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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2025, n. 4519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4519 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da EC MI, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 10/11/2023 della Corte di appello di Catanzaro;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita' la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Alessandro Diddi il quale si è riportato ai motivi di ricorso, richiamando la documentazione allegata e ha chiesto disporsi l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone del 9 dicembre 2020 con cui MI EC: Penale Sent. Sez. 6 Num. 4519 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 09/10/2024 - è stato ritenuto responsabile del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso ai sensi degli artt. 110, 416-bis cod. pen. - così riqualificato il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) e ritenuto in esso assorbito il reato di cui all'art. 378 cod. pen. indicato al capo 2) - nonché dei reati di cui agli artt. 326 e 328 cod. pen. aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., contestati ai capi 2) e 3) della rubrica e, esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen., riconosciuto il vincolo della continuazione, è stato condannato alla pena di anni tredici di reclusione;
sono state applicate nei suoi confronti le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena detentiva;
- è stata ordinata la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni, da eseguirsi a pena espiata;
- è stata disposta la confisca del denaro in sequestro. La sentenza impugnata ha confermato l'impianto di quella di primo grado. Vi sono ricostruite le condotte con cui MI EC, maresciallo comandante della Stazione dei carabinieri forestali di Cava di Melis, nel comune di Longobucco, favoriva le imprese di UA, IO, AR e IG OR, ed affiliati alla 'ndrina di San NI in Fiore, le quali avevano assunto in agro silano un ruolo egemone nel settore del taglio boschivo, dando vita con altre ad un "cartello" che si assicurava la sistematica aggiudicazione degli appalti, anche con atti di concorrenza sleale e mediante il ricorso al metodo mafioso, in ciò venendo favoriti dal locale di Cirò, facente capo a EN RO, legato alla associazione FA- LA. Alla cassa comune del sodalizio (c.d. bacinella) le imprese aggiudicatarie degli appalti riversavano parte dei proventi, lucrando in special modo dai tagli abusivi eseguiti sui medesimi lotti di terreno. Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, EC avrebbe effettuato controlli mirati e strumentali nei confronti di imprese esterne al sistema di gestione illecita della cosca cirotana ed avrebbe invece omesso controlli dovuti nei confronti delle imprese del "cartello", denunciando gli OR quando non poteva esimersi dal farlo, o limitandosi a deferirli per meri illeciti amministrativi. Sono poi state attribuite al ricorrente specifiche condotte di omissione di atti di ufficio (capi 2 e 3) ovvero rivelazioni di segreti inerenti all'ufficio ricoperto. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, con atto del proprio difensore, in cui sono articolati tredici motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 238-bis e 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per avere la sentenza omesso di motivare con riferimento alla esistenza della c.d. "mafia dei boschi", che è stata ritenuta sulla scorta delle sole dichiarazioni del collaboratore di giustizia FR OL, sebbene non supportate da riscontri estrinseci quanto a: a) l'esistenza del monopolio del settore boschivo garantito originariamente da EN RO, caratterizzato dalla creazione di un "cartello" di imprenditori silani;
b) la sistematica turbativa delle gare di appalto da parte dell'impresa degli OR, asseritamente subentrati a RO;
c) il condizionamento che sarebbe stato esercitato dagli stessi OR sugli imprenditori che intendevano operare nel medesimo territorio. La vicenda processuale degli OR, imputati nel procedimento denominato "TI", ma mai destinatari di misure di prevenzione, non si è ancora definita con sentenza irrevocabile e, degli imprenditori che farebbero parte del cartello guidato dai predetti, sono stati assolti, IG SS dal reato di affiliazione al sodalizio mafioso, NO CC e EN EL da due episodi di turbativa di gara. Nessun elemento avvalorativo delle dichiarazioni di OL si desume da quelle dei collaboratori EP LI, AD OG, ID NN. 2.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 3, e 238-bis e cod. proc. pen., per avere la sentenza omesso di motivare in relazione alle censure mosse dalla difesa alle dichiarazioni di FR OL, il quale ha in altri giudizi accusato persone che sono state prosciolte per la genericità delle sue dichiarazioni, quali FR GA dal reato associativo ex art. 416 bis cod. pen. e IG SS, a sua volta indicato come partecipe del sistema monopolistico nel settore boschivo. Anche il meccanismo di computo della percentuale che gli imprenditori avrebbero dovuto versare alla cassa del clan (c.d. bacinella) denota la scarsa credibilità intrinseca del propalante, posto che, detratti tali versamenti, non sarebbero residuati, per le imprese, margini di profitto sufficienti a coprire i costi. 2.3. Violazione di legge ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di motivare in relazione al contestato giudizio di attendibilità di FR VE quanto alla responsabilità di MI EC, con riguardo ai seguenti profili del suo narrato: a) la limitatezza del patrimonio conoscitivo di OL, tratto in arresto nel 2011 e la tardività della chiamata nei confronti del ricorrente, risalente al 2017 e, peraltro, di molto successiva alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione;
b) l'erroneo riconoscimento fotografico del ricorrente da parte del collaboratore, peraltro indotto da una domanda suggestiva del Pubblico Ministero;
c) l'attribuzione al ricorrente di un nomignolo ("Carrninuzzo") con cui lo stesso non 3 era mai stato appellato;
d) la mancata indicazione nominativa, da parte del collaboratore, dei comandanti delle altre stazioni dei Carabinieri Forestali, su cui EC avrebbe esercitato pressioni, al fine di indurli a non effettuare controlli sui tagli abusivi;
e) la mancanza di captazioni che attestino condotte criminose, benché EC sia stato a lungo sottoposto ad attività intercettiva, nonché di servizi di osservazione significativi al riguardo. 2.4. Violazione di legge ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per avere la Corte omesso di motivare in relazione al censurato giudizio di attendibilità estrinseca di FR OL, quanto alla responsabilità di MI EC. Non offrirebbe alcun riscontro oggettivo alle accuse di OL il rinvenimento, nel 2018, presso l'abitazione di UC EC, zia del ricorrente, del danaro in contanti che è stato sottoposto a confisca, mancando ogni nesso di derivazione di tali importi da condotte risalenti ad otto anni prima, mentre le conversazioni telefoniche che avrebbero supportato, secondo i Giudici di merito, il narrato del collaboratore quanto ai rapporti tra EC e gli OR sono non individualizzanti, ovvero di tenore equivoco o si riferiscono alle indagini che il maresciallo EC stava conducendo su una dipendente della Regione Calabria, ET CA, arrestata per il reato di induzione indebita di cui all'art. 319- quater cod. pen., vicenda in relazione alla quale IO OR aveva assunto il ruolo di confidente. 2.5. Violazione di legge ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di motivare o illogicamente motivato, ai fini del giudizio di attendibilità intrinseca di FR OL, in ordine ai rapporti di EC con gli imprenditori CC, EL, GA e ED, ritenuti legati al cartello degli OR, dediti al taglio abusivo, dei quali i primi due sono stati assolti dal reato associativo e dai reati fine con sentenza irrevocabile. In ogni caso, la Corte di merito non ha tenuto conto dei riscontri all'informativa, redatti dai Carabinieri del ROS, depositati in allegato ad una memoria prodotta in data 15 giugno 2023, richiamati nei motivi aggiunti allegati al ricorso, da cui risulta che i controlli nei confronti di EL, ritenuti "pro- forma", erano mere attività amministrative di pre-collaudo dei lavori di taglio boschivo appaltati dal Comune di Longobucco, delegate alla sua Stazione e ha inopinatamente svalutato le segnalazioni a carico degli imprenditori per i tagli abusivi. Analoghe omissioni motivazionali si registrano: a) quanto ai rapporti tra EC e l'imprenditore GA, pure destinatario di attività di precollaudo e comunque estraneo al sodalizio "mafia dei boschi"; b) quanto ai rapporti tra EC 4 e l'imprenditore ED, che era peraltro munito di regolare autorizzazione al taglio. 2.6. Vizi di motivazione e violazione di legge processuale ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per avere la sentenza omesso di motivare o illogicamente motivato, ai fini del giudizio di attendibilità estrinseca di FR OL, in ordine ai rapporti di EC con imprenditori legati agli OR. Violazione di legge con riguardo alla ordinanza della Corte di appello del 14 marzo 2023. I rapporti di EC con gli OR, ritenuti in sentenza consolidati e risalenti al 2011, riguardano solo i fratelli IO e AR e sono emersi dall'attività tecnica solo a partire dalla fine dell'anno 2017, benché le intercettazioni fossero state avviate nel 2013, mentre non consta che EC abbia mai conosciuto EN RO. Tra le attività di favoreggiamento indiretto reso agli OR, inconferente è la vicenda di RO AP (rivoltasi a una impresa estranea al "cartello"), posto che il colloquio valorizzato dalla Corte di appello è intercorso tra il mediatore ZI - estraneo alla indagine "TI" - e OR. La Corte ha disatteso la richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, con riguardo all'esame dei soggetti assunti in sede di investigazioni difensive, avendo erroneamente ritenuto che i loro nominativi fossero già inseriti nella lista testi della difesa e che la sopravvenuta rinuncia alla loro audizione,. nel dibattimento di primo grado, fosse indicativa della superfluità della loro testimonianza. 2.7. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizi di motivazione per avere la sentenza omesso di motivare o illogicamente motivato, ai fini del giudizio di attendibilità estrinseca di FR OL, in ordine ai rapporti di EC con gli OR. Le vicende relative ai terreni AC Di TR, Li RU e AM sono state sbrigativamente liquidate dalla Corte, che le ha ritenute integrative dei reati di cui ai capi b) e c), a fronte di una serie di rilievi evidenziati nei motivi aggiunti, in cui la difesa si era doluta del travisamento in cui era incorso il primo Giudice. 2.8. Violazione di legge ex artt. 110 e 416-bis cod. pen. ed omessa motivazione in ordine alla integrazione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa. I fatti riferiti da OL sono anteriori al 2011 - epoca a partire dalla quale è contestata la condotta riqualificata in sentenza nel reato di concorso esterno ex art. 416-bis cod. pen. - ed inconferenti sono gli episodi risalenti al 2017, anche per i rilievi formulati sub paragrafo 2.7. Il collaboratore non ha espresso un contributo dotato di rilevanza causale rispetto alla conservazione del sodalizio di Belvedere NE, facente capo a OL, mentre gli OR erano solo collusi con tale gruppo. I fatti oggetto dei capi 2) e 3) non hanno alcuna rilevanza dimostrativa in quanto la vicenda in località Li RU non concerne neppure un taglio abusivo e neppure può essere enfatizzato il contributo agevolativo di EC al taglio abusivo di 15.000 piante in località AC Di TR - pur se effettivamente riferibile agli OR - in quanto il ricorrente risulta essere intervenuto in loco un solo giorno. La Corte non ha tuttavia vagliato i motivi aggiunti con riguardo a: - le dichiarazioni accusatorie di UR - a sua volta indagato per il reato di cui all'art. 328 cod. pen. - valorizzate dalla Corte di merito, senza considerare gli attestati di encomio rilasciati al ricorrente per le ordinarie attività di prevenzione e repressione dei reati;
- la deposizione del brigadiere Salerno, enfatizzata dai Giudici di merito senza considerare le annotazioni di servizio dimostrative della regolarità delle attività ispettive compiute dal ricorrente (par. n. 12 dei motivi aggiunti) 2.9. Violazione di legge ex artt. 110 e 416-bis cod. pen., e vizi di motivazione, per avere la Corte omesso di motivare o apparentemente motivato in ordine all'elemento psicologico del reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Quand'anche avesse adiuvato gli OR, EC non era a conoscenza del patto criminale stretto da costoro con le imprese del preteso cartello favorito dalla mafia cirotana, né poteva esserlo per il suo ruolo di investigatore, in quanto non è stato mai delegato a svolgere indagini di mafia. A parte il colloquio in cui IO OR aveva affermato che EC era "nostro", la prova che egli fosse a libro paga del sodalizio sarebbe stata desunta solo dal numero e dal taglio delle banconote rinvenute presso l'abitazione della zia. Quanto alle deposizioni del brigadiere Salerno, del carabiniere OT e del carabiniere AR, la sentenza è silente sui motivi aggiunti, in cui si era come OT avesse negato che EC potesse favorire gli OR e che i predetti militari avevano solo riferito di notizie giornalistiche. In ogni caso, il colloquio registrato tra OT e CA su questi temi non sarebbe utilizzabile, in quanto le intercettazioni erano state autorizzate limitatamente ai colloqui di cui sarebbe stato partecipe EC. 2.10. Violazione di legge ex artt. 110 e 416-bis, comma 4, cod. pen. e vizi di motivazione, per avere la Corte omesso di motivare o apparentemente motivato in ordine all'aggravante del carattere armato dell'associazione, senza richiamare i titoli giudiziari che fondano tale assunto. 6 2.11. Violazione di legge ex artt. 326, 328, 378 e 416-bis.1 cod. pen. e Vizi di motivazione, per avere la sentenza omesso di motivare o contraddittoriamente motivato in ordine alla configurabilità dei reati di cui ai capi 2) e 3). Viene fatto rinvio, sul punto, al par.
2.7. in quanto di tratta degli stessi fatti costitutivi della condotta di concorso esterno. Tali reati avrebbero dovuto essere ritenuti assorbiti in quello di cui al capo 1), al pari del favoreggiamento, in quanto estrinsecazioni della stessa condotta di concorso esterno. Nella vicenda Li RU, EC non diffuse alcuna notizia coperta da segreto nel contattare gli OR, essendosi limitato a chiedere notizie da persone informate dei fatti al fine di avviare una successiva attività investigativa. 2.12 Violazione di legge ex art. 62-bis cod. pen. e vizi di motivazione, per avere la sentenza apparentemente ed illogicamente motivato con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il diniego, fondato sulla considerazione che i fatti risultano commessi nell'esercizio e con approfittamento delle funzioni di pubblico ufficiale, tiene conto della sola gravità del fatto e non invece di tutti i parametri enunciati dall'art. 133 cod. pen. e, in ogni caso, non è coerente con l'irrogazione di una pena prossima al minimo edittale. 2.13. Violazione di legge ex artt. 240, 240-bis cod. pen., 199 e 181 cod. proc. pen., per avere la Corte - anche attraverso prove inutilizzabili o travisate nel loro contenuto - illogicamente motivato con riferimento alla ricorrenza dei presupposti della confisca. La tesi accusatoria, fondata sulle dichiarazioni del collaboratore OL, non può trovare riscontro nel rinvenimento degli importi di 7.000,00 euro, sequestrati presso la sua abitazione, e di 60.000,00 euro, sequestrati presso l'abitazione di UC EC, in esito ad attività perquirente, nel 2018, in quanto il propalante si è riferito a condotte tenute fino al 2011, dunque ad epoca notevolmente anteriore a quella dei sequestri. Il teste RI ha escluso di avere rilevato alcun tipo di sproporzione nella gestione patrimoniale della famiglia EC (come specificato a pag. 213 e ss. della memoria) e anche la consulenza prodotta dalla difesa ha dato conto della congruità di tali importi con la situazione patrimoniale del ricorrente e della moglie. Il ricorrente ha spiegato la genesi dell'accumulo ed indicato ragioni plausibili della tenuta di danaro contante in casa (necessità di acquisto di un regalo di nozze per la cognata;
programmato viaggio in Albania), assertivamente sconfessate dalla Corte con riferimento al mancato riferimento a tale causale nel colloquio carcerario intercettato ed ai limiti di tracciabilità del danaro contante in caso di espatrio. 7 Quanto alle somme rinvenute presso la abitazione da UC EC, risultano patologicamente inutilizzabili le plurime e contradditorie giustificazioni dalla stessa rese, in quanto provenienti da prossimo congiunto dell'indagato senza il previo avvertimento di cui all'art. 199 cod. proc. pen. Le consulenze prodotte hanno poi dimostrato come la stessa EC avesse chiuso i conti e prelevato i saldi, per una cifra superiore a quella caduta in sequestro, mai riversata su alcun conto bancari, e che, quanto alle uscite, l'anziana donna ed il marito erano estremamente parsimoniosi, ovvero dediti ad un "risparmio estremo". Di nessuna valenza dimostrativa, quanto alla promiscuità di patrimonio tra zia e nipote, può ritenersi il contenuto delle frasi intercettate presso il carcere, ove MI EC aveva detto alla moglie "se trovano i soldi fanno lo scoop"; ed ancora "se ti serve una cosa, vai e li prendi". 3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Va premesso, al fine di evitare inutili ripetizioni, che i motivi da 1 a 7, laddove deducono vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., con riguardo alla chiamata in correità del collaboratore OL, sono inammissibili. E' principio costante di questa Corte di legittimità che la regola di valutazione probatoria codificata da tale disposizione, sulla necessità di elementi confermativi dell'attendibilità del chiamante, non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sicché non è configurabile l'inosservanza di cui all'art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione;
Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni S.p.a., Rv. 278196-02). 3. Con riguardo ai residui vizi di motivazione, il primo motivo verte sulla chiamata del collaboratore OL, con riferimento alla esistenza della c.d. mafia dei boschi "affermata attraverso le dichiarazioni di FR O". Al di là del fatto che, sia pure non dichiaratamente, le censure tendono a contestare l'esistenza stessa del sodalizio - tema non devoluto in appello e perciò 8 inammissibile - va osservato quanto segue a proposito del giudizio di attendibilità del collaboratore. La difesa lamenta la mancata effettuazione della verifica c.d. "a tre tempi", secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite, assumendo che le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia non siano state esaminate secondo i parametri della credibilità soggettiva, della attendibilità intrinseca e della riscontrabilità oggettiva (v. Sez. U, n. 20804 del 29/11/201, dep. 2013, LI, Rv. 255145 - 01 e, in epoca recente, Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676 - 01). In realtà, più che evidenziare la violazione di una scansione valutativa, che le stesse Sezioni Unite LI hanno precisato non essere rigida, giacché l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non detta una stringente sequenza logico temporale, la difesa lamenta che lo stesso sia sfornito di riscontri estrinseci. Invero, quanto alla esistenza del sodalizio, sono stati analiticamente individuati dalla Corte i seguenti profili di convergenza: a) le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, ER, OG e NN: al riguardo, le deduzioni difensive sul contenuto non individualizzante dei riscontri non hanno pregio. L'esistenza, riferita da ER, di cointeressenze di UA OR con la famiglia di 'ndrangheta AN Aracri, avente una diversa zona elettiva di influenza rispetto a San NI in Fiore, non esclude che, anche secondo il narrato di questo collaboratore, OR aveva operato numerosi disboscamenti (in Cutro) grazie alle amicizie con i forestali, di cui riusciva ad evitare i controlli. Egualmente è a dirsi per le dichiarazioni di OG e NN, i quali hanno riferito della posizione dominante acquisita nel taglio dei boschi dagli OR, i quali erano collegati ai vari clan di 'ndrangheta operanti sotto la cupola dei FA-LA. Del resto, fermo restando che costituisce riscontro qualsiasi elemento o dato probatorio corroborativo della chiamata, sia rappresentativo che logico, e che non è necessario che abbia le connotazioni di una prova "autosufficiente" del fatto, anche perché, diversamente, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata stessa (tra le moltissime, Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, LA, Rv. 276744 - 01), non può pretendersi una perfetta sovrapponibilità tra le chiamate, specie quando il tema di prova sia, non la condotta di partecipazione del singolo, quanto l'esistenza di una realtà multiforme e complessa quale una associazione per delinquere. In tal caso, ove le diverse ricostruzioni evidenzino un nucleo di caratteri comuni, non ha neppure senso ricercare un contenuto individualizzante dei riscontri. 9 Ne consegue che privo di alcun pregio è il rilievo che le ulteriori chiamate non riscontrano quelle di OL per il fatto che esse non si diffondono sulle modalità di condizionamento delle gare di appalto. b) le dichiarazioni rese dall'imprenditore Renato Fratto, il quale ha riferito del coinvolgimento degli OR in attività illecite legate allo sfruttamento del settore boschivo, della costituzione di un cartello di imprese fiancheggiatrici della 'ndrangheta, dello sfruttamento della forza di intimidazione derivante dalla loro appartenenza al contesto criminale al fine di assicurarsi le gare di appalto in tale ambito con il massimo profitto e ha infine narrato delle azioni intimidatorie che egli aveva subito in prima persona per essersi discostato dagli accordi raggiunti con gli OR;
c) una ponderosa mole di captazioni riportate alle pagg. 142 e ss. della sentenza di primo grado, richiamate per relationem nella sentenza impugnata;
d) i plurimi episodi (emblematica la vicenda AP) che, nella sentenza impugnata, denotano l'esistenza di un cartello di imprese capace di interferire sul mercato dei tagli boschivi. Deve poi considerarsi che le due pronunce di merito, tra loro conformi, si integrano a formare un unitario corpo argomentativo, sicché ulteriori elementi corroborativi si evincono dalle sentenze richiamate dal Tribunale, germinate dall'indagine "TI", delle quali è divenuta definitiva quella nei confronti di EN RO e di NI OR, condannati, il primo in quanto vertice del locale di Cirò, il secondo per il ruolo di collettore delle estorsioni riscosse dagli imprenditori boschivi silani destinate a confluire nella c.d. bacinella del clan di Belvedere NE ( Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, LA, Rv. 286921 - 05). 4. Il secondo motivo, sempre inerente al contenuto delle dichiarazioni rese da OL relativamente alla esistenza del sodalizio "mafia dei boschi", è infondato. 4.1. A fronte del composito compendio dimostrativo delineato al paragrafo che precede, la Corte di merito ha congruamente argomentato che non rilevano, al fine di disarticolare il giudizio di credibilità del collaboratore, le assoluzioni relative a reati di turbativa di gara, ovvero la riqualificazione di taluni reati contestati agli imprenditori SS, CC, EL e GA - nel senso della esclusione dell'aggravante del metodo e/o della agevolazione mafiosa - atteso che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non è dato evincere da tali epiloghi processuali il completo dissolvimento della rete di imprese costituenti il cartello 'ndranghetistico che aveva monopolizzato il settore boschivo in Sila. Peraltro, la genericità delle allegazioni difensive sulle ragioni di tali pronunce non permette di argomentare la mancanza di credibilità intrinseca del 10 collaboratore, che mai potrebbe dedursi dal contenuto generico delle sue dichiarazioni (sottolineato dal difensore) o dalla mancanza di riscontri individualizzanti delle sue chiamate. 4.2. Tra i profili, ripetutamente enfatizzati dalla difesa anche in ulteriori motivi del ricorso, al fine di disarticolare il ragionamento probatorio, vi sono la distanza geografica tra i luoghi di operatività della impresa degli OR, in San NI in Fiore, e Belvedere NE, ove imperava il sodalizio facente capo a OL, ma anche i limiti di competenza territoriale del comando stazione guidato dal maresciallo EC. Per converso, le sentenze di merito hanno ricostruito, con argomentazioni diffuse ed esaurienti: 1) l'intreccio di rapporti tra il clan di Belvedere e le varie consorterie che ad esso facevano riferimento, compresa la 'ndrina di San NI in Fiore, e i loro legami con il gruppo di FA LA, e ciò in un contesto criminale che, come emerge anche dalla sentenza LA, sopra citata, è connotato da sostanziale unitarietà del sodalizio 'ndranghetista, benché ripartito al suo interno in articolazioni strutturate secondo criteri territoriali e gerarchici (crimine, locali, ‘ndrine); 2) l'operatività "in rete" delle diverse Stazioni dei carabinieri forestali, che spesso interagivano in forza di meccanismi di delega ed avevano un comune coordinamento nel Comando provinciale, il quale disponeva operazioni congiunte (v. vicenda AS Li TR). In ogni caso, pare evidente che, attraverso il dedotto vizio di motivazione, le doglianze difensive tendono a sovrapporre una alternativa lettura delle risultanze processuali, non compatibile con i limiti ontologici del giudizio di legittimità. E' appena il caso di richiamare al riguardo, il principio, oramai sedimentato, per cui sono precluse alla Corte di cassazione sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sia l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, sebbene indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (tra le moltissime, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4.3. Sotto altro profilo, alcun deficit di credibilità di OL emerge dal meccanismo di computo della percentuale che gli imprenditori avrebbero dovuto versare alla bacinella, detraendola dai profitti, come dallo stesso collaboratore descritto, né la sentenza evidenzia omissioni valutative al riguardo. A pag. 138 e ss. della sentenza di primo grado, la cui struttura motivazionale integra - come detto - quella della sentenza impugnata, è spiegato compiutamente, senza alcuna aporia logica, come il risparmio conseguito dalla imprese sul prezzo di aggiudicazione degli appalti boschivi, attraverso la 11 sottostima del valore dell'appalto e l'imposizione ai partecipanti alle gare (basate sul sistema "a rialzo", in quanto finalizzate primariamente alla vendita del legname) di margini di rialzo ristrettissimi, confluisse per larga parte nella cassa comune, come contropartita delle aggiudicazioni, che venivano propiziate dalle interferenze degli 'ndranghetisti sulle procedure ad evidenza pubblica;
ed è altresì spiegato come i più ampi margini di guadagno per le imprese aggiudicatarie derivassero dai tagli abusivi che venivano perpetrati nei lotti aggiudicati, che permettevano di acquisire considerevoli quantità di legname a costo zero. Conclusivamente, sul tema della esistenza e modus operandi della "mafia dei boschi", il ricorso ripropone una soggettiva considerazione delle risultanze istruttorie che non vale a scalfire le motivazioni diffuse, e tuttavia organiche e scevre da illogicità, dei Giudici di merito. 5. Il terzo motivo, relativo alla mancanza di credibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie di OL, con riferimento al giudizio di responsabilità di MI EC per il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, pone una serie di questioni che vanno trattate secondo criteri di ordine logico. 5.1. La difesa ha dedotto che i Giudici di merito abbiano ignorato il rilievo che il patrimonio conoscitivo di OL risulta temporalmente circoscritto agli inizi del 2011, epoca del suo arresto e da cui daterebbe la condotta di concorso esterno;
sicché tutti gli elementi valorizzati nelle sentenze di merito, relativi a fatti successivi al 2011, sarebbero inidonei a riscontrarne il propalato. Osserva il Collegio che il perimetro temporale della contestazione soprattutto quando si tratti di un reato permanente - non determina alcuna preclusione a riferire su circostanze fattuali, anche diacroniche, che abbiano comunque attinenza con il tema di prova. Neppure ha pregio la prospettazione difensiva secondo la quale avrebbe dovuto procedersi a modifica della contestazione a norma dell'art. 521 cod. proc. pen., essendo il fatto accertato diverso da quello contestato. Di contro, non vi è alcuna diversità, per quel che riguarda il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, posto che nell'anno 2011 l'atto di imputazione individua non l'esordio della condotta, bensì la data di accertamento e, nel 2017, l'ultima manifestazione della condotta. 5.2. Deve pure escludersi che siano inutilizzabili, perché tardive, le dichiarazioni rese da OL oltre il termine di centottanta giorni, previsto per la redazione del verbale informativo dei contenuti della collaborazione, in quanto l'invocata sanzione processuale che, a norma dell'art. 16 -quater, come modificato dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, attinge le dichiarazioni che siano rese dal collaboratore di giustizia oltre tale finestra temporale, trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori del contraddittorio e non a quelle rese nel corso del dibattimento (in tal senso, Sez. 2, n. 34240 del 10/07/2018, Lepre, Rv. 273454 - 01). Deve invece ritenersi che il consistente iato temporale tra il momento in cui il collaboratore ha riferito i fatti e taluni episodi di riscontro imponga di procedere ad una valutazione improntata a criteri di maggiore prudenza delle dichiarazioni accusatorie, che tenga anzitutto conto delle ragioni della loro intempestività. In tal senso, questa Corte ha già avuto modo di affermare - sia pure con riferimento alla emissione di una misura cautelare personale - che sono utilizzabili le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, ma il giudice, nella motivazione, è tenuto a svolgere una valutazione particolarmente penetrante circa l'attendibilità delle stesse, che non può essere limitata alla mera ricerca dei c.d. "riscontri esterni" alla propalazione, ma deve investire anche le ragioni della tardività (Sez. 6, n. 2632 del 14/12/2021, Ruscio, Rv. 282744 - 01). A tal riguardo la Corte di appello ha ricostruito una progressione dichiarativa lineare e priva di significative discontinuità, posto che il collaboratore ha riferito: sin dal 2012, ossia a ridosso dell'avvio del percorso collaborativo, risalente al 3 febbraio 2012, della collusione di guardie forestali che consentivano i tagli abusivi con i clan locali;
nel verbale del 22 ottobre 2014, del controllo degli appalti relativi ai tagli boschivi e dei meccanismi di funzionamento, sempre con riguardo all'operato di guardie forestali che non espletavano i controlli sulle imprese del cartello, mentre controllavano quelle che non stavano ai patti;
nel 2017, di avere appreso dell'esistenza di guardie giurate che, dietro la corresponsione di uno stipendio mensile, evitavano di controllare i boscaioli alle dipendenze di UA OR e di IG MB, descrivendo specifici episodi di taglio abusivo. Dunque, le dichiarazioni del 2017 costituirebbero mere specificazioni di quelle pregresse, fermo restando che, in tutte le ricostruzioni, il nucleo centrale del racconto è rimasto, nella sostanza, invariato. I Giudici di merito hanno fatto, dunque, corretta applicazione del principio per cui la confessione e la chiamata di correo possono, senza necessariamente divenire inattendibili, attuarsi in progressione e ispessirsi nel tempo, specialmente quando i nuovi dati forniti dal chiamante non risultino in netta contraddizione con quelli in precedenza offerti, ma ne costituiscano un completamento e un'integrazione ( Sez. 6, n. 324 del 01/02/1994, Greganti, Rv. 197150 - 01). 5.3. Altra questione che conviene, per ragioni di ordine logico, qui anticipatamente trattare, in quanto in grado di disarticolare, se accolta, l'intero costrutto accusatorio, riguarda il difetto o la illogicità della motivazione quanto alla identificazione del ricorrente da parte del collaboratore. 13 I dubbi prospettati dalla difesa sono stati adeguatamente dissolti in sentenza. Intanto, va precisato che l'erroneo riconoscimento fotografico di ER è circoscritto all'esame dibattimentale, nel corso del quale il collaboratore ha riconosciuto il EC nella foto n. 54 - ritraente, invece, FR RI - salvo correggersi in seguito alla contestazione formulata dal Pubblico Ministero. La Corte di appello, in linea con il Tribunale, ha ritenuto che l'errore non fosse tale da inficiare la tenuta del propalato, sulla base di argomentazioni che appaiono congrue e coerenti. Alle pagg. 26-29 della sentenza è spiegato come, in fase predibattimentale, il collaboratore avesse riferito di una pluralità di soggetti collusi, tra forestali e guardaboschi, coinvolti nella vicenda del cartello 'ndranghetistico del settore boschivo: alcuni egli aveva visto presso il piazzale degli OR riceversi la mazzetta;
di altri, tra cui il EC, aveva appreso essere percettori di compensi in relazione alle medesime attività, nell'ordine anche di duemila euro mensili, per quanto gli era stato riferito da OR e TI. Il EC stesso egli avrebbe visto nel piazzale, senza parlargli. Dunque, l'iniziale confusione in cui ER è incorso durante il proprio esame, ragionevolmente spiegata dai Giudici di merito in funzione del tempo decorso, è stata poi superata dal dichiarante, mentre la rivisitazione di quanto inizialmente affermato, limitatamente all'avere assistito ad una dazione di danaro in favore di EC presso il piazzale della impresa boschiva degli OR, è stata ritenuta non significativa di intenti calunniatori, in quanto riduttiva delle accuse. La contestazione avrebbe dunque assolto alla funzione, che le è connaturata, di sollecitazione della memoria. E' poi reiterativa la doglianza di assenza di genuinità del riconoscimento. Le sentenze di merito hanno linearmente motivato, escludendo che possa ritenersi suggestiva la domanda posta dal Pubblico Ministero - non riportata nel verbale - in ragione dell'inciso "per come mi chiedete" contenuto nella risposta, e ciò per avere il collaboratore fornito anche l'appellativo del soggetto ed altri particolari che non potevano già appartenere al patrimonio conoscitivo degli inquirenti. E' parimenti reiterativa la questione della non corrispondenza del soprannome, indicato dal collaboratore in "Carminuzzo" in luogo di "Carminuccio", differenza che non può essere enfatizzata trattandosi, all'evidenza, di una minima variazione fonica del medesimo vezzeggiativo che - ha spiegato la Corte di appello - è stato declinato in vario modo nel rivolgersi al EC anche nei colloqui oggetto di captazione. 5.4. In relazione alla questione della capacità di EC di interferire sull'attività di altri comandi stazione - proposta ai fini del giudizio di credibilità intrinseca del collaboratore - non appare di decisiva rilevanza la mancata 14 identificazione nominativa dei comandanti che sarebbero stati contattati ai fini dei controlli. A riscontrare il narrato del propalante, quanto alla riferita capacità del ricorrente EC di interfacciarsi con altri comandi stazione e di influire sui controlli da eseguire anche da parte di stazioni del corpo forestale dei comuni dell'agro silano, sono stati valorizzati dai Giudici di merito plurimi elementi di riscontro, desunti dall'attività captativa e dalle testimonianze acquisite. Di particolare rilievo la telefonata n. 264 del 23 novembre 2013, in cui EC chiedeva al forestale Marcello Sprovieri, della stazione di San TR in Guarano, con riferimento ad una parte del territorio soggetta a rimboschimento di far lavorare OR (RE, imprenditore pregiudicato), almeno per la durata di una settimana;
seguita dall'accertamento che RE portava a compimento il taglio di un bosco abusivo. Analoga modalità operativa EC avrebbe tenuto in favore di RL ED, adiuvato per il caso intervenissero segnalazioni relative a tagli boschivi illeciti. Quanto ai controlli che, invece, EC avrebbe deliberatamente omesso, significativa è la intercettazione del 9 dicembre 2013, riscontrata dal teste EL, relativa ad un accertamento eseguito dal corpo forestale dello Stato - Stazione di Caloveto, a carico dell'impresa "Il Tronco", riconducibile agli imprenditori CC e EL, in cui lo stesso EC aveva preannunciato a quest'ultimo. che avrebbe detto ai forestali di non vedere alcunché di rilevante: "Dico qua non si vede niente, poi glielo descrivo io". 6. Nel procedere alla disamina degli ulteriori motivi, vertenti sui singoli elementi di riscontro estrinseci, appare opportuno precisare alcuni criteri di metodo che il Collegio seguirà. 6.1. I motivi, numerosi ed articolati, tendono a realizzare una frammentazione del ragionamento probatorio, con scissione dei singoli elementi indizianti e con il tentativo di confutare la valenza dimostrativa di ciascuno di essi. Tale tentativo si scontra con le consolidate regole valutative della prova indiziaria che ne impongono, invece, un apprezzamento unitario. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è difatti consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad un esame globale dei dati certi, per accertare se la astratta e relativa ambiguità di ciascuno 15 di essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè, con un alto grado di credibilità razionale, che sussiste anche nel caso in cui le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali o estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana ( in tal senso, tra le molte, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 - 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321). 6.2. Si è voluta sollecitare, in diversi casi, con rilievi di carattere meramente confutativo, una rivalutazione anche in fatto di singoli segmenti dell'istruttoria che appaiono, invece, correttamente interpretati in sede di merito. Come detto, non potranno essere considerate, perché ontologicamente non compatibili con il sindacato di legittimità, le deduzioni che, pur formulate come vizio di motivazione, si risolvono nella prospettazione di una versione alternativa dei fatti processuali. 6.3. Sempre in relazione ai vizi motivazionali, deve invero considerarsi che la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ha ritenuto tali da determinare una diversa decisione, ma non inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo - lo si ripete - l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione ( Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). 7. Tanto premesso, il quarto motivo è aspecifico e di tenore confutativo. 7.1. La negazione della valenza di riscontro del sequestro operato presso la abitazione di UC EC per 59.750,00 euro, in danaro contante, sol perché lo stesso risulta intervenuto in epoca di molto posteriore alla chiamata, non appare fondata. In disparte ogni valutazione ai fini della legittimità della confisca, stante il protrarsi della permanenza del reato associativo non sussiste il rilevato scollamento temporale tra la chiamata e il rinvenimento delle somme, tale che possa ritenersi eliso - per ciò solo - il nesso di derivazione di detti importi dal reato stesso. Se è stato contestato al EC di essere stato a libro paga del sodalizio e di avere percepito mensilmente una retribuzione, il rinvenimento di tale importo non è elemento che possa essere ritenuto neutro rispetto alla chiamata. 16 La sentenza ha dato difatti ampio risalto, con argomentazioni logiche e complete, alla implausibilità della appartenenza di tali importi a UC EC alla luce della limitata capacità reddituale di lei, delle modalità di conservazione, valutate anomale in rapporto alla titolarità da parte della stessa di rapporti di conto corrente, ai continui flussi di danaro tra la stessa e il nipote, per cui la prima riversava mensilmente, con operazione bancaria, la somma di 1000,00 euro, mentre lo stesso faceva uso sistematico della carta bancomat della zia. 7.2. Delle conversazioni telefoniche che avrebbero supportato, secondo i Giudici di merito, il narrato del collaboratore quanto ai rapporti tra EC e gli OR, sebbene risulti all'evidenza di tenore non individualizzante quelle in cui FR Fiore riferisce a UA OR di essere "a mangiare con quelli della forestale", è stata invece valorizzata la significatività del colloquio carcerario del 12 maggio 2018 di IO OR con i suoi congiunti, in cui all'indomani del suo arresto, aveva definito EC "un santo", "dei nostri", indicandolo come colui che avrebbe potuto contribuire a scagionarlo. La spiegazione di tali espressioni offerta dalla difesa, che le ricollega ai rapporti che EC intratteneva con OR per la vicenda CA, pone una questione non consentita in questa Sede. Va invero ribadito il principio costantemente affermato a partire da Sez. U n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 01, per cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità; sicché, quando la sentenza impugnata abbia interpretato - come nel caso che occupa - fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (in termini, più d recente, Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 - 01). 8. Il quinto motivo risulta, invece, fondato. La difesa lamenta omissioni valutative nella motivazione del provvedimento impugnato che non appaiono, alla luce della prospettazione di cui in ricorso, prive di rilevanza. Anzitutto, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto dei contenuti della memoria difensiva depositata presso la cancelleria della Corte di appello in data 17 15 giugno 2023 e dei relativi allegati, comprensivi degli esiti dei riscontri alla informativa di polizia giudiziaria redatti dai Carabinieri del ROS. I temi in essa posti attengono alla entità dei controlli nei confronti dell'imprenditore EL, ritenuti in sentenza solo "pro-forma", e che sarebbero invece consistiti in mere attività amministrative di pre-collaudo dei lavori di taglio boschivo, al pari di quelli nei confronti di RE, ovvero alla causale della omissione dei controlli nei confronti di ED, che si assume essere ai tempi munito di regolare autorizzazione. In relazione a tale memoria, è stata omessa ogni specifica valutazione, sia pure in termini di irrilevanza o di necessità di verifica dei relativi allegati nel contraddittorio dibattimentale. Vero è che l'omessa valutazione di una memoria difensiva non si riverbera ex se in vizio di nullità della sentenza - come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte - e tuttavia non può negarsi che essa abbia attitudine ad influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (tra le molte, v. Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01). La centralità del tema relativo ai rapporti intrattenuti dal EC con gli imprenditori legati agli OR ha dato luogo ad una lacuna motivazionale che appare necessario colmare. 9. Parimenti fondato è il sesto motivo, nella parte in cui il ricorrente censura l'ordinanza reiettiva della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale pronunciata dalla Corte di appello in data 14 marzo 2023. In disparte i casi di riforma in peius della sentenza di primo grado, su cui vi è stata un'amplissima elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite a partire da Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487, e di escussione di una prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado - fattispecie regolata dall'art 603, comma 2, cod. proc. pen. - la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello è un istituto di carattere eccezionale, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01). Ne consegue che il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, 18 ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (in termini, tra le molte, Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022 Grosso Rv. 283522 - 01). Nel caso di specie, l'integrazione istruttoria richiesta atteneva alla vicenda AP (proprietaria boschiva che per il taglio delle piante si era rivolta ad una impresa estranea al "cartello"). L'esame di soggetti assunti in sede di investigazioni difensive avrebbe consentito - secondo la prospettazione difensiva - di lumeggiare i rapporti tra AP e il mediatore ZI, ed avere notizie sulla identità dell' impresa outsider Ciò posto la Corte di appello ha correttamente evidenziato come non potessero acquisirsi, al di là dei documenti, le dichiarazioni testimoniali raccolte in sede di investigazioni difensive ai sensi dell'art. 391-ter cod. proc. pen., dovendo procedersi mediante l'audizione diretta dei dichiaranti in contraddittorio, secondo i criteri e i limiti specificamente previsti per la formazione della prova. Di contro, la motivazione sulla non essenzialità della audizione dei medesimi testi risulta di tenore assertivo laddove si afferma che essa sia evincibile ictu ocu/i, senza alcuna ulteriore specificazione, e non è corretta giuridicamente laddove, invece di esprimere una valutazione di decidibilità "allo stato degli atti" - che è il parametro indicato dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. - la Corte territoriale valuta superflua l'integrazione in ragione della rinuncia ai medesimi testi, operata dal difensore nel corso del dibattimento di primo grado, prima della condanna. Anche con riferimento a tale aspetto, si impone un'ulteriore valutazione, previo annullamento della ordinanza impugnata. 10. Il settimo e l'undicesimo motivo, incentrato il primo su omissioni valutative della sentenza impugnata quanto ai rapporti di EC con gli OR, l'altro sulla configurabilità dei reati di cui ai capi 2 e 3, sono strettamente connessi e possono essere trattati in successione. Essi sono parzialmente fondati. Sono versate esclusivamente in fatto le questioni sollevate dalla difesa a proposito della vicenda AP, più volte richiamata, e del taglio di oltre 400 piante operato dalla ditta di UG IC presso un terreno dell'arciconfraternita di Longobucco, posto che la difesa si è limitata a fornire una alternativa - e non consentita - lettura delle finalità per cui EC avrebbe offerto il proprio interessamento. Sotto altro profilo, la sentenza ha ritenuto che EC abbia agevolato gli OR nell'acquisizione di un ruolo egemone nel settore boschivo in Sila e ha valorizzato a tal fine i rapporti diretti intrattenuti dal ricorrente con gli OR, ritenendo gli stessi consolidati e risalenti al 2011. 19 A fronte delle deduzioni difensive per cui i contatti telefonici con i predetti imprenditori sarebbero emersi per lo più dall'attività tecnica del 2017, la Corte di appello ha ritenuto particolarmente qualificanti, valorizzandole quali elementi di riscontro al narrato del collaboratore, le vicende accadute: in località AC di Pietra (in cui si imputa a EC di avere tenuto un colpevole contegno ostruzionistico, che aveva consentito agli OR, impegnati in una imponente operazione di taglio boschivo abusivo, di sottrarsi al controllo programmato dal Comando Provinciale e di avere avvertito AR OR); in località Li RU (in cui si imputa al EC di avere avvisato gli OR che ivi stavano operando, dopo aver ricevuto segnalazione dalla centrale operativa di un taglio boschivo illecito, al fine di garantire agli stessi l'impunità); in località AM (in cui si imputa al EC di avere attivato una segnalazione puramente strumentale, al fine di distogliere i colleghi della polizia territorialmente competente dallo svolgere accertamenti in relazione alla operazione Li RU di cui al punto che precede). La Corte di appello non ha tuttavia preso posizione su una serie di questioni sollevate dalla difesa proprio in relazione ai tre episodi - che integrano l'oggettività dei reati di cui ai capi 2) e 3) - non essendosi confrontata con i motivi aggiunti proposti dalla difesa e con la produzione di documenti, richiamati alle pagg. da 79 a 89 del ricorso (tabulati telefonici e relazioni di servizio, quanto alla vicenda AC Di Pietra;
autorizzazione al taglio in favore di OR ed accertamento di assenza di sconfinamenti da parte del Nucleo Investigativo di Reggio Calabria, quanto alla vicenda Li RU;
verbale di accertamento redatto dal ricorrente nei confronti dei F.11i OR e contenuto di una intercettazione ambientale in carcere in cui UA OR aveva commentato l'episodio, in relazione alla vicenda Ramundo). La Corte non ha dato riscontro ai motivi aggiunti (sviluppati alle pagg. 87 - 93 ), quanto alla deposizione del brigadiere Salerno, il quale ha riferito del contegno poco ortodosso del EC, soprattutto in relazione alla vicenda AP, senza porli in comparazione con le annotazioni di servizio dimostrative della regolarità delle attività ispettive compiute dal ricorrente. Alla stregua di quanto precede, la motivazione risulta certamente carente nell'apprezzamento di elementi di riscontro cui era stata attribuita sicura valenza dimostrativa ai fini della integrazione dei reati in addebito, imponendosi, anche in relazione a tale profilo, l'annullamento con rinvio, per nuova valutazione. 20 11. L'ottavo motivo, avente ad oggetto la integrazione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa di cui al capo 1, nei suoi requisiti di struttura oggettivi, è strettamente correlato al motivo che precede ed è in parte fondato. 11.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno radicato il principio per cui è configurabile il concorso cd. esterno nel reato di associazione di stampo mafioso in capo alla persona che, priva della affectio societatis e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso (Sez.U, n. 22327 dei 30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224181 - 01 in cui la Corte ha precisato che la prova del concorso esterno nel reato associativo deve avere ad oggetto gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa e che i riscontri relativi alle chiamate in reità o correità debbono avere carattere individualizzante). Il concorso esterno è necessariamente ancorato, dunque, ad un modello «causalmente orientato» che presuppone: a) un requisito negativo, ossia il non inserimento del soggetto nel gruppo;
b) un requisito positivo, dato dalla «ricostruzione di una condotta capace di realizzare un incremento tangibile del macro-evento rappresentato dalla esistenza e permanenza della associazione» (tra le molte, Sez. n. 49744 del 07/12/2022, Petrillo, Rv. 283840 - 01, la quale ha anche precisato che la verifica, da operare "ex post", del contributo causale riconducibile alla condotta atipica del concorrente esterno deve essere apprezzata in relazione alle finalità tipiche dell'associazione, prescindendo dalle condizioni di eventuale "fibrillazione" o crisi strutturale che rendono ineludibile l'intervento esterno per la prosecuzione dell'attività; Sez. 6 n. 8674 del 24.1.2014, Rv. 258807). Di seguito, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671 - 01 hanno ulteriormente puntualizzato come l'efficienza causale, in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo, costituisca elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, di tal che non è sufficiente una valutazione ex ante del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento ex post, in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente. 11.2. Tanto premesso, allo stato non è identificabile in modo chiaro, alla luce dei materiali cognitivi sin qui sinteticamente richiamati e delle carenze 2 1 motivazionali enucleate nel paragrafo che precede, se la "contiguità compiacente" del EC verso gli OR, ove pure costoro risultassero tutti esponenti di spicco del gruppo 'ndranghetista, si sia tradotta in un contributo dotato di rilevanza causale in termini di rafforzamento e di conservazione del gruppo stesso, secondo una verifica che va effettivamente operata ex post. Detto altrimenti, non è dato cogliere dalla motivazione della sentenza impugnata se la condotta tenuta nel corso del tempo da MI EC - ossia gli omessi controlli nei confronti delle imprese del cartello o quelli strumentalmente operati per dissuadere le imprese concorrenti - abbia avuto una effettiva incidenza causale sulla conservazione del sodalizio, permettendo effettivamente agli OR di rafforzare l'egemonia delle loro imprese nel settore boschivo. Così come non è stata spiegata l'appartenenza degli imprenditori che EC avrebbe favorito al cartello del comparto boschivo, non essendo stati acquisiti elementi dimostrativi di una loro intraneità alla 'ndrina di san NI in Fiore (e, anzi, le assoluzioni intervenute, seppur non definitive, sembrano dimostrative del contrario). 12. Il decimo motivo è fondato. 12.1.Ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, per orientamento giurisprudenziale consolidato, occorre che l'agente, pur in assenza dell "affectio societatis" e, cioè, della volontà di far parte dell'associazione di stampo mafioso, sia consapevole dell'esistenza della stessa e del contributo causale recato dalla propria condotta alla sua conservazione o al suo rafforzamento;
che agisca cioè con la volontà di fornire un apporto per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio. Deve, al contrario, escludersi la sufficienza del dolo eventuale, inteso come mera accettazione, da parte del concorrente, del rischio del verificarsi, insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti, dell'evento, ritenuto invece solamente probabile o possibile (Sez. 5, n. 26589 del 23/02/2018, V., Rv. 273356 - 01). 12.2. Anche con riferimento a tale profilo, quand'anche dovessero essere emendate le lacune motivazionali di cui ai paragrafi che precedono, e dovesse ritenersi dimostrata la rilevanza causale della condotta di concorso esterno ai fini del rafforzamento del sodalizio, dovrebbe anche spiegarsi se EC abbia agito con la consapevolezza del patto criminale stretto dagli OR con le imprese del preteso cartello e con la mafia cirotana e, dunque, con la consapevolezza di favorire il sodalizio;
ovvero se egli abbia agito a beneficio degli imprenditori OR, pur conoscendo genericamente l'esistenza di rapporti collusivi degli stessi con la criminalità organizzata, ma nell'ambito di un rapporto di natura 22 • essenzialmente sinallagmatica, esclusivamente proiettato verso il conseguimento di una contropartita economica - la retribuzione che avrebbe mensilmente percepito - per sé. Ed invero, la nnafiosità degli OR, stante l'epoca recentissima della condanna nei loro confronti, peraltro divenuta definitiva a carico di uno solo di essi ed in epoca successiva alla condanna, non può presumersi nota al ricorrente in ragione dei soli rapporti collusivi che essi avevano intrattenuto, né può razionalmente evincersi dall'assunzione del ruolo di confidente da parte di IO OR in relazione alla vicenda CA. In sentenza, la prova dell'elemento psicologico è stata argomentata: - dalle acquisizioni della informativa TI (prodotta con il consenso della difesa), nel corso della quale furono captate conversazioni a partire dal dicembre 2013 tra EC e l'allora comandante provinciale EL, il quale gli aveva partecipato una delega della DDA di Catanzaro, trasmessagli dal ROS, riguardante le ditte boschive di CC, NP e OR - della deposizione del brigadiere Salerno, che avrebbe riferito della mafiosità, nota ai suoi colleghi, degli OR e del loro collegamento con IO NA Ferrazzo, boss di Mesoraca;
- dalle deposizioni dei carabinieri OT e AR, militari che operavano presso la Stazione di Cava Di Melis, dei quali, il primo riferiva che, parlando con EC, dopo che si erano incontrati con OR laddove era in atto un taglio boschivo, avrebbe appreso dalle stesse parole del ricorrente che gli OR si rivolgevano a lui per avere protezione, perché IG e l'altro fratello appartenevano alla criminalità organizzata, circostanze che AR aveva confermato. La Corte è rimasta tuttavia silente, a fronte delle censure difensive, sviluppate nell'ambito dei motivi aggiunti e suffragate da documentazione, per cui: - il carabiniere OT ebbe a negare che EC potesse avere favorito taluno degli OR, precisando di avere appreso da fonti giornalistiche quanto aveva in precedenza dichiarato. - l'intercettazione del colloquio tra OT e CA era stata autorizzata limitatamente ai colloqui in cui era parte anche EC, come da decreto autorizzativo (all. 6 del ricorso), sicché deve ritenersi inutilizzabile il relativo contenuto. E' vero che la difesa non si è confrontata con la motivazione della sentenza nella parte in cui fa riferimento alla delega di indagini della DDA di Catanzaro, ma si tratta di un passaggio motivazionale della decisione impugnata assolutamente stringato e poco esplicativo. 23 13. Alla stregua di tutto quanto precede, permangono lacune nel percorso ricostruttivo della decisione impugnata, quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente, che impongono l'annullamento della decisione con rinvio alla Corte di appello per nuova valutazione, da compiere nel rispetto delle direttrici sopra indicate. Restano assorbiti gli ulteriori motivi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro Così deciso il 9/10/2024
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita' la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Alessandro Diddi il quale si è riportato ai motivi di ricorso, richiamando la documentazione allegata e ha chiesto disporsi l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone del 9 dicembre 2020 con cui MI EC: Penale Sent. Sez. 6 Num. 4519 Anno 2025 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 09/10/2024 - è stato ritenuto responsabile del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso ai sensi degli artt. 110, 416-bis cod. pen. - così riqualificato il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) e ritenuto in esso assorbito il reato di cui all'art. 378 cod. pen. indicato al capo 2) - nonché dei reati di cui agli artt. 326 e 328 cod. pen. aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., contestati ai capi 2) e 3) della rubrica e, esclusa la circostanza aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416-bis cod. pen., riconosciuto il vincolo della continuazione, è stato condannato alla pena di anni tredici di reclusione;
sono state applicate nei suoi confronti le pene accessorie dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e dell'interdizione legale durante l'esecuzione della pena detentiva;
- è stata ordinata la sottoposizione alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni, da eseguirsi a pena espiata;
- è stata disposta la confisca del denaro in sequestro. La sentenza impugnata ha confermato l'impianto di quella di primo grado. Vi sono ricostruite le condotte con cui MI EC, maresciallo comandante della Stazione dei carabinieri forestali di Cava di Melis, nel comune di Longobucco, favoriva le imprese di UA, IO, AR e IG OR, ed affiliati alla 'ndrina di San NI in Fiore, le quali avevano assunto in agro silano un ruolo egemone nel settore del taglio boschivo, dando vita con altre ad un "cartello" che si assicurava la sistematica aggiudicazione degli appalti, anche con atti di concorrenza sleale e mediante il ricorso al metodo mafioso, in ciò venendo favoriti dal locale di Cirò, facente capo a EN RO, legato alla associazione FA- LA. Alla cassa comune del sodalizio (c.d. bacinella) le imprese aggiudicatarie degli appalti riversavano parte dei proventi, lucrando in special modo dai tagli abusivi eseguiti sui medesimi lotti di terreno. Secondo la ricostruzione della sentenza impugnata, EC avrebbe effettuato controlli mirati e strumentali nei confronti di imprese esterne al sistema di gestione illecita della cosca cirotana ed avrebbe invece omesso controlli dovuti nei confronti delle imprese del "cartello", denunciando gli OR quando non poteva esimersi dal farlo, o limitandosi a deferirli per meri illeciti amministrativi. Sono poi state attribuite al ricorrente specifiche condotte di omissione di atti di ufficio (capi 2 e 3) ovvero rivelazioni di segreti inerenti all'ufficio ricoperto. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, con atto del proprio difensore, in cui sono articolati tredici motivi, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 238-bis e 192 cod. proc. pen., e vizio di motivazione per avere la sentenza omesso di motivare con riferimento alla esistenza della c.d. "mafia dei boschi", che è stata ritenuta sulla scorta delle sole dichiarazioni del collaboratore di giustizia FR OL, sebbene non supportate da riscontri estrinseci quanto a: a) l'esistenza del monopolio del settore boschivo garantito originariamente da EN RO, caratterizzato dalla creazione di un "cartello" di imprenditori silani;
b) la sistematica turbativa delle gare di appalto da parte dell'impresa degli OR, asseritamente subentrati a RO;
c) il condizionamento che sarebbe stato esercitato dagli stessi OR sugli imprenditori che intendevano operare nel medesimo territorio. La vicenda processuale degli OR, imputati nel procedimento denominato "TI", ma mai destinatari di misure di prevenzione, non si è ancora definita con sentenza irrevocabile e, degli imprenditori che farebbero parte del cartello guidato dai predetti, sono stati assolti, IG SS dal reato di affiliazione al sodalizio mafioso, NO CC e EN EL da due episodi di turbativa di gara. Nessun elemento avvalorativo delle dichiarazioni di OL si desume da quelle dei collaboratori EP LI, AD OG, ID NN. 2.2. Vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 192, comma 3, e 238-bis e cod. proc. pen., per avere la sentenza omesso di motivare in relazione alle censure mosse dalla difesa alle dichiarazioni di FR OL, il quale ha in altri giudizi accusato persone che sono state prosciolte per la genericità delle sue dichiarazioni, quali FR GA dal reato associativo ex art. 416 bis cod. pen. e IG SS, a sua volta indicato come partecipe del sistema monopolistico nel settore boschivo. Anche il meccanismo di computo della percentuale che gli imprenditori avrebbero dovuto versare alla cassa del clan (c.d. bacinella) denota la scarsa credibilità intrinseca del propalante, posto che, detratti tali versamenti, non sarebbero residuati, per le imprese, margini di profitto sufficienti a coprire i costi. 2.3. Violazione di legge ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di motivare in relazione al contestato giudizio di attendibilità di FR VE quanto alla responsabilità di MI EC, con riguardo ai seguenti profili del suo narrato: a) la limitatezza del patrimonio conoscitivo di OL, tratto in arresto nel 2011 e la tardività della chiamata nei confronti del ricorrente, risalente al 2017 e, peraltro, di molto successiva alla redazione del verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione;
b) l'erroneo riconoscimento fotografico del ricorrente da parte del collaboratore, peraltro indotto da una domanda suggestiva del Pubblico Ministero;
c) l'attribuzione al ricorrente di un nomignolo ("Carrninuzzo") con cui lo stesso non 3 era mai stato appellato;
d) la mancata indicazione nominativa, da parte del collaboratore, dei comandanti delle altre stazioni dei Carabinieri Forestali, su cui EC avrebbe esercitato pressioni, al fine di indurli a non effettuare controlli sui tagli abusivi;
e) la mancanza di captazioni che attestino condotte criminose, benché EC sia stato a lungo sottoposto ad attività intercettiva, nonché di servizi di osservazione significativi al riguardo. 2.4. Violazione di legge ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per avere la Corte omesso di motivare in relazione al censurato giudizio di attendibilità estrinseca di FR OL, quanto alla responsabilità di MI EC. Non offrirebbe alcun riscontro oggettivo alle accuse di OL il rinvenimento, nel 2018, presso l'abitazione di UC EC, zia del ricorrente, del danaro in contanti che è stato sottoposto a confisca, mancando ogni nesso di derivazione di tali importi da condotte risalenti ad otto anni prima, mentre le conversazioni telefoniche che avrebbero supportato, secondo i Giudici di merito, il narrato del collaboratore quanto ai rapporti tra EC e gli OR sono non individualizzanti, ovvero di tenore equivoco o si riferiscono alle indagini che il maresciallo EC stava conducendo su una dipendente della Regione Calabria, ET CA, arrestata per il reato di induzione indebita di cui all'art. 319- quater cod. pen., vicenda in relazione alla quale IO OR aveva assunto il ruolo di confidente. 2.5. Violazione di legge ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione, per avere la sentenza omesso di motivare o illogicamente motivato, ai fini del giudizio di attendibilità intrinseca di FR OL, in ordine ai rapporti di EC con gli imprenditori CC, EL, GA e ED, ritenuti legati al cartello degli OR, dediti al taglio abusivo, dei quali i primi due sono stati assolti dal reato associativo e dai reati fine con sentenza irrevocabile. In ogni caso, la Corte di merito non ha tenuto conto dei riscontri all'informativa, redatti dai Carabinieri del ROS, depositati in allegato ad una memoria prodotta in data 15 giugno 2023, richiamati nei motivi aggiunti allegati al ricorso, da cui risulta che i controlli nei confronti di EL, ritenuti "pro- forma", erano mere attività amministrative di pre-collaudo dei lavori di taglio boschivo appaltati dal Comune di Longobucco, delegate alla sua Stazione e ha inopinatamente svalutato le segnalazioni a carico degli imprenditori per i tagli abusivi. Analoghe omissioni motivazionali si registrano: a) quanto ai rapporti tra EC e l'imprenditore GA, pure destinatario di attività di precollaudo e comunque estraneo al sodalizio "mafia dei boschi"; b) quanto ai rapporti tra EC 4 e l'imprenditore ED, che era peraltro munito di regolare autorizzazione al taglio. 2.6. Vizi di motivazione e violazione di legge processuale ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen., per avere la sentenza omesso di motivare o illogicamente motivato, ai fini del giudizio di attendibilità estrinseca di FR OL, in ordine ai rapporti di EC con imprenditori legati agli OR. Violazione di legge con riguardo alla ordinanza della Corte di appello del 14 marzo 2023. I rapporti di EC con gli OR, ritenuti in sentenza consolidati e risalenti al 2011, riguardano solo i fratelli IO e AR e sono emersi dall'attività tecnica solo a partire dalla fine dell'anno 2017, benché le intercettazioni fossero state avviate nel 2013, mentre non consta che EC abbia mai conosciuto EN RO. Tra le attività di favoreggiamento indiretto reso agli OR, inconferente è la vicenda di RO AP (rivoltasi a una impresa estranea al "cartello"), posto che il colloquio valorizzato dalla Corte di appello è intercorso tra il mediatore ZI - estraneo alla indagine "TI" - e OR. La Corte ha disatteso la richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, con riguardo all'esame dei soggetti assunti in sede di investigazioni difensive, avendo erroneamente ritenuto che i loro nominativi fossero già inseriti nella lista testi della difesa e che la sopravvenuta rinuncia alla loro audizione,. nel dibattimento di primo grado, fosse indicativa della superfluità della loro testimonianza. 2.7. Violazione di legge processuale in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. e vizi di motivazione per avere la sentenza omesso di motivare o illogicamente motivato, ai fini del giudizio di attendibilità estrinseca di FR OL, in ordine ai rapporti di EC con gli OR. Le vicende relative ai terreni AC Di TR, Li RU e AM sono state sbrigativamente liquidate dalla Corte, che le ha ritenute integrative dei reati di cui ai capi b) e c), a fronte di una serie di rilievi evidenziati nei motivi aggiunti, in cui la difesa si era doluta del travisamento in cui era incorso il primo Giudice. 2.8. Violazione di legge ex artt. 110 e 416-bis cod. pen. ed omessa motivazione in ordine alla integrazione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa. I fatti riferiti da OL sono anteriori al 2011 - epoca a partire dalla quale è contestata la condotta riqualificata in sentenza nel reato di concorso esterno ex art. 416-bis cod. pen. - ed inconferenti sono gli episodi risalenti al 2017, anche per i rilievi formulati sub paragrafo 2.7. Il collaboratore non ha espresso un contributo dotato di rilevanza causale rispetto alla conservazione del sodalizio di Belvedere NE, facente capo a OL, mentre gli OR erano solo collusi con tale gruppo. I fatti oggetto dei capi 2) e 3) non hanno alcuna rilevanza dimostrativa in quanto la vicenda in località Li RU non concerne neppure un taglio abusivo e neppure può essere enfatizzato il contributo agevolativo di EC al taglio abusivo di 15.000 piante in località AC Di TR - pur se effettivamente riferibile agli OR - in quanto il ricorrente risulta essere intervenuto in loco un solo giorno. La Corte non ha tuttavia vagliato i motivi aggiunti con riguardo a: - le dichiarazioni accusatorie di UR - a sua volta indagato per il reato di cui all'art. 328 cod. pen. - valorizzate dalla Corte di merito, senza considerare gli attestati di encomio rilasciati al ricorrente per le ordinarie attività di prevenzione e repressione dei reati;
- la deposizione del brigadiere Salerno, enfatizzata dai Giudici di merito senza considerare le annotazioni di servizio dimostrative della regolarità delle attività ispettive compiute dal ricorrente (par. n. 12 dei motivi aggiunti) 2.9. Violazione di legge ex artt. 110 e 416-bis cod. pen., e vizi di motivazione, per avere la Corte omesso di motivare o apparentemente motivato in ordine all'elemento psicologico del reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Quand'anche avesse adiuvato gli OR, EC non era a conoscenza del patto criminale stretto da costoro con le imprese del preteso cartello favorito dalla mafia cirotana, né poteva esserlo per il suo ruolo di investigatore, in quanto non è stato mai delegato a svolgere indagini di mafia. A parte il colloquio in cui IO OR aveva affermato che EC era "nostro", la prova che egli fosse a libro paga del sodalizio sarebbe stata desunta solo dal numero e dal taglio delle banconote rinvenute presso l'abitazione della zia. Quanto alle deposizioni del brigadiere Salerno, del carabiniere OT e del carabiniere AR, la sentenza è silente sui motivi aggiunti, in cui si era come OT avesse negato che EC potesse favorire gli OR e che i predetti militari avevano solo riferito di notizie giornalistiche. In ogni caso, il colloquio registrato tra OT e CA su questi temi non sarebbe utilizzabile, in quanto le intercettazioni erano state autorizzate limitatamente ai colloqui di cui sarebbe stato partecipe EC. 2.10. Violazione di legge ex artt. 110 e 416-bis, comma 4, cod. pen. e vizi di motivazione, per avere la Corte omesso di motivare o apparentemente motivato in ordine all'aggravante del carattere armato dell'associazione, senza richiamare i titoli giudiziari che fondano tale assunto. 6 2.11. Violazione di legge ex artt. 326, 328, 378 e 416-bis.1 cod. pen. e Vizi di motivazione, per avere la sentenza omesso di motivare o contraddittoriamente motivato in ordine alla configurabilità dei reati di cui ai capi 2) e 3). Viene fatto rinvio, sul punto, al par.
2.7. in quanto di tratta degli stessi fatti costitutivi della condotta di concorso esterno. Tali reati avrebbero dovuto essere ritenuti assorbiti in quello di cui al capo 1), al pari del favoreggiamento, in quanto estrinsecazioni della stessa condotta di concorso esterno. Nella vicenda Li RU, EC non diffuse alcuna notizia coperta da segreto nel contattare gli OR, essendosi limitato a chiedere notizie da persone informate dei fatti al fine di avviare una successiva attività investigativa. 2.12 Violazione di legge ex art. 62-bis cod. pen. e vizi di motivazione, per avere la sentenza apparentemente ed illogicamente motivato con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il diniego, fondato sulla considerazione che i fatti risultano commessi nell'esercizio e con approfittamento delle funzioni di pubblico ufficiale, tiene conto della sola gravità del fatto e non invece di tutti i parametri enunciati dall'art. 133 cod. pen. e, in ogni caso, non è coerente con l'irrogazione di una pena prossima al minimo edittale. 2.13. Violazione di legge ex artt. 240, 240-bis cod. pen., 199 e 181 cod. proc. pen., per avere la Corte - anche attraverso prove inutilizzabili o travisate nel loro contenuto - illogicamente motivato con riferimento alla ricorrenza dei presupposti della confisca. La tesi accusatoria, fondata sulle dichiarazioni del collaboratore OL, non può trovare riscontro nel rinvenimento degli importi di 7.000,00 euro, sequestrati presso la sua abitazione, e di 60.000,00 euro, sequestrati presso l'abitazione di UC EC, in esito ad attività perquirente, nel 2018, in quanto il propalante si è riferito a condotte tenute fino al 2011, dunque ad epoca notevolmente anteriore a quella dei sequestri. Il teste RI ha escluso di avere rilevato alcun tipo di sproporzione nella gestione patrimoniale della famiglia EC (come specificato a pag. 213 e ss. della memoria) e anche la consulenza prodotta dalla difesa ha dato conto della congruità di tali importi con la situazione patrimoniale del ricorrente e della moglie. Il ricorrente ha spiegato la genesi dell'accumulo ed indicato ragioni plausibili della tenuta di danaro contante in casa (necessità di acquisto di un regalo di nozze per la cognata;
programmato viaggio in Albania), assertivamente sconfessate dalla Corte con riferimento al mancato riferimento a tale causale nel colloquio carcerario intercettato ed ai limiti di tracciabilità del danaro contante in caso di espatrio. 7 Quanto alle somme rinvenute presso la abitazione da UC EC, risultano patologicamente inutilizzabili le plurime e contradditorie giustificazioni dalla stessa rese, in quanto provenienti da prossimo congiunto dell'indagato senza il previo avvertimento di cui all'art. 199 cod. proc. pen. Le consulenze prodotte hanno poi dimostrato come la stessa EC avesse chiuso i conti e prelevato i saldi, per una cifra superiore a quella caduta in sequestro, mai riversata su alcun conto bancari, e che, quanto alle uscite, l'anziana donna ed il marito erano estremamente parsimoniosi, ovvero dediti ad un "risparmio estremo". Di nessuna valenza dimostrativa, quanto alla promiscuità di patrimonio tra zia e nipote, può ritenersi il contenuto delle frasi intercettate presso il carcere, ove MI EC aveva detto alla moglie "se trovano i soldi fanno lo scoop"; ed ancora "se ti serve una cosa, vai e li prendi". 3. Il Sostituto Procuratore generale ha concluso nei termini di cui in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Va premesso, al fine di evitare inutili ripetizioni, che i motivi da 1 a 7, laddove deducono vizio di violazione di legge in relazione all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., con riguardo alla chiamata in correità del collaboratore OL, sono inammissibili. E' principio costante di questa Corte di legittimità che la regola di valutazione probatoria codificata da tale disposizione, sulla necessità di elementi confermativi dell'attendibilità del chiamante, non è prevista a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza, sicché non è configurabile l'inosservanza di cui all'art. 606, comma 1, lett. c, cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, in motivazione;
Sez. 6, n. 4119 del 30/04/2019, dep. 2020, Romeo Gestioni S.p.a., Rv. 278196-02). 3. Con riguardo ai residui vizi di motivazione, il primo motivo verte sulla chiamata del collaboratore OL, con riferimento alla esistenza della c.d. mafia dei boschi "affermata attraverso le dichiarazioni di FR O". Al di là del fatto che, sia pure non dichiaratamente, le censure tendono a contestare l'esistenza stessa del sodalizio - tema non devoluto in appello e perciò 8 inammissibile - va osservato quanto segue a proposito del giudizio di attendibilità del collaboratore. La difesa lamenta la mancata effettuazione della verifica c.d. "a tre tempi", secondo i principi affermati dalle Sezioni Unite, assumendo che le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia non siano state esaminate secondo i parametri della credibilità soggettiva, della attendibilità intrinseca e della riscontrabilità oggettiva (v. Sez. U, n. 20804 del 29/11/201, dep. 2013, LI, Rv. 255145 - 01 e, in epoca recente, Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676 - 01). In realtà, più che evidenziare la violazione di una scansione valutativa, che le stesse Sezioni Unite LI hanno precisato non essere rigida, giacché l'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. non detta una stringente sequenza logico temporale, la difesa lamenta che lo stesso sia sfornito di riscontri estrinseci. Invero, quanto alla esistenza del sodalizio, sono stati analiticamente individuati dalla Corte i seguenti profili di convergenza: a) le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, ER, OG e NN: al riguardo, le deduzioni difensive sul contenuto non individualizzante dei riscontri non hanno pregio. L'esistenza, riferita da ER, di cointeressenze di UA OR con la famiglia di 'ndrangheta AN Aracri, avente una diversa zona elettiva di influenza rispetto a San NI in Fiore, non esclude che, anche secondo il narrato di questo collaboratore, OR aveva operato numerosi disboscamenti (in Cutro) grazie alle amicizie con i forestali, di cui riusciva ad evitare i controlli. Egualmente è a dirsi per le dichiarazioni di OG e NN, i quali hanno riferito della posizione dominante acquisita nel taglio dei boschi dagli OR, i quali erano collegati ai vari clan di 'ndrangheta operanti sotto la cupola dei FA-LA. Del resto, fermo restando che costituisce riscontro qualsiasi elemento o dato probatorio corroborativo della chiamata, sia rappresentativo che logico, e che non è necessario che abbia le connotazioni di una prova "autosufficiente" del fatto, anche perché, diversamente, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata stessa (tra le moltissime, Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, LA, Rv. 276744 - 01), non può pretendersi una perfetta sovrapponibilità tra le chiamate, specie quando il tema di prova sia, non la condotta di partecipazione del singolo, quanto l'esistenza di una realtà multiforme e complessa quale una associazione per delinquere. In tal caso, ove le diverse ricostruzioni evidenzino un nucleo di caratteri comuni, non ha neppure senso ricercare un contenuto individualizzante dei riscontri. 9 Ne consegue che privo di alcun pregio è il rilievo che le ulteriori chiamate non riscontrano quelle di OL per il fatto che esse non si diffondono sulle modalità di condizionamento delle gare di appalto. b) le dichiarazioni rese dall'imprenditore Renato Fratto, il quale ha riferito del coinvolgimento degli OR in attività illecite legate allo sfruttamento del settore boschivo, della costituzione di un cartello di imprese fiancheggiatrici della 'ndrangheta, dello sfruttamento della forza di intimidazione derivante dalla loro appartenenza al contesto criminale al fine di assicurarsi le gare di appalto in tale ambito con il massimo profitto e ha infine narrato delle azioni intimidatorie che egli aveva subito in prima persona per essersi discostato dagli accordi raggiunti con gli OR;
c) una ponderosa mole di captazioni riportate alle pagg. 142 e ss. della sentenza di primo grado, richiamate per relationem nella sentenza impugnata;
d) i plurimi episodi (emblematica la vicenda AP) che, nella sentenza impugnata, denotano l'esistenza di un cartello di imprese capace di interferire sul mercato dei tagli boschivi. Deve poi considerarsi che le due pronunce di merito, tra loro conformi, si integrano a formare un unitario corpo argomentativo, sicché ulteriori elementi corroborativi si evincono dalle sentenze richiamate dal Tribunale, germinate dall'indagine "TI", delle quali è divenuta definitiva quella nei confronti di EN RO e di NI OR, condannati, il primo in quanto vertice del locale di Cirò, il secondo per il ruolo di collettore delle estorsioni riscosse dagli imprenditori boschivi silani destinate a confluire nella c.d. bacinella del clan di Belvedere NE ( Sez. 2, n. 34126 del 05/06/2024, LA, Rv. 286921 - 05). 4. Il secondo motivo, sempre inerente al contenuto delle dichiarazioni rese da OL relativamente alla esistenza del sodalizio "mafia dei boschi", è infondato. 4.1. A fronte del composito compendio dimostrativo delineato al paragrafo che precede, la Corte di merito ha congruamente argomentato che non rilevano, al fine di disarticolare il giudizio di credibilità del collaboratore, le assoluzioni relative a reati di turbativa di gara, ovvero la riqualificazione di taluni reati contestati agli imprenditori SS, CC, EL e GA - nel senso della esclusione dell'aggravante del metodo e/o della agevolazione mafiosa - atteso che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, non è dato evincere da tali epiloghi processuali il completo dissolvimento della rete di imprese costituenti il cartello 'ndranghetistico che aveva monopolizzato il settore boschivo in Sila. Peraltro, la genericità delle allegazioni difensive sulle ragioni di tali pronunce non permette di argomentare la mancanza di credibilità intrinseca del 10 collaboratore, che mai potrebbe dedursi dal contenuto generico delle sue dichiarazioni (sottolineato dal difensore) o dalla mancanza di riscontri individualizzanti delle sue chiamate. 4.2. Tra i profili, ripetutamente enfatizzati dalla difesa anche in ulteriori motivi del ricorso, al fine di disarticolare il ragionamento probatorio, vi sono la distanza geografica tra i luoghi di operatività della impresa degli OR, in San NI in Fiore, e Belvedere NE, ove imperava il sodalizio facente capo a OL, ma anche i limiti di competenza territoriale del comando stazione guidato dal maresciallo EC. Per converso, le sentenze di merito hanno ricostruito, con argomentazioni diffuse ed esaurienti: 1) l'intreccio di rapporti tra il clan di Belvedere e le varie consorterie che ad esso facevano riferimento, compresa la 'ndrina di San NI in Fiore, e i loro legami con il gruppo di FA LA, e ciò in un contesto criminale che, come emerge anche dalla sentenza LA, sopra citata, è connotato da sostanziale unitarietà del sodalizio 'ndranghetista, benché ripartito al suo interno in articolazioni strutturate secondo criteri territoriali e gerarchici (crimine, locali, ‘ndrine); 2) l'operatività "in rete" delle diverse Stazioni dei carabinieri forestali, che spesso interagivano in forza di meccanismi di delega ed avevano un comune coordinamento nel Comando provinciale, il quale disponeva operazioni congiunte (v. vicenda AS Li TR). In ogni caso, pare evidente che, attraverso il dedotto vizio di motivazione, le doglianze difensive tendono a sovrapporre una alternativa lettura delle risultanze processuali, non compatibile con i limiti ontologici del giudizio di legittimità. E' appena il caso di richiamare al riguardo, il principio, oramai sedimentato, per cui sono precluse alla Corte di cassazione sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sia l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, sebbene indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (tra le moltissime, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 4.3. Sotto altro profilo, alcun deficit di credibilità di OL emerge dal meccanismo di computo della percentuale che gli imprenditori avrebbero dovuto versare alla bacinella, detraendola dai profitti, come dallo stesso collaboratore descritto, né la sentenza evidenzia omissioni valutative al riguardo. A pag. 138 e ss. della sentenza di primo grado, la cui struttura motivazionale integra - come detto - quella della sentenza impugnata, è spiegato compiutamente, senza alcuna aporia logica, come il risparmio conseguito dalla imprese sul prezzo di aggiudicazione degli appalti boschivi, attraverso la 11 sottostima del valore dell'appalto e l'imposizione ai partecipanti alle gare (basate sul sistema "a rialzo", in quanto finalizzate primariamente alla vendita del legname) di margini di rialzo ristrettissimi, confluisse per larga parte nella cassa comune, come contropartita delle aggiudicazioni, che venivano propiziate dalle interferenze degli 'ndranghetisti sulle procedure ad evidenza pubblica;
ed è altresì spiegato come i più ampi margini di guadagno per le imprese aggiudicatarie derivassero dai tagli abusivi che venivano perpetrati nei lotti aggiudicati, che permettevano di acquisire considerevoli quantità di legname a costo zero. Conclusivamente, sul tema della esistenza e modus operandi della "mafia dei boschi", il ricorso ripropone una soggettiva considerazione delle risultanze istruttorie che non vale a scalfire le motivazioni diffuse, e tuttavia organiche e scevre da illogicità, dei Giudici di merito. 5. Il terzo motivo, relativo alla mancanza di credibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie di OL, con riferimento al giudizio di responsabilità di MI EC per il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, pone una serie di questioni che vanno trattate secondo criteri di ordine logico. 5.1. La difesa ha dedotto che i Giudici di merito abbiano ignorato il rilievo che il patrimonio conoscitivo di OL risulta temporalmente circoscritto agli inizi del 2011, epoca del suo arresto e da cui daterebbe la condotta di concorso esterno;
sicché tutti gli elementi valorizzati nelle sentenze di merito, relativi a fatti successivi al 2011, sarebbero inidonei a riscontrarne il propalato. Osserva il Collegio che il perimetro temporale della contestazione soprattutto quando si tratti di un reato permanente - non determina alcuna preclusione a riferire su circostanze fattuali, anche diacroniche, che abbiano comunque attinenza con il tema di prova. Neppure ha pregio la prospettazione difensiva secondo la quale avrebbe dovuto procedersi a modifica della contestazione a norma dell'art. 521 cod. proc. pen., essendo il fatto accertato diverso da quello contestato. Di contro, non vi è alcuna diversità, per quel che riguarda il reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, posto che nell'anno 2011 l'atto di imputazione individua non l'esordio della condotta, bensì la data di accertamento e, nel 2017, l'ultima manifestazione della condotta. 5.2. Deve pure escludersi che siano inutilizzabili, perché tardive, le dichiarazioni rese da OL oltre il termine di centottanta giorni, previsto per la redazione del verbale informativo dei contenuti della collaborazione, in quanto l'invocata sanzione processuale che, a norma dell'art. 16 -quater, come modificato dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001, n. 45, attinge le dichiarazioni che siano rese dal collaboratore di giustizia oltre tale finestra temporale, trova applicazione solo con riferimento alle dichiarazioni rese fuori del contraddittorio e non a quelle rese nel corso del dibattimento (in tal senso, Sez. 2, n. 34240 del 10/07/2018, Lepre, Rv. 273454 - 01). Deve invece ritenersi che il consistente iato temporale tra il momento in cui il collaboratore ha riferito i fatti e taluni episodi di riscontro imponga di procedere ad una valutazione improntata a criteri di maggiore prudenza delle dichiarazioni accusatorie, che tenga anzitutto conto delle ragioni della loro intempestività. In tal senso, questa Corte ha già avuto modo di affermare - sia pure con riferimento alla emissione di una misura cautelare personale - che sono utilizzabili le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, ma il giudice, nella motivazione, è tenuto a svolgere una valutazione particolarmente penetrante circa l'attendibilità delle stesse, che non può essere limitata alla mera ricerca dei c.d. "riscontri esterni" alla propalazione, ma deve investire anche le ragioni della tardività (Sez. 6, n. 2632 del 14/12/2021, Ruscio, Rv. 282744 - 01). A tal riguardo la Corte di appello ha ricostruito una progressione dichiarativa lineare e priva di significative discontinuità, posto che il collaboratore ha riferito: sin dal 2012, ossia a ridosso dell'avvio del percorso collaborativo, risalente al 3 febbraio 2012, della collusione di guardie forestali che consentivano i tagli abusivi con i clan locali;
nel verbale del 22 ottobre 2014, del controllo degli appalti relativi ai tagli boschivi e dei meccanismi di funzionamento, sempre con riguardo all'operato di guardie forestali che non espletavano i controlli sulle imprese del cartello, mentre controllavano quelle che non stavano ai patti;
nel 2017, di avere appreso dell'esistenza di guardie giurate che, dietro la corresponsione di uno stipendio mensile, evitavano di controllare i boscaioli alle dipendenze di UA OR e di IG MB, descrivendo specifici episodi di taglio abusivo. Dunque, le dichiarazioni del 2017 costituirebbero mere specificazioni di quelle pregresse, fermo restando che, in tutte le ricostruzioni, il nucleo centrale del racconto è rimasto, nella sostanza, invariato. I Giudici di merito hanno fatto, dunque, corretta applicazione del principio per cui la confessione e la chiamata di correo possono, senza necessariamente divenire inattendibili, attuarsi in progressione e ispessirsi nel tempo, specialmente quando i nuovi dati forniti dal chiamante non risultino in netta contraddizione con quelli in precedenza offerti, ma ne costituiscano un completamento e un'integrazione ( Sez. 6, n. 324 del 01/02/1994, Greganti, Rv. 197150 - 01). 5.3. Altra questione che conviene, per ragioni di ordine logico, qui anticipatamente trattare, in quanto in grado di disarticolare, se accolta, l'intero costrutto accusatorio, riguarda il difetto o la illogicità della motivazione quanto alla identificazione del ricorrente da parte del collaboratore. 13 I dubbi prospettati dalla difesa sono stati adeguatamente dissolti in sentenza. Intanto, va precisato che l'erroneo riconoscimento fotografico di ER è circoscritto all'esame dibattimentale, nel corso del quale il collaboratore ha riconosciuto il EC nella foto n. 54 - ritraente, invece, FR RI - salvo correggersi in seguito alla contestazione formulata dal Pubblico Ministero. La Corte di appello, in linea con il Tribunale, ha ritenuto che l'errore non fosse tale da inficiare la tenuta del propalato, sulla base di argomentazioni che appaiono congrue e coerenti. Alle pagg. 26-29 della sentenza è spiegato come, in fase predibattimentale, il collaboratore avesse riferito di una pluralità di soggetti collusi, tra forestali e guardaboschi, coinvolti nella vicenda del cartello 'ndranghetistico del settore boschivo: alcuni egli aveva visto presso il piazzale degli OR riceversi la mazzetta;
di altri, tra cui il EC, aveva appreso essere percettori di compensi in relazione alle medesime attività, nell'ordine anche di duemila euro mensili, per quanto gli era stato riferito da OR e TI. Il EC stesso egli avrebbe visto nel piazzale, senza parlargli. Dunque, l'iniziale confusione in cui ER è incorso durante il proprio esame, ragionevolmente spiegata dai Giudici di merito in funzione del tempo decorso, è stata poi superata dal dichiarante, mentre la rivisitazione di quanto inizialmente affermato, limitatamente all'avere assistito ad una dazione di danaro in favore di EC presso il piazzale della impresa boschiva degli OR, è stata ritenuta non significativa di intenti calunniatori, in quanto riduttiva delle accuse. La contestazione avrebbe dunque assolto alla funzione, che le è connaturata, di sollecitazione della memoria. E' poi reiterativa la doglianza di assenza di genuinità del riconoscimento. Le sentenze di merito hanno linearmente motivato, escludendo che possa ritenersi suggestiva la domanda posta dal Pubblico Ministero - non riportata nel verbale - in ragione dell'inciso "per come mi chiedete" contenuto nella risposta, e ciò per avere il collaboratore fornito anche l'appellativo del soggetto ed altri particolari che non potevano già appartenere al patrimonio conoscitivo degli inquirenti. E' parimenti reiterativa la questione della non corrispondenza del soprannome, indicato dal collaboratore in "Carminuzzo" in luogo di "Carminuccio", differenza che non può essere enfatizzata trattandosi, all'evidenza, di una minima variazione fonica del medesimo vezzeggiativo che - ha spiegato la Corte di appello - è stato declinato in vario modo nel rivolgersi al EC anche nei colloqui oggetto di captazione. 5.4. In relazione alla questione della capacità di EC di interferire sull'attività di altri comandi stazione - proposta ai fini del giudizio di credibilità intrinseca del collaboratore - non appare di decisiva rilevanza la mancata 14 identificazione nominativa dei comandanti che sarebbero stati contattati ai fini dei controlli. A riscontrare il narrato del propalante, quanto alla riferita capacità del ricorrente EC di interfacciarsi con altri comandi stazione e di influire sui controlli da eseguire anche da parte di stazioni del corpo forestale dei comuni dell'agro silano, sono stati valorizzati dai Giudici di merito plurimi elementi di riscontro, desunti dall'attività captativa e dalle testimonianze acquisite. Di particolare rilievo la telefonata n. 264 del 23 novembre 2013, in cui EC chiedeva al forestale Marcello Sprovieri, della stazione di San TR in Guarano, con riferimento ad una parte del territorio soggetta a rimboschimento di far lavorare OR (RE, imprenditore pregiudicato), almeno per la durata di una settimana;
seguita dall'accertamento che RE portava a compimento il taglio di un bosco abusivo. Analoga modalità operativa EC avrebbe tenuto in favore di RL ED, adiuvato per il caso intervenissero segnalazioni relative a tagli boschivi illeciti. Quanto ai controlli che, invece, EC avrebbe deliberatamente omesso, significativa è la intercettazione del 9 dicembre 2013, riscontrata dal teste EL, relativa ad un accertamento eseguito dal corpo forestale dello Stato - Stazione di Caloveto, a carico dell'impresa "Il Tronco", riconducibile agli imprenditori CC e EL, in cui lo stesso EC aveva preannunciato a quest'ultimo. che avrebbe detto ai forestali di non vedere alcunché di rilevante: "Dico qua non si vede niente, poi glielo descrivo io". 6. Nel procedere alla disamina degli ulteriori motivi, vertenti sui singoli elementi di riscontro estrinseci, appare opportuno precisare alcuni criteri di metodo che il Collegio seguirà. 6.1. I motivi, numerosi ed articolati, tendono a realizzare una frammentazione del ragionamento probatorio, con scissione dei singoli elementi indizianti e con il tentativo di confutare la valenza dimostrativa di ciascuno di essi. Tale tentativo si scontra con le consolidate regole valutative della prova indiziaria che ne impongono, invece, un apprezzamento unitario. Secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte, in presenza di un articolato compendio probatorio, non è difatti consentito limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei singoli elementi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma è necessario, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma possibilistica) e successivamente procedere ad un esame globale dei dati certi, per accertare se la astratta e relativa ambiguità di ciascuno 15 di essi isolatamente considerato, possa, in una visione unitaria, risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e cioè, con un alto grado di credibilità razionale, che sussiste anche nel caso in cui le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali o estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana ( in tal senso, tra le molte, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605 - 02; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321). 6.2. Si è voluta sollecitare, in diversi casi, con rilievi di carattere meramente confutativo, una rivalutazione anche in fatto di singoli segmenti dell'istruttoria che appaiono, invece, correttamente interpretati in sede di merito. Come detto, non potranno essere considerate, perché ontologicamente non compatibili con il sindacato di legittimità, le deduzioni che, pur formulate come vizio di motivazione, si risolvono nella prospettazione di una versione alternativa dei fatti processuali. 6.3. Sempre in relazione ai vizi motivazionali, deve invero considerarsi che la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ha ritenuto tali da determinare una diversa decisione, ma non inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo - lo si ripete - l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione ( Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 - 01). 7. Tanto premesso, il quarto motivo è aspecifico e di tenore confutativo. 7.1. La negazione della valenza di riscontro del sequestro operato presso la abitazione di UC EC per 59.750,00 euro, in danaro contante, sol perché lo stesso risulta intervenuto in epoca di molto posteriore alla chiamata, non appare fondata. In disparte ogni valutazione ai fini della legittimità della confisca, stante il protrarsi della permanenza del reato associativo non sussiste il rilevato scollamento temporale tra la chiamata e il rinvenimento delle somme, tale che possa ritenersi eliso - per ciò solo - il nesso di derivazione di detti importi dal reato stesso. Se è stato contestato al EC di essere stato a libro paga del sodalizio e di avere percepito mensilmente una retribuzione, il rinvenimento di tale importo non è elemento che possa essere ritenuto neutro rispetto alla chiamata. 16 La sentenza ha dato difatti ampio risalto, con argomentazioni logiche e complete, alla implausibilità della appartenenza di tali importi a UC EC alla luce della limitata capacità reddituale di lei, delle modalità di conservazione, valutate anomale in rapporto alla titolarità da parte della stessa di rapporti di conto corrente, ai continui flussi di danaro tra la stessa e il nipote, per cui la prima riversava mensilmente, con operazione bancaria, la somma di 1000,00 euro, mentre lo stesso faceva uso sistematico della carta bancomat della zia. 7.2. Delle conversazioni telefoniche che avrebbero supportato, secondo i Giudici di merito, il narrato del collaboratore quanto ai rapporti tra EC e gli OR, sebbene risulti all'evidenza di tenore non individualizzante quelle in cui FR Fiore riferisce a UA OR di essere "a mangiare con quelli della forestale", è stata invece valorizzata la significatività del colloquio carcerario del 12 maggio 2018 di IO OR con i suoi congiunti, in cui all'indomani del suo arresto, aveva definito EC "un santo", "dei nostri", indicandolo come colui che avrebbe potuto contribuire a scagionarlo. La spiegazione di tali espressioni offerta dalla difesa, che le ricollega ai rapporti che EC intratteneva con OR per la vicenda CA, pone una questione non consentita in questa Sede. Va invero ribadito il principio costantemente affermato a partire da Sez. U n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 01, per cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità; sicché, quando la sentenza impugnata abbia interpretato - come nel caso che occupa - fatti comunicativi, l'individuazione del contesto in cui si è svolto il colloquio e dei riferimenti personali in esso contenuti, onde ricostruire il significato di un'affermazione e identificare le persone alle quali abbiano fatto riferimento i colloquianti, costituisce attività censurabile in sede di legittimità solo quando si sia fondata su criteri inaccettabili o abbia applicato tali criteri in modo scorretto (in termini, più d recente, Sez. 1, n. 25939 del 29/04/2024, L., Rv. 286599 - 01). 8. Il quinto motivo risulta, invece, fondato. La difesa lamenta omissioni valutative nella motivazione del provvedimento impugnato che non appaiono, alla luce della prospettazione di cui in ricorso, prive di rilevanza. Anzitutto, la Corte di merito non avrebbe tenuto conto dei contenuti della memoria difensiva depositata presso la cancelleria della Corte di appello in data 17 15 giugno 2023 e dei relativi allegati, comprensivi degli esiti dei riscontri alla informativa di polizia giudiziaria redatti dai Carabinieri del ROS. I temi in essa posti attengono alla entità dei controlli nei confronti dell'imprenditore EL, ritenuti in sentenza solo "pro-forma", e che sarebbero invece consistiti in mere attività amministrative di pre-collaudo dei lavori di taglio boschivo, al pari di quelli nei confronti di RE, ovvero alla causale della omissione dei controlli nei confronti di ED, che si assume essere ai tempi munito di regolare autorizzazione. In relazione a tale memoria, è stata omessa ogni specifica valutazione, sia pure in termini di irrilevanza o di necessità di verifica dei relativi allegati nel contraddittorio dibattimentale. Vero è che l'omessa valutazione di una memoria difensiva non si riverbera ex se in vizio di nullità della sentenza - come pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte - e tuttavia non può negarsi che essa abbia attitudine ad influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (tra le molte, v. Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578 - 01). La centralità del tema relativo ai rapporti intrattenuti dal EC con gli imprenditori legati agli OR ha dato luogo ad una lacuna motivazionale che appare necessario colmare. 9. Parimenti fondato è il sesto motivo, nella parte in cui il ricorrente censura l'ordinanza reiettiva della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale pronunciata dalla Corte di appello in data 14 marzo 2023. In disparte i casi di riforma in peius della sentenza di primo grado, su cui vi è stata un'amplissima elaborazione giurisprudenziale delle Sezioni Unite a partire da Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267487, e di escussione di una prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado - fattispecie regolata dall'art 603, comma 2, cod. proc. pen. - la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello è un istituto di carattere eccezionale, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820 - 01). Ne consegue che il sindacato che il giudice di legittimità può esercitare in relazione alla correttezza della motivazione di un provvedimento pronunciato dal giudice di appello sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento non può mai essere svolto sulla concreta rilevanza dell'atto o della testimonianza da acquisire, 18 ma deve esaurirsi nell'ambito del contenuto esplicativo del provvedimento adottato (in termini, tra le molte, Sez. 3, n. 34626 del 15/07/2022 Grosso Rv. 283522 - 01). Nel caso di specie, l'integrazione istruttoria richiesta atteneva alla vicenda AP (proprietaria boschiva che per il taglio delle piante si era rivolta ad una impresa estranea al "cartello"). L'esame di soggetti assunti in sede di investigazioni difensive avrebbe consentito - secondo la prospettazione difensiva - di lumeggiare i rapporti tra AP e il mediatore ZI, ed avere notizie sulla identità dell' impresa outsider Ciò posto la Corte di appello ha correttamente evidenziato come non potessero acquisirsi, al di là dei documenti, le dichiarazioni testimoniali raccolte in sede di investigazioni difensive ai sensi dell'art. 391-ter cod. proc. pen., dovendo procedersi mediante l'audizione diretta dei dichiaranti in contraddittorio, secondo i criteri e i limiti specificamente previsti per la formazione della prova. Di contro, la motivazione sulla non essenzialità della audizione dei medesimi testi risulta di tenore assertivo laddove si afferma che essa sia evincibile ictu ocu/i, senza alcuna ulteriore specificazione, e non è corretta giuridicamente laddove, invece di esprimere una valutazione di decidibilità "allo stato degli atti" - che è il parametro indicato dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen. - la Corte territoriale valuta superflua l'integrazione in ragione della rinuncia ai medesimi testi, operata dal difensore nel corso del dibattimento di primo grado, prima della condanna. Anche con riferimento a tale aspetto, si impone un'ulteriore valutazione, previo annullamento della ordinanza impugnata. 10. Il settimo e l'undicesimo motivo, incentrato il primo su omissioni valutative della sentenza impugnata quanto ai rapporti di EC con gli OR, l'altro sulla configurabilità dei reati di cui ai capi 2 e 3, sono strettamente connessi e possono essere trattati in successione. Essi sono parzialmente fondati. Sono versate esclusivamente in fatto le questioni sollevate dalla difesa a proposito della vicenda AP, più volte richiamata, e del taglio di oltre 400 piante operato dalla ditta di UG IC presso un terreno dell'arciconfraternita di Longobucco, posto che la difesa si è limitata a fornire una alternativa - e non consentita - lettura delle finalità per cui EC avrebbe offerto il proprio interessamento. Sotto altro profilo, la sentenza ha ritenuto che EC abbia agevolato gli OR nell'acquisizione di un ruolo egemone nel settore boschivo in Sila e ha valorizzato a tal fine i rapporti diretti intrattenuti dal ricorrente con gli OR, ritenendo gli stessi consolidati e risalenti al 2011. 19 A fronte delle deduzioni difensive per cui i contatti telefonici con i predetti imprenditori sarebbero emersi per lo più dall'attività tecnica del 2017, la Corte di appello ha ritenuto particolarmente qualificanti, valorizzandole quali elementi di riscontro al narrato del collaboratore, le vicende accadute: in località AC di Pietra (in cui si imputa a EC di avere tenuto un colpevole contegno ostruzionistico, che aveva consentito agli OR, impegnati in una imponente operazione di taglio boschivo abusivo, di sottrarsi al controllo programmato dal Comando Provinciale e di avere avvertito AR OR); in località Li RU (in cui si imputa al EC di avere avvisato gli OR che ivi stavano operando, dopo aver ricevuto segnalazione dalla centrale operativa di un taglio boschivo illecito, al fine di garantire agli stessi l'impunità); in località AM (in cui si imputa al EC di avere attivato una segnalazione puramente strumentale, al fine di distogliere i colleghi della polizia territorialmente competente dallo svolgere accertamenti in relazione alla operazione Li RU di cui al punto che precede). La Corte di appello non ha tuttavia preso posizione su una serie di questioni sollevate dalla difesa proprio in relazione ai tre episodi - che integrano l'oggettività dei reati di cui ai capi 2) e 3) - non essendosi confrontata con i motivi aggiunti proposti dalla difesa e con la produzione di documenti, richiamati alle pagg. da 79 a 89 del ricorso (tabulati telefonici e relazioni di servizio, quanto alla vicenda AC Di Pietra;
autorizzazione al taglio in favore di OR ed accertamento di assenza di sconfinamenti da parte del Nucleo Investigativo di Reggio Calabria, quanto alla vicenda Li RU;
verbale di accertamento redatto dal ricorrente nei confronti dei F.11i OR e contenuto di una intercettazione ambientale in carcere in cui UA OR aveva commentato l'episodio, in relazione alla vicenda Ramundo). La Corte non ha dato riscontro ai motivi aggiunti (sviluppati alle pagg. 87 - 93 ), quanto alla deposizione del brigadiere Salerno, il quale ha riferito del contegno poco ortodosso del EC, soprattutto in relazione alla vicenda AP, senza porli in comparazione con le annotazioni di servizio dimostrative della regolarità delle attività ispettive compiute dal ricorrente. Alla stregua di quanto precede, la motivazione risulta certamente carente nell'apprezzamento di elementi di riscontro cui era stata attribuita sicura valenza dimostrativa ai fini della integrazione dei reati in addebito, imponendosi, anche in relazione a tale profilo, l'annullamento con rinvio, per nuova valutazione. 20 11. L'ottavo motivo, avente ad oggetto la integrazione del reato di concorso esterno in associazione mafiosa di cui al capo 1, nei suoi requisiti di struttura oggettivi, è strettamente correlato al motivo che precede ed è in parte fondato. 11.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno radicato il principio per cui è configurabile il concorso cd. esterno nel reato di associazione di stampo mafioso in capo alla persona che, priva della affectio societatis e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisca un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso (Sez.U, n. 22327 dei 30/10/2002, dep. 2003, Carnevale, Rv. 224181 - 01 in cui la Corte ha precisato che la prova del concorso esterno nel reato associativo deve avere ad oggetto gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa e che i riscontri relativi alle chiamate in reità o correità debbono avere carattere individualizzante). Il concorso esterno è necessariamente ancorato, dunque, ad un modello «causalmente orientato» che presuppone: a) un requisito negativo, ossia il non inserimento del soggetto nel gruppo;
b) un requisito positivo, dato dalla «ricostruzione di una condotta capace di realizzare un incremento tangibile del macro-evento rappresentato dalla esistenza e permanenza della associazione» (tra le molte, Sez. n. 49744 del 07/12/2022, Petrillo, Rv. 283840 - 01, la quale ha anche precisato che la verifica, da operare "ex post", del contributo causale riconducibile alla condotta atipica del concorrente esterno deve essere apprezzata in relazione alle finalità tipiche dell'associazione, prescindendo dalle condizioni di eventuale "fibrillazione" o crisi strutturale che rendono ineludibile l'intervento esterno per la prosecuzione dell'attività; Sez. 6 n. 8674 del 24.1.2014, Rv. 258807). Di seguito, Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231671 - 01 hanno ulteriormente puntualizzato come l'efficienza causale, in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo, costituisca elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, di tal che non è sufficiente una valutazione ex ante del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento ex post, in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente. 11.2. Tanto premesso, allo stato non è identificabile in modo chiaro, alla luce dei materiali cognitivi sin qui sinteticamente richiamati e delle carenze 2 1 motivazionali enucleate nel paragrafo che precede, se la "contiguità compiacente" del EC verso gli OR, ove pure costoro risultassero tutti esponenti di spicco del gruppo 'ndranghetista, si sia tradotta in un contributo dotato di rilevanza causale in termini di rafforzamento e di conservazione del gruppo stesso, secondo una verifica che va effettivamente operata ex post. Detto altrimenti, non è dato cogliere dalla motivazione della sentenza impugnata se la condotta tenuta nel corso del tempo da MI EC - ossia gli omessi controlli nei confronti delle imprese del cartello o quelli strumentalmente operati per dissuadere le imprese concorrenti - abbia avuto una effettiva incidenza causale sulla conservazione del sodalizio, permettendo effettivamente agli OR di rafforzare l'egemonia delle loro imprese nel settore boschivo. Così come non è stata spiegata l'appartenenza degli imprenditori che EC avrebbe favorito al cartello del comparto boschivo, non essendo stati acquisiti elementi dimostrativi di una loro intraneità alla 'ndrina di san NI in Fiore (e, anzi, le assoluzioni intervenute, seppur non definitive, sembrano dimostrative del contrario). 12. Il decimo motivo è fondato. 12.1.Ai fini della configurabilità dell'elemento psicologico del reato di concorso esterno in associazione di stampo mafioso, per orientamento giurisprudenziale consolidato, occorre che l'agente, pur in assenza dell "affectio societatis" e, cioè, della volontà di far parte dell'associazione di stampo mafioso, sia consapevole dell'esistenza della stessa e del contributo causale recato dalla propria condotta alla sua conservazione o al suo rafforzamento;
che agisca cioè con la volontà di fornire un apporto per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio. Deve, al contrario, escludersi la sufficienza del dolo eventuale, inteso come mera accettazione, da parte del concorrente, del rischio del verificarsi, insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti, dell'evento, ritenuto invece solamente probabile o possibile (Sez. 5, n. 26589 del 23/02/2018, V., Rv. 273356 - 01). 12.2. Anche con riferimento a tale profilo, quand'anche dovessero essere emendate le lacune motivazionali di cui ai paragrafi che precedono, e dovesse ritenersi dimostrata la rilevanza causale della condotta di concorso esterno ai fini del rafforzamento del sodalizio, dovrebbe anche spiegarsi se EC abbia agito con la consapevolezza del patto criminale stretto dagli OR con le imprese del preteso cartello e con la mafia cirotana e, dunque, con la consapevolezza di favorire il sodalizio;
ovvero se egli abbia agito a beneficio degli imprenditori OR, pur conoscendo genericamente l'esistenza di rapporti collusivi degli stessi con la criminalità organizzata, ma nell'ambito di un rapporto di natura 22 • essenzialmente sinallagmatica, esclusivamente proiettato verso il conseguimento di una contropartita economica - la retribuzione che avrebbe mensilmente percepito - per sé. Ed invero, la nnafiosità degli OR, stante l'epoca recentissima della condanna nei loro confronti, peraltro divenuta definitiva a carico di uno solo di essi ed in epoca successiva alla condanna, non può presumersi nota al ricorrente in ragione dei soli rapporti collusivi che essi avevano intrattenuto, né può razionalmente evincersi dall'assunzione del ruolo di confidente da parte di IO OR in relazione alla vicenda CA. In sentenza, la prova dell'elemento psicologico è stata argomentata: - dalle acquisizioni della informativa TI (prodotta con il consenso della difesa), nel corso della quale furono captate conversazioni a partire dal dicembre 2013 tra EC e l'allora comandante provinciale EL, il quale gli aveva partecipato una delega della DDA di Catanzaro, trasmessagli dal ROS, riguardante le ditte boschive di CC, NP e OR - della deposizione del brigadiere Salerno, che avrebbe riferito della mafiosità, nota ai suoi colleghi, degli OR e del loro collegamento con IO NA Ferrazzo, boss di Mesoraca;
- dalle deposizioni dei carabinieri OT e AR, militari che operavano presso la Stazione di Cava Di Melis, dei quali, il primo riferiva che, parlando con EC, dopo che si erano incontrati con OR laddove era in atto un taglio boschivo, avrebbe appreso dalle stesse parole del ricorrente che gli OR si rivolgevano a lui per avere protezione, perché IG e l'altro fratello appartenevano alla criminalità organizzata, circostanze che AR aveva confermato. La Corte è rimasta tuttavia silente, a fronte delle censure difensive, sviluppate nell'ambito dei motivi aggiunti e suffragate da documentazione, per cui: - il carabiniere OT ebbe a negare che EC potesse avere favorito taluno degli OR, precisando di avere appreso da fonti giornalistiche quanto aveva in precedenza dichiarato. - l'intercettazione del colloquio tra OT e CA era stata autorizzata limitatamente ai colloqui in cui era parte anche EC, come da decreto autorizzativo (all. 6 del ricorso), sicché deve ritenersi inutilizzabile il relativo contenuto. E' vero che la difesa non si è confrontata con la motivazione della sentenza nella parte in cui fa riferimento alla delega di indagini della DDA di Catanzaro, ma si tratta di un passaggio motivazionale della decisione impugnata assolutamente stringato e poco esplicativo. 23 13. Alla stregua di tutto quanto precede, permangono lacune nel percorso ricostruttivo della decisione impugnata, quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente, che impongono l'annullamento della decisione con rinvio alla Corte di appello per nuova valutazione, da compiere nel rispetto delle direttrici sopra indicate. Restano assorbiti gli ulteriori motivi.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro Così deciso il 9/10/2024