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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 358/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente e Relatore
ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Giudice
MORGESE NICOLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 950/2021 depositato il 15/04/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Noicattaro - Via Pietro Nenni, 11 70016 Noicattaro BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1271/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 06/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1976143 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 15/4/2021 (RGA 950/2021) la società Ricorrente_1 (ex Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, proponeva opposizione avverso la sentenza n. 1271/2020, depositata in data 6/11/2020, pronunciata dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Bari (ora Corte di Giustizia Tributaria di primo grado), relativa all'avviso di accertamento IMU n. 1976143 emesso dal Comune di Noicattaro per l'anno di imposta 2014, dell'importo complessivo di euro 108.785,00, per non aver riconosciuto all'appellante il diritto a fruire, per ciascun immobile di E.R.P. accertato, l'esenzione dal pagamento dell'IMU, in applicazione del comma del 2, dell'articolo 13 del D.L. n.
201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, previsto per i fabbricati di civile abitazione aventi le caratteristiche degli alloggi sociali, come descritti dal D.M. 22/4/2008.
La società appellante eccepiva: .
1. la nullità dell'impugnata sentenza per violazione dell'articolo 111 della Costituzione, dell'articolo 132 c.p.c. e dell'articolo 36, comma
2, del D. Lgs. 546/1992, .
2. violazione dell'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, .
3. insussistenza dell'obbligo della dichiarazione ex articolo 2, comma 5 bis, del D.L. n. 103/2013; chiedeva in conclusione l'annullamento della sentenza impugnata n. 1271/2020 pronunciata dalla CTP. di primo grado di Bari e la dichiarazione di illegittimità dell'avviso di accertamento IMU per l'anno 2014 n. 1976143 del
3/5/2017, con vittorie delle spese di giudizio;
allegava copia sentenza impugnata, copia procura nomina difensore, copia sentenze di altre CTP e sentenze di Corte di Cassazione, copia avviso di accertamento IMU n. 1976143 del 3/5/2017 opposto.
Con deduzioni depositate in data 8/4/2025 il Comune di Noicattaro si costituiva in giudizio, tramite l'avv. Difensore_2, chiedeva il rigetto dell'appello proposto, evidenziava la legittimità del proprio operato, rilevava la infondatezza delle eccezioni della ricorrente e precisava: .
1. la puntuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
13 del D.L. n. 201/2011, .
2. l'eventuale diritto all'agevolazione reclamata è decaduto in quanto non è stata presentata la dichiarazione prevista ai fini IMU dall'articolo 2, comma 5 bis, del D.L. 102/2013 convertito dalla Legge n. 124/2013, a pena di decadenza;
.
3. la mancanza di prova da parte della appellante riguardante la sussistenza dei requisiti di alloggio sociale;
allegava copia procura nomina difensore e copia di diverse sentenze della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e secondo grado riguardanti medesima fattispecie.
Con memorie illustrative trasmesse in data 15/4/2025 il difensore della società appellante Ricorrente_1 avv. Difensore_1 ribadiva la richiesta di illegittimità della pretesa tributaria, precisando che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica rientravano nella definizione di alloggi sociali previsti nel Decreto del Ministero delle
Infrastrutture 22/4/2008, n. 32438; allegava numerose sentenze di legittimità e di merito. Con altra memoria costitutiva difensiva, trasmessa in data 17/4/2025,
l'avv. Difensore_2, ribadiva la necessità di presentare l'apposita dichiarazione di esenzione, a pena di decadenza, entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative.
Con altre memorie illustrative depositate in data 12/1/2026, l'avv. Difensore_1 insisteva per l'accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate in precedenza, con rigetto di ogni avversa eccezione, precisando che la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 27.020/2025 ha stabilito che “l'Ente impositore è preposto alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, per cui le informazioni acquisibili in tale veste consentono un agevole monitoraggio delle assegnazioni in locazione a persone svantaggiate nell'ambito del proprio territorio”; allegava copia delle predetta sentenza e copia di altre sentenze di legittimità e di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'odierna pubblica udienza fissata per la discussione della controversia, si provvede alla trattazione dell'appello. Sono presenti l'avv. Difensore_1, in qualità di difensore della società appellante, in collegamento da remoto e l'avv. Difensore_2, in qualità di difensore del Comune di Noicattaro, ugualmente in collegamento da remoto. I difensori presenti danno atto del regolare e rituale svolgimento del collegamento audiovisivo e si riportano ai rispettivi atti e conclusioni. La Corte si riserva per la decisione. Successivamente la Corte, sciogliendo la riserva, osserva che l'appello è infondato e pertanto va rigettato.
Invero, da un attento esame della sentenza impugnata e di tutta la documentazione prodotta dalle parti in causa, appare evidente la legittimità della opposta sentenza e dell'avviso di accertamento emesso dal Comune di Noicattaro, in una situazione peraltro in cui la società appellante non ha offerto validi e convincenti elementi di contraddizione, privi di conforto probatorio.
In effetti, con riferimento alla questione riguardante l'applicazione dell'articolo 13, comma 10, della 201/2011, dall'analisi delle disposizioni in materia di IMU,
è opportuno evidenziare che non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dalla società Ricorrente_1 appellante e gli “alloggi sociali”, tenuto conto che le vigenti disposizioni legislative in materia hanno disciplinato differentemente le due fattispecie.
A tale riguardo l'articolo 13, comma 10 citato, ha previsto espressamente un'agevolazione consistente in una detrazione di euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, risultando evidente la “ ratio” del legislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli “sociali” i quali sono esenti dal prelievo per specifica disposizione legislativa contenuta nell'articolo 13, comma 2, lettera b), del D.L. n. 201/2011.
Conseguentemente, non può essere invocata una assimilazione tra gli alloggi concessi in locazione e gli alloggi “sociali”, che è preclusa dalla corretta applicazione dei principi generali in materia fiscale, perciò non si può ricorrere al criterio analogico oppure all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerate, in conformità all'orientamento della Suprema Corte di
Cassazione (sentenza n. 20.135/2019).
Si deve pertanto ritenere che se il legislatore avesse voluto estendere l'esenzione reclamata agli immobili degli IACP lo avrebbe espressamente specificato, così come previsto per l'agevolazione parziale di cui al comma 10 del citato articolo 13.
Deve inoltre essere sottolineato che il diritto all'agevolazione, qualora spettante, decade nel momento in cui non viene presentata la prescritta dichiarazione prevista dall'articolo 2, comma 5 bis, del D.L. 102 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 124/2013.
In particolare l'articolo 2, comma 4, del predetto Decreto prevede che “ A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle
Infrastrutture del 22/4/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/6/2008”.
Successivamente, il comma 5 bis del predetto articolo 2, prevede che ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica, come evidenziato in diverse sentenze di questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
Non risulta dalla documentazione trasmessa dalla società appellante,
l'allegazione della menzionata dichiarazione.
Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione, tenuto che la norma è chiara e inequivocabile.
Da ciò deriva la piena legittimità della sentenza impugnata e dell'avviso di accertamento emesso dal Comune di Noicattaro.
L'appello presentato dalla società Ricorrente_1 pertanto deve essere rigettato.
Alla luce delle esposte considerazioni, questa Corte condanna la società appellante al pagamento delle spese di giudizio, in favore del Comune di Noicattaro, che liquida in euro 3.000,00 per il doppio grado di giudizio, oltre oneri accessori, se dovuti, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative in materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigetta l'appello e conferma la sentenza della CTP. di Bari n. 1271/2020. Condanna l'appellante Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'appellato Comune di Noicattaro, che liquida in euro
3.000,00 per il doppio grado di giudizio, oltre oneri accessori, se dovuti.
Così deciso in Bari il 23 gennaio 2026
Il Presidente/Relatore
(dott. Vincenzo Miccolis)
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 3, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MICCOLIS VINCENZO, Presidente e Relatore
ABBATTISCIANNI GIOVANNI, Giudice
MORGESE NICOLA, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 950/2021 depositato il 15/04/2021
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Noicattaro - Via Pietro Nenni, 11 70016 Noicattaro BA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1271/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 8 e pubblicata il 06/11/2020
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1976143 IMU 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello depositato in data 15/4/2021 (RGA 950/2021) la società Ricorrente_1 (ex Ricorrente_1), rappresentata e difesa dall'avv. Difensore_1, proponeva opposizione avverso la sentenza n. 1271/2020, depositata in data 6/11/2020, pronunciata dalla Commissione
Tributaria Provinciale di Bari (ora Corte di Giustizia Tributaria di primo grado), relativa all'avviso di accertamento IMU n. 1976143 emesso dal Comune di Noicattaro per l'anno di imposta 2014, dell'importo complessivo di euro 108.785,00, per non aver riconosciuto all'appellante il diritto a fruire, per ciascun immobile di E.R.P. accertato, l'esenzione dal pagamento dell'IMU, in applicazione del comma del 2, dell'articolo 13 del D.L. n.
201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, previsto per i fabbricati di civile abitazione aventi le caratteristiche degli alloggi sociali, come descritti dal D.M. 22/4/2008.
La società appellante eccepiva: .
1. la nullità dell'impugnata sentenza per violazione dell'articolo 111 della Costituzione, dell'articolo 132 c.p.c. e dell'articolo 36, comma
2, del D. Lgs. 546/1992, .
2. violazione dell'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, .
3. insussistenza dell'obbligo della dichiarazione ex articolo 2, comma 5 bis, del D.L. n. 103/2013; chiedeva in conclusione l'annullamento della sentenza impugnata n. 1271/2020 pronunciata dalla CTP. di primo grado di Bari e la dichiarazione di illegittimità dell'avviso di accertamento IMU per l'anno 2014 n. 1976143 del
3/5/2017, con vittorie delle spese di giudizio;
allegava copia sentenza impugnata, copia procura nomina difensore, copia sentenze di altre CTP e sentenze di Corte di Cassazione, copia avviso di accertamento IMU n. 1976143 del 3/5/2017 opposto.
Con deduzioni depositate in data 8/4/2025 il Comune di Noicattaro si costituiva in giudizio, tramite l'avv. Difensore_2, chiedeva il rigetto dell'appello proposto, evidenziava la legittimità del proprio operato, rilevava la infondatezza delle eccezioni della ricorrente e precisava: .
1. la puntuale applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
13 del D.L. n. 201/2011, .
2. l'eventuale diritto all'agevolazione reclamata è decaduto in quanto non è stata presentata la dichiarazione prevista ai fini IMU dall'articolo 2, comma 5 bis, del D.L. 102/2013 convertito dalla Legge n. 124/2013, a pena di decadenza;
.
3. la mancanza di prova da parte della appellante riguardante la sussistenza dei requisiti di alloggio sociale;
allegava copia procura nomina difensore e copia di diverse sentenze della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e secondo grado riguardanti medesima fattispecie.
Con memorie illustrative trasmesse in data 15/4/2025 il difensore della società appellante Ricorrente_1 avv. Difensore_1 ribadiva la richiesta di illegittimità della pretesa tributaria, precisando che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica rientravano nella definizione di alloggi sociali previsti nel Decreto del Ministero delle
Infrastrutture 22/4/2008, n. 32438; allegava numerose sentenze di legittimità e di merito. Con altra memoria costitutiva difensiva, trasmessa in data 17/4/2025,
l'avv. Difensore_2, ribadiva la necessità di presentare l'apposita dichiarazione di esenzione, a pena di decadenza, entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative.
