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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/10/2025, n. 3175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3175 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 328 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, , rappresentati e difesi da sé medesimi ex art. Parte_1 Parte_2
86 c.p.c. e domiciliati presso lo studio dell'avv. in Roma via Giuseppe Parte_1
Martucci n. 32 Ricorrenti
E
Controparte_1
Resistente RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'avv. e l'avv. premesso di aver ricevuto mandato Parte_1 Parte_2 da ai fini dell'impugnazione parziale della sentenza n. Controparte_1
5241/2021 del Tribunale di Roma, nonché di aver depositato in forza del mandato ricevuto il ricorso in appello (iscritto al R.G. n. 3591/2021) e di aver assistito il proprio cliente sino al 26/03/2024, allorquando, a seguito della revoca del mandato in data 05/12/2023, veniva depositata la nomina del nuovo difensore, e dedotto di non aver ricevuto dal proprio cliente il pagamento dei compensi maturati, hanno agito in giudizio nei confronti di ex artt. 14 d.lgs. n. Controparte_1
150/2011 e 281 undecies c.p.c., rassegnando le seguenti conclusioni: “condannare il sig. l pagamento della somma di € 9.214,00 in favore Controparte_1 di ciascuno dei ricorrenti, oltre alle spese generali (15%), iva, Cassa Forense, e contributo unificato versato (€ 355,50)”.
1 1.1. non si è costituito in giudizio. Controparte_1
2. All'udienza di discussione fissata per la data del 02/10/2025 le parti non sono comparse.
2.1. La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. all'odierna udienza, allorquando, in assenza di tutte le parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
3. Ai sensi dell'art. 181 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
3.1. Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
3.2. Deve, altresì, ritenersi compatibile la disciplina di cui all'art. 181 c.p.c. con il nuovo rito c.d. semplificato (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27915 del 31/10/2018).
3.3. L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
3.4. In definitiva, poiché sia all'udienza del 02/10/2025 che alla successiva udienza del presente giudizio non sono comparsi né le parti ricorrenti né la parte resistente, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
4. Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
5. Nulla si dispone per le spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese di lite.
Roma, 09/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
2
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere est. Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 9 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 328 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, , rappresentati e difesi da sé medesimi ex art. Parte_1 Parte_2
86 c.p.c. e domiciliati presso lo studio dell'avv. in Roma via Giuseppe Parte_1
Martucci n. 32 Ricorrenti
E
Controparte_1
Resistente RAGIONI DELLA DECISIONE
1. L'avv. e l'avv. premesso di aver ricevuto mandato Parte_1 Parte_2 da ai fini dell'impugnazione parziale della sentenza n. Controparte_1
5241/2021 del Tribunale di Roma, nonché di aver depositato in forza del mandato ricevuto il ricorso in appello (iscritto al R.G. n. 3591/2021) e di aver assistito il proprio cliente sino al 26/03/2024, allorquando, a seguito della revoca del mandato in data 05/12/2023, veniva depositata la nomina del nuovo difensore, e dedotto di non aver ricevuto dal proprio cliente il pagamento dei compensi maturati, hanno agito in giudizio nei confronti di ex artt. 14 d.lgs. n. Controparte_1
150/2011 e 281 undecies c.p.c., rassegnando le seguenti conclusioni: “condannare il sig. l pagamento della somma di € 9.214,00 in favore Controparte_1 di ciascuno dei ricorrenti, oltre alle spese generali (15%), iva, Cassa Forense, e contributo unificato versato (€ 355,50)”.
1 1.1. non si è costituito in giudizio. Controparte_1
2. All'udienza di discussione fissata per la data del 02/10/2025 le parti non sono comparse.
2.1. La causa è stata, pertanto, rinviata ex art. 181 c.p.c. all'odierna udienza, allorquando, in assenza di tutte le parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
3. Ai sensi dell'art. 181 c.p.c., deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del giudizio.
3.1. Va considerato, infatti, che la disciplina della inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro (si vedano Cass. n. 5238 del 4 marzo 2011; Cass. n. 5643 del 9 marzo 2009; Cass. n. 20460 del 19 ottobre 2004; Cass. n. 12358 del 22 agosto 2003; Cass. n. 6326 del 5 maggio 2001).
3.2. Deve, altresì, ritenersi compatibile la disciplina di cui all'art. 181 c.p.c. con il nuovo rito c.d. semplificato (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27915 del 31/10/2018).
3.3. L'art. 181, primo comma, c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio, ed è applicabile unicamente ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto del 2008 e, quindi, a far data dal 25 giugno 2008 (cfr. Cass. n. 4721 del 27 febbraio 2014), ipotesi che ricorre nel caso di specie.
3.4. In definitiva, poiché sia all'udienza del 02/10/2025 che alla successiva udienza del presente giudizio non sono comparsi né le parti ricorrenti né la parte resistente, deve ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del giudizio.
4. Il carattere decisorio della presente pronuncia impone che la stessa sia adottata con la forma della sentenza.
5. Nulla si dispone per le spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio della parte resistente.
P.Q.M.
La Corte ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio. Nulla per le spese di lite.
Roma, 09/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Del Villano Aceto Dott. Guido Rosa
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