CASS
Sentenza 13 marzo 2023
Sentenza 13 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/03/2023, n. 10544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10544 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da HI OR nato in [...] il [...] rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Caviglione, di fiducia;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 6/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Felicetta MA ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 6/12/2021, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Tribunale di Torino in data 27/6/2019 che aveva condannato HI LO alla pena ritenuta di giustizia, in ordine al delitto di ricettazione . 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10544 Anno 2023 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 21/02/2023 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione HI LO deducendo: manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e mancata assunzione di prova decisiva ( art. 606 lett. e) e d) c.p.p.). La Corte d'appello nel confermare la sentenza impugnata e ritenere integrato il delitto di ricettazione a carico del ricorrente, ha valorizzato le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari da RR e ST, soggetti dai quali l'imputato aveva riferito di avere ricevuto la merce oggetto del delitto di ricettazione e che non seppero dare dimostrazione della provenienza lecita della stessa, ritenendole non credibili, salvo poi, contraddittoriamente, utilizzare le medesime dichiarazioni per svalutare quanto riferito da HI circa la provenienza della merce stessa. La Corte avrebbe erroneamente valorizzato il dato della mancata corrispondenza tra la merce che RR e ST hanno indicato come presente nel magazzino di trasporti e che, a dire della difesa, RR avrebbe consegnato all'imputato, e quella effettivamente trovata e sequestrata presso il ricorrente. A fronte di tali elementi probatori contraddittori, censura il ricorrente la decisione della Corte d'appello di non procedere alla rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p., mediante assunzione dei testi RR e ST che, invece, avrebbero potuto chiarire tali discordanze. 3.Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato posto che egli riferì di avere ricevuto la merce dai predetti RR e ST, a titolo di cortesia. Detta circostanza, diversamente da quanto affermato in sentenza, non sarebbe contraddetta dal fatto che l'imputato conosceva ST da poco tempo, questi infatti lo qualificò come amico dimostrando l'esistenza di un rapporto risalente. 4. Il terzo motivo attiene alla qualificazione giuridica del fatto che, ad avviso del ricorrente, andava inquadrato nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p., non essendosi HI avveduto della provenienza illecita della merce, per colpa. 5. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge per ciò che concerne il diniego del beneficio della non menzione, erroneamente giustificato dalla Corte d'appello, per ragioni di inopportunità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato avuto riguardo all'ultimo motivo proposto, inammissibile nel resto. 2. Nel ricorso, nel complesso, viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di ricettazione allo stesso ascritto. In tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie in base alle quali si è ritenuto che il fatto contestato integrava il delitto di ricettazione, tenuto conto del dato oggettivo rappresentato dal rinvenimento, nella disponibilità dell'imputato e cioè presso gli immobili ove egli abitava e lavorava, nel 2018, di oggetti provento di diversi furti risalenti agli anni 2016 e 2017, dislocati in vari punti dell'abitazione. Ha sottolineato la Corte territoriale che al di là della dichiarazioni di RR e ST i quali avevano parlato di merce che doveva essere portata via dal magazzino di RR, e che però non corrispondeva a quella rinvenuta presso HI, mentre HI diceva di avere ricevuto la merce dai predetti e di averla custodita a titolo di cortesia, rimaneva il fatto che tutta la merce, anche quella indicata da RR e ST, era priva di documentazione che ne giustificasse il possesso ed essa, per le modalità di detenzione e per le caratteristiche che presentava, non era riconducibile a quella asseritannente affidatagli da ST e RR,fbrtanto, in presenza di un così consistente quantitativo di beni di varia natura di provenienza furtiva, in parte ancora imballati, detenuti dall'imputato, senza che egli avesse fornito una plausibile giustificazione in ordine alla loro provenienza la Corte ha, da un canto, respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria avendo acquisito materiale sufficiente ai fini della decisione (sul punto rileva il Collegio che è legittimo il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità . ct-f.( Sez. 4, 40496/2009, Rv.245009; Sez. 6, n. 30772013, Rv. 2577416); dall'altro ; ha ritenuto integrato il delitto di ricettazione conformandosi al consolidato orientamento di legittimità secondo il quale risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione 3 del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n.5522/2013, Rv. 258264; Sez. 2, n. 43427/ Rv. 267969 ). 3. Con riferimento alla ritenta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato la Corte d'appello ( pag. 9) si è conformata ai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. (Sez. 2, n. 53017/2016, Rv. 268713; Sez. 2 n. 20193/2017, Rv. 270120). 