Ordinanza cautelare 9 giugno 2021
Decreto presidenziale 10 giugno 2021
Sentenza 18 novembre 2024
Accoglimento
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 10/02/2025, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01074/2025REG.PROV.COLL.
N. 06375/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6375 del 2024, proposto dal Ministero EL LU - Dipartimento Prevenzione Ricerca e Emergenza Sanitaria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n. 12,
contro
la sig.ra -OMISSIS- in qualità di tutrice del sig. Pirone Gennaro, non costituita in giudizio,
per la riforma
EL sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la CA, Sede di Napoli, Sezione Quarta, n. 3822/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti EL causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 il Cons. Ezio Fedullo e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il presente giudizio ha origine dal ricorso (R.G. n. 3732/2022) proposto al T.A.R. per la CA dalla sig.ra -OMISSIS-, nella qualità di tutrice dell’interdetto Pirone Gennaro, per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 12383 del 12-18 aprile 2007, con la quale era stata accolta sia la domanda di accertamento EL categoria di riferimento (la prima EL Tabella A allegata al d.P.R. n. 834/1981) sia quella di quantificazione dell’indennizzo previsto dall’art. 2 l. n. 210/1992 (il diritto alla cui percezione era stato già riconosciuto, ma senza indicazioni in ordine al quantum, con la precedente sentenza del medesimo Tribunale n. 6911/2005), spettante in relazione all’infermità “ tetraparesi spastica con esiti di menongoencefalite e crisi epilettiche ” contratta dall’avente diritto e riconosciuta come eziologicamente dipendente dal trattamento vaccinico antivaioloso obbligatorio cui il medesimo era stato sottoposto, con la conseguente condanna del Ministero EL LU al pagamento in favore EL parte ricorrente EL complessiva somma di € 165.611,00 per il periodo 1° settembre 1993 – 30 aprile 2006, “ come da analitici conteggi allegati al ricorso introduttivo ”, oltre rivalutazione e interessi “ dalla maturazione del credito al saldo ”.
Avendo il Ministero EL LU già erogato (in data 11 dicembre 2006) una parte delle somme spettanti, nella misura di (soli) € 105.904,40, la suddetta agiva dinanzi al G.A. per ottenere il pagamento del residuo, ammontante a suo dire, comprensivo di accessori, ad € 312.529,79.
Il Ministero intimato, costituitosi in giudizio, rilevava che la somma ancora da riconoscersi era invece pari complessivamente ad € 52.356,68 (di cui € 4.768,27 a titolo di sorte capitale, € 28.024,70 a titolo di interessi legali ed € 19.563,71 a titolo di rivalutazione).
Il T.A.R. adito, con l’ordinanza n. 4657 del 31 luglio 2023, disponeva in prima battuta incombenti istruttori nelle forme EL verificazione, ponendone l’esecuzione a carico EL Ragioneria Territoriale dello Stato EL NE CA ed affidando alla stessa il compito di rispondere ai seguenti quesiti:
“ - verifichi il corretto conteggio degli interessi e EL rivalutazione sul capitale quantificato con la sentenza del Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, n. 12383 del 18 aprile 2007, indicando e motivando i relativi criteri utilizzati, considerando che l’indennizzo riconosciuto dall’art. 2, comma secondo, EL legge n. 210 del 1992 consta di due componenti: un importo fisso (assegno reversibile per quindici anni, previsto dall’art. 1, primo comma, e dall’art. 2, secondo comma, EL stessa legge n. 210 del 1992) e l’indennità integrativa speciale di cui alla legge n. 324 del 1959 e che “entrambe le componenti dell’indennizzo sono rivalutabili”…;
- verifichi e documenti gli effettivi pagamenti fin qui erogati dal Ministero resistente, per i quali oltre i mandati di pagamento, deve evidenziarsi anche la data di effettiva erogazione EL somma a favore del beneficiario con relative quietanze di pagamento o altro titolo comprovante l’effettivo pagamento;
- verifichi quanto ancora dovuto e, in pieno contraddittorio con le parti, accerti che, nel corso dell’istruttoria devoluta all’organismo verificatore non vi siano stati altri pagamenti, specificando se essi, sulla base dei conteggi effettuati, siano tali da determinare la cessata materia del contendere ”.
