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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/02/2025, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2024/4743
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 4743/2024 promossa da:
nato in [...], Córdoba, (Argentina) il 07.10.1981; Parte_1
, nata in [...], Córdoba, (Argentina), il 12.11.1982; Controparte_1
, nata in [...], Córdoba, (Argentina), il 30.1.1987 in proprio e Parte_2
quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nata in [...]́a, Persona_1
Córdoba, (Argentina), il 03.8.2008 e nato in [...]́a, Córdoba, (Argentina), CP_2
il 06.10.2009 (unitamente al padre nato a [...], Còrdoba Argentina il Persona_2
25.5.1986) , nato in [...]́a, Córdoba, (Argentina), il 16.1.2014 (unitamente al CP_3
padre nato a [...], Còrdoba Argentina il 5.8.1982); Persona_3 CP_4
, nata in [...]́o Pujio, Córdoba, (Argentina), il 11.11.1955;
[...] Controparte_5
nato in [...]́a, Córdoba, (Argentina), il 25.12.1988;
[...] Controparte_6
nato in [...]́a, Córdoba, (Argentina), il 7.6.1990; nato in
[...] Controparte_7
Villa María, Córdoba, (Argentina), il 8.10.1993; , nato in [...]́a, Controparte_8
Córdoba, (Argentina), il 19.12.1995; , nata in [...]́o Pujio, Córdoba, Controparte_9
(Argentina), il 30.7.1960; , nata in [...]́o Pujio, Córdoba, Parte_3
(Argentina), il 22.3.1963; , nato in [...]́a, Córdoba, (Argentina), il Parte_4
12.6.2004 tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Belardini (C.F. ) del C.F._1
pagina 1 di 7 Foro di Roma, elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Via Antonio Mordini, 14 in
Roma pec come da procura in atti Email_1
ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_10
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare e dichiarare lo stato di cittadini italiani iure sanguinis dei ricorrenti: nacido en James Craik, Córdoba, (Argentina) el 07/10/1981, Parte_1
, nata in [...], Córdoba, (Argentina), il 12/11/1982 Controparte_1 [...]
nata in [...], Córdoba, (Argentina), il 30/1/1987, nata Parte_2 Persona_1 in Villa María, Córdoba, (Argentina), il 03/08/2008 nato in [...]́a, Córdoba, CP_2
(Argentina), il 06/10/2009 , nato in [...]́a, Córdoba, (Argentina), il 16/01/2014, CP_3
, nata in [...]́o Pujio, Córdoba, (Argentina), il 11/11/1955 Controparte_4 [...]
nato in [...]́a, Córdoba, (Argentina), il 25/12/1988 CP_5 Controparte_6
nato in [...]́a, Córdoba, (Argentina), il 07/06/1990 nato in
[...] Controparte_7
Villa María, Córdoba, (Argentina), il 08/10/1993 nato in [...]́a, Controparte_8
Córdoba, (Argentina), il 19/12/1995 nata in [...]́o Pujio,Córdoba, Controparte_9
(Argentina), il 30/07/1960 , nata in [...]́o Pujio, Córdoba, Parte_3
(Argentina), il 22/03/1963 , nato in [...]́a, Córdoba, (Argentina), il Parte_4 12/06/2004 E per l'effetto:
2. ordinare al e al Ministero degli Affari Esteri e/o, Controparte_10 per essi, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari.
3. con vittoria di spese, diritti e onorari, spese generali, IVA e CNAP.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_10
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato a [...] il Persona_4
13.3.1885, figlio di e (cfr. doc. in atti n. 1); poi emigrato in Persona_5 Persona_6
Argentina ed ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato argentino, come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della Nazione Argentina), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Si attesta che sul Registro Nazionale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiori di 16 anni, e gli argentini naturalizzati dai 18 anni di età, NON
RISULTA iscritto alla data di cui sotto AN o , o nato il Pt_1 Per_4 Per_7 Per_8
13/03/1885 in ITALIA, Cuneo -Envie. Deceduto.” (cfr. doc. in atti n. 2). pagina 2 di 7 Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_10
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_10
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_11
comparso.
