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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/08/2025, n. 6570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6570 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. 42223/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 26/11/2024, rimessa al Collegio con ordinanza del 03.07.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 09.07.2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' avv. TOMASSINI LIVIA con studio in VIALE ROMAGNA, 14 MILANO presso la quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
05/10/1972, residente in [...]111 MILANO
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 29.11.2024
pagina 1 di 6
OGGETTO: Modifica delle condizioni della regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
1. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario di in via diretta per il Per_1 periodo in cui il figlio abiterà con lui (tre mesi per volta alternati);
2. Revoca dell'obbligo del di corrispondere alla l'assegno mensile di contributo Pt_1 CP_1 al mantenimento indiretto per il figlio stabilito nella misura di euro 400,00 mensili, Per_1
3. A fara data dalla cessazione dell'obbligo di versare il contributo mensile il si farà Pt_1 integralmente carico delle spese straordinarie di fino al raggiungimento, da parte di Per_1 quest'ultimo, della piena autosufficienza economica,
4. Vittoria di spese.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1 more uxorio dalla quale è nato il figlio in data 04.03.2004, conclusasi poco dopo la nascita Per_1 di quest'ultimo, con ricorso depositato in data 26.11.2024 il chiedeva la modifica delle condizioni del Pt_1 decreto pronunciato da questo Tribunale nel procedimento n. 11347/2013 RG in data 29.1.2015 e pubblicato il 02.02.2015, che aveva ratificato gli accordi delle parti in ordine all'affido condiviso del figlio, all'epoca ancora minorenne, ad entrambi i genitori, il suo prevalente collocamento presso la madre, la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio e un contributo di mantenimento paterno di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche, il ricorrente allegava che dal compimento della maggiore età aveva deciso di trascorrere Per_1 alternativamente tre mesi a casa del padre e tre mesi a casa della madre, mantenendo la residenza formale presso la madre, che si era dapprima iscritto all'università salvo poi decidere di ritirarsi nel febbraio 2024, che dal giugno 2023 aveva lavorato presso la società PostTel con un contratto a termine pagina 2 di 6 fino a giugno 2024 e che attualmente era alla ricerca di un nuovo impiego e percepiva un'indennità di disoccupazione di circa 800 euro mensili, chiedeva, dunque, che fosse revocato l'obbligo a suo carico di versare alla madre il contributo di mantenimento per il figlio e che fosse disposto che ciascun genitore avrebbe provveduto al mantenimento diretto di per il periodo di convivenza con il figlio, rendendosi disponibile a Per_1 farsi carico integralmente delle spese extra del ragazzo fino al raggiungimento della sua piena autosufficienza economica, all'udienza del 3.3.2025 fissata per la comparizione personale delle parti davanti al GOT delegato per un tentativo di conciliazione, compariva il solo ricorrente e il GOT delegato rilevava che la notifica non si era perfezionata nei termini, quindi disponeva un rinvio di udienza innanzi a sé per il giorno 16.06.2025 concedendo nuovi termini per il rinnovo della notifica, alla suddetta udienza, la resistente non compariva, il GOT raccoglieva ampie dichiarazioni del ricorrente e all'esito rimetteva gli atti al Presidente relatore per quanto di competenza, con ordinanza del 03.07.2025 il Presidente relatore, rilevato che alla udienza tenutasi innanzi al
GOT il 16.6.2025 la parte ricorrente aveva rilasciato ampie dichiarazioni ed il suo difensore aveva precisato le proprie conclusioni richiamando quelle contenute nel ricorso introduttivo, aveva rinunciato all'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ed aveva chiesto che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione ex art. 473 bis. 22 IV comma, verificata la regolarità della notifica ex art. 140
c.p.c. con RR ricevuta dalla stessa parte resistente in data 24.3.2025, evidenziato altresì che la RO risultava anche aver rilasciato procura ad un difensore che aveva chiesto la visibilità del fascicolo in data 20.2.2025 ma che non si era costituita, ritenendo la causa sia matura per la decisione, dichiarava la contumacia della parte resistente e rimetteva la causa al collegio per la decisione, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 09.07.2025.
