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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/12/2025, n. 5574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5574 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8659/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8659/2025 promossa da:
, nato a Arandelovac in [...], in data [...] Parte_1
Rappresentato dall'avv. Tatiana Musacci del Foro di Torino ricorrente
CONTRO di Torino Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore
- resistente non costituito
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
RICORRENTE: “Accertare l'inespellibilità del Signor ai sensi dell'art. 19, c. 2, Parte_1 lett. c), T.U. Immigrazione in quanto marito nonché padre convivente di cittadini italiani e conseguentemente accertare il diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari, ex art. 28,
D.P.R. 394/1999, e per l'effetto, Annullare il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale adottato dal Prefetto della Provincia di Alessandria, il 03.04.2025 e notificato il
03.04.2025, ordinando all'Amministrazione: di provvedere al rilascio del permesso di soggiorno per familiare di cittadino dell'U.E. (italiano) e/o per motivi familiari, in favore del ricorrente Con vittoria di spese e onorari tutti, oltre IVA e CPA come per legge”
non costituito Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 18.04.2025
ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Alessandria del 3.4.2025, Parte_1 notificato in pari data, di allontanamento dal territorio dello Stato italiano emesso nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 20 c. 10 del D.lgs. n. 30/2007, chiedendone l'annullamento.
Il , regolarmente citato, è rimasto contumace. Controparte_3
Il Giudice, all'udienza del 15.10.2025, ha concesso al ricorrente un breve rinvio per poter comparire personalmente, per allegare la sentenza della Corte d'Appello e per verificare la presentazione dell'eventuale ricorso in Corte di Cassazione.
All'udienza del 10.12.2025 è comparso personalmente il ricorrente che è stato sentito dal giudice in interrogatorio libero, all'esito del quale la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso ed il
Giudice ha trattenuto la causa in riserva per la decisione.
* * *
In via del tutto preliminare, deve rilevarsi l'ammissibilità del ricorso, essendo stato proposto tempestivamente, entro i termini previsti dall'art. 17, comma 3, D.lgs. n. 150/2011, ai sensi del quale: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare”.
Nel provvedimento impugnato si legge che è stato destinatario di condanne per i reati Parte_1 di cui agli artt. 387 bis c.p. (violazione di ammonimento) – 572 e 582 c.p. (maltrattamenti in famiglia) – 624 c.p. (furto) e 186 c.2 CdS (guida in stato di ebrezza), e, in particolare, una condanna a seguito di patteggiamento con pena sospesa e subordinata alla partecipazione a percorso riabilitativo.
Il Prefetto, sulla base di tali condanne, del fatto che non ha dimostrato alcuna Parte_1 propensione ad integrarsi sul territorio nazionale e che non si trova in una delle condizioni previste agli artt. 11 e 12 del d.lgs. 30/2007, ha ritenuto che i comportamenti tenuti dal ricorrente costituissero una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave per la sicurezza pubblica.
Il Prefetto ha dunque decretato l'allontanamento di dal territorio nazionale per motivi Parte_1 afferenti alla pubblica sicurezza, ex art. 20 d.lgs. 30/2007.
La parte ricorrente ha censurato il provvedimento chiedendone l'annullamento.
A parere della difesa, infatti, la P.A. non avrebbe rispettato i principi dell'unità familiare e di proporzionalità e non avrebbe correttamente operato il necessario giudizio di bilanciamento: infatti, nel ricorso si legge che vive in Italia da oltre 30 anni e, da più di 20, convive con la Parte_1 moglie e il figlio secondogenito;
anche sua madre e sua sorella si trovano sul territorio nazionale italiano e nel suo paese di origine non vive più alcun familiare.
Peraltro, nel casellario giudiziale risulta solo una condanna per una contravvenzione, mentre gli altri precedenti penali e di polizia citati dal Prefetto hanno comportato solo segnalazioni di polizia e i procedimenti penali sono stati tutti archiviati o conclusi con assoluzione. Quindi, la pericolosità sociale deve ricondursi, a parere della difesa, esclusivamente alla sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 572 c.p. con la quale il condannato si è impegnato a seguire il programma trattamentale prescritto dall'ASP Cerchio degli Uomini per persone con disagi relazionali ed in funzione di prevenzione della violenza nei confronti di donne e minori.
Il provvedimento prefettizio – prosegue la difesa – presenta carenza di motivazione, in quanto si basa esclusivamente sulla sentenza di condanna ex art. 572 c.p. del Tribunale di Torino, in contrasto con la previsione dell'art. 20 co. 4 d.lgs. 30/2007, il quale dispone che l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione del provvedimento in oggetto.
Inoltre, la difesa contesta il fatto che possa essere attualmente considerato persona Parte_1 pericolosa per la sicurezza pubblica, in ragione del percorso riabilitativo svolto proficuamente.
Nello specifico, la valutazione della pericolosità non può essere frutto di automatismo, ma deve essere ponderata tenendo altresì conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero anche in applicazione dei principi di cui all'art. 8 CEDU.
Infine, la difesa lamenta la violazione del diritto all'unità familiare ex art. 28 D. Lgs 286/98, posto che “l'unità familiare è un diritto fondamentale riconosciuto e tutelato dall'ordinamento italiano, che trova pieno riconoscimento anche per gli stranieri che desiderano riunirsi ai propri familiari.”
(cfr. ricorso introduttivo, pag. 17).
Il ricorrente – prosegue la difesa – è in Italia da oltre 35 anni con la sua famiglia e non ha altri punti di riferimento al di fuori del nostro paese. Non vi è dubbio che “nel caso di specie debba prevalere
l'interesse alla vita familiare essendo la famiglia del ricorrente radicata in Italia e non in Serbia ove lo stesso non ha né parenti, né amici con cui poter convivere e che possano prendersi cura di lui.” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 18).
** **
Preliminarmente, occorre richiamare la normativa di riferimento.
L'art. 20 del D.Lgs. 30/2007, sotto la rubrica “Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno” stabilisce espressamente quanto segue:
“1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello
Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.
3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.
4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.
5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in
Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare ed economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
6. I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. 7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 […].
Fatta questa premessa di carattere normativo, nel merito la domanda è da ritenere fondata.
Nella specie, come già rilevato, l'allontanamento di è stato disposto per “motivi imperativi Parte_1 di pubblica sicurezza”.
Si ritiene che l'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza riguardi il caso in cui la prognosi di grave pericolo in caso di permanenza del cittadino dell'Unione o del suo familiare riguardi la società civile (ad esempio, per una serie di gravi delitti contro la persona). In base all' art. 20 c. 3
d.lgs. 30/2007, infatti, i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando “la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica”.
Il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza non richiede pertanto l'esistenza di una condanna penale, bensì di un qualsiasi comportamento che possa costituire una minaccia ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, a condizione che si tratti di una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave.
Secondo la giurisprudenza, il giudice di merito – nell'effettuare il riscontro della pericolosità del destinatario del provvedimento di allontanamento – deve procedere ad un esame globale della personalità del soggetto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass. sez. I,
23.9.2021, n. 25872).
In particolare, qualsiasi provvedimento che limiti la libera circolazione è giustificabile soltanto se rispetta una serie di principi, che si ricavano dalla lettura dell'art. 27 della Direttiva 2004/38/CE, trasposto nell'ordinamento italiano nel menzionato art. 20 d.lgs. 30/2007; in particolare e tra l'altro:
- il principio di proporzionalità, alla stregua del quale la misura dell'allontanamento deve essere giustificata dalla concretezza, effettività e gravità della minaccia rappresentata dalla presenza sul territorio nazionale di un cittadino dell'Unione. Secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, il principio di proporzionalità impone che si proceda sempre a un bilanciamento tra l'intensità del pregiudizio che può discendere dalla permanenza della persona nello Stato membro ospitante e il livello di integrazione della medesima persona nello Stato (Corte giustizia UE, gran. sez., 8.3.2022, C-205/20, punti 30 e 31; Corte giustizia UE, gran. sez., 13.9.2016, C-304/15; Corte giustizia UE, sez. V,
29.4.2004, cause riunite C-482/01 e C-493/01; nella giurisprudenza italiana, Cass., sez. I, 27.9.2019 n.
17289);
- il principio di personalità, in base al quale i provvedimenti di allontanamento devono essere adottati solo caso per caso e in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale sono applicati (Corte giustizia Ue, 19.1.1999, C-348/96, punti 17-27); esso impone un esame individuale della singola fattispecie concreta. In applicazione di tale principio, è stato escluso che l'allontanamento possa conseguire in modo automatico a una condanna penale (Corte giustizia UE, gran. sez., 22.5.2012, C-348/09, punti 28-33);
- il principio di attualità e gravità del pericolo, in virtù del quale è necessario accertare – in ciascun singolo caso concreto – se il provvedimento o le circostanze che hanno portato al provvedimento di allontanamento provino un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (Corte giustizia UE, sez. V, 29.4.2004, C-482/01 e C-493/01, punto 82), di cui costituisce espressione il principio in base al quale la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di un provvedimento di allontanamento (Corte giustizia UE, 27.10.1977, C-
30/77, punti 33-35; nella giurisprudenza italiana, Trib. Trapani, sez. VI, 15.7. 2009).
In applicazione dei suddetti principi, si ritiene che il giudizio di bilanciamento tra le esigenze di vita personale e familiare del ricorrente e le esigenze di pubblica sicurezza che fondano l'impugnato decreto prefettizio debba concludersi con la prevalenza delle esigenze di tutela del sig. . Parte_1
Invero, dagli atti in possesso di questo Tribunale, non ha commesso reati ostativi, ma, Parte_1 come emerge dalla lettura del casellario giudiziale presente agli atti (cfr. doc. 14) è stato destinatario di una condanna risalente nel tempo (anno 2016) per il reato contravvenzionale di guida in stato di ebrezza (condanna a 2 mesi di arresto e 2.000 euro di ammenda) e di una più recente derivante dalla sentenza di patteggiamento, irrevocabile il 19.10.2022, con applicazione della pena di un anno e sei mesi di reclusione, per il reato di maltrattamenti ai danni della moglie.
Pur trattandosi di un reato di consistente gravità, occorre evidenziare come esso sia stato, per ammissione dello stesso ricorrente, coincidente con un periodo di depressione e abuso di sostanze da parte dello stesso che ha, tuttavia, dimostrato di avere proficuamente seguito un percorso di riabilitazione che gli ha permesso di maturare e di tenere, da allora, una buona condotta. Sul punto, sono stati versati in atti: l'attestato di frequenza finale del percorso seguito presso l'
[...]
(cfr. doc. 8 allegato al ricorso introduttivo), da cui si evince che il ricorrente Parte_2 ha mostrato impegno, volontà ed ha acquisito maggiore consapevolezza in merito agli argomenti trattati. In particolare, secondo i coordinatori, sigg. e , “il sig. Pt_3 Persona_1 [...]
è intervenuto in maniera sufficientemente congrua agli argomenti trattati, dimostrando Parte_1 maggiore consapevolezza in merito, apportando contributi utili per il gruppo stesso ed ha fatto alcuni significativi passi di cambiamento” , nonchè la dichiarazione della moglie del 15.1.2025, sig.ra (cfr. doc. 15), attestante la ripresa della convivenza dal mese di settembre 2022 Parte_4 con il marito, in forza del cambiamento dimostrato dallo stesso: “ ha dimostrato Per_2 concretamente di essere diventato un uomo attento e premuroso tanto da prendersi cura di lei e del figlio nel migliore dei modi…a seguito del percorso svolto è diventato un uomo diverso.” Il percorso svolto presso l' la ripresa della convivenza pacifica, Parte_2 da oltre tre anni, con la moglie, uniti al periodo di ricovero per la disintossicazione dalle dipendenze e dalla depressione, fanno ritenere che non rappresenti una minaccia concreta e Parte_1 attuale per la sicurezza pubblica. Tali elementi, uniti al periodo ultratrentennale trascorso in Italia dal ricorrente e alla presenza di tutti i suoi legami affettivi sul territorio nazionale (madre, sorella, moglie e due figli) si ritengono prevalenti, in un giudizio di bilanciamento, sulle esigenze di tutela della pubblica sicurezza.
Le spese di lite.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede:
- Dichiara illegittimo il provvedimento del Prefetto di Alessandria del 3.4.2025 di allontanamento di dal territorio dello Stato italiano;
Parte_1
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino il 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale
e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 8659/2025 promossa da:
, nato a Arandelovac in [...], in data [...] Parte_1
Rappresentato dall'avv. Tatiana Musacci del Foro di Torino ricorrente
CONTRO di Torino Controparte_1 in persona del Ministro pro tempore
- resistente non costituito
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
RICORRENTE: “Accertare l'inespellibilità del Signor ai sensi dell'art. 19, c. 2, Parte_1 lett. c), T.U. Immigrazione in quanto marito nonché padre convivente di cittadini italiani e conseguentemente accertare il diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari, ex art. 28,
D.P.R. 394/1999, e per l'effetto, Annullare il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale adottato dal Prefetto della Provincia di Alessandria, il 03.04.2025 e notificato il
03.04.2025, ordinando all'Amministrazione: di provvedere al rilascio del permesso di soggiorno per familiare di cittadino dell'U.E. (italiano) e/o per motivi familiari, in favore del ricorrente Con vittoria di spese e onorari tutti, oltre IVA e CPA come per legge”
non costituito Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Torino in data 18.04.2025
ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Alessandria del 3.4.2025, Parte_1 notificato in pari data, di allontanamento dal territorio dello Stato italiano emesso nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 20 c. 10 del D.lgs. n. 30/2007, chiedendone l'annullamento.
Il , regolarmente citato, è rimasto contumace. Controparte_3
Il Giudice, all'udienza del 15.10.2025, ha concesso al ricorrente un breve rinvio per poter comparire personalmente, per allegare la sentenza della Corte d'Appello e per verificare la presentazione dell'eventuale ricorso in Corte di Cassazione.
All'udienza del 10.12.2025 è comparso personalmente il ricorrente che è stato sentito dal giudice in interrogatorio libero, all'esito del quale la difesa ha insistito nell'accoglimento del ricorso ed il
Giudice ha trattenuto la causa in riserva per la decisione.
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In via del tutto preliminare, deve rilevarsi l'ammissibilità del ricorso, essendo stato proposto tempestivamente, entro i termini previsti dall'art. 17, comma 3, D.lgs. n. 150/2011, ai sensi del quale: “Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare”.
Nel provvedimento impugnato si legge che è stato destinatario di condanne per i reati Parte_1 di cui agli artt. 387 bis c.p. (violazione di ammonimento) – 572 e 582 c.p. (maltrattamenti in famiglia) – 624 c.p. (furto) e 186 c.2 CdS (guida in stato di ebrezza), e, in particolare, una condanna a seguito di patteggiamento con pena sospesa e subordinata alla partecipazione a percorso riabilitativo.
Il Prefetto, sulla base di tali condanne, del fatto che non ha dimostrato alcuna Parte_1 propensione ad integrarsi sul territorio nazionale e che non si trova in una delle condizioni previste agli artt. 11 e 12 del d.lgs. 30/2007, ha ritenuto che i comportamenti tenuti dal ricorrente costituissero una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave per la sicurezza pubblica.
Il Prefetto ha dunque decretato l'allontanamento di dal territorio nazionale per motivi Parte_1 afferenti alla pubblica sicurezza, ex art. 20 d.lgs. 30/2007.
La parte ricorrente ha censurato il provvedimento chiedendone l'annullamento.
A parere della difesa, infatti, la P.A. non avrebbe rispettato i principi dell'unità familiare e di proporzionalità e non avrebbe correttamente operato il necessario giudizio di bilanciamento: infatti, nel ricorso si legge che vive in Italia da oltre 30 anni e, da più di 20, convive con la Parte_1 moglie e il figlio secondogenito;
anche sua madre e sua sorella si trovano sul territorio nazionale italiano e nel suo paese di origine non vive più alcun familiare.
Peraltro, nel casellario giudiziale risulta solo una condanna per una contravvenzione, mentre gli altri precedenti penali e di polizia citati dal Prefetto hanno comportato solo segnalazioni di polizia e i procedimenti penali sono stati tutti archiviati o conclusi con assoluzione. Quindi, la pericolosità sociale deve ricondursi, a parere della difesa, esclusivamente alla sentenza di patteggiamento per il reato di cui all'art. 572 c.p. con la quale il condannato si è impegnato a seguire il programma trattamentale prescritto dall'ASP Cerchio degli Uomini per persone con disagi relazionali ed in funzione di prevenzione della violenza nei confronti di donne e minori.
Il provvedimento prefettizio – prosegue la difesa – presenta carenza di motivazione, in quanto si basa esclusivamente sulla sentenza di condanna ex art. 572 c.p. del Tribunale di Torino, in contrasto con la previsione dell'art. 20 co. 4 d.lgs. 30/2007, il quale dispone che l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione del provvedimento in oggetto.
