai quali desumere concretamente la qualità del rapporto tra la vittima ed il fratello, e conseguentemente la frequenza dei contatti, la condivisione di festività/vacanze o l'assistenza sanitaria/ domestica. Agli atti - come già evidenziato - vi è unicamente il deposito della dichiarazione di cui all'.All. 11, dalla quale gli unici elementi che possono considerarsi rilevanti sono il dato attestante la non convivenza nonchè i dati anagrafici della vittima e del fratello, dai quali si può desumere che appartenessero a due nuclei familiari diversi ormai da tempo (data la differenza di età tra i due soggetti). Oltre a tali informazioni, non è stata fornita concretamente alcuna allegazione o prova del rapporto intercorrente tra le parti. Nè rileva, per quanto sopra esposto, quanto sostenuto dagli appellanti secondo cui, essi non sarebbero stati posti nella condizione di fornire un'effettiva prova di quanto richiesto, non essendo a conoscenza della decisione del Giudice di applicare le tabelle Milanesi. Pertanto, entrambe le doglianze dovranno essere rigettate.
Infine, anche il terzo motivo di appello non merita accoglimento, poiché infondato. Il Giudice di Prime Cure, alla luce del complessivo esito del giudizio, nel quale le pretese attoree risultavano fortemente e drasticamente ridimensionate, nonchè della reciproca soccombenza delle parti, compensava integralmente le spese processuali tra le parti. Gli odierni appellanti assumono che il significativo ridimensionamento delle pretese non derivasse da una loro richiesta di risarcimento spropositata, bensì dal pagamento effettuato dalla IA CU ( a seguito dell'atto di citazione) e dalla scelta del Giudice di applicare le nuove Tabelle Milanesi, anziché quelle Romane. Tale doglianza non può essere accolta. Infatti, il Giudice di Prime Cure ha correttamente disposto la compensazione integrale delle spese, poiché le pretese avanzate dagli attori sono state effettivamente ridimensionate. Inoltre, sebbene la CU Parte_4 abbia corrisposto gli importi ai danneggiati solo dopo l'atto di citazione- circostanza che ha reso necessaria l'instaurazione del presente giudizio- gli attori hanno continuato a richiedere una somma maggiore anche nelle successive comparse. Pertanto appare corretto confermare, per le spese di primo grado, la compensazione integrale delle stesse, nei medesimi termini della sentenza impugnata.
Per quanto concerne il presente tale grado di giudizio invece, le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 tenuto conto della nota spese ed in relazione al valore e alla natura della causa, al tasso di difficoltà della stessa, al numero delle parti assistite, nonché in base pag. 5/6 all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1357/2023 del Tribunale di Modena, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di lite del presente grado, che liquida in 9.603,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA
- da atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.g.l 115/2002 e dell'art 1 comma 17 L. 228/2012
Così deciso in Bologna il 18.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
pag. 6/6
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente Dott. Mariacolomba Giuliano. Consigliere Dott. Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1620/2023 promossa da:
(C.F ), (C.F Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio Picchiotti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito in Modena, Corso Canalgrande 86;
-Appellanti-
contro
C.F. Controparte_1
), (C.F e P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2
(C.F ), rappresentati e difesi Controparte_3 C.F._4 dall'Avv. Marco Comaggi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Modena, Viale Caduti in Guerra n.1;
-Appellati-
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 20/05/2025
Motivi della decisione
Il Tribunale di Modena, con sentenza n. 1357/2023, accertata la responsabilità esclusiva del sig. nella causazione del sinistro per cui è causa, condannava i Controparte_3 convenuti- in solido tra loro - al pagamento, in favore di , della somma di Parte_1 euro 40.645,00, rigettando le ulteriori domande proposte dagli attori e compensando integralmente le spese di lite tra le parti. In data 31.10.2019, la sig.ra stava percorrendo Via Santa Lucia a Modena, in Pt_3 direzione Castelnuovo Rangone, quando, giunta in prossimità del civico n.101, sorpassava una trattrice agricola. Tuttavia, durante tale manovra, la macchina agricola, senza alcuna segnaletica e in modo improvviso, convergeva verso sinistra al fine di accedere al civico n. 101. A seguito della collisione tra le due vetture, la vettura della sig. ra sbandava e si ribaltava, provocando il decesso della conducente. Pt_3
I sig.ri e nelle rispettive vesti di marito, Parte_1 Parte_2 Parte_3 figlio e fratello, convenivano dunque in giudizio il sig. - quale Controparte_3 conducente del veicolo-, la -quale proprietaria della trattrice Controparte_2 agricola- e la -società assicuratrice del veicolo- al fine di Controparte_1 sentirli condannare, in solido tra loro, a tutti i danni patrimoniali e non, sofferti in conseguenza del decesso della loro congiunta, quantificati rispettivamente in € 304.007,70 per il marito in € 255.554, 10, in favore del figlio Parte_1 [...]