Considerato in diritto
La revoca del contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne
Il Tribunale ritiene che la domanda del volta alla revoca del contributo di mantenimento Pt_1 paterno disposta con decreto del 02.02.2015 debba essere accolta.
Il ricorrente ha allegato che il figlio che ha compiuto 21 anni, vive alternativamente Per_1 con la madre e con il padre per periodi lunghi di circa tre/quattro mesi ciascuno, mantenendo la residenza formale presso la madre e intrattenendo rapporti frequenti ed affettuosi con entrambi i pagina 3 di 6 genitori. Il ragazzo ha interrotto nel febbraio 2024 il percorso universitario e si è inserito nel mondo del lavoro. Ha reperito una prima occupazione nel giugno del 2023 con un contratto a termine, alla fine del quale ha percepito l'indennità di disoccupazione e dal mese di gennaio 2025 lavora con contratto di apprendistato di tre anni come addetto alla logistica, inquadrato al livello 8 del CCNL settore trasporto aereo, con orario di 40 ore settimanali e RAL di 14.129,05 euro all'anno, come da contratto di apprendistato professionalizzante depositato in data 16.06.2025.
Le nuove circostanze allegate dal padre, documentate quanto al contratto di lavoro, non risultano smentite dalla madre che, pur certamente a conoscenza del presente giudizio e delle domande avanzate dal padre non ha inteso costituirsi e neppure comparire.
Alla luce di quanto sopra, dovendosi ritenere non ancora del tutto economicamente Per_1 indipendente, secondo la stessa prospettazione paterna, e considerato che vive in maniera alternata e paritetica presso ciascun genitore, il padre e la madre provvederanno al suo mantenimento diretto sulla base delle richieste e delle necessità di durante i periodi in cui vivrà presso di loro. Per_2
Quanto alle spese extra come indicate con linee guida dal Tribunale e dalla Corte di appello di
Milano nel novembre 2017, vista la disponibilità del padre, dovranno essere poste tutte carico dello stesso e dovranno essere concordate direttamente tra il padre ed Per_1
Spese processuali
Considerato che la resistente, pur avendo avuto notizia certa del presente procedimento, non si è costituita in giudizio ed ha reso necessario il deposito di un ricorso contenzioso, richiamato il principio di causalità e considerato che tutte le domande del ricorrente vengono accolte, le spese di lite devono porsi integralmente a carico della e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 CP_1
e successive modifiche tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, vista la tabella parametri forensi in vigore e la possibilità di dimezzare i parametri medi ivi indicati fino al 50% ai sensi dell'art. 4 del suddetto D.M. esclusa la fase della istruttoria che non si è svolta,
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta, a modifica del decreto pronunciato da questo Tribunale nel procedimento n.
11347/2013 RG in data 29.1.2015 e pubblicato il 02.02.2015, così statuisce: pagina 4 di 6 1. Revoca l'obbligo del di corrispondere alla il contributo di mantenimento Pt_1 CP_1 indiretto per il figlio pari ad euro 400,00 mensili, a decorrere dal rateo successivo al Per_1 mese di pubblicazione della presente sentenza,
2. Dispone che il padre e la madre provvederanno al mantenimento ordinario di in via Per_1 diretta per il tempo in cui il figlio è con ciascuno di loro,
3. Pone a carico del padre a far data dal termine indicato al punto 1 l'obbligo di sostenere le spese extra di previo accordo con lo stesso come di seguito indicate: Per_1
a- spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 5 di 6 e- spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare): a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
4. Condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio Controparte_1
a favore di che si liquidano in euro 2.925,00 oltre spese generali accessorie Parte_1 forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano 09/07/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 26/11/2024, rimessa al Collegio con ordinanza del 03.07.2025, discussa nella
Camera di Consiglio del 09.07.2025 promossa
DA
c.f. nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall' avv. TOMASSINI LIVIA con studio in VIALE ROMAGNA, 14 MILANO presso la quale è elettivamente domiciliato, come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
