Decreto cautelare 11 agosto 2021
Sentenza breve 15 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto cautelare 11/08/2021, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/08/2021
N. 00870/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 870 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Simone Giuseppe Bergamini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di questi in -OMISSIS-, Via Col. Fincato, 210;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
Questura di -OMISSIS-, in persona del Questore pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia, anche con misura monocratica
- del provvedimento del Questore -OMISSIS- n. Cat. -OMISSIS-, emesso in data 17 maggio 2021 e notificato al ricorrente in data 29 maggio 2021, con cui veniva rigettata l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- di ogni altro provvedimento comunque preordinato, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di misure cautelari monocratiche, proposta ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con cui il ricorrente chiede la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato;
Rilevato che il provvedimento risulta notificato al ricorrente il 29 maggio 2021, mentre il ricorso, assistito da istanza cautelare, anche inaudita altera parte , risulta notificato all’Amministrazione intimata il 28 luglio 2021 e depositato il successivo 11 agosto;
Ritenuto che tale tempistica depotenzi il profilo della estrema gravità ed urgenza , necessario requisito, ai sensi del richiamato articolo 56 cod. proc. amm., per la concessione, in assenza del contraddittorio tra le parti, della misura cautelare monocratica (così, da ultimo, l’ordinanza della III Sezione di questo Tribunale n. 306, in data 14 luglio 2021);
Ritenuto quindi che non sussistono i presupposti per l’accoglimento della richiesta sospensione inaudita altera parte ;
P.Q.M.
Respinge la domanda e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio dell’8 settembre 2021.
Questo decreto è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso il giorno 11 agosto 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.