Rigetto
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 22/07/2025, n. 6474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6474 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06474/2025REG.PROV.COLL.
N. 04368/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4368 del 2022, proposto da Società Quarantaremi s.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa Acampora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Andreottola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Luca Leone in Roma, via Appennini 46;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 7567/2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e udito per le parti l’avvocato Guido Ciccarelli in sostituzione dell'avvocato Luisa Acampora; viste, altresì, le conclusioni di parte appellata come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso proposto innanzi al TAR Campania, la società Quarantaremi s.r.l. (di seguito, per brevità: la società) ha impugnato la disposizione dirigenziale n. 280 del 20.12.2017 del Comune di Napoli - Direzione centrale - Settore Condono Edilizio, recante diniego di sanatoria per le opere abusive realizzate al viale Virgilio 12.
A sostegno del ricorso, la società ha articolato i seguenti motivi di gravame: 1) violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/90; difetto di motivazione; eccesso di potere; 2) violazione dell’art. 32 comma 27 lett. d) d.l. n. 269/03, convertito con modificazioni con l. n. 326/03; 3) violazione degli artt. 25 e 26 NTA del PRG; 4) violazione dell’art. 3 lett. e.6 d.P.R. n. 380/01 e dell’art. 142 d. lgs. n. 42/04; eccesso di potere.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Napoli ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 7567/21 il TAR Campania ha rigettato il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la società ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in CA ; erronea applicazione dell’art. 10-bis l. n. 241/90; error in CA , per erronea valutazione del difetto di motivazione e dell’eccesso di potere; erronea applicazione dei principi in materia di notificazione degli atti; 2) error in CA ; violazione dell’art. 32 comma 27 lett. d) d.l. n. 269/03, convertito con modificazioni con l. n. 326/03; erronea valutazione del difetto di istruttoria e di motivazione; mancata considerazione dell’entità e tipologia delle opere e della loro conformità con la norme urbanistiche vigenti; error in CA per errata valutazione delle aree in cui ricadono le opere rispetto alla perimetrazione del PSAI; error in CA per errata applicazione dell’art. 11 Preleggi; error in CA , per errata applicazione del vincolo sopravvenuto; 3) error in CA , per errata applicazione degli artt. 25 e 26 NTA del PRG vigente e delle tavole allegate; mancata valutazione della destinazione dell’area; error in CA , per errata considerazione del difetto di istruttoria ovvero della mancata valutazione della precedente autorizzazione edilizia rilasciata in conformità al vigente PRG; 4) error in CA , per errata applicazione dell’art. 3 lett. e.6 d.P.R. n. 380/01; errato esame del vizio di eccesso di potere ed errata applicazione dell’art. 142 d. lgs. n. 42/04 relativamente alla valutazione della compatibilità paesaggistica degli immobili rispetto ai vincoli esistenti.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma della sentenza impugnata, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Napoli ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento del 4.6.2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con il primo motivo di gravame, l’appellante deduce l’errore della pronuncia impugnata, nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto validamente perfezionata la notifica della nota prot. n. 474719 del 20.7.2011, recante la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di condono.
Il motivo è attinto da un duplice profilo di infondatezza.
4. Sotto un primo profilo, rileva il Collegio che, per pacifica giurisprudenza di legittimità: “ Ai fini della regolarità della notifica ex art. 145, comma 1, c.p.c. è sufficiente che il consegnatario si trovi presso la sede della persona giuridica destinataria in modo non occasionale ma in virtù di un particolare rapporto che, non dovendo essere necessariamente di prestazione lavorativa, può risultare anche dall'incarico, sebbene provvisorio e precario, di ricevere le notificazioni per conto della persona giuridica, sicché, ove dalla relata di notifica dell'ufficiale giudiziario risulti la presenza del consegnatario nella sede della persona giuridica deve presumersi addetto alla ricezione degli atti per la stessa, salvo che la persona giuridica dimostri di non aver attribuito a tale consegnatario alcun incarico ” (Cass. civ, Sez. Trib, 20.12.2018, n. 32981; Cass. civ, I, 3.6.2016, n. 11475).
5. Orbene, nella specie, la relata di notifica della nota comunale contenente preavviso di diniego è stata sottoscritta da tale UI RO, dichiaratosi “ responsabile ”.
Orbene, tale auto-dichiarazione è sufficiente a ritenere validamente perfezionata la predetta notifica, non essendo certo onere del messo notificatore quello di verifica della qualità professionale del soggetto ricevente il plico, qualità che richiede sovente l’esame di atti di non pronta soluzione, e di non agevole intellegibilità.
Per tali ragioni, essendo l’atto recapitato presso la sede sociale, esso deve ritenersi conosciuto dalla società, non avendo quest’ultima fornito prova di circostanze estranee alla propria volontà, tali da impedirle la visione del plico.
Già soltanto per tali ragioni, la relativa doglianza è infondata.
6. A ciò aggiungasi altresì, ad ND , che il preavviso di diniego reca la data del 20.7.2011, ed è pertanto antecedente la modifica all’art. 10-bis l. n. 241/90 operata dal d.l. n. 76/2020, convertito con l. n. 120/2020.
Per tali ragioni, essendo l’atto impugnato vincolato alla sussistenza dei presupposti di legge, la mancanza del preavviso di diniego (peraltro insussistente nella fattispecie in esame, per le ragioni prima esposte) costituirebbe comunque vizio di natura non invalidante, ai sensi dell’art. 21 octies 2° comma l. n. 241/90, atteso che, avuto riguardo all’infondatezza, nel merito (v. infra ), delle doglianze di parte appellante, quand’anche quest’ultima fosse stata compulsata nel procedimento in esame, il relativo provvedimento finale avrebbe avuto identico tenore contenutistico.
