CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 172/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
LUBERTO VINCENZO, Giudice
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2110/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso indirizzo_1
Ministeri Ministero Dell'Economia E Delle Finanze Dipartimento Del Tesoro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto, 21 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio, Pal. K 2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Regione Calabria - Via G. Da Fiore 86 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio - 01089970782
elettivamente domiciliato presso Email_6
Infocamere Scpa - 02313821007
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6352/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 1 e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000448089000 IRPEF-ALIQUOTE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010101729/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010101729/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010101729/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDFTDFM001146 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDFTDFM001146 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDFTDFM001146 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010201210/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010201210/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010201210/2016 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010201210/2016 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010201210/2016 IRAP 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010201764/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010201764/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010201764/2017 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000241/2009 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000241/2009 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000241/2009 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000167 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000167 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000167 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010902326/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010902326/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010902326/2014 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180027595578000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180027595578000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180027495912002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180008597302000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180008597302000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170034872445001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170021290607000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170015029881001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170013752852000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170005574516000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160033443292000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160022573216000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160022573216000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160022573216000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160011909954001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160009422511000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160009422511000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160009422511000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160009422511000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160004606222000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160004606222000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160004606222000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160004606222000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150001429376000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150001429376000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150001429376000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150001429376000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140023585637000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140023585637000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140023585637000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140023585637000 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1315/2025 depositato il
29/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, tramite il proprio difensore, impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di I Grado di Cosenza l'Intimazione di Pagamento n. 03420229000448089000, notificata via PEC in data 01/03/2022. L'atto di riscossione riguardava un complesso di debiti derivanti da una pluralità di enti (tra cui Agenzia delle Entrate, Regione Calabria, Camera di Commercio di Cosenza, Comune di
Cosenza, Comune di Sangineto e MEF), per una somma complessiva pari a € 383.639,58 (o
€ 383.641,59).
Il ricorso di primo grado (R.G. n. 2220/2022) si fondava su plurimi motivi, tra cui l'eccezione di decadenza e/o prescrizione del credito, l'illegittimità e/o nullità dell'intimazione per difetto di notifica degli atti presupposti (cartelle e avvisi di accertamento), e la nullità per illegittimità della richiesta di interessi e sanzioni. Il ricorrente lamentava, in particolare, che l'intimazione di pagamento si riferisse a cartelle e avvisi già oggetto di opposizione nel procedimento n. 2261/2020 R.G.R., riguardante una precedente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (n. 03476202000000061000, notificata il 19/01/2020).
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo la regolare notificazione degli atti presupposti, e la propria carenza di legittimazione passiva in relazione ai vizi che afferivano alla formazione dei ruoli di competenza degli enti creditori.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cosenza, con Sentenza N. 6352/2023, depositata l'11/12/2023:
• Dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in merito alle cartelle del Comune di Cosenza sottendenti crediti di natura non tributaria, come le contravvenzioni al Codice della Strada (L. 689/81) e il Canone
Occupazione Spazi Aree Pubbliche (COSAP).
• Rigettava nel resto il ricorso.
• Motivava il rigetto affermando che il precedente giudizio (R.G. 2261/2020) aveva "cristallizzato e reso irrevocabile" la pretesa tributaria, fornendo prova della legale conoscenza degli atti presupposti (cartelle e avvisi) alla data del 19/01/2020. Pertanto, il contribuente non poteva più sollevare rilievi sulla decadenza o sulla mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione.
• Condannava il contribuente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 5.000 per ciascuna parte costituita.
• Non teneva conto della domanda di rottamazione (Definizione Agevolata) per "non avendo dato la prova il contribuente del pagamento della prima rata nei termini prescritti".
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva Appello (RGA n. 2110/2024), del valore dichiarato di € 60.487,70 ai fini del contributo unificato, chiedendo la riforma della sentenza. I motivi principali erano:
• Nullità della Sentenza per Erroneo Difetto di Giurisdizione: Contestava la declaratoria di difetto di giurisdizione, sostenendo che le cartelle non tributarie indicate dal Comune di Cosenza non erano oggetto di opposizione nel ricorso n. 2220/2022, in quanto erano state impugnate illo tempore in sedi competenti.