e € 117.698,40 in favore del fratello cui si aggiungevano € Pt_2 Parte_3
5.508,00 per danno materiale all'autovettura. Si costituivano in giudizio la e Controparte_2 Controparte_3 [...] rilevando preliminarmente che nelle more, pro Controparte_4 bono pacis, l'Assicurazione aveva provveduto alla corresponsione delle seguenti somme: € 205.000 al sig. , € 205.000 al sig. , € 35.000,00 Parte_1 Parte_2 al sig. ed infine € 5.000,00 al sig. , per danno all'autovettura. Pt_3 Parte_1
Ritenendo esaustive le somme corrisposte, anche alla luce del ritenuto concorso di colpa della chiedevano il rigetto delle domande attoree. Pt_3
Il Giudice di Prime cure, richiamate le nuove Tabelle Milanesi del 2022, ne applicava i criteri, e, tenuto conto degli acconti precedentemente versati dall'Assicurazione, condannava i convenuti al pagamento dell'ulteriore somma di € 40.645,00 al sig. Pt_1
[...]
Gli appellanti hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1357/2023 del Tribunale di Modena per: 1) Contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza impugnata dovuta ad erronea ed insufficiente motivazione ed interpretazione delle risultanze processuali e conseguente erronea applicazione degli artt. 115 cpc e 116 cpc;
2) Contraddittorietà ed illogicità motivazione della sentenza impugnata, dovuta a violazione di legge in applicazione degli art. 342 c.p.c: erronea applicazione delle nuove (2022) tabelle di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale del Tribunale di Milano nella liquidazione del risarcimento spettante al sig. Parte_3
pag. 2/6 3) Mancata liquidazione delle spese legali in sede di primo grado per parziale soccombenza di Controparte_5
Si sono costituiti in giudizio Controparte_1 Controparte_2
e chiedendo il rigetto dell'appello.
[...] Controparte_3
***
e hanno impugnato la sentenza n. Parte_1 Parte_2 Parte_3
1357/2023 con la quale il Giudice di Prime Cure, in parziale accoglimento della domanda attorea, accertata l'esclusiva responsabilità del sig. nella dinamica CP_3 dell'incidente e considerato quanto già percepito dall'Assicurazione, condannava i convenuti -in solido tra loro- a corrispondere al sig. - marito della vittima- Pt_1
l'ulteriore somma di € 40.645,00. Per quanto la sentenza sia stata impugnata da tutti e tre gli attori in primo grado, l'appello è stato espressamente formulato 'nell'esclusivo interesse del sig. Pt_3
partecipando gli altri congiunti ai soli fini dell'integrità del contraddittorio (cfr.
[...] atto di appello, pag.1-2).