7. Per tali ragioni, il primo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
8. Con i restanti motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, l’appellante lamenta che il giudice di prime cure abbia fondato “ … la propria decisione sulla presenza tout court di vincoli, limitandosi a definire le opere oggetto dell’istanza abusive, senza, però, verificarne la tipologia ovvero specificarne i profili di contrasto con la predetta normativa e senza effettuare alcuna distinzione dei vincoli anche in relazione al tempo della realizzazione degli interventi ” (atto di appello, p. 11).
Ad avviso dell’appellante, “ … le opere censurate non solo sono state realizzate in data anteriore all’introduzione dei vincoli di cui alla Variante al PRG del 2004 ed al PSAI dell’Autorità di bacino del 2015, ma … le stesse ricadono in aree comunque non interessate da tali provvedimenti, non rientrando né in quelle individuate a rischio dal citato PSAI né sono inserite nella Tavola 12 “vincoli geomorfologici – in esito alla delibera di Giunta Regionale del 25 marzo 2004” della Variante Generale al PRG: l’intero complesso sportivo ricade, infatti, nella c.d. “area a instabilità bassa”, come tale non soggetta al vincolo idrogeologico di cui al PRG ” (atto di appello, p. 11).
Infine, e in termini correlati, l’appellante deduce che: “ il sopravvenuto regime di inedificabilità dell'area non può considerarsi una condizione ex se preclusiva e insuperabile alla condonabilità degli interventi già realizzati, dovendo l'Amministrazione valutare se vi sia compatibilità tra le esigenze poste a base del vincolo e la permanenza in loco dell’opera abusiva ” (atto di appello, p. 11).
Le censure sono infondate.
9. Si legge nell’istanza di condono che: “ gli illeciti riguardano opere realizzate in difformità dall’autorizzazione edilizia n. 854 del 25.10.2001, non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ”.
Pertanto, è la stessa appellante a riconoscere la natura abusiva delle opere oggetto di istanza di condono.
10. Ciò premesso, si legge nell’atto impugnato che: “ gli interventi richiesti a sanatoria sono stati realizzati in area che risulta essere sottoposta, con Decreto Ministeriale del 24/01/1953, a vincolo paesistico- ambientale (Decreto Legislativo n° 42 del 22/01/2004 Parte terza Titolo 1) ed inoltre ricade nelle aree vincolate del Piano Paesistico Agnano-Camaldoli-Posillipo (D.M. 14/12/1995) zona P.I. L'accertata sussistenza ed efficacia di siffatto vincolo costituisce motivo ostativo all'accoglimento della domanda di condono in oggetto. Inoltre rientra nella zona "Ea" della Variante Generale al P.R.G. Tavole 5 e 6 (approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania n. 323 del 11/06/2004), secondo la quale le opere abusive in oggetto non sono ammesse. Pertanto, trattandosi di opere abusive non conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, eseguite in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, le stesse non risultano condonabili ai sensi dell'art. 32 comma 27 lettera d) della Legge n° 326/03 ”.
L’atto impugnato ha poi dato conto del fatto che l’area in esame “ … risulta assoggettata a Rischio Frane Fattore Rischio R3. Considerato che l'area è caratterizzata da elevati fattori di rischio (R3), deve intendersi del tutto esclusa la condonabilità delle opere richieste a sanatoria. Pertanto, pur risultando gli abusi realizzati in epoca antecedente alla data di adozione del P.A.I. e quindi pur non automaticamente esclusi dalla sanatoria, egualmente se ne rileva l'assoluta non condonabilità, non essendo consentita la permanenza in loco di persone per l'espletamento di attività in presenza dei predetti elevati fattori di rischio R3 ”.
11. Tali essendo gli elementi ostativi all’accoglimento dell’istanza di condono, ad avviso dell’appellante i presupposti fattuali sarebbero errati, in quanto, come sopra detto, le opere censurate ricadrebbero “ … in aree comunque non interessate da tali provvedimenti, non rientrando né in quelle individuate a rischio dal citato PSAI né sono inserite nella Tavola 12 “vincoli geomorfologici – in esito alla delibera di Giunta Regionale del 25 marzo 2004” della Variante Generale al PRG: l’intero complesso sportivo ricade, infatti, nella c.d. “area a instabilità bassa”, come tale non soggetta al vincolo idrogeologico di cui al PRG ” (atto di appello cit, p. 11).
Tali essendo il contenuto delle censure di parte appellante, rileva il Collegio che le stesse sono rimaste al rango di mera allegazione di principio, non essendo supportate da alcun elemento probatorio. In particolare, pur avendo l’appellante indicato nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado una sedicente “ perizia ”, in grado di corroborare il proprio assunto, essa non ha mai provveduto al relativo deposito.
Analogamente, pur avendo l’appellante fatto riferimento ad una presunta “ docc. in atti ” (atto di appello, p. 11), non vi è alcun elemento documentale idoneo a convalidare le proprie allegazioni, che sono dunque rimaste al rango di mere petizioni di principio.
12. A ciò aggiungasi che, come sopra detto, è la stessa appellante a riconoscere nell’istanza di condono che i realizzati manufatti non sono “ conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ”, sicché il contrario divisamento da essa espresso in sede giudiziale non solo non è assistito da idoneo supporto documentale, ma contrasta con le affermazioni rese dalla società in sede di compilazione della predetta istanza.
13. Pertanto, non essendo gli accertamenti istruttori compiuti dal Comune in vista dell’adozione dell’atto impugnato attinti da alcun elemento di palese erroneità, gli stessi possono senz’altro ritenersi idonei a fondare l’impugnato provvedimento di diniego.
14. Per tali ragioni, i relativi motivi di gravame sono infondati, e vanno dunque rigettati.
15. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
16. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune appellato, che si liquidano in € 3.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO