Sentenza 12 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2001, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
REPU00361 / 01 Aula A SUPRE DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE In nome del Popolo Italiano Richie pesutil dal Sig. A PASSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE per dirith 1.3 FEB. 2001 SEZIONE LAVORO rook IL CANCELLIERE oggetto: lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Trezza Presidente R.G.N.1684/2000 Dott. Vincenzo Re. Putaturo Donati V. Consigliere " Mario 735 " Natale Capitanio " Cron. Rep. " Bruno Balletti Ud.29/9/2000 " Maura La Terza CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE €24.QRE 300Sul ricorso proposto per diritti L. 12 GEN 2001 da IL CANCELLIERE IZ 43 BRI S.r.l. LABORATOIRES DOLISOS A, in persona del procuratore 99 Staion in Roma, Corso Vittoriospeciale Philippe Bernagou, elett.dom. Emanuele II n.305 presso gli avv. Giulio Prosperetti e Francoise Marie Plantade,per procura speciale in calce al ricorso;
RICORRENTE
CONTRO
RA SO, elett.dom. in Roma,via Francesco Saverio Nitti n.11, presso l'avv.Paolo Napoletano che lo rappresenta e difende,per procura speciale in calce al controricorso;
CONTRORICORRENTE 3927 1 L per l'annullamento della se nza del Tribunale di Roma in data 18 ottobre 1999 n.19539 (R.G.N.27199/1996 ); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 29/9/2000,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi h a iti G. Prosperettie P. Napoletano;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr. Marcello Matera che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del 1° NOORTE SUBREMADI CASSAZIONE UFFICIO COPIE l'inammissibilità del 2°. Richiesta copia studio dal Sig. DAMATI 3000 per diritti L. 29 GEN. 2001 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO il IL CANCELLIERE Con sentenza del 19 febbraio 1996 il Pretore del lavoro di Roma rigettava il ricorso di AF SS,informatore medico scientifico della s.r.l. Laboratoires Dolisos Italia,volto a fare dichiarare l'illegittimità del licenziamento senza preavviso intimatogli per attestazione non veritiera di interviste al dott. Fabrizio IC per la diffusione di prodotti omeopatici. La decisione, su gravame del SS, veniva però interamente riformata dal locale Tribunale che, dopo avere disposto la rinnovazione dell'esame del teste dott. IC, con sentenza del 18 ottobre 1999, dichiarava: l'illegittimità del recesso, condannando la del lavoratore datrice alla sua reintegrazione nel posto di lavoro nonché alla што дайте corresponsione di una indennità risarcitoria pari a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto con interessi e rivalutazione su cinque mensilità dalla data del licenziamento e sugli ulteriori importi dalla data di maturazione delle mensilità 2 - : regolarizzazione retributive assunte a paramet A'obbligo di della posizione assicurativa e previdenziale per il periodo successivo al recesso come previsto ex lege. La società Laboratoires Dolison Italia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi cui ha resistito il SS con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 116 c.p.c., 1175,1375 e 2119 C.C. nonché ., anche in dei principi ermeneutici di cui agli art.1362 SS. relazione all'art.54 del CCNL per gli addetti alla industria chimica-farmaceutica, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia,ai sensi dell'art.360, nn.3 e 5, c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per avere dichiarato l'illegittimità del licenziamento interpretando in modo riduttivo il fatto contestato al lavoratore, senza in discussione le visite al considerare che non erano dott.Fabrizio IC bensì l'esistenza della stessa prestazione lavorativa. In altri termini il Tribunale, in relazione all'addebito contestato, avrebbe dovuto fare corretta applicazione dei principi ermeneutici nell'individuazione della causa posta a base della risoluzione in tronco del rapporto di lavoro così come risultante dalla lettera di licenziamento pervenendo così, alla luce delle risultanze istruttorie, ad un corretto giudizio in ordine alla legittimità del provvedimento espulsivo. 3 Gli incontri del tipo a rato non potevano certamente essere considerati quali visite di informazione e divulgazione dei prodotti effettuate dal lavoratore in adempimento della propria ☑ prestazione lavorativa, come invece ha finito per ritenere motivare sulimplicitamente la sentenza impugnata laddove, senza punto, ha ritenuto che, per escludere la sussistenza della giusta causa, fosse sufficiente la conferma proveniente dal dott. IC di avere effettivamente incontrato il SS in varie occasioni nel periodo in contestazione. Il principio di buona fede nell'esecuzione della prestazione, applicabile anche all'adempimento della prestazione lavorativa, impone, infatti,al lavoratore,con riferimento ad attività dirette ad ampliare la divulgazione commerciale del prodotto, di adoperarsi per il reperimento della clientela, non potendo ritenersi sufficiente a tale fine il mero colloquio tra amici e gli incontri meramente occasionali e di cortesia. Tanto più che il dott. IC era divenuto funzionario USL a tempo pieno ed era in tale veste impossibilitato a prescrivere prodotti omeopatici,non concedibili dal Servizio Sanitario Nazionale ed esclusi dal relativo prontuario. Il motivo va rigettato perché infondato. Il tribunale ha in primo luogo operato la ricognizione degli addebiti di cui alla lettera del 2 gennaio 1995, sulla base del chiaro tenore delle espressioni letterali usate, rilevando che:la società aveva contestato al SS la falsità dei rapporti redatti come informatore relativamente a 10 visite che sarebbero state effettuate nel periodo 19 1994 al medico Fabrizio IC per illustrare e consegnargli prodotti omeopatici;
