Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 3917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3917 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 20.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2115 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. PASQUALE FUSCHINO Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t.
CONVENUTO
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.01.24, la ricorrente in epigrafe esponeva: che con decreto di omologa n° 1398/2016 del 20/06/2017 emesso dal Tribunale di Napoli, sez. lavoro otteneva il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 30/07/2015; che in data 20.06.23 veniva inviata a mezzo pec AP 70; che l rilasciava il TE/08 e metteva in CP_1 liquidazione la prestazione suddetta con decorrenza dal 30/07/2015 per un importo pari ad Euro 24.691,77; che tale somma non era mai stata ricevuta per la presenza a detta dell di un recupero di indebito n. 00013762649; CP_1 che con sentenza n. 8748/22 del Tribunale di Napoli IX sezione Penale in suo favore la ricorrente veniva prosciolta per intervenuta prescrizione dei reati nei suoi confronti. Tanto premesso, concludeva: “richiedere all CP_1 ai sensi dell'art. 210 c.p.c. l'esibizione del modello T/08 con sede legale in Napoli alla via Alcide De Gasperi n. 55 ovvero in persona del legale CP_1 rappresentante p.t. dom.to per la carica in Roma alla via Ciro il Grande n. 21 nella persona del legale rappresentante pro tempore e di pagare, senza dilazione, alla ricorrente l'importo della prestazione mensile e i ratei arretrati pari ad Euro 53.444,74 per le voci meglio specificate in premessa, oltre agli interessi legali calcolati dalle rispettive scadenze sino all'effettivo soddisfo. Si chieda ai sensi dell'art. 210 cpc.
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l'esibizione del T/08 da parte dell Con condanna della medesima CP_1 Società al pagamento delle spese della presente procedura.”
L , benché regolarmente citato, non si costituiva. CP_1
All'odierna udienza la causa veniva decisa come da dispositivo che segue.
La domanda può essere accolta.
Il diritto è stato riconosciuto con decreto di omologa n° 1398/2016 del
20/06/2017.
Non si evincono dagli atti né l rimasto contumace, ha evidentemente CP_1 eccepito alcunché, motivi ostativi al pagamento della prestazione come sopra riconosciuta, essendovi, peraltro, prova di avvenuto proscioglimento della ricorrente all'esito del giudizio penale che -verosimilmente- aveva determinato la sospensione della erogazione della prestazione.
La domanda va dunque accolta con conseguente condanna dell al pagamento CP_1 della somma di € 53.444,74 conformemente ai conteggi elaborati dalla difesa della ricorrente che appaiono rispondenti a giusti criteri contabili e vanno dunque condivisi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l al pagamento, in CP_1 favore della ricorrente, della somma di € 53.444,74 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_1
€ 3291,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario, con distrazione.
Napoli, 20.05.2025
IL GIUDICE
Stefania Borrelli
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