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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 27/10/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 289 / 2024 R.G. ;
promosso da:
Parte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. FLORIO FABRIZIO ed
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA ALDO BARBARO, 15 10143 TORINO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
IA FA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in via Vercelli n. 8 -
BIELLA;
- parte appellata
Oggetto: credito al consumo.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie
e provvidenze, nel merito
- In accoglimento del presente appello, riformare integralmente l'impugnata sentenza del tribunale di Biella n. 18/2024, rigettando ogni domanda e pretesa del sig. nei Controparte_1 confronti della ossia respingendo l'interposta opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo del tribunale di Biella n. 571/2022, e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare , a pagare alla la somma di € 22.761,38 Controparte_1 Parte_1 in punto capitale, oltre interessi di mora nella misura di 10 punti percentuali in più del “Tasso di intervento” (ex TUS) sulla sorte capitale di € 13.288,73 – e comunque entro i limiti CP_2 di cui alla L. n.108/1996 e s.m.i. – dal 13/01/22 fino all'effettivo soddisfo. in ogni caso
- Con vittoria delle spese ed onorari del presente giudizio di appello e di quello di primo grado, oltre rimb. forf., cpa e iva di legge, e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare
a restituire alla tutto quanto da questa versatogli in Controparte_1 Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali fino al soddisfo”.
Per parte appellata: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
respingersi l'appello proposto da per i motivi sopra illustrati e per l'effetto Parte_1
confermarsi integralmente la Sentenza del Tribunale di Biella n. 18/2024.
Con vittoria delle spese anche del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1 – ha concluso in data 12.03.2003 con , sotto il Controparte_1 CP_3 marchio PRESTITEMPO, il contratto di credito al consumo n. 832517200 per l'acquisto di una autovettura, con l'erogazione di € 13.150, impegnandosi a restituire la somma complessiva di € 17.880 in n. 60 rate mensili di € 298 ciascuna, comprensiva di capitale e interessi, TAN 11,50 % e TAEG 12,74 %.
2 1.2 - Su ricorso di sub-cessionaria a seguito di una serie di cessioni Parte_1
CP_ CP_ (da CH BA a , da a , da a Controparte_5 Controparte_5 [...]
), di cui l'ultima in data 13.01.2022 a favore di essa società, il Tribunale di Biella Pt_1 emetteva il decreto ingiuntivo n. 571/2022 nei confronti dell' per l'importo di € CP_1
22.761,38; il decreto era notificato il 9.01.2023.
1.3 – a proposto opposizione al predetto decreto, eccependo, in primo Controparte_1
luogo, la prescrizione del credito in quanto CH BA aveva provveduto a risolvere il contratto di finanziamento l'1.10.2004, data che doveva considerarsi dies a quo della prescrizione e a cui non era seguito alcun atto interruttivo nei dieci anni successivi (a); rilevava, di seguito, come non avesse provato la propria legittimazione attiva mediante Pt_1
la produzione del contratto di cessione di credito e dei suoi allegati e che nemmeno avesse fornito la prova dell'esistenza degli ulteriori contratti di cessione di credito a partire dalla originaria creditrice CH BA (b).
Nella prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., l hiedeva, altresì, dichiararsi CP_1
la vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento, ed in particolare:
- la clausola all'art. 4 sul ritardo nei pagamenti e quella all'art. 16 sulla decadenza dal beneficio del termine, in relazione all'art. 33, co. 2, lett. f) ed 1) del Codice del consumo;
- la mancanza del piano di ammortamento, come condizione indispensabile per la prova del credito azionato, comprensivo di capitale e interessi;
- la mancata produzione degli ee/cc che attestavano l'andamento del rapporto nel corso del tempo, con certificazione ex art. 50 TUB;
- l'eccessività degli interessi di mora, indicati in 10 punti percentuali oltre il tasso corrispettivo, in violazione dell'art. 33, co. 2, lett. f), Codice del consumo, da trattarsi alla stregua di penale manifestamente eccessiva non oggetto di trattativa individuale;
- il carattere usurario di detta pattuizione, considerato che gli interessi di mora vengono calcolati sommandoli alle rate scadute, già comprensive di capitale e interessi corrispettivi.