L’ordine istruttorio, essendo risultato che la precedente ordinanza non era stata comunicata all’indirizzo corretto del verificatore, veniva rinnovato con l’ordinanza n. 6695 del 4 dicembre 2023 e definitivamente eseguito mediante il deposito, in data 30 aprile 2024, EL relazione di verificazione.
Il verificatore procedeva preliminarmente a ricostruire i pagamenti eseguiti dal Ministero EL LU in esecuzione del dictum del G.O. (sia di quelli commisurati all’ottava categoria EL tabella A del d.P.R. n. 834/1981, sulla scorta EL sentenza n. 6911/2005 che, come si è detto, non recava specifiche indicazioni in ordine alla quantificazione dell’indennizzo, sia di quelli rapportati alla prima categoria, come stabilito con la sentenza n. -OMISSIS-), così come di quelli eseguiti dalla NE CA, subentrata allo Stato (a carico del quale, ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.P.C.M. 26 maggio 2000, restavano gli “ oneri derivanti dal contenzioso riferito a fatti precedenti il trasferimento ”), ai sensi del d.lvo n. 112/1998, nella titolarità delle funzioni amministrative relative alla salute umana.
Osservava in particolare il verificatore che la NE CA, nell’ambito delle funzioni conferite, aveva erogato bimestralmente a far data dal 1° dicembre 2006 al 28 febbraio 2011, attraverso l’emissione di apposito ruolo di spesa fissa, l’indennizzo con gli importi ascrivibili all’ottava categoria, mentre il Ministero EL LU aveva provveduto, con il decreto dirigenziale del 21 marzo 2011, alla liquidazione di complessivi € 32.282,01 a titolo di sorte capitale per l’indennizzo nella misura corrispondente alla prima categoria per il periodo dal 1° dicembre 2006 al 28 febbraio 2011 ed € 1.359,95 a titolo di oneri accessori per il summenzionato periodo: pertanto, osservava il verificatore, avendo il Ministero EL LU corrisposto all’interessato l’intera quota di indennizzo relativo alla prima categoria in luogo del solo conguaglio di sua competenza, si era generata una duplicazione di pagamenti per il suddetto periodo relativamente all’indennizzo di ottava categoria nella misura di € 28.047,26 (corrispondente all’importo dei ratei mensili pagati dalla NE CA per il periodo in argomento), a fronte dell’importo di € 4.234,75 di competenza del Ministero EL LU in quanto riconducibile al contenzioso e pari al conguaglio tra le due categorie.
Osservava altresì il verificatore che la duplicazione di pagamenti era riferibile ad un periodo (1° dicembre 2006 – 28 febbraio 2011) successivo a quello oggetto EL sentenza n. -OMISSIS-, con la conseguenza che il suddetto importo (oltre a quello di € 1.359,95 a titolo di oneri accessori) non era a suo avviso “ da imputare in conto all’esecuzione EL Sentenza n. -OMISSIS- ”, rimettendo comunque al giudicante ogni valutazione in ordine alla possibilità che il relativo importo costituisse oggetto di compensazione con le somme ancora dovute alla parte ricorrente.
Rilevava quindi il verificatore che, a seguito dell’ordinanza di assegnazione n. 2032 del 23 gennaio 2019, il Tribunale di Napoli aveva assegnato al ricorrente, a parziale soddisfazione del credito vantato nella misura di € 312.529,79, l’importo di € 2.404,12 a seguito EL dichiarazione positiva resa dalla Banca d’Italia, terzo pignorato, manifestando l’avviso che “ tali somme non vadano imputate, e di conseguenza compensate, con le somme dovute al ricorrente nell’ambito dell’esecuzione EL Sentenza n. 12383/07 del Tribunale di Napoli, in quanto come disposto dal Giudice dell’Esecuzione, Dott.ssa Stanzione, le stesse sono da intendersi “…somma a parziale soddisfazione del credito per spese di esecuzione…” ”, con la conseguenza che il suddetto importo non sarebbe stato imputabile “ in compensazione dell’importo previsto dalla Sentenza n. 12383/07 ”.
Quanto ai criteri applicati per la liquidazione degli accessori, rilevava il verificatore che, poiché l’indennizzo in questione aveva cadenza bimestrale, “ l’importo totale (era) stato ripartito nelle singole quote spettanti al ricorrente in ogni singolo bimestre, assumendo quale data di maturazione del credito il primo giorno del mese ”.