• Cessata Materia del Contendere per Rottamazione quater: Rilevava l'errore della CGT I Grado nel non aver considerato la presentazione della definizione agevolata – Rottamazione quater – per diverse cartelle di pagamento e avvisi di accertamento (incluse 03420140023585637000,
03420150001429376000, 03420160004606222000, 03420160009422511000, e diversi Avvisi di
Accertamento dell'ADE). Produceva in appello la documentazione aggiornata relativa ai pagamenti rateali, chiedendo la CMC per la parte di credito interessata.
• Errore sulla Cristallizzazione della Pretesa: Contestava che la precedente Sentenza n. 2817/2023 avesse vanificato la possibilità di eccepire il difetto di notifica nell'attuale giudizio, specialmente perché, contrariamente a quanto sostenuto dall'AdER, non era stata fornita prova della notifica della successiva iscrizione ipotecaria. Ribadiva che la Sentenza n. 2817/2023 aveva invece annullato parzialmente la comunicazione preventiva per omessa notifica di alcune cartelle (es. 03420180027495912002,
03420160033443292000, ecc.).
• Vizi di Notifica Atti Presupposti: Insisteva sulla nullità/inesistenza della notifica di numerose cartelle presupposte, in particolare quelle notificate via PEC a un indirizzo ritenuto non intestato al Sig. Ricorrente_1 (es. Email_7).
• Riforma della Condanna alle Spese: Chiedeva la compensazione o la condanna degli appellati alle spese, data l'ingiustizia e sproporzione della condanna in primo grado.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Cosenza si sono costituite nel giudizio di appello, insistendo per la conferma integrale della sentenza gravata. L'AdER ribadiva la validità dell'intimazione e la tesi della prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) per il diritto alla riscossione dei carichi iscritti a ruolo non impugnati tempestivamente. L'ADE ribadiva la definitività di un proprio avviso di accertamento (n. TD3010201210/2016) in virtù di un giudicato precedente (Sentenza n.
3128/06/2021).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Appello è da accogliere parzialmente, nei limiti della sopravvenuta definizione agevolata del credito.
I. Sulla Domanda di Definizione Agevolata (Rottamazione Quater)
Il motivo di appello relativo alla Rottamazione quater risulta fondato. La Corte di I Grado aveva respinto tale eccezione perché il contribuente non aveva dimostrato il pagamento della prima rata nei termini prescritti. L'Appellante ha tuttavia depositato in questo grado di giudizio nuova documentazione, che attesta l'adesione alla definizione agevolata e il puntuale pagamento delle rate, anche a seguito di riaperture dei termini.
Dato che la legge di definizione agevolata comporta l'estinzione del debito originario per i carichi interessati e la conseguente cessazione della lite giudiziale, si rende necessaria la dichiarazione di cessata materia del contendere (CMC) per la parte di credito sottesa all'intimazione di pagamento n.
03420229000448089000 che è stata inclusa e regolarizzata nella Rottamazione quater. Tale dichiarazione concerne specificamente:
• le cartelle di pagamento n. 03420140023585637000, n. 03420150001429376000, n.
03420160004606222000, e n. 03420160009422511000;
• nonché gli avvisi di accertamento n. TD3010902326/2014, n. 250TDFM000241/2009, n.
TD3010201764/2017, n. TD3010201210/2016, n. TDFTDFM001146 e n. TD3010101729/2018.
II. Sull'Error in Iudicando Relativo al Difetto di Giurisdizione
L'appellante ha contestato la declaratoria di difetto di giurisdizione operata in primo grado, sostenendo che le cartelle relative a crediti non tributari (Contravvenzioni al Codice della Strada e COSAP), pur essendo state richiamate dal Comune di Cosenza, non fossero effettivamente oggetto di opposizione nel ricorso n. 2220/2022 per la parte tributaria.
Indipendentemente dalla specifica inclusione nel petitum del ricorrente, la CGT di I Grado ha correttamente applicato i principi di riparto di giurisdizione, dichiarando che le controversie relative a
Contravvenzioni al Codice della Strada (L. 689/81) e al COSAP (Canone Occupazione Spazi Aree Pubbliche) non rientrano nella giurisdizione tributaria, bensì in quella del Giudice Ordinario. Tale statuizione, in quanto conforme al diritto e non specificamente contestata nella sua essenza giuridica (ma solo nella sua rilevanza processuale nel merito del tributo), è pertanto confermata.