Con altre memorie illustrative depositate in data 12/1/2026, l'avv. Difensore_1 insisteva per l'accoglimento di tutte le conclusioni rassegnate in precedenza, con rigetto di ogni avversa eccezione, precisando che la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 27.020/2025 ha stabilito che “l'Ente impositore è preposto alla gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e sociale, per cui le informazioni acquisibili in tale veste consentono un agevole monitoraggio delle assegnazioni in locazione a persone svantaggiate nell'ambito del proprio territorio”; allegava copia delle predetta sentenza e copia di altre sentenze di legittimità e di merito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'odierna pubblica udienza fissata per la discussione della controversia, si provvede alla trattazione dell'appello. Sono presenti l'avv. Difensore_1, in qualità di difensore della società appellante, in collegamento da remoto e l'avv. Difensore_2, in qualità di difensore del Comune di Noicattaro, ugualmente in collegamento da remoto. I difensori presenti danno atto del regolare e rituale svolgimento del collegamento audiovisivo e si riportano ai rispettivi atti e conclusioni. La Corte si riserva per la decisione. Successivamente la Corte, sciogliendo la riserva, osserva che l'appello è infondato e pertanto va rigettato.
Invero, da un attento esame della sentenza impugnata e di tutta la documentazione prodotta dalle parti in causa, appare evidente la legittimità della opposta sentenza e dell'avviso di accertamento emesso dal Comune di Noicattaro, in una situazione peraltro in cui la società appellante non ha offerto validi e convincenti elementi di contraddizione, privi di conforto probatorio.
In effetti, con riferimento alla questione riguardante l'applicazione dell'articolo 13, comma 10, della 201/2011, dall'analisi delle disposizioni in materia di IMU,
è opportuno evidenziare che non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dalla società Ricorrente_1 appellante e gli “alloggi sociali”, tenuto conto che le vigenti disposizioni legislative in materia hanno disciplinato differentemente le due fattispecie.
A tale riguardo l'articolo 13, comma 10 citato, ha previsto espressamente un'agevolazione consistente in una detrazione di euro 200 per gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica, risultando evidente la “ ratio” del legislatore di differenziare gli alloggi ex IACP da quelli “sociali” i quali sono esenti dal prelievo per specifica disposizione legislativa contenuta nell'articolo 13, comma 2, lettera b), del D.L. n. 201/2011.
Conseguentemente, non può essere invocata una assimilazione tra gli alloggi concessi in locazione e gli alloggi “sociali”, che è preclusa dalla corretta applicazione dei principi generali in materia fiscale, perciò non si può ricorrere al criterio analogico oppure all'interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerate, in conformità all'orientamento della Suprema Corte di
Cassazione (sentenza n. 20.135/2019).
Si deve pertanto ritenere che se il legislatore avesse voluto estendere l'esenzione reclamata agli immobili degli IACP lo avrebbe espressamente specificato, così come previsto per l'agevolazione parziale di cui al comma 10 del citato articolo 13.
Deve inoltre essere sottolineato che il diritto all'agevolazione, qualora spettante, decade nel momento in cui non viene presentata la prescritta dichiarazione prevista dall'articolo 2, comma 5 bis, del D.L. 102 del 31 agosto 2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 124/2013.
In particolare l'articolo 2, comma 4, del predetto Decreto prevede che “ A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle
Infrastrutture del 22/4/2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24/6/2008”.
Successivamente, il comma 5 bis del predetto articolo 2, prevede che ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'imposta municipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica, come evidenziato in diverse sentenze di questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
Non risulta dalla documentazione trasmessa dalla società appellante,
l'allegazione della menzionata dichiarazione.
Non vi è dubbio che la violazione di tale obbligo comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione, tenuto che la norma è chiara e inequivocabile.
Da ciò deriva la piena legittimità della sentenza impugnata e dell'avviso di accertamento emesso dal Comune di Noicattaro.
L'appello presentato dalla società Ricorrente_1 pertanto deve essere rigettato.
Alla luce delle esposte considerazioni, questa Corte condanna la società appellante al pagamento delle spese di giudizio, in favore del Comune di Noicattaro, che liquida in euro 3.000,00 per il doppio grado di giudizio, oltre oneri accessori, se dovuti, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative in materia.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado rigetta l'appello e conferma la sentenza della CTP. di Bari n. 1271/2020. Condanna l'appellante Ricorrente_1 al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell'appellato Comune di Noicattaro, che liquida in euro
3.000,00 per il doppio grado di giudizio, oltre oneri accessori, se dovuti.
Così deciso in Bari il 23 gennaio 2026
Il Presidente/Relatore
(dott. Vincenzo Miccolis)