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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 7046 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7046 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc) letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalla ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 20082/'24 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, a cui è riunito il procedimento recante n. rg 21826/'23, avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
TRA
rappr.to e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. GRITTI Parte_1
RG e con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Giuseppe Verdi n. 18;
RICORRENTE E
in Controparte_1 persona del presidente pro-tempore e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via A. De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'Avv. DI STEFANO ANNA, giusta procura generale alle liti conferita per atto notarile.
RESISTENTE OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20/09/2024, l'istante di cui in epigrafe esponeva che in sede amministrativa (istanza del 06.12.2021) non gli era stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento, cui, invece, in ragione delle sue condizioni di invalidità, aveva diritto e di aver, pertanto, proposto ricorso per AT (proc. n. 21826/'23 R.G.) e che il consulente non aveva riconosciuto la sussistenza del relativo requisito sanitario, contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati integravano le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda, eccependo la carenza assertiva, l'inammissibilità della domanda e l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 08.08.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 02.09.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato in data 20.09.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha contestato specificamente le risultanze della consulenza espletata, lamentando l'omessa valutazione, da parte del CTU, delle diagnosi ospedaliere, le quali attestano uno stato di assente orientamento cognitivo spazio-temporale, come risulta dal certificato geriatrico del 21 febbraio 2023. Il CTU nel proprio elaborato peritale esponeva nelle conclusioni che”Il sig. Pt_1
, allo stato di anni 73, è portatore delle seguenti infermità: • Vasculopatia
[...] cerebrale cronica con iniziale deterioramento cognitivo • Diabete mellito tipo II in terapia con IGO • Cardiopatia ipertensiva (II-III cl. NYHA) • BPCO • Artrosi polidistrettuale Il sig. è da ritenersi autonomo nel compiere gli atti Parte_1 quotidiani della vita, e pertanto non possono essergli riconosciuti i requisiti sanitari per il conseguimento del diritto all'indennità di accompagnamento. Sulla scorta delle evidenze obiettive, dell'anamnesi raccolta, nonché della documentazione sanitaria allegata agli Atti, il sig. , necessita di un “intervento assistenziale Parte_1 permanente e continuativo nella sfera individuale ed in quella di relazione”, potendo attribuire al periziato la “condizione di handicap con connotazione di gravità” prevista dalla normativa di riferimento (comma 3 articolo 3 legge 104/92) a decorrere dalla data della domanda amministrativa”. È stato richiesto al CTU di fornire chiarimenti in merito all'incidenza del certificato geriatrico sopra richiamato ai fini della valutazione delle condizioni psico-fisiche del ricorrente. Il CTU, all'udienza del 15 maggio 2025, ha evidenziato che ”a fronte del certificato geriatrico, che dava conto di una neuropatia diabetica non documentata e di un deficit visivo in un soggetto che alla visita oculistica risultava invece con 8/10 e 10/10, con un test minimental pari a 18/30, ho effettuato colloquio all'esito del quale il ricorrente è risultato in grado di comprendere le domande, è risultato orientato nel tempo e nello spazio ed i deficit di memoria riscontrati sono compatibili con l'età”. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise. Alla luce di quanto sopra esposto è evidente che, in assenza di una documentazione medica ulteriore che scalfisca le considerazioni ampiamente motivate del consulente d'ufficio, i rilievi mossi all'interno del ricorso assurgono a mero dissenso diagnostico e, di conseguenza, non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011 n. 23413). Deve dunque concludersi per il rigetto della domanda attorea. Si dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio. Si pongono a carico dell' le spese di ctu, separatamente liquidate. CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) dichiara il ricorrente non tenuto alla rifusione delle spese di giudizio;
c) pone a carico dell' le spese di ctu, separatamente liquidate. CP_1
Napoli, 8/10/2025. il Giudice Dott. Manuela Fontana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa Manuela Fontana quale giudice del lavoro (artt. 409 e ss. cpc) letto l'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalla ricorrente, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di previdenza ed assistenza obbligatorie iscritta al n. 20082/'24 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, a cui è riunito il procedimento recante n. rg 21826/'23, avente ad oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
TRA
rappr.to e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv. GRITTI Parte_1
RG e con il quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Giuseppe Verdi n. 18;
RICORRENTE E
in Controparte_1 persona del presidente pro-tempore e legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Napoli, alla Via A. De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'Avv. DI STEFANO ANNA, giusta procura generale alle liti conferita per atto notarile.