I primi due motivi di appello possono essere trattati congiuntamente poiché collegati. Secondo quanto sostenuto dagli appellanti, il Giudice di Prime Cure, ai fini della liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, nonostante l'espressa allegazione e richiesta da parte degli attori, avrebbe adottato le Tabelle Milanesi a discapito delle più favorevoli Tabelle Romane. I congiunti ritengono infatti che l'adozione delle Tabelle Milanesi avrebbe arrecato nocumento agli attori ed un corrispondente vantaggio all'assicurazione, in quanto le loro difese ed allegazioni erano state predisposte sulla base dei criteri previsti dalle Tabelle Romane, risultate poi carenti rispetto ai parametri richiesti dalle Tabelle Milanesi del 2022. Secondo gli attori, inoltre, al momento della presentazione della domanda (2020) e del deposito delle memorie istruttorie (2021) le Tabelle Romane erano perfettamente utilizzabili, e dunque la scelta del Giudice di adottare le Tabelle Milanesi era apparentemente immotivata;
pertanto, sarebbe stato arrecato loro un danno, sia perché tale metodo risulterebbe meno favorevole per gli stessi, sia perchè non sarebbe stata effettuata l'attribuzione di punti utili ai fini risarcitori per mancata allegazione di elementi che – a loro dire - non erano richiesti dalle Tabelle Romane. Tale assunto non può condividersi sotto diversi profili. Va innanzitutto rilevato che, al momento della proposizione della domanda da parte degli attori, le Tabelle Milanesi - seppur fondate su una diversa impostazione e dunque una forbice e un intervallo di valori numerici - erano già vigenti e costituivano uno strumento utilizzabile e legittimo per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale. Dunque, non appare fondata la doglianza da parte degli attori, secondo cui, a fronte della specifica richiesta di applicazione delle Tabelle Romane, essi avrebbero conseguentemente modulato la propria tesi difensiva. pag. 3/6 Occorre infatti evidenziare che non vi è alcun principio giurisprudenziale in virtù del quale il giudice avrebbe dovuto prediligere l'adozione delle tabelle indicate dagli attori, poichè espressamente richieste dagli stessi in alternativa ad altre. Inoltre, gli attori avrebbero dovuto fornire allegazioni e produzioni documentali idonee sia all'applicazione delle Tabelle Romane, che alle Tabelle milanesi, in quanto entrambe valide ai fini della liquidazione del danno richiesto. Pertanto, il Giudice ha optato correttamente per l'applicazione delle Tabelle milanesi, posto che, secondo l'orientamento consolidato, costituiscono il criterio privilegiato, in quanto basate su “sistema a punti” che prevede, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione di un valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione di circostanze rilevanti ai fini liquidatori (Cass. 5948/2023). Invero il giudice di prime cure ha diffusamente esplicitato (cfr. pag.8) le motivazioni che hanno indotto alla scelta di quelle tabelle. Nè può condividersi la tesi difensiva, secondo cui, al momento del deposito dell'atto di citazione (2020) e delle memorie ex art. 183 c.p.c (2021) l'Osservatorio non aveva ancora emanato le nuove Tabelle Milanesi, e, pertanto, mancava la possibilità la possibilità di adeguare le proprie difese ai nuovi criteri (allegazioni peraltro neppure effettuate negli scritti successivi). Sul punto pare sufficiente osservare come già prima dell'introduzione delle tabelle milanesi a punti, essendo prevista una forbice per il risarcimento, le parti avevano l'onere di allegare (e provare) le circostanze rilevanti per consentire la liquidazione. Per quanto concerne il secondo motivo di appello, la difesa ritiene che il Giudice di prime cure abbia errato nella valutazione delle lettere D ed E delle Tabelle Milanesi, cui, in sede di liquidazione, sono stati assegnati 0 punti. Quanto alla lettera D, essa attiene alla sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato. Questa Corte ritiene corretta l'assegnazione del Tribunale, in quanto non sono stati forniti elementi probatori a sostegno della richiesta. Agli atti vi è unicamente l'allegato n.11, e dunque una dichiarazione nella quale viene sostenuto che “nel nucleo familiare sono presenti altri conviventi del congiunto e nessun altro familiare fino al 2° grado di parentela”, peraltro contenuto all'interno del calcolo dello sviluppo delle tabelle romane, e dunque neppure sottoscritto. È da rilevarsi che, ai fini dell'attribuzione di punti per la sussistenza della lettera D, è necessario fornire elementi probatori che, nel caso di specie, non sono stati forniti e non costituivano neppure un onere particolarmente gravoso per gli appellanti. Essi avrebbero potuto agevolmente produrre il documento accertante lo stato di famiglia ed ogni altra documentazione utile in tal senso. Come da orientamento consolidato infatti, l'onere della prova grava sul danneggiato che invoca il risarcimento, il quale è tenuto a dimostrare la sussistenza del pregiudizio patito e i presupposti che legittimano la propria domanda, e, tale onere, nel caso di specie non risulta adempiuto.