1.4 - si è costituita contestando in fatto e in diritto le argomentazioni Parte_1 dell'opponente e chiedendo la conferma del decreto opposto: in merito all'eccezione di prescrizione, osservava che in materia di mutui il frazionamento del debito in singole rate non faceva venire meno l'unitarietà del contratto stesso, motivo per cui la decorrenza del
3 termine prescrizionale di dieci anni rimaneva ancorata alla scadenza dell'ultima rata, e non alle singole scadenze, e nel caso di specie, il dies a quo andava pertanto individuato nell'aprile 2008, ossia nel mese in cui avrebbe dovuto essere pagata l'ultima rata;
riguardo alla propria legittimazione attiva, rilevava di aver depositato le raccomandate che Pt_1
richiamavano gli accordi di cessione intercorsi e che tale produzione era idonea a provare le diverse cessioni del credito.
1.5 - Con sent. n. 18/2024, pubblicata il 19.01.2024, il Tribunale di Biella, accogliendo l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava alla rifusione delle spese, Pt_1
sui seguenti rilievi:
- la risoluzione del contratto o l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine individuavano il dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale;
alla data del
1.10.2004 la decadenza dal beneficio del termine era già intervenuta posto che, alla voce
“dare”, veniva riportata l'intera somma e non vi era indicazione delle rate ancora da pagare, indipendentemente dalla natura interna o esterna della radiazione del finanziamento ad opera di CH BA;
il primo ed unico valido atto interruttivo della prescrizione compiuto dall'opposta era la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 9.01.2023 quando il termine di dieci anni era ormai decorso;
- , inoltre, non aveva provato l'inserimento della posizione dell'opponente nei Pt_1
contratti di cessione di credito via via intervenuti: la riproduzione di pagine recanti il nome dell' senza nessuna sottoscrizione e senza autenticazione non poteva CP_1 costituire documentazione idonea a comprovare che il credito verso l'opponente fosse effettivamente ricompreso negli accordi di cessione via via intervenuti. Non era perciò possibile comprendere se gli atti che riteneva idonei a interrompere la prescrizione Pt_1 fossero stati notificati a seguito di avvenuto regolare perfezionamento dell'iter di cessione di credito;
- l'onere di dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria ricadeva sulla creditrice opposta, la quale non aveva assolto a tale onere a causa della genericità della documentazione prodotta in punto sia all'interruzione della prescrizione sia alla legittimazione attiva.
2. – L'appello di Parte_1
4 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello chiedendo, nelle Parte_1
conclusioni, la condanna di controparte alla restituzione di quanto nel frattempo pagatole a titolo di spese legali.
2.1 - Con il primo motivo, riguardante l'eccezione di prescrizione, censura la decisione Pt_1
del primo giudice per non avere tenuto conto che il piano di ammortamento prevedeva la scadenza ad aprile 2008 e che nei contratti di mutuo rateale è dalla data della cessazione del contratto, con la scadenza dell'ultima rata, che inizia a decorrere il termine prescrizionale;
il Tribunale, inoltre, non avrebbe tenuto conto degli effetti interruttivi della domanda di mediazione ai sensi dell'art. 5, co. 5, d.lgs. 28/2010 e che nella specie, nel luglio
2016, la lettera raccomandata n° 61556876701-9, inviata da CREDIT NETWORK E
FINANCE per conto di , contenente la convocazione ex art. 5 d.lgs. Controparte_6
28/2010 presso l'organismo di mediazione INFRAMEDIA s.r.l., era stata inviata all'indirizzo dell' e ritirata da colei che si era definita “convivente”. CP_1
Pertanto: il dies a quo andava collocato alla data di scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento, ossia al 31.03.2008, e la prescrizione era stata interrotta nel luglio 2016 con la richiesta di mediazione obbligatoria da parte della mandataria di una delle società resesi, nel tempo, cessionarie del credito.
2.2 - Con il secondo motivo, riferisce di aver ricevuto dalla cedente Pt_1 Controparte_7
i documenti probatori del credito, in forza dell'accordo quadro del
[...]
13.01.2022 con relativo estratto dell'allegato dei crediti ceduti;
di tale accordo si dà atto nella raccomandata di comunicazione della cessione del credito.
