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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/10/2025, n. 9746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9746 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 21480 2025 RG
FRA
X MINORE Avv. BAGNUOLO RAFFAELE# Parte_1 Persona_1
E
con Il Funzionario dott. VENTURA FLAVIO CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato all' i genitori della minore indicati in CP_1 epigrafe hanno esposto che a seguito di accertamento tecnico preventivo e omologa dell'accertamento sanitario era stata riconosciuta alla loro figlia la condizione invalidante di cui all'art. 1 l. 18/80 e che non erano stati liquidati i relativi ratei.
L' , costituitosi tempestivamente, ha dedotto che la prestazione era stata CP_1 liquidata come da documentazione allegata con accredito degli arretrati in data 1° settembre c.a., e chiesto la declaratoria della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di giudizio.
Alla odierna udienza quindi, sulle conclusioni concordi delle parti, la parte ricorrente ha insistito nel favore delle spese e la causa è stata decisa.
Orbene deve in effetti constatarsi il ritardo dell'istituto nella liquidazione della provvidenza richiesta avendo la ricorrente comprovato la sussistenza dei requisiti sanitari (ATP ritualmente e tempestivamente notificato) ma anche degli ulteriori requisiti. Orbene se è vero che la legge prevede che l'Ente debba esaurire la verifica entro il termine di gg. 120 dalla notifica del decreto di omologa dell'ATP, è anche vero che in seguito la parte ricorrente ha comprovato di aver trasmesso all'Ente anche la ulteriore documentazione e quindi il ritardo appare ingiustificato se si considera al fine, che è stato ampiamento consentito di completare la procedura liquidatoria nel termine di legge.
Ne consegue che, essendo incontestabile che l' abbia provveduto alla CP_2 liquidazione in ritardo rispetto alla notifica del decreto e della comunicazione dei dati rilevanti, le spese andranno poste a carico dello stesso.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l' al CP_1 pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1.864,00 oltre accessori come per legge, da distrarre.
Così deciso in Roma all'udienza del 03/10/2025 Il Giudice