III. Sulla Cristallizzazione della Pretesa Tributaria e gli Altri Motivi Residui
Per quanto riguarda la parte residua del debito (ovvero, il credito non oggetto di definizione agevolata), la
Corte ritiene di non poter riformare il rigetto espresso dai Giudici di I Grado.
La Sentenza appellata ha ritenuto che la precedente impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (R.G. 2261/2020), sebbene fosse un atto facoltativamente impugnabile, avesse comunque prodotto l'effetto di cristallizzare la pretesa tributaria, fornendo al contribuente la "prova della legale conoscenza" di tutti gli atti presupposti (cartelle e avvisi) alla data del 19/01/2020. Tale conoscenza pregressa rende, di fatto, tardive e inammissibili in questa sede le eccezioni di decadenza o mancata notifica degli atti presupposti sollevate dall'Appellante per la parte residua del credito, in quanto avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente contro gli atti iniziali.
L'Appellante ha contestato che tale cristallizzazione sia avvenuta, eccependo la mancata prova della notifica del successivo atto tipico (l'iscrizione ipotecaria) da parte dell'AdER. L'appellante ha inoltre sostenuto che il precedente giudizio (Sentenza n. 2817/2023) aveva effettivamente annullato parzialmente alcune cartelle per vizio di notifica (quelle inviate a PEC non intestata, es. a tal toni.
Email_7).
Tuttavia, anche ammettendo l'omessa prova della successiva iscrizione ipotecaria, la CGT I Grado ha basato il suo rigetto non sulla "vanificazione" della Sentenza 2817/2023, bensì sull'effetto di preclusione processuale derivante dalla conoscenza legale acquisita con l'impugnazione del preavviso. Tale preclusione opera nei confronti delle cartelle non annullate da atti definitivi. Per la parte di debito residuo non coperto dalla rottamazione e non già annullato dalla Sentenza n. 2817/2023, il rigetto risulta conforme al principio per cui, una volta che la cartella è divenuta intangibile per mancata opposizione, si applica il termine di prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) all'azione di riscossione.
Di conseguenza, per i motivi di merito relativi alla pretesa tributaria residua (prescrizione, decadenza, nullità per motivazione/interessi), la decisione di rigetto dei Giudici di Primo Grado è confermata.
IV. Sulla Riforma delle Spese di Lite
Considerato l'accoglimento del ricorso sul punto della cessata materia del contendere per i ruoli definiti con la Rottamazione quater, che costituisce un accoglimento parziale e non meramente formale, e tenuto conto della conferma del rigetto sui restanti motivi di merito e sulla giurisdizione, si ravvisa una condizione di reciproca soccombenza. Si ritiene pertanto equo riformare la statuizione sulle spese di primo grado
(che condannava il contribuente al pagamento di € 5.000 per ogni parte costituita) e compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello R.G.A. n. 2110/2024, avverso la Sentenza N. 6352/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cosenza,
1. ACCOGLIE PARZIALMENTE l'Appe110 proposto dal Sig. Ricorrente_1.
2. DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE limitatamente alle cartelle di pagamento (n.
03420140023585637000, n. 03420150001429376000, n. 03420160004606222000,
n. 03420160009422511000) e agli Avvisi di Accertamento (n. TD3010902326/2014, n.
250TDFM000241/2009, n. TD3010201764/2017, n. TD3010201210/2016, n. TDFTDFMOOI 146, n.
TD3010101729/2018) oggetto di Definizione Agevolata — Rottamazione quater.
3. CONFERMA nel resto la Sentenza N. 6352/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cosenza, ivi inclusa la declaratoria di difetto di giurisdizione sulle pretese non tributarie e il rigetto delle restanti pretese tributarie non definite con la Rottamazione.
