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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 8277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8277 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 7003/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott.Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 24/02/2025 promossa da
(C.F. , assistita e difesa dall'avvocato Barbara Parte_1 C.F._1
BE con studio in Milano, via Amedeo d'Aosta n. 5, presso il quale ha eletto domicilio provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Parte attrice nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Parte convenuta contumace
con i seguenti figli: e , nati a Milano il 5.1.2010 Parte_2 Parte_3
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI (rassegnate all'udienza ex art 473bis.22 c.p.c. del 23.10.2025) Insisto per l'accoglimento delle domande formulate in atti. Quanto alle frequentazioni padre/figli, chiedo che l'opportunità della ripresa sia rimessa alla valutazione dei SS solo qualora il padre ne faccia richiesta e dimostri fattivamente impegno e volontà nel costruire una relazione stabile e duratura con i figli, tenuto in ogni caso conto della loro volontà e del loro benessere psico fisico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2009 al giugno 2023 e dalla loro unione sono nati e , nati a Milano il 5.01.2010, riconosciuti da Parte_2 Parte_3 entrambi i genitori. Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 21.02.2025, ha chiesto Parte_1 la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori e al loro mantenimento. All'udienza del 23.10.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo Controparte_1
e del decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata ex art. 140 c.p.c.), non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia. Parte attrice ha reso dichiarazioni che si intendono in questa sede integralmente trascritte, rappresentando che la relazione con il convenuto si è interrotta nel 2023 e che dal mese di febbraio 2025 quest'ultimo non ha più cercato alcun contatto né con la ex compagna né con i figli;
ha aggiunto che, dalla fine della relazione, l'uomo non ha mai contribuito al mantenimento dei ragazzi. Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa. Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473bis.22, co. IV, c.p.c. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 29.10.2025
*** Ritenuto quanto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale Con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda, il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. L'uomo, infatti, che abusa di sostanze alcoliche e stupefacenti, ha compromesso la serenità della vita familiare con comportamenti prepotenti e maltrattanti, sia nei confronti della ricorrente che dei figli. Nei confronti di , il padre ha sempre avuto un comportamento controllante e prepotente, Pt_2 pretendendo che la figlia non uscisse: quando la sorprendeva nel cortile di casa con le amiche, le intimava di rientrare minacciando in caso contrario di picchiarla. Verso invece, l'uomo ha serbato un atteggiamento di denigrazione e svilimento, Pt_3 insultandolo continuamente, anche alla presenza di terze persone, ad esempio deridendolo per il suo aspetto fisico. In occasione di una lite con ex compagna, il convenuto avrebbe anche colpito accidentalmente il figlio on un telecomando che aveva lanciato in direzione della ricorrente. Pt_3
Il convenuto non ha creato con i propri figli alcun legame, né si è mai interessato alla loro educazione e alla loro istruzione. Anche dopo la cessazione della convivenza, la situazione non si è modificata in modo sostanziale, in quanto il , trasferitosi dalla propria madre che vive nel palazzo affianco alla casa familiare, Parte_2 ha continuato ad avvicinare i propri figli, minacciandoli e spaventandoli. In particolare, il giorno 21.07.2024, il convenuto è entrato nel domicilio della ricorrente, ha danneggiato i mobili di casa, ha insultato la ricorrente e ha tentato di aggredirla fisicamente. Ancora, in data 08.08.2024, mentre conduceva la propria auto, ha tagliato la strada alla figlia Pt_2
(che si trovava su un monopattino) e l'ha aggredita verbalmente e fisicamente, mettendole le mani al collo e minacciandola di “ammazzarla di legnate” se l'avesse nuovamente sorpresa fuori casa. Tali episodi sono descritti nelle denunce presentate dalla parte attrice e dalla figlia Pt_2 rispettivamente in data 22.07.2024 e 08.08.2024; è in atti altresì il referto dell'Ospedale San Carlo di Milano relativo alle cure fornite dopo l'aggressione subita dalla ragazza (cfr. all. 5, 6, 7 fasc. att.). In seguito agli episodi di cui sopra, il Tribunale di Milano, sezione G.I.P., ha emesso in data 20.09.2024 nei confronti del convenuto la misura coercitiva del divieto di avvicinamento;
ciononostante, il sig. ha in più di una occasione violato la misura, tentando di avvicinare i Parte_2 figli, come narrato nella denuncia datata 03.10.2024 e successivamente integrata l'08.10.2024 (cfr. all. 9 fasc. att.). Secondo quando appurato in udienza, in seguito all'instaurazione del giudizio penale e al deposito del presente ricorso, il convenuto ha cessato i propri comportamenti vessatori nei confronti dell'ex compagna e dei figli (cfr. le dichiarazioni di parte attrice nel verbale di udienza del 23.10.2024: “Più
o meno da febbraio 2025 il mio ex compagno non ha più cercato alcun contatto né con me né con i nostri figli, se li incontra fa finta di non conoscerli”).
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 977/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Pertanto, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo dei figli alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità, dimostrando per fatti la propria idoneità al ruolo genitoriale.
Le condizioni sopra indicate, e in particolare l'atteggiamento violento e controllante tenuto dal padre, unitamente al suo sostanziale disinteresse per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita dei minori impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Inoltre, a fronte delle gravi problematiche di abuso di sostanze stupefacenti emerse, della pendenza di procedimenti penali per gravi reati violenti, della difficoltà della donna nella gestione dell'ex compagno in relazione alla sua frequentazione con i figli e della circostanza che la madre deve essere ancora supportata nella emancipazione – anche mentale – dall'ex compagno, deve essere limitata la responsabilità genitoriale di entrambi quanto alla organizzazione e scansione delle modalità di incontro tra padre e figli minori, con correlativa delega ai SS del Comune di CO di organizzare e scandire le modalità di incontro padre/figli in spazio neutro con modalità protetta ed osservata, come meglio dettagliato in dispositivo. L'avvio del percorso in Spazio neutro è subordinato alla fattiva dimostrazione di impegno del padre volto alla costruzione della relazione con i figli ed alla presa in carico presso il SERD/NOA competente per territorio per la valutazione e successiva gestione della riferita problematica di dipendenza da sostanze stupefacenti e alcoliche, in ogni caso tenuto conto della volontà dei minori e del loro benessere psico-fisico.
Con riferimento al mantenimento della prole Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sent. 17089/2013). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Inoltre, ai sensi degli artt. 337ter c.c. il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento, comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori. La madre non ha un'occupazione stabile, riuscendo a guadagnare circa 400-450 euro al mese con lavori occasionali. Abita con i figli minori in un appartamento di proprietà dell' per il quale paga un canone di circa 50 € al mese. Percepisce CP_2
l'assegno unico universale per l'importo di € 408,00 mensili. Fa fronte alle spese necessarie per i figli con l'aiuto della propria famiglia di origine. Il padre è un giovane uomo di 38 anni. Secondo quanto riferito dalla ex compagna, ha cambiato diversi lavori, svolgendo mansioni meccanico, elettricista, muratore;
in costanza di convivenza, secondo quanto riferito dalla donna, il convenuto percepiva un reddito di circa 1.700-1.800 € mensile. Attualmente, secondo quanto riferito dalla e appreso da conoscenti comuni, Parte_1 sembrerebbe che il Salpietro lavori all'Amsa. Vive unitamente alla madre nella casa di CP_2 quest'ultima. In ogni caso, tenuto conto dell'età dello stesso e dell'assenza di documentazione che comprovi limitazioni, deve ritenersi che goda di piena capacità lavorativa;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica, dei minori;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di due ragazzi di 15 anni, da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo.
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in € 500,00 al mese (250 euro per figlio), importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Tale importo, considerati i difficili rapporti tra le parti, anche tenuto conto del procedimento penale, è già comprensivo delle spese straordinarie, ad eccezione delle sole spese mediche e scolastiche di natura obbligatoria, che saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50%.
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2025 - il ricorso stato depositato il 21.02.2025 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio.
Con riferimento alle spese di lite Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
, nella contumacia di parte convenuta, letti ed applicati gli Controparte_1 artt. 316, comma IV, 337bis e ss. c.c., 473bis e ss. c.p.c., 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. e , nati a Milano il 5.1.2010, in via esclusiva alla madre, CP_3 Parte_3 presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di CO (MI) piazza Europa n. 34, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Limita la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alla organizzazione e scansione delle modalità di incontro tra padre e figli minori;
3. Dispone che il Servizio Sociale del Comune di CO (madre e minore sono residenti in [...], CO) in collaborazione con le competenti ASST provveda a: • organizzare e scandire le modalità di incontro padre/figli in spazio neutro con modalità protetta ed osservata. L'avvio del percorso in Spazio neutro è subordinato alla fattiva dimostrazione di impegno del padre volto alla costruzione della relazione con il figlio ed alla presa in carico presso il SERD/NOA competente per territorio per la valutazione e successiva gestione della riferita problematica di dipendenza da sostanze stupefacenti e alcoliche;
• mantenere un'attenta attività di monitoraggio sulla situazione dei minori;
• segnalare eventuali situazioni di pregiudizio che impongano l'intervento del Tribunale a tutela del minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano;
4. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza Controparte_1 dalla mensilità di marzo 2025, nel mantenimento dei figli minori versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione (mese e anno successivi alla domanda), somma comprensiva delle spese straordinarie, ad eccezione delle sole spese mediche e scolastiche di natura obbligatoria, che saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50%;
5. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, nelle sole spese mediche e scolastiche di natura obbligatoria;
6. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
7. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi anche ai SS del Comune di CO.
Così deciso in Milano, il 29.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Maria Laura Amato Presidente Dott. Chiara Delmonte Giudice Dott.Valentina Maderna Giudice rel ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 24/02/2025 promossa da
(C.F. , assistita e difesa dall'avvocato Barbara Parte_1 C.F._1
BE con studio in Milano, via Amedeo d'Aosta n. 5, presso il quale ha eletto domicilio provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato
Parte attrice nei confronti di
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
Parte convenuta contumace
con i seguenti figli: e , nati a Milano il 5.1.2010 Parte_2 Parte_3
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
OGGETTO: RICORSO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI (rassegnate all'udienza ex art 473bis.22 c.p.c. del 23.10.2025) Insisto per l'accoglimento delle domande formulate in atti. Quanto alle frequentazioni padre/figli, chiedo che l'opportunità della ripresa sia rimessa alla valutazione dei SS solo qualora il padre ne faccia richiesta e dimostri fattivamente impegno e volontà nel costruire una relazione stabile e duratura con i figli, tenuto in ogni caso conto della loro volontà e del loro benessere psico fisico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dal 2009 al giugno 2023 e dalla loro unione sono nati e , nati a Milano il 5.01.2010, riconosciuti da Parte_2 Parte_3 entrambi i genitori. Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 21.02.2025, ha chiesto Parte_1 la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni dei minori e al loro mantenimento. All'udienza del 23.10.2025 il Giudice delegato, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio e dato che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo Controparte_1
e del decreto di fissazione dell'udienza (notifica effettuata ex art. 140 c.p.c.), non si è costituito in giudizio, ne ha dichiarato la contumacia. Parte attrice ha reso dichiarazioni che si intendono in questa sede integralmente trascritte, rappresentando che la relazione con il convenuto si è interrotta nel 2023 e che dal mese di febbraio 2025 quest'ultimo non ha più cercato alcun contatto né con la ex compagna né con i figli;
ha aggiunto che, dalla fine della relazione, l'uomo non ha mai contribuito al mantenimento dei ragazzi. Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie, ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni e ha ordinato la discussione orale della causa. Il procuratore di parte attrice ha insistito nell'accoglimento delle domande svolte e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art 473bis.22, co. IV, c.p.c. La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 29.10.2025