Inoltre, la difesa contesta il fatto che possa essere attualmente considerato persona Parte_1 pericolosa per la sicurezza pubblica, in ragione del percorso riabilitativo svolto proficuamente.
Nello specifico, la valutazione della pericolosità non può essere frutto di automatismo, ma deve essere ponderata tenendo altresì conto della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero anche in applicazione dei principi di cui all'art. 8 CEDU.
Infine, la difesa lamenta la violazione del diritto all'unità familiare ex art. 28 D. Lgs 286/98, posto che “l'unità familiare è un diritto fondamentale riconosciuto e tutelato dall'ordinamento italiano, che trova pieno riconoscimento anche per gli stranieri che desiderano riunirsi ai propri familiari.”
(cfr. ricorso introduttivo, pag. 17).
Il ricorrente – prosegue la difesa – è in Italia da oltre 35 anni con la sua famiglia e non ha altri punti di riferimento al di fuori del nostro paese. Non vi è dubbio che “nel caso di specie debba prevalere
l'interesse alla vita familiare essendo la famiglia del ricorrente radicata in Italia e non in Serbia ove lo stesso non ha né parenti, né amici con cui poter convivere e che possano prendersi cura di lui.” (cfr. ricorso introduttivo, pag. 18).
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Preliminarmente, occorre richiamare la normativa di riferimento.
L'art. 20 del D.Lgs. 30/2007, sotto la rubrica “Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno” stabilisce espressamente quanto segue:
“1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato con apposito provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato;
motivi imperativi di pubblica sicurezza;
altri motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni, ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel territorio dello
Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali. Ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano per uno o più delitti riconducibili a quelli indicati nel libro secondo, titolo primo del codice penale.
3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica. Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, ovvero di eventuali condanne per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.
4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.
5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in
Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare ed economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
6. I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. 7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 […].
Fatta questa premessa di carattere normativo, nel merito la domanda è da ritenere fondata.
Nella specie, come già rilevato, l'allontanamento di è stato disposto per “motivi imperativi Parte_1 di pubblica sicurezza”.
Si ritiene che l'allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza riguardi il caso in cui la prognosi di grave pericolo in caso di permanenza del cittadino dell'Unione o del suo familiare riguardi la società civile (ad esempio, per una serie di gravi delitti contro la persona). In base all' art. 20 c. 3
d.lgs. 30/2007, infatti, i motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando “la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica”.
Il provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza non richiede pertanto l'esistenza di una condanna penale, bensì di un qualsiasi comportamento che possa costituire una minaccia ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, a condizione che si tratti di una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave.
Secondo la giurisprudenza, il giudice di merito – nell'effettuare il riscontro della pericolosità del destinatario del provvedimento di allontanamento – deve procedere ad un esame globale della personalità del soggetto, risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita (Cass. sez. I,
23.9.2021, n. 25872).
In particolare, qualsiasi provvedimento che limiti la libera circolazione è giustificabile soltanto se rispetta una serie di principi, che si ricavano dalla lettura dell'art. 27 della Direttiva 2004/38/CE, trasposto nell'ordinamento italiano nel menzionato art. 20 d.lgs. 30/2007; in particolare e tra l'altro:
- il principio di proporzionalità, alla stregua del quale la misura dell'allontanamento deve essere giustificata dalla concretezza, effettività e gravità della minaccia rappresentata dalla presenza sul territorio nazionale di un cittadino dell'Unione. Secondo l'interpretazione giurisprudenziale consolidata, il principio di proporzionalità impone che si proceda sempre a un bilanciamento tra l'intensità del pregiudizio che può discendere dalla permanenza della persona nello Stato membro ospitante e il livello di integrazione della medesima persona nello Stato (Corte giustizia UE, gran. sez., 8.3.2022, C-205/20, punti 30 e 31; Corte giustizia UE, gran. sez., 13.9.2016, C-304/15; Corte giustizia UE, sez. V,
29.4.2004, cause riunite C-482/01 e C-493/01; nella giurisprudenza italiana, Cass., sez. I, 27.9.2019 n.
17289);
- il principio di personalità, in base al quale i provvedimenti di allontanamento devono essere adottati solo caso per caso e in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale sono applicati (Corte giustizia Ue, 19.1.1999, C-348/96, punti 17-27); esso impone un esame individuale della singola fattispecie concreta. In applicazione di tale principio, è stato escluso che l'allontanamento possa conseguire in modo automatico a una condanna penale (Corte giustizia UE, gran. sez., 22.5.2012, C-348/09, punti 28-33);
- il principio di attualità e gravità del pericolo, in virtù del quale è necessario accertare – in ciascun singolo caso concreto – se il provvedimento o le circostanze che hanno portato al provvedimento di allontanamento provino un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (Corte giustizia UE, sez. V, 29.4.2004, C-482/01 e C-493/01, punto 82), di cui costituisce espressione il principio in base al quale la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di un provvedimento di allontanamento (Corte giustizia UE, 27.10.1977, C-
30/77, punti 33-35; nella giurisprudenza italiana, Trib. Trapani, sez. VI, 15.7. 2009).
In applicazione dei suddetti principi, si ritiene che il giudizio di bilanciamento tra le esigenze di vita personale e familiare del ricorrente e le esigenze di pubblica sicurezza che fondano l'impugnato decreto prefettizio debba concludersi con la prevalenza delle esigenze di tutela del sig. . Parte_1
Invero, dagli atti in possesso di questo Tribunale, non ha commesso reati ostativi, ma, Parte_1 come emerge dalla lettura del casellario giudiziale presente agli atti (cfr. doc. 14) è stato destinatario di una condanna risalente nel tempo (anno 2016) per il reato contravvenzionale di guida in stato di ebrezza (condanna a 2 mesi di arresto e 2.000 euro di ammenda) e di una più recente derivante dalla sentenza di patteggiamento, irrevocabile il 19.10.2022, con applicazione della pena di un anno e sei mesi di reclusione, per il reato di maltrattamenti ai danni della moglie.
Pur trattandosi di un reato di consistente gravità, occorre evidenziare come esso sia stato, per ammissione dello stesso ricorrente, coincidente con un periodo di depressione e abuso di sostanze da parte dello stesso che ha, tuttavia, dimostrato di avere proficuamente seguito un percorso di riabilitazione che gli ha permesso di maturare e di tenere, da allora, una buona condotta. Sul punto, sono stati versati in atti: l'attestato di frequenza finale del percorso seguito presso l'
[...]
(cfr. doc. 8 allegato al ricorso introduttivo), da cui si evince che il ricorrente Parte_2 ha mostrato impegno, volontà ed ha acquisito maggiore consapevolezza in merito agli argomenti trattati. In particolare, secondo i coordinatori, sigg. e , “il sig. Pt_3 Persona_1 [...]
è intervenuto in maniera sufficientemente congrua agli argomenti trattati, dimostrando Parte_1 maggiore consapevolezza in merito, apportando contributi utili per il gruppo stesso ed ha fatto alcuni significativi passi di cambiamento” , nonchè la dichiarazione della moglie del 15.1.2025, sig.ra (cfr. doc. 15), attestante la ripresa della convivenza dal mese di settembre 2022 Parte_4 con il marito, in forza del cambiamento dimostrato dallo stesso: “ ha dimostrato Per_2 concretamente di essere diventato un uomo attento e premuroso tanto da prendersi cura di lei e del figlio nel migliore dei modi…a seguito del percorso svolto è diventato un uomo diverso.” Il percorso svolto presso l' la ripresa della convivenza pacifica, Parte_2 da oltre tre anni, con la moglie, uniti al periodo di ricovero per la disintossicazione dalle dipendenze e dalla depressione, fanno ritenere che non rappresenti una minaccia concreta e Parte_1 attuale per la sicurezza pubblica. Tali elementi, uniti al periodo ultratrentennale trascorso in Italia dal ricorrente e alla presenza di tutti i suoi legami affettivi sul territorio nazionale (madre, sorella, moglie e due figli) si ritengono prevalenti, in un giudizio di bilanciamento, sulle esigenze di tutela della pubblica sicurezza.
Le spese di lite.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, in composizione monocratica, così provvede:
- Dichiara illegittimo il provvedimento del Prefetto di Alessandria del 3.4.2025 di allontanamento di dal territorio dello Stato italiano;
Parte_1
- Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Torino il 10.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Sara Perlo