Tutti gli accordi quadro di cessione in blocco di crediti o di cartolarizzazione vengono prodotti in questo giudizio parzialmente oscurati con “omissis” per non mostrare quelle parti o quei dati ritenuti non suscettibili di divulgazione, mentre per ciascuna posizione ceduta viene trasmesso l'annesso elenco in cui viene indicato soltanto il singolo nominativo con l'importo del credito ceduto e il numero di NGD;
a prescindere dall'eventuale pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, di tali accordi tra cedente e cessionario e dell'eventuale ri-numerazione della posizione NDG si dà peraltro atto nelle comunicazioni inviate ai debitori, sia ai fini dell'art. 1264 c.c., sia ai fini dell'interruzione della prescrizione. L'ultima cedente
[...]
ha trasmesso i documenti probatori del credito, tra cui, oltre Controparte_7
agli accordi quadro, anche gli estratti degli elenchi comprendenti decine di posizioni oggetto di cessione, comunque su carta intestata, in cui però sono stati resi visibili soltanto i dati
5 relativi alla singola posizione, dati che in ogni caso sono sempre stati ritenuti assolutamente sufficienti per identificarla con certezza: nominativo del debitore, suo codice fiscale, importo del credito ceduto, oltre all'eventuale numero originario del rapporto o del numero NGD.
2.3 - Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il giudice ha errato nella liquidazione delle spese legali a favore di controparete laddove ha attribuito l'IVA automaticamente, senza il prescritto inciso “se dovuta”: l'IVA, infatti, non va versata quando il difensore abbia optato per il regime forfettario oppure qualora la controparte sia titolare di partita iva e la possa scaricare.
3. – L'esame assorbente del primo motivo di appello. La questione dell'IVA “se dovuta”.
3.1 - Il primo motivo di impugnazione, riguardante l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, si rivela infondato.
A pag. 2 della comparsa di risposta di primo grado, dichiara che, sulla base Pt_1 dell'estratto conto di CH BA attestante la movimentazione del rapporto (doc. 2), il credito è stato passato “a contenzioso” o “a sofferenza” dalla stessa originaria mutuante
CH BA nell'ottobre 2004 (il credito sarebbe stato poi ceduto il 26.01.2012 a
Banca IFIS).
A conferma di ciò, nella certificazione ex art. 50 TUB dell'originaria mutuante CH
BA, al doc. 3 fasc. di primo grado, si legge: Pt_2
Cioè a dire: il mutuo è divenuto integralmente esigibile ex art. 1456 c.c. o ex art. 1186 c.c. al 1.10.2004 con l'applicazione del tasso di mora previsto per l'inadempimento (“radiazione del finanziamento”).
Il passaggio “a contenzioso” o “a sofferenza” equivale o a risoluzione sulla base di clausola risolutiva espressa o a decadenza del mutuatario dal beneficio del termine quanto alle rate residue e rende immediatamente esigibile, agli effetti dell'art. 2935 c.c., il debito restitutorio: con la conseguenza che per individuare la data in cui il credito da mutuo è esigibile non si dovrà più fare riferimento alla scadenza dell'ultima rata, bensì alla data in cui la somma, ex art. 1456 c.c. o ex art. 1186 c.c., è divenuta esigibile per l'intero.
6 Se ad ottobre 2004 il credito era esigibile, il primo atto interruttivo, a tutto concedere, risale alla domanda di mediazione del 2016, quindi oltre il decennio.
Non rilevano le comunicazioni di avvenuta cessione del credito che nel tempo si sono succedute e che, in ipotesi, potrebbero costituire atti interruttivi, se ed in quanto contenenti la richiesta di pagamento idonea a costituire in mora il debitore: manca infatti la prova dell'avvenuta ricezione (si producono solo le relative missive) della prima cessione da CP_ CH BA a (lettera del 16.11.2015, doc. 5 prod. ) e della seconda Pt_1
CP_ cessione da a (lettera del 2.02.2016, doc. 6), mentre è solo per la Controparte_5
comunicazione della cessione ultima da a , risalente al 2022 CP_5 Pt_1
(precisamente, al 13.01.2022), che si produce solo il tracciamento postale della missiva
(doc. 7). Il che è a dire che allo scadere del decennio a decorrere dal 1.10.2004, ossia al
1.10.2014, non risultano essere stati compiuti atti interruttivi ai sensi dell'art. 2943 c.c.