c.f. , nata a [...] il Controparte_1 C.F._2
05/10/1972, residente in [...]111 MILANO
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 29.11.2024
pagina 1 di 6
OGGETTO: Modifica delle condizioni della regolamentazione della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
1. Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento ordinario di in via diretta per il Per_1 periodo in cui il figlio abiterà con lui (tre mesi per volta alternati);
2. Revoca dell'obbligo del di corrispondere alla l'assegno mensile di contributo Pt_1 CP_1 al mantenimento indiretto per il figlio stabilito nella misura di euro 400,00 mensili, Per_1
3. A fara data dalla cessazione dell'obbligo di versare il contributo mensile il si farà Pt_1 integralmente carico delle spese straordinarie di fino al raggiungimento, da parte di Per_1 quest'ultimo, della piena autosufficienza economica,
4. Vittoria di spese.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno intrattenuto una relazione Parte_1 Controparte_1 more uxorio dalla quale è nato il figlio in data 04.03.2004, conclusasi poco dopo la nascita Per_1 di quest'ultimo, con ricorso depositato in data 26.11.2024 il chiedeva la modifica delle condizioni del Pt_1 decreto pronunciato da questo Tribunale nel procedimento n. 11347/2013 RG in data 29.1.2015 e pubblicato il 02.02.2015, che aveva ratificato gli accordi delle parti in ordine all'affido condiviso del figlio, all'epoca ancora minorenne, ad entrambi i genitori, il suo prevalente collocamento presso la madre, la regolamentazione delle frequentazioni padre-figlio e un contributo di mantenimento paterno di euro 400,00 mensili oltre al 50% delle spese mediche e scolastiche, il ricorrente allegava che dal compimento della maggiore età aveva deciso di trascorrere Per_1 alternativamente tre mesi a casa del padre e tre mesi a casa della madre, mantenendo la residenza formale presso la madre, che si era dapprima iscritto all'università salvo poi decidere di ritirarsi nel febbraio 2024, che dal giugno 2023 aveva lavorato presso la società PostTel con un contratto a termine pagina 2 di 6 fino a giugno 2024 e che attualmente era alla ricerca di un nuovo impiego e percepiva un'indennità di disoccupazione di circa 800 euro mensili, chiedeva, dunque, che fosse revocato l'obbligo a suo carico di versare alla madre il contributo di mantenimento per il figlio e che fosse disposto che ciascun genitore avrebbe provveduto al mantenimento diretto di per il periodo di convivenza con il figlio, rendendosi disponibile a Per_1 farsi carico integralmente delle spese extra del ragazzo fino al raggiungimento della sua piena autosufficienza economica, all'udienza del 3.3.2025 fissata per la comparizione personale delle parti davanti al GOT delegato per un tentativo di conciliazione, compariva il solo ricorrente e il GOT delegato rilevava che la notifica non si era perfezionata nei termini, quindi disponeva un rinvio di udienza innanzi a sé per il giorno 16.06.2025 concedendo nuovi termini per il rinnovo della notifica, alla suddetta udienza, la resistente non compariva, il GOT raccoglieva ampie dichiarazioni del ricorrente e all'esito rimetteva gli atti al Presidente relatore per quanto di competenza, con ordinanza del 03.07.2025 il Presidente relatore, rilevato che alla udienza tenutasi innanzi al
GOT il 16.6.2025 la parte ricorrente aveva rilasciato ampie dichiarazioni ed il suo difensore aveva precisato le proprie conclusioni richiamando quelle contenute nel ricorso introduttivo, aveva rinunciato all'emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ed aveva chiesto che la causa fosse rimessa al collegio per la decisione ex art. 473 bis. 22 IV comma, verificata la regolarità della notifica ex art. 140
c.p.c. con RR ricevuta dalla stessa parte resistente in data 24.3.2025, evidenziato altresì che la RO risultava anche aver rilasciato procura ad un difensore che aveva chiesto la visibilità del fascicolo in data 20.2.2025 ma che non si era costituita, ritenendo la causa sia matura per la decisione, dichiarava la contumacia della parte resistente e rimetteva la causa al collegio per la decisione, la causa era discussa e decisa nella camera di consiglio del 09.07.2025.