questi aveva,infatti, negato quelle interviste adducendo di non avere più ricevuto collaboratori scientifici dopo l'assunzione di un incarico amministrativo presso la USL di Sesto nel dicembre del 1992;la natura degli illeciti ascritti era stata ribadita nella lettera di recesso del 16 gennaio 1995 dalla datrice, la quale,nel disattendere le giustificazioni del SS alla stregua delle risultanze acquisite, aveva rimarcato, in relazione alle mendaci attestazioni,la mancata prestazione lavorativa del collaboratore. Quindi il Tribunale ha accertato,in relazione ai fatti contestati,la veridicità dei rapporti allegati in atti ed ha concluso per l'insussistenza di una giusta causa di recesso, avendo attinto, nel sovrano apprezzamento delle prove, il proprio convincimento dalle dichiarazioni del teste dott. Fabrizio IC, escusso novellamente in appello,il quale aveva confermato le dichiarazioni già rese e cioè di avere ricevuto per rapporti di amicizia, nel periodo in esame, in 10 occasioni la visita del SS, oltre che quelle di altri informatori scientifici. Così come il Tribunale, sempre nei profili all'esame, si posto il problema del tipo di prestazione lavorativa che il SS avrebbe dovuto contrattualmente rendere e quella in concreto svolta nel rapporto avuto con un medico che,in quanto divenuto funzionario USL,non aveva più il potere di rilasciare ricette e prescrizioni aventi ad oggetto prodotti della Dolisos. 0 R 5 In tale profilo ha pe escluso che vi sia stato inadempimento del SS o parziale adempimento degli obblighi, avendo accertato, oltre alla redazione di rapporti non mendaci, l'utilità delle sue peculiari prestazioni lavorative. Il dott.IC all'epoca non ancora dipendente a tempo pieno aveva infatti riferito di avere rilasciato sia pareri nell'ambito di attività di consulenza effettuata per la USL che prescrizioni di medicine omeopatiche ad amici e familiari. D'altro canto la società non aveva dimostrato di avere impartito istruzioni limitative sui rapporti da intrattenere con dipendenti USL. Trattasi di giudizio correttamente motivato ed esente da errori sul piano logico-giuridico,come tale incensurabile in questa sede, rispetto al quale le censure formulate, le quali postulano una inammissibile estensione dei fatti contestati, sono comunque prive del carattere di decisività. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione dell'art.18, comma quarto,della legge 20 maggio 1970 nonché omessa, insufficiente n.300,1223 e SS. C.C. e contraddittoria motivazione della su punto decisivo controversia, ai sensi dell'art.360, nn. .3 e 5, c.p.c.,si deduce che il Tribunale,invece di quantificare il danno patito dal lavoratore a seguito dell'asserito illegittimo licenziamento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita nel corso del rapporto, avrebbe dovuto esaminare la circostanza del secondo licenziamento intimatogli in data 27 6 R settembre 1995,in quanto ritual dedotta dalla controparte d nelle note autorizzate nel giudizio di primo grado, limitando così a tale data il danno. Il motivo è inammissibile. Qualora con il ricorso per Cassazione venga dedotta l'omessa della sentenza impugnata perinsufficiente motivazione od l'asserita mancata valutazione di risultanze processuali (un documento, deposizioni testimoniali,dichiarazioni di parti ecc.) è necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il risultanza non valutata 10controllo della decisività della valutata), che il ricorrente precisi -ove insufficientemente ricorra mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata O valutata, dato il principio diinsufficientemente che,per Cassazione, il controllo deve autosufficienza del ricorso per essere consentito alla Corte di Cassazione sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative (fra le tante, Cass.,1 febbraio 1995, n. 1161). Orbene, nella specie, la ricorrente, la quale si è doluta dell'omessa valutazione, ai fini della quantificazione del danno risarcibile, del secondo licenziamento intimato,quale mera circostanza di fatto dedotta nel corso del giudizio di primo grado dalla stessa controparte nelle note avversarie in primo grado, oltre a non avere indicato la data di deposito di tali presente note, non ha trascritto siffatta dichiarazione nel ricorso, per 7 cui, in violazione del su indica principio, non ha consentito il controllo sollecitato, dato il divieto del ricorso in questa sede ad indagini integrative. Tanto più che la difesa del controricorrente ha reiteratamente rilevato che la prova del secondo licenziamento non era stata data dalla società nei giudizi di primo e secondo grado. Il ricorso deve perciò essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono il criterio della soccombenza e vanno poste a carico della società ricorrente.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese in lire 25000 oltre lire quattromilioni per onorari. Roma, 29 settembre 2000 Мало Рольовий поет, Глібо Il Presidente Il Consigliere est. Vincenzo Creaza Mars Il Presidente: || Cons. ectensore:/ IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Lepo ta 112 GEN. 2009 bria Oggi, CAR IL OLLABORATORE M E R CANCELLERIA P E U T S R O VTTAG C O OLLIMIA 35517 LSIDAU CL-8-11 ELNASI ISNIS IV O CO VISODWI VⱭ HE 'N VSSVL 'VSIAS INTO .T EEG LE OI 'OTION IⱭ IG 8