La reiezione del primo motivo di appello e la conseguente conferma della decisione di accoglimento dell'eccezione di prescrizione assorbe l'esame del secondo motivo, concernente la decisione del primo Giudice di ritenere non provata la titolarità attuale del credito in capo alla appellante.
3.2 - Resta da esaminare il terzo motivo, concernente l'IVA sulle spese.
A ben vedere, la circostanza che il legale dell' i trovi in regime di IVA forfetaria CP_1
o meno, agli effetti della debenza dell'IVA in rivalsa da parte del suo assistito, è di fatto priva di rilievo.
Se infatti l'IVA sui compensi del legale non deve essere pagata dal professionista (e quindi neppure deve essere “scaricata” sul suo cliente, come consumatore finale), semplicemente non potrà essere recuperata in forza della condanna alle spese, a prescindere dall'inserimento in dispositivo di sentenza dell'inciso “se dovuta”; un eventuale tentativo di recupero forzoso di detta voce di spesa (in realtà inesistente) potrà essere semmai contestata da attraverso un'opposizione al precetto che la indichi tra gli importi a Pt_1 credito, o con un'opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c.
4. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sui medi tariffari, calcolati sul valore della causa dichiarato dall'appellante, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
7 Va altresì dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ( Parte_1 [...]
contro avverso la sent. n. 18/2024 emessa dal Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Biella in data 19.01.2024, con atto di citazione notificato in data 29.02.2024:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di Parte_1 questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.966, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 24/10/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Dott. Corrado Croci
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 289 / 2024 R.G. ;
promosso da:
Parte_1
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. FLORIO FABRIZIO ed
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA ALDO BARBARO, 15 10143 TORINO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
IA FA ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in via Vercelli n. 8 -
BIELLA;
- parte appellata
Oggetto: credito al consumo.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le più opportune declaratorie
e provvidenze, nel merito
- In accoglimento del presente appello, riformare integralmente l'impugnata sentenza del tribunale di Biella n. 18/2024, rigettando ogni domanda e pretesa del sig. nei Controparte_1 confronti della ossia respingendo l'interposta opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo del tribunale di Biella n. 571/2022, e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare , a pagare alla la somma di € 22.761,38 Controparte_1 Parte_1 in punto capitale, oltre interessi di mora nella misura di 10 punti percentuali in più del “Tasso di intervento” (ex TUS) sulla sorte capitale di € 13.288,73 – e comunque entro i limiti CP_2 di cui alla L. n.108/1996 e s.m.i. – dal 13/01/22 fino all'effettivo soddisfo. in ogni caso
- Con vittoria delle spese ed onorari del presente giudizio di appello e di quello di primo grado, oltre rimb. forf., cpa e iva di legge, e per l'effetto dichiarare tenuto e condannare
a restituire alla tutto quanto da questa versatogli in Controparte_1 Parte_1 esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali fino al soddisfo”.
Per parte appellata: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
respingersi l'appello proposto da per i motivi sopra illustrati e per l'effetto Parte_1
confermarsi integralmente la Sentenza del Tribunale di Biella n. 18/2024.
Con vittoria delle spese anche del presente giudizio”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – La vicenda processuale e il primo grado di giudizio.
1.1 – ha concluso in data 12.03.2003 con , sotto il Controparte_1 CP_3 marchio PRESTITEMPO, il contratto di credito al consumo n. 832517200 per l'acquisto di una autovettura, con l'erogazione di € 13.150, impegnandosi a restituire la somma complessiva di € 17.880 in n. 60 rate mensili di € 298 ciascuna, comprensiva di capitale e interessi, TAN 11,50 % e TAEG 12,74 %.
2 1.2 - Su ricorso di sub-cessionaria a seguito di una serie di cessioni Parte_1
CP_ CP_ (da CH BA a , da a , da a Controparte_5 Controparte_5 [...]