DICHIARA INTEGRALMENTE COMPENSATE tra le parti le spese del doppio grado di giudizio
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il
29/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente e Relatore
LUBERTO VINCENZO, Giudice
MAIONE FRANCESCO MARIA, Giudice
in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2110/2024 depositato il 05/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso indirizzo_1
Ministeri Ministero Dell'Economia E Delle Finanze Dipartimento Del Tesoro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara - Via Rio Sparto, 21 65100 Pescara PE
elettivamente domiciliato presso Email_2 Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza - Via Popilia Angolo Via Barrio 87100 Cosenza CS
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza - Via Xxiv Maggio, Pal. K 2000 87100 Cosenza CS
Difeso da
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Regione Calabria - Via G. Da Fiore 86 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_5
Camera Di Commercio - 01089970782
elettivamente domiciliato presso Email_6
Infocamere Scpa - 02313821007
elettivamente domiciliato presso Email_6
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 6352/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COSENZA sez. 1 e pubblicata il 11/12/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420229000448089000 IRPEF-ALIQUOTE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010101729/2018 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010101729/2018 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010101729/2018 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDFTDFM001146 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDFTDFM001146 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TDFTDFM001146 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010201210/2016 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010201210/2016 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010201210/2016 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010201210/2016 IVA-ALTRO 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010201210/2016 IRAP 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010201764/2017 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010201764/2017 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010201764/2017 IRPEF-ALTRO 2012
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000241/2009 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000241/2009 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000241/2009 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000167 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010 - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000167 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TDFM000167 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010902326/2014 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010902326/2014 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD3010902326/2014 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180027595578000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180027595578000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180027495912002 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180008597302000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180008597302000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170034872445001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170021290607000 I.C.I. 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170015029881001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170013752852000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420170005574516000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160033443292000 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160022573216000 I.C.I. 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160022573216000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160022573216000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160011909954001 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160009422511000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160009422511000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160009422511000 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160009422511000 IVA-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160004606222000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160004606222000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160004606222000 IRPEF-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420160004606222000 IVA-ALTRO 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150001429376000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150001429376000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150001429376000 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420150001429376000 IVA-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140023585637000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140023585637000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140023585637000 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420140023585637000 IVA-ALTRO 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1315/2025 depositato il
29/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1, tramite il proprio difensore, impugnava dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria (CGT) di I Grado di Cosenza l'Intimazione di Pagamento n. 03420229000448089000, notificata via PEC in data 01/03/2022. L'atto di riscossione riguardava un complesso di debiti derivanti da una pluralità di enti (tra cui Agenzia delle Entrate, Regione Calabria, Camera di Commercio di Cosenza, Comune di
Cosenza, Comune di Sangineto e MEF), per una somma complessiva pari a € 383.639,58 (o
€ 383.641,59).
Il ricorso di primo grado (R.G. n. 2220/2022) si fondava su plurimi motivi, tra cui l'eccezione di decadenza e/o prescrizione del credito, l'illegittimità e/o nullità dell'intimazione per difetto di notifica degli atti presupposti (cartelle e avvisi di accertamento), e la nullità per illegittimità della richiesta di interessi e sanzioni. Il ricorrente lamentava, in particolare, che l'intimazione di pagamento si riferisse a cartelle e avvisi già oggetto di opposizione nel procedimento n. 2261/2020 R.G.R., riguardante una precedente comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (n. 03476202000000061000, notificata il 19/01/2020).
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) si costituiva eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo la regolare notificazione degli atti presupposti, e la propria carenza di legittimazione passiva in relazione ai vizi che afferivano alla formazione dei ruoli di competenza degli enti creditori.
La Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cosenza, con Sentenza N. 6352/2023, depositata l'11/12/2023:
• Dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in merito alle cartelle del Comune di Cosenza sottendenti crediti di natura non tributaria, come le contravvenzioni al Codice della Strada (L. 689/81) e il Canone
Occupazione Spazi Aree Pubbliche (COSAP).
• Rigettava nel resto il ricorso.
• Motivava il rigetto affermando che il precedente giudizio (R.G. 2261/2020) aveva "cristallizzato e reso irrevocabile" la pretesa tributaria, fornendo prova della legale conoscenza degli atti presupposti (cartelle e avvisi) alla data del 19/01/2020. Pertanto, il contribuente non poteva più sollevare rilievi sulla decadenza o sulla mancata notifica degli atti presupposti all'intimazione.
• Condannava il contribuente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 5.000 per ciascuna parte costituita.
• Non teneva conto della domanda di rottamazione (Definizione Agevolata) per "non avendo dato la prova il contribuente del pagamento della prima rata nei termini prescritti".
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva Appello (RGA n. 2110/2024), del valore dichiarato di € 60.487,70 ai fini del contributo unificato, chiedendo la riforma della sentenza. I motivi principali erano:
• Nullità della Sentenza per Erroneo Difetto di Giurisdizione: Contestava la declaratoria di difetto di giurisdizione, sostenendo che le cartelle non tributarie indicate dal Comune di Cosenza non erano oggetto di opposizione nel ricorso n. 2220/2022, in quanto erano state impugnate illo tempore in sedi competenti.