*** Ritenuto quanto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale Con il contegno serbato a seguito della notificazione della domanda, il padre ha manifestato per fatti il proprio disinteresse per il fattivo esercizio della responsabilità genitoriale, rilevando così una condizione di scarsa adeguatezza all'assunzione di un consapevole ruolo di genitore, tale da rendere necessario l'affidamento monogenitoriale. L'uomo, infatti, che abusa di sostanze alcoliche e stupefacenti, ha compromesso la serenità della vita familiare con comportamenti prepotenti e maltrattanti, sia nei confronti della ricorrente che dei figli. Nei confronti di , il padre ha sempre avuto un comportamento controllante e prepotente, Pt_2 pretendendo che la figlia non uscisse: quando la sorprendeva nel cortile di casa con le amiche, le intimava di rientrare minacciando in caso contrario di picchiarla. Verso invece, l'uomo ha serbato un atteggiamento di denigrazione e svilimento, Pt_3 insultandolo continuamente, anche alla presenza di terze persone, ad esempio deridendolo per il suo aspetto fisico. In occasione di una lite con ex compagna, il convenuto avrebbe anche colpito accidentalmente il figlio on un telecomando che aveva lanciato in direzione della ricorrente. Pt_3
Il convenuto non ha creato con i propri figli alcun legame, né si è mai interessato alla loro educazione e alla loro istruzione. Anche dopo la cessazione della convivenza, la situazione non si è modificata in modo sostanziale, in quanto il , trasferitosi dalla propria madre che vive nel palazzo affianco alla casa familiare, Parte_2 ha continuato ad avvicinare i propri figli, minacciandoli e spaventandoli. In particolare, il giorno 21.07.2024, il convenuto è entrato nel domicilio della ricorrente, ha danneggiato i mobili di casa, ha insultato la ricorrente e ha tentato di aggredirla fisicamente. Ancora, in data 08.08.2024, mentre conduceva la propria auto, ha tagliato la strada alla figlia Pt_2
(che si trovava su un monopattino) e l'ha aggredita verbalmente e fisicamente, mettendole le mani al collo e minacciandola di “ammazzarla di legnate” se l'avesse nuovamente sorpresa fuori casa. Tali episodi sono descritti nelle denunce presentate dalla parte attrice e dalla figlia Pt_2 rispettivamente in data 22.07.2024 e 08.08.2024; è in atti altresì il referto dell'Ospedale San Carlo di Milano relativo alle cure fornite dopo l'aggressione subita dalla ragazza (cfr. all. 5, 6, 7 fasc. att.). In seguito agli episodi di cui sopra, il Tribunale di Milano, sezione G.I.P., ha emesso in data 20.09.2024 nei confronti del convenuto la misura coercitiva del divieto di avvicinamento;
ciononostante, il sig. ha in più di una occasione violato la misura, tentando di avvicinare i Parte_2 figli, come narrato nella denuncia datata 03.10.2024 e successivamente integrata l'08.10.2024 (cfr. all. 9 fasc. att.). Secondo quando appurato in udienza, in seguito all'instaurazione del giudizio penale e al deposito del presente ricorso, il convenuto ha cessato i propri comportamenti vessatori nei confronti dell'ex compagna e dei figli (cfr. le dichiarazioni di parte attrice nel verbale di udienza del 23.10.2024: “Più
o meno da febbraio 2025 il mio ex compagno non ha più cercato alcun contatto né con me né con i nostri figli, se li incontra fa finta di non conoscerli”).
La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa, frequentando in modo discontinuo il figlio minore, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente (cfr Cass. 977/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08).
Pertanto, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo dei figli alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità, dimostrando per fatti la propria idoneità al ruolo genitoriale.
Le condizioni sopra indicate, e in particolare l'atteggiamento violento e controllante tenuto dal padre, unitamente al suo sostanziale disinteresse per tutto quanto concerne gli aspetti salienti della vita dei minori impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte attrice, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Inoltre, a fronte delle gravi problematiche di abuso di sostanze stupefacenti emerse, della pendenza di procedimenti penali per gravi reati violenti, della difficoltà della donna nella gestione dell'ex compagno in relazione alla sua frequentazione con i figli e della circostanza che la madre deve essere ancora supportata nella emancipazione – anche mentale – dall'ex compagno, deve essere limitata la responsabilità genitoriale di entrambi quanto alla organizzazione e scansione delle modalità di incontro tra padre e figli minori, con correlativa delega ai SS del Comune di CO di organizzare e scandire le modalità di incontro padre/figli in spazio neutro con modalità protetta ed osservata, come meglio dettagliato in dispositivo. L'avvio del percorso in Spazio neutro è subordinato alla fattiva dimostrazione di impegno del padre volto alla costruzione della relazione con i figli ed alla presa in carico presso il SERD/NOA competente per territorio per la valutazione e successiva gestione della riferita problematica di dipendenza da sostanze stupefacenti e alcoliche, in ogni caso tenuto conto della volontà dei minori e del loro benessere psico-fisico.