pag. 4/6 Al pari, anche per quanto concerne la lettera E, inerente alla qualità ed intensità della relazione effettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto, alla luce delle scarne allegazioni da parte degli appellanti, non vi sono elementi dai quali desumere concretamente la qualità del rapporto tra la vittima ed il fratello, e conseguentemente la frequenza dei contatti, la condivisione di festività/vacanze o l'assistenza sanitaria/ domestica. Agli atti - come già evidenziato - vi è unicamente il deposito della dichiarazione di cui all'.All. 11, dalla quale gli unici elementi che possono considerarsi rilevanti sono il dato attestante la non convivenza nonchè i dati anagrafici della vittima e del fratello, dai quali si può desumere che appartenessero a due nuclei familiari diversi ormai da tempo (data la differenza di età tra i due soggetti). Oltre a tali informazioni, non è stata fornita concretamente alcuna allegazione o prova del rapporto intercorrente tra le parti. Nè rileva, per quanto sopra esposto, quanto sostenuto dagli appellanti secondo cui, essi non sarebbero stati posti nella condizione di fornire un'effettiva prova di quanto richiesto, non essendo a conoscenza della decisione del Giudice di applicare le tabelle Milanesi. Pertanto, entrambe le doglianze dovranno essere rigettate.
Infine, anche il terzo motivo di appello non merita accoglimento, poiché infondato. Il Giudice di Prime Cure, alla luce del complessivo esito del giudizio, nel quale le pretese attoree risultavano fortemente e drasticamente ridimensionate, nonchè della reciproca soccombenza delle parti, compensava integralmente le spese processuali tra le parti. Gli odierni appellanti assumono che il significativo ridimensionamento delle pretese non derivasse da una loro richiesta di risarcimento spropositata, bensì dal pagamento effettuato dalla IA CU ( a seguito dell'atto di citazione) e dalla scelta del Giudice di applicare le nuove Tabelle Milanesi, anziché quelle Romane. Tale doglianza non può essere accolta. Infatti, il Giudice di Prime Cure ha correttamente disposto la compensazione integrale delle spese, poiché le pretese avanzate dagli attori sono state effettivamente ridimensionate. Inoltre, sebbene la CU Parte_4 abbia corrisposto gli importi ai danneggiati solo dopo l'atto di citazione- circostanza che ha reso necessaria l'instaurazione del presente giudizio- gli attori hanno continuato a richiedere una somma maggiore anche nelle successive comparse. Pertanto appare corretto confermare, per le spese di primo grado, la compensazione integrale delle stesse, nei medesimi termini della sentenza impugnata.
Per quanto concerne il presente tale grado di giudizio invece, le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 tenuto conto della nota spese ed in relazione al valore e alla natura della causa, al tasso di difficoltà della stessa, al numero delle parti assistite, nonché in base pag. 5/6 all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1357/2023 del Tribunale di Modena, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna gli appellanti alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di lite del presente grado, che liquida in 9.603,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA
- da atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.g.l 115/2002 e dell'art 1 comma 17 L. 228/2012
Così deciso in Bologna il 18.11.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
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