RESISTENTE OGGETTO: Altre ipotesi
RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 20/09/2024, l'istante di cui in epigrafe esponeva che in sede amministrativa (istanza del 06.12.2021) non gli era stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento, cui, invece, in ragione delle sue condizioni di invalidità, aveva diritto e di aver, pertanto, proposto ricorso per AT (proc. n. 21826/'23 R.G.) e che il consulente non aveva riconosciuto la sussistenza del relativo requisito sanitario, contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati integravano le condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si opponeva alla domanda, eccependo la carenza assertiva, l'inammissibilità della domanda e l'insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione. Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 08.08.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 02.09.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato in data 20.09.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato. Va, poi, rilevato che il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Ebbene, nel caso di specie, parte ricorrente ha contestato specificamente le risultanze della consulenza espletata, lamentando l'omessa valutazione, da parte del CTU, delle diagnosi ospedaliere, le quali attestano uno stato di assente orientamento cognitivo spazio-temporale, come risulta dal certificato geriatrico del 21 febbraio 2023. Il CTU nel proprio elaborato peritale esponeva nelle conclusioni che”Il sig. Pt_1
, allo stato di anni 73, è portatore delle seguenti infermità: • Vasculopatia
[...] cerebrale cronica con iniziale deterioramento cognitivo • Diabete mellito tipo II in terapia con IGO • Cardiopatia ipertensiva (II-III cl. NYHA) • BPCO • Artrosi polidistrettuale Il sig. è da ritenersi autonomo nel compiere gli atti Parte_1 quotidiani della vita, e pertanto non possono essergli riconosciuti i requisiti sanitari per il conseguimento del diritto all'indennità di accompagnamento. Sulla scorta delle evidenze obiettive, dell'anamnesi raccolta, nonché della documentazione sanitaria allegata agli Atti, il sig. , necessita di un “intervento assistenziale Parte_1 permanente e continuativo nella sfera individuale ed in quella di relazione”, potendo attribuire al periziato la “condizione di handicap con connotazione di gravità” prevista dalla normativa di riferimento (comma 3 articolo 3 legge 104/92) a decorrere dalla data della domanda amministrativa”. È stato richiesto al CTU di fornire chiarimenti in merito all'incidenza del certificato geriatrico sopra richiamato ai fini della valutazione delle condizioni psico-fisiche del ricorrente. Il CTU, all'udienza del 15 maggio 2025, ha evidenziato che ”a fronte del certificato geriatrico, che dava conto di una neuropatia diabetica non documentata e di un deficit visivo in un soggetto che alla visita oculistica risultava invece con 8/10 e 10/10, con un test minimental pari a 18/30, ho effettuato colloquio all'esito del quale il ricorrente è risultato in grado di comprendere le domande, è risultato orientato nel tempo e nello spazio ed i deficit di memoria riscontrati sono compatibili con l'età”. Tali conclusioni, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, vanno pienamente condivise. Alla luce di quanto sopra esposto è evidente che, in assenza di una documentazione medica ulteriore che scalfisca le considerazioni ampiamente motivate del consulente d'ufficio, i rilievi mossi all'interno del ricorso assurgono a mero dissenso diagnostico e, di conseguenza, non sono quindi sufficienti, ad avviso del giudicante, per procedere ad ulteriori approfondimenti (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011 n. 23413). Deve dunque concludersi per il rigetto della domanda attorea. Si dichiara parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di giudizio. Si pongono a carico dell' le spese di ctu, separatamente liquidate. CP_1
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) dichiara il ricorrente non tenuto alla rifusione delle spese di giudizio;
c) pone a carico dell' le spese di ctu, separatamente liquidate. CP_1
Napoli, 8/10/2025. il Giudice Dott. Manuela Fontana