4. Per le stesse ragioni la Corte di merito ha anche escluso che il fatto potesse essere diversamente qualificato ai sensi dell'art. 712 c.p. quest'ultimo ricorre infatti quando l'agente non si limiti ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, ma consapevolmente accetti il rischio che la cosa acquistata o ricevuta sia di illecita provenienza (Sez. 2, n. 25439/2017, Rv. 270179). Nella fattispecie la presenza di merce di vario tipo, in parte risalente a furti del 2016 e 2017, in parte nuova e ancora imballata, di cospicuo valore e variamente dislocata, ha consentito alla Corte territoriale di escludere che il ricorrente medesimo ignorasse la loro illecita provenienza, quantomeno a titolo di dolo eventuale. 5. Fondato, invece, deve ritenersi il quarto motivo di ricorso, avendo la Corte d'appello negato il beneficio della non menzione della condanna sulla base di un criterio non pertinente, laddove la valutazione in ordine alla concessione del beneficio avrebbe dovuto tener conto esclusivamente dei criteri di cui all'art.133 c.p., senza la possibilità di ricorrere ad elementi ad esso estranei (Sez. 6, 48948/2017, Rv. 268257; Sez. 3, n. 35731/2007, Rv. 237542). E' vero che il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 c.p., è fondato sul principio dell'"emenda", e ha come finalità quella di favorire il processo di recupero morale e sociale, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, ma è pur vero che questi è comunque obbligato a indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ( Sez. 4, n. 34380/2011, Rv. 251509). Né può ritenersi che il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena valga, per implicito, anche a giustificare il diniego della non menzione e ciò in ragione della diversa funzione cui i due istituti assolvono. Mentre il primo ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il secondo persegue lo scopo di 4 favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato;
ne consegue che le ragioni del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena non assorbono quelle relative al mancato riconoscimento della non menzione che, ove mancanti, determinano la nullità della sentenza, sul punto specifico, per vizio di motivazione ( Sez. 3, n. 18396 del 15/03/2017, Rv. 269638). Limitatamente alla su indicata statuizione, dunque, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello in dispositivo indicata, che dovrà porre rimedio al vizio a rilevato, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa sede statuiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sul diniego della non menzione della condanna con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso eA irrevocabile l'affermazione di responsabilità di HI LO. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino in data 6/12/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Felicetta MA ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 6/12/2021, la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del Tribunale di Tribunale di Torino in data 27/6/2019 che aveva condannato HI LO alla pena ritenuta di giustizia, in ordine al delitto di ricettazione . 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 10544 Anno 2023 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 21/02/2023 2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione HI LO deducendo: manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione e mancata assunzione di prova decisiva ( art. 606 lett. e) e d) c.p.p.). La Corte d'appello nel confermare la sentenza impugnata e ritenere integrato il delitto di ricettazione a carico del ricorrente, ha valorizzato le dichiarazioni rese in fase di indagini preliminari da RR e ST, soggetti dai quali l'imputato aveva riferito di avere ricevuto la merce oggetto del delitto di ricettazione e che non seppero dare dimostrazione della provenienza lecita della stessa, ritenendole non credibili, salvo poi, contraddittoriamente, utilizzare le medesime dichiarazioni per svalutare quanto riferito da HI circa la provenienza della merce stessa. La Corte avrebbe erroneamente valorizzato il dato della mancata corrispondenza tra la merce che RR e ST hanno indicato come presente nel magazzino di trasporti e che, a dire della difesa, RR avrebbe consegnato all'imputato, e quella effettivamente trovata e sequestrata presso il ricorrente. A fronte di tali elementi probatori contraddittori, censura il ricorrente la decisione della Corte d'appello di non procedere alla rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p., mediante assunzione dei testi RR e ST che, invece, avrebbero potuto chiarire tali discordanze. 3.Con il secondo motivo, il ricorrente contesta la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato posto che egli riferì di avere ricevuto la merce dai predetti RR e ST, a titolo di cortesia. Detta circostanza, diversamente da quanto affermato in sentenza, non sarebbe contraddetta dal fatto che l'imputato conosceva ST da poco tempo, questi infatti lo qualificò come amico dimostrando l'esistenza di un rapporto risalente. 4. Il terzo motivo attiene alla qualificazione giuridica del fatto che, ad avviso del ricorrente, andava inquadrato nella fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 712 c.p., non essendosi HI avveduto della provenienza illecita della merce, per colpa. 5. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione e violazione di legge per ciò che concerne il diniego del beneficio della non menzione, erroneamente giustificato dalla Corte d'appello, per ragioni di inopportunità. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato avuto riguardo all'ultimo motivo proposto, inammissibile nel resto. 2. Nel ricorso, nel complesso, viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, l'esistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato di ricettazione allo stesso ascritto. In tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie in base alle quali si è ritenuto che il fatto contestato integrava il delitto di ricettazione, tenuto conto del dato oggettivo rappresentato dal rinvenimento, nella disponibilità dell'imputato e cioè presso gli immobili ove egli abitava e lavorava, nel 2018, di oggetti provento di diversi furti risalenti agli anni 2016 e 2017, dislocati in vari punti dell'abitazione. Ha sottolineato la Corte territoriale che al di là della dichiarazioni di RR e ST i quali avevano parlato di merce che doveva essere portata via dal magazzino di RR, e che però non corrispondeva a quella rinvenuta presso HI, mentre HI diceva di avere ricevuto la merce dai predetti e di averla custodita a titolo di cortesia, rimaneva il fatto che tutta la merce, anche quella indicata da RR e ST, era priva di documentazione che ne giustificasse il possesso ed essa, per le modalità di detenzione e per le caratteristiche che presentava, non era riconducibile a quella asseritannente affidatagli da ST e RR,fbrtanto, in presenza di un così consistente quantitativo di beni di varia natura di provenienza furtiva, in parte ancora imballati, detenuti dall'imputato, senza che egli avesse fornito una plausibile giustificazione in ordine alla loro provenienza la Corte ha, da un canto, respinto la richiesta di rinnovazione istruttoria avendo acquisito materiale sufficiente ai fini della decisione (sul punto rileva il Collegio che è legittimo il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità . ct-f.( Sez. 4, 40496/2009, Rv.245009; Sez. 6, n. 30772013, Rv. 2577416); dall'altro ; ha ritenuto integrato il delitto di ricettazione conformandosi al consolidato orientamento di legittimità secondo il quale risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione 3 del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso (Sez. 2, n.5522/2013, Rv. 258264; Sez. 2, n. 43427/ Rv. 267969 ). 3. Con riferimento alla ritenta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato la Corte d'appello ( pag. 9) si è conformata ai consolidati principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto, e quindi anche dall'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. (Sez. 2, n. 53017/2016, Rv. 268713; Sez. 2 n. 20193/2017, Rv. 270120). 4. Per le stesse ragioni la Corte di merito ha anche escluso che il fatto potesse essere diversamente qualificato ai sensi dell'art. 712 c.p. quest'ultimo ricorre infatti quando l'agente non si limiti ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, ma consapevolmente accetti il rischio che la cosa acquistata o ricevuta sia di illecita provenienza (Sez. 2, n. 25439/2017, Rv. 270179). Nella fattispecie la presenza di merce di vario tipo, in parte risalente a furti del 2016 e 2017, in parte nuova e ancora imballata, di cospicuo valore e variamente dislocata, ha consentito alla Corte territoriale di escludere che il ricorrente medesimo ignorasse la loro illecita provenienza, quantomeno a titolo di dolo eventuale. 5. Fondato, invece, deve ritenersi il quarto motivo di ricorso, avendo la Corte d'appello negato il beneficio della non menzione della condanna sulla base di un criterio non pertinente, laddove la valutazione in ordine alla concessione del beneficio avrebbe dovuto tener conto esclusivamente dei criteri di cui all'art.133 c.p., senza la possibilità di ricorrere ad elementi ad esso estranei (Sez. 6, 48948/2017, Rv. 268257; Sez. 3, n. 35731/2007, Rv. 237542). E' vero che il beneficio della non menzione della condanna di cui all'art. 175 c.p., è fondato sul principio dell'"emenda", e ha come finalità quella di favorire il processo di recupero morale e sociale, sicché la sua concessione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, ma è pur vero che questi è comunque obbligato a indicare le ragioni della mancata concessione sulla base degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ( Sez. 4, n. 34380/2011, Rv. 251509). Né può ritenersi che il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena valga, per implicito, anche a giustificare il diniego della non menzione e ciò in ragione della diversa funzione cui i due istituti assolvono. Mentre il primo ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il secondo persegue lo scopo di 4 favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato;
ne consegue che le ragioni del diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena non assorbono quelle relative al mancato riconoscimento della non menzione che, ove mancanti, determinano la nullità della sentenza, sul punto specifico, per vizio di motivazione ( Sez. 3, n. 18396 del 15/03/2017, Rv. 269638). Limitatamente alla su indicata statuizione, dunque, l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello in dispositivo indicata, che dovrà porre rimedio al vizio a rilevato, uniformandosi al quadro dei principii di diritto in questa sede statuiti.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sul diniego della non menzione della condanna con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino per nuovo giudizio sul punto. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso eA irrevocabile l'affermazione di responsabilità di HI LO. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente