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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 15/12/2025, n. 3437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3437 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 746/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 3 marzo 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2186/2024, pubblicata il 04/09/2024,
DA
– nuova denominazione di - (C.F. Parte_1 Parte_2
), in persona del procuratore dott. (in virtù dei poteri conferiti P.IVA_1 Parte_3
con scrittura privata autenticata dal Notaio in data 20 Persona_1 febbraio 2024, Rep. 29336, Raccolta 13060), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, corso Magenta 84, come da procura inserita nel fascicolo telematico
-APPELLANTE
CONTRO
– già Controparte_1 [...]
– (C.F. ), in persona del suo Direttore Controparte_2 P.IVA_2
Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Balconi
e dall'avv. Mattia Longoni ed elettivamente domiciliata presso il proprio Ufficio Legale in via Santi Cosma e Damiano n. 10, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
CP_2
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2186/2024, pubblicata il
04/09/2024, in materia di “Cessione dei crediti”.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI:
Per Parte_4
:
[...]
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo annullamento e in riforma della sentenza n.
2186/24 pubblicata il 4.09.24 dal Tribunale di Monza RG 4267/20 e non notificata:
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento dell'esistenza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti dell'Azienda: Parte_1
€ 462.910,17 per sorte capitale, di cui alle 407 fatture riepilogate nell'elenco prodotto in Part primo grado sub doc. 3, fatture cedute a dalle società indicate nel predetto elenco
gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, al tasso previsto dal
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 con decorrenza dal giorno successivo
a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
€ 16.280 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondenti ad € 40 moltiplicato per ciascuna delle 407 fatture costituenti la predetta sorte capitale
€ 112.794,79 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale: interessi fatturati con i
Part documenti denominati Note Debito, emessi da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito, riepilogate nell'elenco prodotto in primo grado sub doc. 5 e prodotte sub doc. 4
gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
pagina 2 di 7 € 135.680 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondenti ad € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito condannare l' al relativo pagamento in favore di e condannare CP_1 Parte_1
Part l' al pagamento delle spese di primo grado e a restituire a le spese di primo grado CP_1 da quest'ultima sostenute / da sostenere
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti dell' della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare CP_1
Part l' a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi CP_1 di mora, anche per Note Debito, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n.
231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
Per Controparte_3
:
[...]
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria delle spese, diritti e onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Giudizio di primo grado
ha adito il Tribunale di Milano in qualità di cessionaria dei Parte_2
crediti vantati nei confronti della (di seguito solo Controparte_1 CP_1
per forniture di prodotti farmaceutici da una serie di società elencate nell'atto di CP_2
citazione, al fine di ottenere la condanna della predetta al pagamento: CP_1
- della somma di euro 490.674,79 per sorte capitale, oltre interessi moratori e anatocistici e oltre alla somma di euro 16.280,00 (per 407 fatture) ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002;
- della somma di euro 112.794,79 per interessi moratori maturati a causa del tardivo pagamento di fatture diverse da quelle costituenti la sorte capitale di cui al punto che precede, oltre interessi anatocistici e oltre alla somma di euro 135.680,00 (per 3.392 fatture), ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002.
In via subordinata, la società attrice ha chiesto la condanna della al Controparte_3
pagamento dei medesimi importi ai sensi dell'art. 2041 c.c. pagina 3 di 7 L si è costituita nel giudizio di primo grado, eccependo la carenza Controparte_3
di legittimazione attiva di nonché rilevando l'infondatezza delle Parte_2
domande avversarie e chiedendone il rigetto, essendo i crediti azionati non provati e, comunque, in parte già saldati, in parte estinti per prescrizione, in parte insussistenti in quanto corrispondenti a forniture viziate e contestate. Inoltre, ha negato la debenza delle somme pretese a titolo di interessi.
Nel corso del giudizio, ha ridimensionato la propria pretesa Parte_2
creditoria riferita alla sorte capitale, riducendola a euro 462.910,17.
Il Tribunale ha dapprima pronunciato una sentenza non definitiva (n.803/2021 del 29 marzo 2021), con la quale ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla convenuta. Successivamente, con la sentenza n. 2186/2024 del 4 settembre 2024, CP_1
ha rigettato tutte le domande proposte da in ragione della Parte_2
mancanza:
- dei documenti contrattuali o delle delibere di aggiudicazione della gara per tutti i fornitori, fatta eccezione per Glaxosmithkline S.p.a.;
- della prova dell'avvenuta consegna delle fatture all' da parte del fornitore nel CP_1
rispetto delle condizioni contrattuali;
- della prova che il fornitore abbia mai avanzato all' la richiesta di pagamento CP_1 dei propri crediti, né che l'abbia mai costituita formalmente in mora.
- della prova dei termini di pagamento pattuiti con i singoli fornitori e della relativa violazione.
2. Il giudizio di secondo grado
– nuova denominazione di – ha Parte_1 Parte_2 impugnato la sentenza di primo grado, deducendone l'erroneità nella parte in cui:
- ha ritenuto non provati gli elementi costitutivi della domanda riferita alla sorte capitale, non essendo stati depositati i contratti stipulati per iscritto tra l' e le CP_1
società fornitrici;
- ha ritenuto insufficiente la documentazione prodotta a corredo della domanda di pagamento degli interessi di mora a dimostrare la effettiva maturazione e comunque la decorrenza di tali interessi;
- ha condannato essa appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1
L (nuova denominazione della di si è costituita Controparte_1 CP_1 CP_2 nel giudizio di secondo grado e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
pagina 4 di 7 I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente correlati. ha censurato la decisione del Tribunale per avere escluso, in violazione Parte_1
degli artt. 115 e 116 c.p.c., la possibilità di valorizzare i comportamenti “costituenti riconoscimento posti in essere dalla controparte” ai fini della prova della valida stipulazione dei contratti di fornitura di prodotti farmaceutici tra le società cedenti e l' Controparte_1
(nuova denominazione della . Controparte_3
A tale riguardo, occorre rammentare che le aziende sanitarie sono organismi di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, e che, come tali, sono soggette alle disposizioni previste per gli enti pubblici “in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda, come nella ipotesi di fornitura di medicinali, rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa” (Cass. n.
24640/2016; v. anche Corte d'Appello di Milano n. 2447/2025).
Va inoltre precisato che la violazione dell'obbligo di forma scritta non può essere sanata mediante equipollenti, né è consentito desumere l'esistenza del contratto, richiesto dalla Legge in forma scritta, dal comportamento processuale delle parti — come, ad esempio, la mancata contestazione — né, più in generale, da fatti concludenti. (v. ex multis Cass. 8244/2019 e Cass.
27910/2018).
Analogamente, la produzione di documenti unilaterali (ad es. atti amministrativi o comunicazioni interne) in cui sia riportato, come fatto storico, il Codice Identificativo di Gara
(CIG) della fornitura non si ritiene idonea a sollevare la parte dall'obbligo di allegazione del contratto scritto. La mera indicazione del CIG in un atto di formazione unilaterale non è di per sé significativa della corrispondenza di tale codice con il contratto stipulato tra il fornitore e la amministrazione, né vale a dimostrare l'effettiva stipulazione di un contratto formalmente valido ed efficace (v. Corte d'Appello di Milano n. 2447/2025).
Alla luce delle osservazioni che precedono, va esclusa l'idoneità della documentazione allegata da a provare l'esistenza di validi contratti tra le società fornitrici e l' Parte_1 [...]
. CP_1
Anche con riguardo al fornitore Glaxosmithkline S.p.a., per il quale il Tribunale ha ritenuto documentata la stipulazione di un contratto scritto, si fa rilevare che il documento in atti riguarda la di Monza e non l' di e che quindi, in assenza di deduzioni CP_1 CP_1 CP_2
pagina 5 di 7 esplicative sulla riferibilità di tale contratto alla di non risulta provata CP_1 CP_2
l'esistenza di un valido rapporto contrattuale con quest'ultima.
In ogni caso, sono condivisibili le ulteriori considerazioni svolte dal Tribunale in ordine al pagamento delle fatture emesse da Glaxosmithkline S.p.a. ad una diversa società di factoring, sulle quali non ha formulato controdeduzioni neppure nell'atto di citazione Parte_1
introduttivo del giudizio di appello.
Il rilievo della nullità dei rapporti sottostanti all'emissione delle fatture, per difetto di prova della stipula dei relativi contratti in forma scritta, è assorbente rispetto alle ulteriori doglianze formulate dall'appellante, anche con riferimento agli interessi moratori e anatocistici e agli oneri di recupero, in quanto collegati al credito per sorte capitale.
Con riferimento, in particolare, alle note di debito con le quali ha fatto valere Parte_1
il diritto di ottenere il pagamento degli interessi moratori maturati in relazione a fatture già precedentemente pagate dalla ma con ritardo, va anche osservato che la mancata CP_1
produzione dei contratti preclude la possibilità di verificare i termini di pagamento e, conseguentemente, la effettiva debenza degli interessi pretesi.
Per tutto quanto sin qui argomentato, l'appello deve essere rigettato.
In ossequio al criterio della soccombenza, è tenuta a rifondere le spese Parte_1
del grado di appello in favore della Alla relativa liquidazione si provvede Controparte_1
avendo riguardo al valore della causa (rientrante nello scaglione da euro 500.001,00 a euro
1.000.000,00), nonché applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 47/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nuova denominazione di avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Monza n. 2186/2024, pubblicata il 04/09/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere in favore di le spese del Parte_1 Controparte_1
grado di appello, liquidate in euro 22.333,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge;
pagina 6 di 7 3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Adriana Cassano Cicuto
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'appello con atto di citazione notificato il 3 marzo 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2186/2024, pubblicata il 04/09/2024,
DA
– nuova denominazione di - (C.F. Parte_1 Parte_2
), in persona del procuratore dott. (in virtù dei poteri conferiti P.IVA_1 Parte_3
con scrittura privata autenticata dal Notaio in data 20 Persona_1 febbraio 2024, Rep. 29336, Raccolta 13060), rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, corso Magenta 84, come da procura inserita nel fascicolo telematico
-APPELLANTE
CONTRO
– già Controparte_1 [...]
– (C.F. ), in persona del suo Direttore Controparte_2 P.IVA_2
Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Balconi
e dall'avv. Mattia Longoni ed elettivamente domiciliata presso il proprio Ufficio Legale in via Santi Cosma e Damiano n. 10, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
CP_2
-APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 2186/2024, pubblicata il
04/09/2024, in materia di “Cessione dei crediti”.
pagina 1 di 7 CONCLUSIONI:
Per Parte_4
:
[...]
“Voglia la Corte d'Appello di Milano, previo annullamento e in riforma della sentenza n.
2186/24 pubblicata il 4.09.24 dal Tribunale di Monza RG 4267/20 e non notificata:
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento dell'esistenza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti dell'Azienda: Parte_1
€ 462.910,17 per sorte capitale, di cui alle 407 fatture riepilogate nell'elenco prodotto in Part primo grado sub doc. 3, fatture cedute a dalle società indicate nel predetto elenco
gli interessi di mora, maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, al tasso previsto dal
D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 con decorrenza dal giorno successivo
a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture – scadenza sopra riportata sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art.
1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
€ 16.280 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondenti ad € 40 moltiplicato per ciascuna delle 407 fatture costituenti la predetta sorte capitale
€ 112.794,79 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale: interessi fatturati con i
Part documenti denominati Note Debito, emessi da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito, riepilogate nell'elenco prodotto in primo grado sub doc. 5 e prodotte sub doc. 4
gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che alla data di notifica della citazione erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
pagina 2 di 7 € 135.680 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, corrispondenti ad € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito condannare l' al relativo pagamento in favore di e condannare CP_1 Parte_1
Part l' al pagamento delle spese di primo grado e a restituire a le spese di primo grado CP_1 da quest'ultima sostenute / da sostenere
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei Parte_1 confronti dell' della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare CP_1
Part l' a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, interessi CP_1 di mora, anche per Note Debito, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n.
231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
Per Controparte_3
:
[...]
“voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, rigettare il gravame in quanto infondato in fatto e in diritto.
Con vittoria delle spese, diritti e onorari di causa”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Giudizio di primo grado
ha adito il Tribunale di Milano in qualità di cessionaria dei Parte_2
crediti vantati nei confronti della (di seguito solo Controparte_1 CP_1
per forniture di prodotti farmaceutici da una serie di società elencate nell'atto di CP_2
citazione, al fine di ottenere la condanna della predetta al pagamento: CP_1
- della somma di euro 490.674,79 per sorte capitale, oltre interessi moratori e anatocistici e oltre alla somma di euro 16.280,00 (per 407 fatture) ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002;
- della somma di euro 112.794,79 per interessi moratori maturati a causa del tardivo pagamento di fatture diverse da quelle costituenti la sorte capitale di cui al punto che precede, oltre interessi anatocistici e oltre alla somma di euro 135.680,00 (per 3.392 fatture), ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002.
In via subordinata, la società attrice ha chiesto la condanna della al Controparte_3
pagamento dei medesimi importi ai sensi dell'art. 2041 c.c. pagina 3 di 7 L si è costituita nel giudizio di primo grado, eccependo la carenza Controparte_3
di legittimazione attiva di nonché rilevando l'infondatezza delle Parte_2
domande avversarie e chiedendone il rigetto, essendo i crediti azionati non provati e, comunque, in parte già saldati, in parte estinti per prescrizione, in parte insussistenti in quanto corrispondenti a forniture viziate e contestate. Inoltre, ha negato la debenza delle somme pretese a titolo di interessi.
Nel corso del giudizio, ha ridimensionato la propria pretesa Parte_2
creditoria riferita alla sorte capitale, riducendola a euro 462.910,17.
Il Tribunale ha dapprima pronunciato una sentenza non definitiva (n.803/2021 del 29 marzo 2021), con la quale ha respinto l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla convenuta. Successivamente, con la sentenza n. 2186/2024 del 4 settembre 2024, CP_1
ha rigettato tutte le domande proposte da in ragione della Parte_2
mancanza:
- dei documenti contrattuali o delle delibere di aggiudicazione della gara per tutti i fornitori, fatta eccezione per Glaxosmithkline S.p.a.;
- della prova dell'avvenuta consegna delle fatture all' da parte del fornitore nel CP_1
rispetto delle condizioni contrattuali;
- della prova che il fornitore abbia mai avanzato all' la richiesta di pagamento CP_1 dei propri crediti, né che l'abbia mai costituita formalmente in mora.
- della prova dei termini di pagamento pattuiti con i singoli fornitori e della relativa violazione.
2. Il giudizio di secondo grado
– nuova denominazione di – ha Parte_1 Parte_2 impugnato la sentenza di primo grado, deducendone l'erroneità nella parte in cui:
- ha ritenuto non provati gli elementi costitutivi della domanda riferita alla sorte capitale, non essendo stati depositati i contratti stipulati per iscritto tra l' e le CP_1
società fornitrici;
- ha ritenuto insufficiente la documentazione prodotta a corredo della domanda di pagamento degli interessi di mora a dimostrare la effettiva maturazione e comunque la decorrenza di tali interessi;
- ha condannato essa appellante alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1
L (nuova denominazione della di si è costituita Controparte_1 CP_1 CP_2 nel giudizio di secondo grado e ha chiesto il rigetto dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
pagina 4 di 7 I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente correlati. ha censurato la decisione del Tribunale per avere escluso, in violazione Parte_1
degli artt. 115 e 116 c.p.c., la possibilità di valorizzare i comportamenti “costituenti riconoscimento posti in essere dalla controparte” ai fini della prova della valida stipulazione dei contratti di fornitura di prodotti farmaceutici tra le società cedenti e l' Controparte_1
(nuova denominazione della . Controparte_3
A tale riguardo, occorre rammentare che le aziende sanitarie sono organismi di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, e che, come tali, sono soggette alle disposizioni previste per gli enti pubblici “in tema di scelta del contraente e di forma del contratto, con l'ulteriore conseguenza che, ove l'oggetto dell'attività negoziale dell'azienda, come nella ipotesi di fornitura di medicinali, rientri nella disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, il mancato ricorso all'evidenza pubblica, per omissione del procedimento di selezione del contraente o della forma scritta del contratto, ne comporta la nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per violazione di norma imperativa” (Cass. n.
24640/2016; v. anche Corte d'Appello di Milano n. 2447/2025).
Va inoltre precisato che la violazione dell'obbligo di forma scritta non può essere sanata mediante equipollenti, né è consentito desumere l'esistenza del contratto, richiesto dalla Legge in forma scritta, dal comportamento processuale delle parti — come, ad esempio, la mancata contestazione — né, più in generale, da fatti concludenti. (v. ex multis Cass. 8244/2019 e Cass.
27910/2018).
Analogamente, la produzione di documenti unilaterali (ad es. atti amministrativi o comunicazioni interne) in cui sia riportato, come fatto storico, il Codice Identificativo di Gara
(CIG) della fornitura non si ritiene idonea a sollevare la parte dall'obbligo di allegazione del contratto scritto. La mera indicazione del CIG in un atto di formazione unilaterale non è di per sé significativa della corrispondenza di tale codice con il contratto stipulato tra il fornitore e la amministrazione, né vale a dimostrare l'effettiva stipulazione di un contratto formalmente valido ed efficace (v. Corte d'Appello di Milano n. 2447/2025).
Alla luce delle osservazioni che precedono, va esclusa l'idoneità della documentazione allegata da a provare l'esistenza di validi contratti tra le società fornitrici e l' Parte_1 [...]
. CP_1
Anche con riguardo al fornitore Glaxosmithkline S.p.a., per il quale il Tribunale ha ritenuto documentata la stipulazione di un contratto scritto, si fa rilevare che il documento in atti riguarda la di Monza e non l' di e che quindi, in assenza di deduzioni CP_1 CP_1 CP_2
pagina 5 di 7 esplicative sulla riferibilità di tale contratto alla di non risulta provata CP_1 CP_2
l'esistenza di un valido rapporto contrattuale con quest'ultima.
In ogni caso, sono condivisibili le ulteriori considerazioni svolte dal Tribunale in ordine al pagamento delle fatture emesse da Glaxosmithkline S.p.a. ad una diversa società di factoring, sulle quali non ha formulato controdeduzioni neppure nell'atto di citazione Parte_1
introduttivo del giudizio di appello.
Il rilievo della nullità dei rapporti sottostanti all'emissione delle fatture, per difetto di prova della stipula dei relativi contratti in forma scritta, è assorbente rispetto alle ulteriori doglianze formulate dall'appellante, anche con riferimento agli interessi moratori e anatocistici e agli oneri di recupero, in quanto collegati al credito per sorte capitale.
Con riferimento, in particolare, alle note di debito con le quali ha fatto valere Parte_1
il diritto di ottenere il pagamento degli interessi moratori maturati in relazione a fatture già precedentemente pagate dalla ma con ritardo, va anche osservato che la mancata CP_1
produzione dei contratti preclude la possibilità di verificare i termini di pagamento e, conseguentemente, la effettiva debenza degli interessi pretesi.
Per tutto quanto sin qui argomentato, l'appello deve essere rigettato.
In ossequio al criterio della soccombenza, è tenuta a rifondere le spese Parte_1
del grado di appello in favore della Alla relativa liquidazione si provvede Controparte_1
avendo riguardo al valore della causa (rientrante nello scaglione da euro 500.001,00 a euro
1.000.000,00), nonché applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 47/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e gli importi minimi per l'ulteriore fase di mera trattazione, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria.
Infine, va dato atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
n. 115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nuova denominazione di avverso la Parte_1 Parte_2
sentenza del Tribunale di Monza n. 2186/2024, pubblicata il 04/09/2024, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna a rifondere in favore di le spese del Parte_1 Controparte_1
grado di appello, liquidate in euro 22.333,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge;
pagina 6 di 7 3) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002 per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo Parte_1 di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso, in Milano nella camera di consiglio del 1° dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Adriana Cassano Cicuto
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