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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 01/12/2025, n. 2082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2082 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4716/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4716/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. De Stefano Fausta Anna, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 TARANTO il 03/08/1989.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TARANTO (atto n. 233 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 20.07.1998 (maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente).
Con ricorso depositato il 04/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta il suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TARANTO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO dei seguenti accordi tra le parti:
- L'ex casa coniugale, ubicata in Alpignano TO, alla Via Verdi n.19 cointestata ad entrambi i coniugi per la quota del 50% ciascuno continuerà ad essere abitata, fintantoché la stessa non sarà posta in vendita, con i beni mobili e gli arredi tutti che la compongono, dalla Sig.ra , il Sig. Parte_2
se ne è già allontanato portando con sé parte dei propri effetti personali;
Parte_1
- La Sig.ra consentirà al Sig. di fare ingresso Parte_2 Parte_1 nell'appartamento di Alpignano TO Via Verdi N. 19 per portare via gli ultimi effetti personali, con operazione da effettuarsi entro il mese di luglio 2025;
- Il Sig. si farà carico del pagamento integrale delle rate del mutuo cointestato a lui Parte_1 ed alla Sig.ra acceso presso Credit Agricole per l'acquisto della casa ex coniugale;
Parte_2
- Il Sig. si farà carico del pagamento integrale delle spese ordinarie e straordinarie Parte_1 relative alla casa di Alpignano TO Via Verdi N. 19, così come delle spese di riscaldamento, della TARI e delle utenze relative a detta abitazione e degli abbonamenti attualmente in corso (SKY, PrimeVideo, Internet);
- Il Sig. si farà anche carico del pagamento dell'abbonamento telefono in uso alla Sig. Parte_1 ra presso il gestore telefonico FASTWEB;
Parte_2
- Il Sig. provvederà al pagamento delle spese di cui ai punti 4, 5 e 6 di cui al ricorso, fino al Pt_1 giorno del rogito avente ad oggetto la vendita dell'appartamento di Torino Via Verdi N. 19, da un conto corrente a sé intestato su cui domicilierà le bollette ed i vari pagamenti ed invierà alla Sig.ra la documentazione comprovante i pagamenti. Parte_2
DISPONE, a titolo di contributo al mantenimento, che il Sig. versi entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese a favore della sig.ra l'importo mensile di € 400,00, da rivalutarsi Parte_2 annualmente secondo gli indici ISTAT mediante bonifico bancario sul conto corrente che la beneficiaria aprirà e di cui fornirà coordinate bancarie;
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti concordano che il Conto Corrente N. 55370 acceso presso Crédit Agricole Agenzia di Rivoli TO intestato ad entrambi i coniugi verrà estinto.;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver regolato ogni altra questione economica connessa al rapporto coniugale;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Lucia Minutella Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 4716/2025 promossa da:
, Parte_1
e
, Parte_2 entrambi con il patrocinio dell'avv. De Stefano Fausta Anna, in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Parte_2 TARANTO il 03/08/1989.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TARANTO (atto n. 233 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1989).
Dal matrimonio è nata una figlia: il 20.07.1998 (maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente).
Con ricorso depositato il 04/03/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 3 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta il suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Parte_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TARANTO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ ATTO dei seguenti accordi tra le parti:
- L'ex casa coniugale, ubicata in Alpignano TO, alla Via Verdi n.19 cointestata ad entrambi i coniugi per la quota del 50% ciascuno continuerà ad essere abitata, fintantoché la stessa non sarà posta in vendita, con i beni mobili e gli arredi tutti che la compongono, dalla Sig.ra , il Sig. Parte_2
se ne è già allontanato portando con sé parte dei propri effetti personali;
Parte_1
- La Sig.ra consentirà al Sig. di fare ingresso Parte_2 Parte_1 nell'appartamento di Alpignano TO Via Verdi N. 19 per portare via gli ultimi effetti personali, con operazione da effettuarsi entro il mese di luglio 2025;
- Il Sig. si farà carico del pagamento integrale delle rate del mutuo cointestato a lui Parte_1 ed alla Sig.ra acceso presso Credit Agricole per l'acquisto della casa ex coniugale;
Parte_2
- Il Sig. si farà carico del pagamento integrale delle spese ordinarie e straordinarie Parte_1 relative alla casa di Alpignano TO Via Verdi N. 19, così come delle spese di riscaldamento, della TARI e delle utenze relative a detta abitazione e degli abbonamenti attualmente in corso (SKY, PrimeVideo, Internet);
- Il Sig. si farà anche carico del pagamento dell'abbonamento telefono in uso alla Sig. Parte_1 ra presso il gestore telefonico FASTWEB;
Parte_2
- Il Sig. provvederà al pagamento delle spese di cui ai punti 4, 5 e 6 di cui al ricorso, fino al Pt_1 giorno del rogito avente ad oggetto la vendita dell'appartamento di Torino Via Verdi N. 19, da un conto corrente a sé intestato su cui domicilierà le bollette ed i vari pagamenti ed invierà alla Sig.ra la documentazione comprovante i pagamenti. Parte_2
DISPONE, a titolo di contributo al mantenimento, che il Sig. versi entro il giorno 5 di ogni Pt_1 mese a favore della sig.ra l'importo mensile di € 400,00, da rivalutarsi Parte_2 annualmente secondo gli indici ISTAT mediante bonifico bancario sul conto corrente che la beneficiaria aprirà e di cui fornirà coordinate bancarie;
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti concordano che il Conto Corrente N. 55370 acceso presso Crédit Agricole Agenzia di Rivoli TO intestato ad entrambi i coniugi verrà estinto.;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di aver regolato ogni altra questione economica connessa al rapporto coniugale;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 28/11/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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