Il verificatore concludeva quindi nel senso che, “ al fine di dare completa esecuzione al giudicato formatosi con la Sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale di Napoli, al ricorrente andranno corrisposti ulteriori € 160.283,59, di cui € 71.843,06 a titolo di sorte capitale, ed € 88.440,52 a titolo di oneri accessori ”.
Il T.A.R., con la sentenza n. 2822 del 18 giugno 2024, ha accolto il ricorso “ nei limiti quantitativi indicati nella relazione conclusiva del verificatore, da intendersi parte integrante EL presente motivazione… ”.
Evidenziato in particolare che, “ quanto alla somma dovuta, il verificatore ha effettuato, dando conto dei relativi criteri di calcolo, il conteggio degli accessori rispetto alla somma capitale relativo all’indennizzo con cadenza bimestrale, ripartendo le quote per ogni singolo bimestre (cfr. pag. 6 EL relazione che costituisce pare integrante EL presente decisione), concludendo, sulla base di tale analisi contabile, che “il Ministero EL Sanità a fronte dell’importo sentenziato di € 165.611,00 a titolo di sorte capitale, ha effettuato pagamenti per un totale di € 93.767,94, ed € 21.636,24 a titolo di oneri accessori (interessi legali e rivalutazione monetaria) sulle somme pagate”, cosicché resta debitore del complessivo debito di complessivi € 160.283,59, di cui € 71.843,06 a titolo di sorte capitale, ed € 88.440,52 a titolo di oneri accessori (cfr. relazione del verificatore pag. 8) ”, e che, “ quanto alla diversa somma pagata, pari ad € 32.282,01 a titolo di sorte capitale, ed € 1.359,95 a titolo di oneri accessori, essa è riferita ad un periodo (trattandosi di rapporto di credito di durata, con esecuzione bimestrale) diverso e successivo a quello per il quale è stato accertato il debito con la sentenza ottemperanda; né è ascrivibile al quantum giudizialmente accertato, la diversa somma di € 2.404,12 pagata dall’amministrazione per le “spese dell’esecuzione civile” (sulla base dell’ordinanza di assegnazione del giudice dell’esecuzione nel procedimento di pignoramento presso terzi) ”, il T.A.R. ha condannato l’Amministrazione “ al pagamento, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o laddove anteriore, dalla notificazione a cura EL parte EL presente decisione di € 160.283,59 (di cui 71.843,06 a titolo di sorte capitale, ed € 88.440,52 a titolo di oneri accessori) da effettuarsi con le modalità indicate dal medesimo ricorrente ”, all’uopo provvedendo anche alla nomina di “ un commissario ad acta, individuato nella persona del funzionario delegato per la verificazione dott. -OMISSIS- con il compito di provvedere al pagamento di quanto sopra riconosciuto, in esecuzione EL sentenza in epigrafe, una volta decorso infruttuosamente il termine assegnato all’amministrazione… ”.
La sentenza costituisce oggetto dell’appello in esame, proposto dal Ministero EL LU - Dipartimento EL prevenzione, EL ricerca e delle emergenze sanitarie ( ex Direzione Generale EL Vigilanza sugli Enti e EL Sicurezza delle Cure).
La parte appellante, dopo aver ricostruito i pagamenti eseguiti in esecuzione EL pronuncia oggetto di ottemperanza e le attività poste in essere al fine di adeguare alla stessa, quanto in particolare alla categoria tabellare di riferimento, la successiva erogazione dell’indennizzo (a cura EL NE CA), deduce in primo luogo l’infondatezza EL pretesa di parte ricorrente, così come formulata e quantificata con il ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza, tenuto conto EL “ erroneità delle somme richieste a titolo di interessi legali e di rivalutazione che, in forza EL sentenza del Tribunale di Napoli n. -OMISSIS-, sono da calcolarsi dalla “maturazione del credito al saldo” ”, in quanto, “ trattandosi di erogazioni che, come nel caso di specie, avvengono con cadenza periodica, gli interessi legali e la rivalutazione maturano su ciascun rateo bimestrale e sugli importi, di volta in volta, effettivamente erogati ”.