Con riferimento al mantenimento della prole Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento (art. 30 Cost. e art. 315bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sent. 17089/2013). Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Inoltre, ai sensi degli artt. 337ter c.c. il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento, comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273).
Pertanto, al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori. La madre non ha un'occupazione stabile, riuscendo a guadagnare circa 400-450 euro al mese con lavori occasionali. Abita con i figli minori in un appartamento di proprietà dell' per il quale paga un canone di circa 50 € al mese. Percepisce CP_2
l'assegno unico universale per l'importo di € 408,00 mensili. Fa fronte alle spese necessarie per i figli con l'aiuto della propria famiglia di origine. Il padre è un giovane uomo di 38 anni. Secondo quanto riferito dalla ex compagna, ha cambiato diversi lavori, svolgendo mansioni meccanico, elettricista, muratore;
in costanza di convivenza, secondo quanto riferito dalla donna, il convenuto percepiva un reddito di circa 1.700-1.800 € mensile. Attualmente, secondo quanto riferito dalla e appreso da conoscenti comuni, Parte_1 sembrerebbe che il Salpietro lavori all'Amsa. Vive unitamente alla madre nella casa di CP_2 quest'ultima. In ogni caso, tenuto conto dell'età dello stesso e dell'assenza di documentazione che comprovi limitazioni, deve ritenersi che goda di piena capacità lavorativa;
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica, dei minori;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento di due ragazzi di 15 anni, da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo.
La valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in € 500,00 al mese (250 euro per figlio), importo da versarsi in via anticipata alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Tale importo, considerati i difficili rapporti tra le parti, anche tenuto conto del procedimento penale, è già comprensivo delle spese straordinarie, ad eccezione delle sole spese mediche e scolastiche di natura obbligatoria, che saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50%.
L'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di marzo 2025 - il ricorso stato depositato il 21.02.2025 -, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio.
Con riferimento alle spese di lite Attesa la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
, nella contumacia di parte convenuta, letti ed applicati gli Controparte_1 artt. 316, comma IV, 337bis e ss. c.c., 473bis e ss. c.p.c., 38 disp. att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
1. e , nati a Milano il 5.1.2010, in via esclusiva alla madre, CP_3 Parte_3 presso la quale rimarranno collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di CO (MI) piazza Europa n. 34, e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c. (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei medesimi, con solo diritto/dovere del padre di vigilare sull'istruzione ed educazione;
2. Limita la responsabilità genitoriale di entrambi i genitori con riferimento alla organizzazione e scansione delle modalità di incontro tra padre e figli minori;
3. Dispone che il Servizio Sociale del Comune di CO (madre e minore sono residenti in [...], CO) in collaborazione con le competenti ASST provveda a: • organizzare e scandire le modalità di incontro padre/figli in spazio neutro con modalità protetta ed osservata. L'avvio del percorso in Spazio neutro è subordinato alla fattiva dimostrazione di impegno del padre volto alla costruzione della relazione con il figlio ed alla presa in carico presso il SERD/NOA competente per territorio per la valutazione e successiva gestione della riferita problematica di dipendenza da sostanze stupefacenti e alcoliche;
• mantenere un'attenta attività di monitoraggio sulla situazione dei minori;
• segnalare eventuali situazioni di pregiudizio che impongano l'intervento del Tribunale a tutela del minore alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano;
4. Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza Controparte_1 dalla mensilità di marzo 2025, nel mantenimento dei figli minori versando alla madre entro il giorno 5 di ogni mese l'importo di € 500,00 mensili, oltre rivalutazione di legge annuale ed automatica ISTAT prima rivalutazione (mese e anno successivi alla domanda), somma comprensiva delle spese straordinarie, ad eccezione delle sole spese mediche e scolastiche di natura obbligatoria, che saranno suddivise tra i genitori in ragione del 50%;
5. Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, nelle sole spese mediche e scolastiche di natura obbligatoria;
6. Dispone che l'assegno unico per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva come per legge;
7. Dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi anche ai SS del Comune di CO.
Così deciso in Milano, il 29.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Valentina Maderna Dott. Maria Laura Amato