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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 6190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6190 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – SEZIONE CIVILE TERZA
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Maria Cristina Rizzi Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 5593 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, riservata in decisione all'udienza dell'11.6.2025, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti (60+20), vertente
TRA
(già , in persona del l.r.p.t., Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Criscoli (c.f.: ), dom.ta C.F._1 come in atti;
appellante
E
(c.f.: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Feleppa (c.f.:
) e (c.f.: ), elett. te dom.ta C.F._2 Parte_3 C.F._3 in Benevento alla via N. Sala n. 42, presso lo studio del primo;
appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n.1470/2022 resa dal Tribunale di Benevento, pubblicata in data 22.6.2022, nel proc. di primo grado n. 3598/2018 r.g.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11.6.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 1470/2022, pubblicata il 22.6.2022, il Tribunale di Benevento, previa declaratoria di nullità di talune clausole contrattuali (anatocismo e c.m.s.), depurato il conto n.
1 27/1285 del 12.10.1993, nel tempo affidato, dalle annotazioni illegittime e tenendo conto delle poste prescritte, ha accolto parzialmente la domanda di ripetizione di indebito proposta dalla correntista nei confronti della ed ha condannato quest'ultima al pagamento della CP_2 somma di € 74.019,24, oltre interessi dalla domanda al saldo;
ha compensato per la metà le spese di lite ed ha condannato la alla rifusione in favore del correntista della somma di CP_2
€ 7.508,95 a titolo di esborsi e compensi professionali, oltre accessori di legge;
ha posto le spese di c.t.u. a carico della banca.
Nella sentenza, articolata in punti analitici, il Tribunale, riepilogati i principi di diritto riferibili ad ogni questione trattata, esaminata la tempestiva eccezione di prescrizione sollevata dalla banca, ha ricalcolato il saldo tenendo conto delle rimesse solutorie prescritte (€
10.161,52, rimesse ultradecennali su saldo passivo extra fido); ha poi depurato il saldo: - dagli illegittimi addebiti anatocistici dall'inizio del rapporto e fino al 31.12.2003, in presenza di pattuizione legittima per il periodo successivo e fino alla chiusura del rapporto;
- dalle annotazioni derivanti dalla illegittima commissione di massimo scoperto;
di conseguenza, previo accertamento del saldo finale a credito del cliente per € 74.019,24, in luogo del saldo zero di chiusura conto indicato dalla ha condannato quest'ultima a pagare l'indicato CP_2 importo;
ha compensato per la metà le spese di lite (ponendo il residuo a carico della banca, maggiormente soccombente) sia in ragione del parziale accoglimento delle pretese sia per la complessità e peculiarità delle questioni trattate, peraltro oggetto di contrastanti orientamenti della giurisprudenza di legittimità.
Avverso questa sentenza ha proposto appello (già Parte_4 [...]
, affidato ad un unico articolato motivo di appello che di seguito si esaminerà. Parte_2
Ha resistito la appellata correntista chiedendo il rigetto dell'appello e l'accoglimento dell'appello incidentale sul capo riferibile alle spese di lite, erroneamente compensate per la metà, in difetto del requisito della reciproca soccombenza, inconfigurabile in caso di accoglimento della domanda solo in misura ridotta.
All'udienza dell'11.6.2025, sulle conclusioni precisate a verbale, la causa è stata riservata in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. ridotti (40+20).
2. Con un unico ed articolato motivo di appello, la banca appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, all'esito di rituale eccezione di prescrizione, individua le rimesse prescritte sulla base del saldo “rettificato” anziché del “saldo banca”. Assume
l'appellante che la individuazione ex post delle rimesse solutorie prescritte, contrasta con il carattere “preliminare” della eccezione di prescrizione, snaturandola di significato ed elidendo la prescrizione già maturata;
che devono essere considerati prescritti non solo gli interessi
2 maturati per l'utilizzo dell'extra-fido, ma tutti gli interessi indebiti annotati per l'utilizzo sia del fido che dell'extra-fido e che, conseguentemente, è maggiormente corretta la prima ipotesi di calcolo indicata dal c.t.u. e non la terza.
2.1. Il motivo è infondato in riferimento a tutte le sotto censure.
2.2-Il Tribunale, in adesione a consolidato orientamento giurisprudenziale, ha aderito sul punto agli accertamenti peritali svolti nel rispetto del principio in base al quale, per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole contestate, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista, e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento (da ultimo in tal senso Cass.
2024 n. 17287).
2.3- L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione (Cass. 2024 n. 17287; Cass. n.
12808/2023; Cass. n. 18815/2022; Cass. n. 3858/2021). Non regge, dunque, il rilievo dell'appellante in punto di illegittima indagine ex post sulla preliminare eccezione di prescrizione.
Il cd. criterio del “saldo rettificato” è principio ormai ribadito in più occasioni dalla
Corte di Cassazione, che ritiene corretto il criterio contabile di calcolo e individuazione delle rimesse effettuate dal correntista e della loro natura solutoria o ripristinatoria, non con una valutazione ex ante, ma solo dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito. Esclusivamente in tal modo, e quindi ricostruendo ex post
l'intero rapporto di dare/avere, è possibile effettuare una valutazione in concreto della natura dei versamenti effettuati dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente.
2.4-Il c.t.u., nella terza ipotesi di calcolo considerata dal Tribunale (cfr. resi chiarimenti), previa eliminazione dal conteggio delle competenze derivanti dalle clausole illegittime (saldo ricalcolato), ha individuato le rimesse solutorie, o meglio, la parte solutoria di ogni singolo versamento…ed ha tenuto conto della prescrizione delle sole rimesse solutorie che hanno pagato le competenze extra fido nel periodo ultradecennnale.
Poiché tale criterio di calcolo è corretto, posto che il c.t.u. ha considerato solutorie solo le rimesse ultradecennali su saldo passivo extra fido (in quanto le rimesse su saldo attivo - o
3 comunque entro i limiti del fido di volta in volta concesso - sono da considerarsi ripristinatorie della provvista), non si ravvedono criteri di calcolo non corretti nel merito e nel metodo.
2.5- Peraltro, anche la considerazione del c.t.u. quanto alla decorrenza della prescrizione solo per la parte delle rimesse eccedenti il limite dell'affidamento, determinate dopo aver rettificato il saldo, risponde ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità: Nelle controversie aventi a oggetto la domanda di ripetizione di indebito conseguente alla declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e delle prassi bancarie contrarie a norme imperative e inderogabili, la ricerca dei versamenti di natura solutoria deve essere preceduta dall'individuazione e dalla successiva cancellazione dal saldo di tutte le competenze illegittime applicate dalla banca e dichiarate nulle dal giudice di merito, di talché il dies a quo della prescrizione dell'azione inizia a decorrere soltanto per quella parte delle rimesse sul conto corrente eccedenti il limite dell'affidamento determinato dopo aver rettificato il saldo (Cass., sez. 1, 16/3/2023 n. 7721).
2.6- In definitiva, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che non tutto l'ammontare della rimessa solutoria può essere considerato prescritto (come chiede l'appellante) ma solo la parte della rimessa effettuata in regime di extra fido (Cass. 2020 n. 9141); con la precisazione che la parte della rimessa imputata a interessi e commissioni maturate dalla banca a fronte del fido concesso (intra fido), non integra pagamento del debito ma ripristino di provvista, come tale ripetibile dal correntista (da ultimo in tal senso Cass. sent. 2025 n. 15684; in tale ultima pronuncia la Corte ritiene ampiamente ripetibili gli addebiti di competenze e interessi operati con saldo debitore entro il fido concesso, da considerarsi ripristino di provvista ai fini della decorrenza della prescrizione).
L'appello principale va, dunque, rigettato.
3.La società correntista ha proposto appello incidentale riferibile alle spese di lite, illegittimamente compensate per la metà in difetto del requisito della reciproca soccombenza.
Il Tribunale in primo grado ha compensato le spese per la metà tra le parti, così motivando: Le spese processuali vanno compensate per metà - in ragione, per un verso, dell'accoglimento solo parziale e nei limiti di cui alla presente decisione delle istanze di parte attrice;
e, per altro verso, della complessità e peculiarità delle questioni trattate (rispetto alle quali si sono anche registrati orientamenti giurisprudenziali contrastanti) - ; mentre, per la restante metà, le stesse – liquidate come in dispositivo… sono poste a carico della convenuta in quanto comunque nel complesso soccombente.
4 Assume la correntista che la possibilità per il giudice di compensare totalmente o parzialmente le spese di lite è prevista solo in caso di reciproca soccombenza e non quando la parte vittoriosa abbia avuto riconosciuto pressoché per intero il diritto oggetto della domanda giudiziale proposta, come nel caso, a suo dire, è accaduto posto che, a fronte di una domanda di ripetizione nell'importo indicato in citazione di € 82.275,88, le è stato riconosciuto l'importo di € 74.019,24, inferiore solo nella misura del 10%, rispetto a quello domandato. La censura è, dunque, limitata alla ritenuta configurabilità di una soccombenza reciproca.
Così circoscritta la doglianza, si evidenzia poi che la stessa è espressamente volta alla riforma del capo censurato ed al riconoscimento integrale delle spese di lite del primo grado, poiché la misura della compensazione non è censurata.
3.1-Il motivo non è fondato.
Si osserva al riguardo che la correntista ha chiesto in primo grado sia la rideterminazione del saldo – previa declaratoria di nullità di clausole contrattuali - che la rettifica del conto, oltre alla ripetizione dell'indebito; ha, dunque, formulato più domande ed è risultata parzialmente soccombente rispetto a tali domandate nullità, articolate in conclusioni in via autonoma;
all'esito delle verifiche contabili, vi è stato un riconoscimento del saldo positivo in misura leggermente inferiore a quella richiesta.
Si ricorda che, in presenza di più domande o di una domanda articolata in più capi, e di accoglimento delle pretese in misura ridotta, in applicazione della regola della causalità, è configurabile la reciproca soccombenza e anche l'attore parzialmente vittorioso che ha dato causa al giudizio può essere condannato in parte alle spese;
Cass. SS.UU. 2022, n. 32061).
Poiché la reciproca soccombenza è configurabile ed il Tribunale ha motivato la compensazione sia richiamando correttamente l'ipotesi della reciproca soccombenza che gli altri presupposti della compensazione;
ribadito che la censura è limitata alla configurabilità della reciproca soccombenza mentre la misura della compensazione ed i motivi a suo sostegno non sono oggetto di appello, il motivo va rigettato.
L'appello incidentale va, dunque, rigettato e la gravata sentenza va confermata.
5.Spese compensate in ragione del rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale.
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte
5 dell'appellante principale e di quello incidentale, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1.rigetta l'appello principale proposto da e quello incidentale Parte_1 proposto da Controparte_1
2.compensa le spese;
3.ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, dalla parte impugnante principale ed incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il gravame, a norma del comma l-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26.11.2025.
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
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