Articolo 39 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 36Articolo 40
Versione
22 maggio 1951
Art. 39. (Norme regolatrici del procedimento).

Per i procedimenti di competenza delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello si osservano le norme del Codice e delle altre leggi di procedura penale e dei relativi regolamenti, se non e' diversamente disposto dalla presente legge.
Entrata in vigore il 22 maggio 1951
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