Considerato in diritto
La revoca del contributo di mantenimento per il figlio maggiorenne
Il Tribunale ritiene che la domanda del volta alla revoca del contributo di mantenimento Pt_1 paterno disposta con decreto del 02.02.2015 debba essere accolta.
Il ricorrente ha allegato che il figlio che ha compiuto 21 anni, vive alternativamente Per_1 con la madre e con il padre per periodi lunghi di circa tre/quattro mesi ciascuno, mantenendo la residenza formale presso la madre e intrattenendo rapporti frequenti ed affettuosi con entrambi i pagina 3 di 6 genitori. Il ragazzo ha interrotto nel febbraio 2024 il percorso universitario e si è inserito nel mondo del lavoro. Ha reperito una prima occupazione nel giugno del 2023 con un contratto a termine, alla fine del quale ha percepito l'indennità di disoccupazione e dal mese di gennaio 2025 lavora con contratto di apprendistato di tre anni come addetto alla logistica, inquadrato al livello 8 del CCNL settore trasporto aereo, con orario di 40 ore settimanali e RAL di 14.129,05 euro all'anno, come da contratto di apprendistato professionalizzante depositato in data 16.06.2025.
Le nuove circostanze allegate dal padre, documentate quanto al contratto di lavoro, non risultano smentite dalla madre che, pur certamente a conoscenza del presente giudizio e delle domande avanzate dal padre non ha inteso costituirsi e neppure comparire.
Alla luce di quanto sopra, dovendosi ritenere non ancora del tutto economicamente Per_1 indipendente, secondo la stessa prospettazione paterna, e considerato che vive in maniera alternata e paritetica presso ciascun genitore, il padre e la madre provvederanno al suo mantenimento diretto sulla base delle richieste e delle necessità di durante i periodi in cui vivrà presso di loro. Per_2
Quanto alle spese extra come indicate con linee guida dal Tribunale e dalla Corte di appello di
Milano nel novembre 2017, vista la disponibilità del padre, dovranno essere poste tutte carico dello stesso e dovranno essere concordate direttamente tra il padre ed Per_1
Spese processuali
Considerato che la resistente, pur avendo avuto notizia certa del presente procedimento, non si è costituita in giudizio ed ha reso necessario il deposito di un ricorso contenzioso, richiamato il principio di causalità e considerato che tutte le domande del ricorrente vengono accolte, le spese di lite devono porsi integralmente a carico della e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 CP_1
e successive modifiche tenuto conto del valore indeterminato della causa, della qualità dell'attività professionale svolta, del numero e della difficoltà delle questioni trattate, vista la tabella parametri forensi in vigore e la possibilità di dimezzare i parametri medi ivi indicati fino al 50% ai sensi dell'art. 4 del suddetto D.M. esclusa la fase della istruttoria che non si è svolta,
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta, a modifica del decreto pronunciato da questo Tribunale nel procedimento n.
11347/2013 RG in data 29.1.2015 e pubblicato il 02.02.2015, così statuisce: pagina 4 di 6 1. Revoca l'obbligo del di corrispondere alla il contributo di mantenimento Pt_1 CP_1 indiretto per il figlio pari ad euro 400,00 mensili, a decorrere dal rateo successivo al Per_1 mese di pubblicazione della presente sentenza,
2. Dispone che il padre e la madre provvederanno al mantenimento ordinario di in via Per_1 diretta per il tempo in cui il figlio è con ciascuno di loro,
3. Pone a carico del padre a far data dal termine indicato al punto 1 l'obbligo di sostenere le spese extra di previo accordo con lo stesso come di seguito indicate: Per_1
a- spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
b- spese mediche (da documentare): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
pagina 5 di 6 e- spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo- scuola;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f- spese extrascolastiche (da documentare): a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
4. Condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio Controparte_1
a favore di che si liquidano in euro 2.925,00 oltre spese generali accessorie Parte_1 forfettarie, oltre Iva e cpa come per legge
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano 09/07/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 6 di 6