• Cessata Materia del Contendere per Rottamazione quater: Rilevava l'errore della CGT I Grado nel non aver considerato la presentazione della definizione agevolata – Rottamazione quater – per diverse cartelle di pagamento e avvisi di accertamento (incluse 03420140023585637000,
03420150001429376000, 03420160004606222000, 03420160009422511000, e diversi Avvisi di
Accertamento dell'ADE). Produceva in appello la documentazione aggiornata relativa ai pagamenti rateali, chiedendo la CMC per la parte di credito interessata.
• Errore sulla Cristallizzazione della Pretesa: Contestava che la precedente Sentenza n. 2817/2023 avesse vanificato la possibilità di eccepire il difetto di notifica nell'attuale giudizio, specialmente perché, contrariamente a quanto sostenuto dall'AdER, non era stata fornita prova della notifica della successiva iscrizione ipotecaria. Ribadiva che la Sentenza n. 2817/2023 aveva invece annullato parzialmente la comunicazione preventiva per omessa notifica di alcune cartelle (es. 03420180027495912002,
03420160033443292000, ecc.).
• Vizi di Notifica Atti Presupposti: Insisteva sulla nullità/inesistenza della notifica di numerose cartelle presupposte, in particolare quelle notificate via PEC a un indirizzo ritenuto non intestato al Sig. Ricorrente_1 (es. Email_7).
• Riforma della Condanna alle Spese: Chiedeva la compensazione o la condanna degli appellati alle spese, data l'ingiustizia e sproporzione della condanna in primo grado.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione e l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Cosenza si sono costituite nel giudizio di appello, insistendo per la conferma integrale della sentenza gravata. L'AdER ribadiva la validità dell'intimazione e la tesi della prescrizione decennale (art. 2946 c.c.) per il diritto alla riscossione dei carichi iscritti a ruolo non impugnati tempestivamente. L'ADE ribadiva la definitività di un proprio avviso di accertamento (n. TD3010201210/2016) in virtù di un giudicato precedente (Sentenza n.
3128/06/2021).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'Appello è da accogliere parzialmente, nei limiti della sopravvenuta definizione agevolata del credito.
I. Sulla Domanda di Definizione Agevolata (Rottamazione Quater)
Il motivo di appello relativo alla Rottamazione quater risulta fondato. La Corte di I Grado aveva respinto tale eccezione perché il contribuente non aveva dimostrato il pagamento della prima rata nei termini prescritti. L'Appellante ha tuttavia depositato in questo grado di giudizio nuova documentazione, che attesta l'adesione alla definizione agevolata e il puntuale pagamento delle rate, anche a seguito di riaperture dei termini.
Dato che la legge di definizione agevolata comporta l'estinzione del debito originario per i carichi interessati e la conseguente cessazione della lite giudiziale, si rende necessaria la dichiarazione di cessata materia del contendere (CMC) per la parte di credito sottesa all'intimazione di pagamento n.
03420229000448089000 che è stata inclusa e regolarizzata nella Rottamazione quater. Tale dichiarazione concerne specificamente:
• le cartelle di pagamento n. 03420140023585637000, n. 03420150001429376000, n.
03420160004606222000, e n. 03420160009422511000;
• nonché gli avvisi di accertamento n. TD3010902326/2014, n. 250TDFM000241/2009, n.
TD3010201764/2017, n. TD3010201210/2016, n. TDFTDFM001146 e n. TD3010101729/2018.
II. Sull'Error in Iudicando Relativo al Difetto di Giurisdizione
L'appellante ha contestato la declaratoria di difetto di giurisdizione operata in primo grado, sostenendo che le cartelle relative a crediti non tributari (Contravvenzioni al Codice della Strada e COSAP), pur essendo state richiamate dal Comune di Cosenza, non fossero effettivamente oggetto di opposizione nel ricorso n. 2220/2022 per la parte tributaria.