L’infondatezza EL “ pretesa ” di parte ricorrente viene altresì argomentata sulla base del rilievo che essa non ha tenuto conto del fatto che, “ alla somma richiesta di euro 312.529,79, già erronea per quanto sopra rappresentato, va detratto, in ogni caso, l’ulteriore importo di euro 47.481,32 liquidato, a favore EL sig.ra -OMISSIS- con il richiamato Decreto Dirigenziale del 21.3.2011 ”.
Conclude la parte appellante deducendo che, “ tenuto conto di tutte le somme, già liquidate al medesimo titolo, ricalcolate le somme spettanti a titolo di interessi legali e di rivalutazione, la somma, ancora, da riconoscersi, in esecuzione EL sentenza del Tribunale di Napoli n. -OMISSIS- risulta essere pari complessivamente ad euro 52.356,68 di cui euro 4.768,27 a titolo di sorte capitale, euro 28.024,70 a titolo di interessi legali ed euro 19.563,71 a titolo di rivalutazione come risulta dall’allegato prospetto (All. 9) ”.
Infine, essa allega che “ la sentenza appellata si basa sulla relazione di un verificatore nominato dal TAR (All.19), con riferimento alla quale si chiede a codesto ecc.mo Consiglio di Stato la nomina di un CTU che possa procedere nuovamente alla effettuazione dei conteggi necessari alla esatta quantificazione dell’importo ancora dovuto dal Ministero ”.
Ciò premesso, il ricorso in appello – chiamato e trattenuto in decisione all’odierna udienza, senza che si sia costituita in giudizio la parte appellata – deve essere parzialmente accolto.
Come si è detto, le censure del Ministero ricorrente sono essenzialmente riconducibili a due temi, relativi rispettivamente ai criteri di calcolo degli accessori (che, secondo le deduzioni dell’Amministrazione appellante, maturerebbero con riferimento ai singoli ratei e non al complessivo importo ancora dovuto alla parte appellata in forza EL sentenza oggetto di ottemperanza) ed alle somme da detrarre dall’importo oggetto di condanna da parte del G.O..
Ciò chiarito, deve in primo luogo evidenziarsi che, come si è detto, la parte appellante riferisce le sue deduzioni alla “ pretesa ” fatta valere dalla parte ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio, che la stessa sentenza appellata ha ridimensionato nei suoi profili quantitativi, sulla scorta EL espletata verificazione, proprio alla luce dei pagamenti nelle more eseguiti dall’Amministrazione.
Con particolare riguardo alle somme da detrarre dall’importo liquidato dal G.O., la parte appellante non ha sottoposto a specifica critica l’argomento sulla base del quale il T.A.R. ha ritenuto di non attribuire rilievo, ai fini riduttivi del debito residuo ed aderendo alla tesi del verificatore, “ alla diversa somma pagata, pari ad € 32.282,01 a titolo di sorte capitale, ed € 1.359,95 a titolo di oneri accessori ”, liquidata con il decreto dirigenziale del 21 marzo 2011, in quanto “ riferita ad un periodo (trattandosi di rapporto di credito di durata, con esecuzione bimestrale) diverso e successivo a quello per il quale è stato accertato il debito con la sentenza ottemperanda ” (periodo che va dal 1° settembre 1993 – 30 aprile 2006): ciò senza trascurare che il verificatore (e quindi la sentenza appellata) ha espressamente detratto dall’importo dovuto alla parte ricorrente la somma di € 11.428,51, corrispondente alla differenza tra ottava e prima categoria per il periodo dal 1° settembre 1993 al 30 novembre 2006 (compreso nell’ambito di efficacia del giudicato), il cui pagamento ugualmente è stato disposto con il suddetto decreto dirigenziale del 21 marzo 2011.
Se, per le ragioni evidenziate dal T.A.R. (e, si ripete, non specificamente contestate dalla parte appellante), l’importo suindicato non può essere “ detratto ” dall’importo ancora dovuto ai fini dell’integrale soddisfacimento del credito EL ricorrente scaturente dal giudicato civile oggetto di ottemperanza, a diversa conclusione deve pervenirsi per quanto concerne la sua compensabilità con il credito ancora da liquidare così come risultante dalla espletata verificazione.
Deve premettersi che, come affermato da Cassazione civile, Sez. I, 11 gennaio 2006, n. 391, “ per la eccezione di compensazione legale non è necessario che la manifestazione di volontà EL parte si attui mediante espressa istanza, proposta con formula sacramentale, essendo sufficiente che dal comportamento difensivo EL parte stessa risulti inequivocabilmente la volontà di far dichiarare estinto il proprio debito a causa EL contemporanea esistenza di altro debito che a quello si contrappone ”.