), di cui l'ultima in data 13.01.2022 a favore di essa società, il Tribunale di Biella Pt_1 emetteva il decreto ingiuntivo n. 571/2022 nei confronti dell' per l'importo di € CP_1
22.761,38; il decreto era notificato il 9.01.2023.
1.3 – a proposto opposizione al predetto decreto, eccependo, in primo Controparte_1
luogo, la prescrizione del credito in quanto CH BA aveva provveduto a risolvere il contratto di finanziamento l'1.10.2004, data che doveva considerarsi dies a quo della prescrizione e a cui non era seguito alcun atto interruttivo nei dieci anni successivi (a); rilevava, di seguito, come non avesse provato la propria legittimazione attiva mediante Pt_1
la produzione del contratto di cessione di credito e dei suoi allegati e che nemmeno avesse fornito la prova dell'esistenza degli ulteriori contratti di cessione di credito a partire dalla originaria creditrice CH BA (b).
Nella prima memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c., l hiedeva, altresì, dichiararsi CP_1
la vessatorietà delle clausole del contratto di finanziamento, ed in particolare:
- la clausola all'art. 4 sul ritardo nei pagamenti e quella all'art. 16 sulla decadenza dal beneficio del termine, in relazione all'art. 33, co. 2, lett. f) ed 1) del Codice del consumo;
- la mancanza del piano di ammortamento, come condizione indispensabile per la prova del credito azionato, comprensivo di capitale e interessi;
- la mancata produzione degli ee/cc che attestavano l'andamento del rapporto nel corso del tempo, con certificazione ex art. 50 TUB;
- l'eccessività degli interessi di mora, indicati in 10 punti percentuali oltre il tasso corrispettivo, in violazione dell'art. 33, co. 2, lett. f), Codice del consumo, da trattarsi alla stregua di penale manifestamente eccessiva non oggetto di trattativa individuale;
- il carattere usurario di detta pattuizione, considerato che gli interessi di mora vengono calcolati sommandoli alle rate scadute, già comprensive di capitale e interessi corrispettivi.
1.4 - si è costituita contestando in fatto e in diritto le argomentazioni Parte_1 dell'opponente e chiedendo la conferma del decreto opposto: in merito all'eccezione di prescrizione, osservava che in materia di mutui il frazionamento del debito in singole rate non faceva venire meno l'unitarietà del contratto stesso, motivo per cui la decorrenza del
3 termine prescrizionale di dieci anni rimaneva ancorata alla scadenza dell'ultima rata, e non alle singole scadenze, e nel caso di specie, il dies a quo andava pertanto individuato nell'aprile 2008, ossia nel mese in cui avrebbe dovuto essere pagata l'ultima rata;
riguardo alla propria legittimazione attiva, rilevava di aver depositato le raccomandate che Pt_1
richiamavano gli accordi di cessione intercorsi e che tale produzione era idonea a provare le diverse cessioni del credito.
1.5 - Con sent. n. 18/2024, pubblicata il 19.01.2024, il Tribunale di Biella, accogliendo l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava alla rifusione delle spese, Pt_1
sui seguenti rilievi:
- la risoluzione del contratto o l'intervenuta decadenza dal beneficio del termine individuavano il dies a quo di decorrenza della prescrizione decennale;
alla data del
1.10.2004 la decadenza dal beneficio del termine era già intervenuta posto che, alla voce
“dare”, veniva riportata l'intera somma e non vi era indicazione delle rate ancora da pagare, indipendentemente dalla natura interna o esterna della radiazione del finanziamento ad opera di CH BA;
il primo ed unico valido atto interruttivo della prescrizione compiuto dall'opposta era la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 9.01.2023 quando il termine di dieci anni era ormai decorso;
- , inoltre, non aveva provato l'inserimento della posizione dell'opponente nei Pt_1
contratti di cessione di credito via via intervenuti: la riproduzione di pagine recanti il nome dell' senza nessuna sottoscrizione e senza autenticazione non poteva CP_1 costituire documentazione idonea a comprovare che il credito verso l'opponente fosse effettivamente ricompreso negli accordi di cessione via via intervenuti. Non era perciò possibile comprendere se gli atti che riteneva idonei a interrompere la prescrizione Pt_1 fossero stati notificati a seguito di avvenuto regolare perfezionamento dell'iter di cessione di credito;
- l'onere di dimostrare la fondatezza della pretesa creditoria ricadeva sulla creditrice opposta, la quale non aveva assolto a tale onere a causa della genericità della documentazione prodotta in punto sia all'interruzione della prescrizione sia alla legittimazione attiva.