Indipendentemente dalla specifica inclusione nel petitum del ricorrente, la CGT di I Grado ha correttamente applicato i principi di riparto di giurisdizione, dichiarando che le controversie relative a
Contravvenzioni al Codice della Strada (L. 689/81) e al COSAP (Canone Occupazione Spazi Aree Pubbliche) non rientrano nella giurisdizione tributaria, bensì in quella del Giudice Ordinario. Tale statuizione, in quanto conforme al diritto e non specificamente contestata nella sua essenza giuridica (ma solo nella sua rilevanza processuale nel merito del tributo), è pertanto confermata.
III. Sulla Cristallizzazione della Pretesa Tributaria e gli Altri Motivi Residui
Per quanto riguarda la parte residua del debito (ovvero, il credito non oggetto di definizione agevolata), la
Corte ritiene di non poter riformare il rigetto espresso dai Giudici di I Grado.
La Sentenza appellata ha ritenuto che la precedente impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria (R.G. 2261/2020), sebbene fosse un atto facoltativamente impugnabile, avesse comunque prodotto l'effetto di cristallizzare la pretesa tributaria, fornendo al contribuente la "prova della legale conoscenza" di tutti gli atti presupposti (cartelle e avvisi) alla data del 19/01/2020. Tale conoscenza pregressa rende, di fatto, tardive e inammissibili in questa sede le eccezioni di decadenza o mancata notifica degli atti presupposti sollevate dall'Appellante per la parte residua del credito, in quanto avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente contro gli atti iniziali.
L'Appellante ha contestato che tale cristallizzazione sia avvenuta, eccependo la mancata prova della notifica del successivo atto tipico (l'iscrizione ipotecaria) da parte dell'AdER. L'appellante ha inoltre sostenuto che il precedente giudizio (Sentenza n. 2817/2023) aveva effettivamente annullato parzialmente alcune cartelle per vizio di notifica (quelle inviate a PEC non intestata, es. a tal toni.
Email_7).
Tuttavia, anche ammettendo l'omessa prova della successiva iscrizione ipotecaria, la CGT I Grado ha basato il suo rigetto non sulla "vanificazione" della Sentenza 2817/2023, bensì sull'effetto di preclusione processuale derivante dalla conoscenza legale acquisita con l'impugnazione del preavviso. Tale preclusione opera nei confronti delle cartelle non annullate da atti definitivi. Per la parte di debito residuo non coperto dalla rottamazione e non già annullato dalla Sentenza n. 2817/2023, il rigetto risulta conforme al principio per cui, una volta che la cartella è divenuta intangibile per mancata opposizione, si applica il termine di prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) all'azione di riscossione.
Di conseguenza, per i motivi di merito relativi alla pretesa tributaria residua (prescrizione, decadenza, nullità per motivazione/interessi), la decisione di rigetto dei Giudici di Primo Grado è confermata.
IV. Sulla Riforma delle Spese di Lite
Considerato l'accoglimento del ricorso sul punto della cessata materia del contendere per i ruoli definiti con la Rottamazione quater, che costituisce un accoglimento parziale e non meramente formale, e tenuto conto della conferma del rigetto sui restanti motivi di merito e sulla giurisdizione, si ravvisa una condizione di reciproca soccombenza. Si ritiene pertanto equo riformare la statuizione sulle spese di primo grado
(che condannava il contribuente al pagamento di € 5.000 per ogni parte costituita) e compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello R.G.A. n. 2110/2024, avverso la Sentenza N. 6352/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cosenza,
1. ACCOGLIE PARZIALMENTE l'Appe110 proposto dal Sig. Ricorrente_1.
2. DICHIARA CESSATA LA MATERIA DEL CONTENDERE limitatamente alle cartelle di pagamento (n.
03420140023585637000, n. 03420150001429376000, n. 03420160004606222000,
n. 03420160009422511000) e agli Avvisi di Accertamento (n. TD3010902326/2014, n.
250TDFM000241/2009, n. TD3010201764/2017, n. TD3010201210/2016, n. TDFTDFMOOI 146, n.
TD3010101729/2018) oggetto di Definizione Agevolata — Rottamazione quater.
3. CONFERMA nel resto la Sentenza N. 6352/2023 della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Cosenza, ivi inclusa la declaratoria di difetto di giurisdizione sulle pretese non tributarie e il rigetto delle restanti pretese tributarie non definite con la Rottamazione.
DICHIARA INTEGRALMENTE COMPENSATE tra le parti le spese del doppio grado di giudizio