Ebbene, deve in proposito richiamarsi la deduzione EL parte appellante, intesa ad evidenziare che “ l’importo complessivo liquidato dalla NE CA, a titolo di indennizzo corrispondente all’ottava categoria per il periodo 1.12.2006 – 28.2.2011 è pari ad euro 28.047,26 come risulta dall’allegato prospetto estratto dalla piattaforma NSIS in uso presso l’Amministrazione (All. 16). Pertanto, considerato che, lo si ripete, con il Decreto Dirigenziale del 21.3.2011, lo scrivente Ufficio ha, già, corrisposto per il medesimo periodo la somma di euro 32.282,01 a titolo di indennizzo per la prima categoria, la richiamata somma di euro 28.047,26 va portata in detrazione dalle somme, ancora, da riconoscersi in esecuzione EL citata sentenza del Tribunale di Napoli n. -OMISSIS- ”.
Ritiene il Collegio che dalla surriportata affermazione EL parte appellante - anche alla luce EL indicazione, nel prospetto allegato all’appello, secondo cui l’importo di € 28.047,26 corrisponde alle “ somme da ripetere per duplicazione liquidazione regione AN ” - sia appunto desumibile, così come da quelle analoghe contenute negli scritti difensivi del giudizio di primo grado (cfr., in particolare, la memoria ministeriale del 12 giugno 2023), la volontà dell’Amministrazione di far valere l’effetto (parzialmente) estintivo scaturente ex lege , ai sensi dell’art. 1243, comma 1, c.c., dalla coesistenza tra il debito ex iudicato e quello da indebito, derivante dalla “ duplicazione di pagamento ” già evidenziata dal verificatore e conseguente al pagamento da parte del Ministero EL LU, relativamente al periodo dal 1° dicembre 2006 al 28 febbraio 2011, dell’indennizzo corrispondente all’ottava categoria, già oggetto di pagamento da parte EL NE CA, sulla base del ruolo di spesa fissa da essa emesso, nella complessiva misura di € 28.047,26.
Ebbene, la liquidità ed esigibilità - oltre che la omogeneità - dei crediti contrapposti e coesistenti impongono di dichiarare l’estinzione parziale del debito facente capo al Ministero EL LU (per € 28.047,26 a titolo di sorte capitale), con la conseguenza che l’importo oggetto di condanna a carico dell’Amministrazione deve essere corretto, rispetto a quello stabilito dalla sentenza appellata, in complessivi € 132.236,33 (di cui 43.798,80 a titolo di sorte capitale ed € 88.440,51 a titolo di oneri accessori).
Non può invece dedursi in compensazione l’importo di € 1.359,95, corrisposto a titolo di interessi dal Ministero EL LU in forza del predetto d.d. del 21 marzo 2011, in quanto non trova riscontro in un corrispondente importo liquidato dalla NE CA (tanto che la stessa appellante, nel prospetto allegato al ricorso, indica quale importo da ripetere quello solo relativo alla sorte capitale, pari come si è detto ad € 28.047,26).
Inammissibile è invece la censura inerente al dies a quo EL decorrenza degli accessori, in quanto si confronta con la originaria richiesta EL ricorrente in ottemperanza, senza considerare che il T.A.R., sulla scorta EL espletata verificazione, ha fissato la suddetta decorrenza con riferimento a ciascun bimestre di maturazione del credito indennitario (ovvero, più precisamente, in coincidenza con il primo giorno del mese).
Nemmeno può essere accolta la richiesta EL parte appellante di disporre una c.t.u., non essendo indicati i profili di erroneità o inattendibilità EL verificazione espletata in primo grado né i temi di indagine, sui quali questa non si sarebbe soffermata ed in ordine ai quali sarebbe necessario il sollecitato supplemento istruttorio.
Infine, l’esito EL controversia, solo parzialmente favorevole alla parte appellante, giustifica la declaratoria EL irripetibilità delle spese del giudizio di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello n. 6375/2024, lo accoglie in parte, nei sensi e nei limiti precisati in motivazione.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Giovanni Pescatore, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere, Estensore
Antonio Massimo Marra, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ezio Fedullo | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.