2. – L'appello di Parte_1
4 Avverso la predetta sentenza ha proposto appello chiedendo, nelle Parte_1
conclusioni, la condanna di controparte alla restituzione di quanto nel frattempo pagatole a titolo di spese legali.
2.1 - Con il primo motivo, riguardante l'eccezione di prescrizione, censura la decisione Pt_1
del primo giudice per non avere tenuto conto che il piano di ammortamento prevedeva la scadenza ad aprile 2008 e che nei contratti di mutuo rateale è dalla data della cessazione del contratto, con la scadenza dell'ultima rata, che inizia a decorrere il termine prescrizionale;
il Tribunale, inoltre, non avrebbe tenuto conto degli effetti interruttivi della domanda di mediazione ai sensi dell'art. 5, co. 5, d.lgs. 28/2010 e che nella specie, nel luglio
2016, la lettera raccomandata n° 61556876701-9, inviata da CREDIT NETWORK E
FINANCE per conto di , contenente la convocazione ex art. 5 d.lgs. Controparte_6
28/2010 presso l'organismo di mediazione INFRAMEDIA s.r.l., era stata inviata all'indirizzo dell' e ritirata da colei che si era definita “convivente”. CP_1
Pertanto: il dies a quo andava collocato alla data di scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento, ossia al 31.03.2008, e la prescrizione era stata interrotta nel luglio 2016 con la richiesta di mediazione obbligatoria da parte della mandataria di una delle società resesi, nel tempo, cessionarie del credito.
2.2 - Con il secondo motivo, riferisce di aver ricevuto dalla cedente Pt_1 Controparte_7
i documenti probatori del credito, in forza dell'accordo quadro del
[...]
13.01.2022 con relativo estratto dell'allegato dei crediti ceduti;
di tale accordo si dà atto nella raccomandata di comunicazione della cessione del credito.
Tutti gli accordi quadro di cessione in blocco di crediti o di cartolarizzazione vengono prodotti in questo giudizio parzialmente oscurati con “omissis” per non mostrare quelle parti o quei dati ritenuti non suscettibili di divulgazione, mentre per ciascuna posizione ceduta viene trasmesso l'annesso elenco in cui viene indicato soltanto il singolo nominativo con l'importo del credito ceduto e il numero di NGD;
a prescindere dall'eventuale pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, di tali accordi tra cedente e cessionario e dell'eventuale ri-numerazione della posizione NDG si dà peraltro atto nelle comunicazioni inviate ai debitori, sia ai fini dell'art. 1264 c.c., sia ai fini dell'interruzione della prescrizione. L'ultima cedente
[...]
ha trasmesso i documenti probatori del credito, tra cui, oltre Controparte_7
agli accordi quadro, anche gli estratti degli elenchi comprendenti decine di posizioni oggetto di cessione, comunque su carta intestata, in cui però sono stati resi visibili soltanto i dati
5 relativi alla singola posizione, dati che in ogni caso sono sempre stati ritenuti assolutamente sufficienti per identificarla con certezza: nominativo del debitore, suo codice fiscale, importo del credito ceduto, oltre all'eventuale numero originario del rapporto o del numero NGD.
2.3 - Con il terzo motivo, l'appellante lamenta che il giudice ha errato nella liquidazione delle spese legali a favore di controparete laddove ha attribuito l'IVA automaticamente, senza il prescritto inciso “se dovuta”: l'IVA, infatti, non va versata quando il difensore abbia optato per il regime forfettario oppure qualora la controparte sia titolare di partita iva e la possa scaricare.
3. – L'esame assorbente del primo motivo di appello. La questione dell'IVA “se dovuta”.
3.1 - Il primo motivo di impugnazione, riguardante l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, si rivela infondato.
A pag. 2 della comparsa di risposta di primo grado, dichiara che, sulla base Pt_1 dell'estratto conto di CH BA attestante la movimentazione del rapporto (doc. 2), il credito è stato passato “a contenzioso” o “a sofferenza” dalla stessa originaria mutuante
CH BA nell'ottobre 2004 (il credito sarebbe stato poi ceduto il 26.01.2012 a
Banca IFIS).
A conferma di ciò, nella certificazione ex art. 50 TUB dell'originaria mutuante CH
BA, al doc. 3 fasc. di primo grado, si legge: Pt_2
Cioè a dire: il mutuo è divenuto integralmente esigibile ex art. 1456 c.c. o ex art. 1186 c.c. al 1.10.2004 con l'applicazione del tasso di mora previsto per l'inadempimento (“radiazione del finanziamento”).
Il passaggio “a contenzioso” o “a sofferenza” equivale o a risoluzione sulla base di clausola risolutiva espressa o a decadenza del mutuatario dal beneficio del termine quanto alle rate residue e rende immediatamente esigibile, agli effetti dell'art. 2935 c.c., il debito restitutorio: con la conseguenza che per individuare la data in cui il credito da mutuo è esigibile non si dovrà più fare riferimento alla scadenza dell'ultima rata, bensì alla data in cui la somma, ex art. 1456 c.c. o ex art. 1186 c.c., è divenuta esigibile per l'intero.
6 Se ad ottobre 2004 il credito era esigibile, il primo atto interruttivo, a tutto concedere, risale alla domanda di mediazione del 2016, quindi oltre il decennio.
Non rilevano le comunicazioni di avvenuta cessione del credito che nel tempo si sono succedute e che, in ipotesi, potrebbero costituire atti interruttivi, se ed in quanto contenenti la richiesta di pagamento idonea a costituire in mora il debitore: manca infatti la prova dell'avvenuta ricezione (si producono solo le relative missive) della prima cessione da CP_ CH BA a (lettera del 16.11.2015, doc. 5 prod. ) e della seconda Pt_1
CP_ cessione da a (lettera del 2.02.2016, doc. 6), mentre è solo per la Controparte_5
comunicazione della cessione ultima da a , risalente al 2022 CP_5 Pt_1
(precisamente, al 13.01.2022), che si produce solo il tracciamento postale della missiva
(doc. 7). Il che è a dire che allo scadere del decennio a decorrere dal 1.10.2004, ossia al
1.10.2014, non risultano essere stati compiuti atti interruttivi ai sensi dell'art. 2943 c.c.
La reiezione del primo motivo di appello e la conseguente conferma della decisione di accoglimento dell'eccezione di prescrizione assorbe l'esame del secondo motivo, concernente la decisione del primo Giudice di ritenere non provata la titolarità attuale del credito in capo alla appellante.
3.2 - Resta da esaminare il terzo motivo, concernente l'IVA sulle spese.
A ben vedere, la circostanza che il legale dell' i trovi in regime di IVA forfetaria CP_1
o meno, agli effetti della debenza dell'IVA in rivalsa da parte del suo assistito, è di fatto priva di rilievo.
Se infatti l'IVA sui compensi del legale non deve essere pagata dal professionista (e quindi neppure deve essere “scaricata” sul suo cliente, come consumatore finale), semplicemente non potrà essere recuperata in forza della condanna alle spese, a prescindere dall'inserimento in dispositivo di sentenza dell'inciso “se dovuta”; un eventuale tentativo di recupero forzoso di detta voce di spesa (in realtà inesistente) potrà essere semmai contestata da attraverso un'opposizione al precetto che la indichi tra gli importi a Pt_1 credito, o con un'opposizione esecutiva ex art. 615 c.p.c.
4. – Conclusioni e spese.
L'appello, per concludere, deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza;
esse vanno liquidate sui medi tariffari, calcolati sul valore della causa dichiarato dall'appellante, esclusa la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi.
7 Va altresì dichiarata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ( Parte_1 [...]
contro avverso la sent. n. 18/2024 emessa dal Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Biella in data 19.01.2024, con atto di citazione notificato in data 29.02.2024:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di Parte_1 questo grado di giudizio, che liquida in complessivi € 3.966, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge;
c) dichiara la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 13, co.
1-quater, D.P.R.
115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis del predetto art. 13.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 24/10/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Dott. Corrado Croci
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