Il Pubblico Ministero in data 12.4.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20.2.2025 la parte insisteva per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- 2.9.1909 e si univano in matrimonio (cfr. doc. in atti n. 3), dalla cui Persona_4 Parte_5
unione nasceva in Argentina il 12.1.1926 il figlio titolare della cittadinanza italiana (cfr. Persona_9
doc. in atti n. 4);
- si sposava in data 26.7.1951 in Argentina con (cfr. doc. in atti n. Persona_9 Persona_10
5), con la quale generava quattro figli: , Controparte_12 Persona_11
e ;
[...] CP_4
discendenza Controparte_12
- in data 24.3.1954 nasceva in Argentina DE (cfr. doc. in atti n. 6), il quale si Pt_1 CP_12
sposava con il 18.9.1980 (cfr. doc. in atti n. 7) e dalla coppia nascevano in Controparte_13
Argentina tre figli, oggi ricorrenti: il 7.10.1981 (cfr. doc. in atti n.8), Parte_1 [...]
il 12.11.1982 (cfr. doc. in atti n. 9), il 30.1.1987 (cfr. doc. CP_1 Parte_2
in atti n. 10);
pagina 3 di 7 - quest'ultima con il proprio compagno , generava ulteriori ricorrenti: Persona_2 [...]
nato in [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 11), nato in [...] il Per_1 CP_2
6.10.2009 (cfr. doc. in atti n. 12), ; cessata la relazione con , Parte_2 Per_1
intratteneva altra relazione sentimentale con , dalla cui relazione nasceva in data Persona_3
16.1.2014 (cfr. doc. in atti n. 13); CP_3
discendenza CP_9
- dalla relazione tra (figlio dell'avo) e in data 30.7.1960 nasceva in Persona_9 Persona_10
Argentina la ricorrente (cfr. doc. in atti n. 14), la quale si sposava con CP_9 Persona_12
in data 7.5.1981 (cfr. doc. in atti n. 14 bis);
[...]
discendenza Parte_3
- dalla relazione tra (figlio dell'avo) e in data 22.3.1963 nasceva in Persona_9 Persona_10
Argentina la ricorrente (cfr. doc. in atti n. 15), la quale con il suo Parte_3
compagno generava in data 12.6.2004 il ricorrente che, a Persona_13 CP_12
seguito del riconoscimento successivo del padre, come risulta da annotazione nel certificato di nascita, acquisiva il nome (cfr. doc. in atti n. 16), successivamente i genitori si sposavano il Parte_4
25.3.2021 (cfr. doc. in atti n. 16 bis); discendenza CP_4
- dalla relazione tra (figlio dell'avo) e in data 11.11.1955 nasceva in Persona_9 Persona_10
Argentina la ricorrente (cfr. doc. in atti n. 17), la quale si sposava con Controparte_4 [...]
l 3.10.1991 (cfr. doc. in atti n.18), dalla cui coppia nascevano in Argentina quattro Persona_14
figli, richiedenti: nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 19), Controparte_5 CP_6
nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 20), nata il [...] (cfr. doc. in atti
[...] Controparte_7
n. 21), nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 22). Controparte_8
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia pagina 4 di 7 conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussiste, come nel caso di specie, che i ricorrenti sono discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica non figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 spetta in primo luogo al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o Controparte_10 presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24
Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti da avo italiano, tentavano di presentare la richiesta per ottenere l'appuntamento per il deposito della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso l'autorità amministrativa competente e precisamente al Consolato Generale Italiano in Cordoba
(Argentina), e per (la cui residenza è di Buenos Aires) al consolato italiano di Controparte_6
Buenos Aires, tramite la registrazione sul portale dei Consolati stessi e il tentativo attraverso il sistema
“Prenotami” per inserirsi nei turni per la cittadinanza. Tuttavia, i ricorrenti lamentano nel proprio ricorso introduttivo che nonostante i numerosi tentativi di accesso ai turni di cittadinanza, non vi è stata possibilità di ottenere un appuntamento al consolato di Cordoba e né tantomeno da quello di Buenos
Aires, come risulta dagli screen shot del sito del consolato di Cordoba e di Buenos Aires allegati (cfr. doc. in atti n. 23).
Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto ai ricorrenti essendo pacifico e di dominio comune che pagina 5 di 7 presso il Consolato Italiano in Argentina, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di nascita (cfr. doc. in Persona_4 atti n. 1), nonché dal relativo certificato di nascita del figlio nel quale l'avo viene indicato come cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 4) e dal certificato di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 2). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio Persona_4 [...]
nato in [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 4), il quale contraeva matrimonio il Per_9
26.7.1951 in Argentina con (cfr. doc. in atti n. 5) e dalla loro unione ivi Persona_10
nascevano quattro figli , e Controparte_12 Persona_11
. CP_4
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato il [...] Envie (CN) – Italia (cfr. doc. Persona_4
in atti n. 1) fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del
1861 e che i suoi discendenti siano diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina.
Il figlio nasceva, infatti, in Argentina in data 12.1.1926 (cfr. doc. in atti n. 4). Persona_9
Tuttavia ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda deve essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_10
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a , nato in Parte_1
Argentina il 07.10.1981; , nata in [...], il [...]; Controparte_1
, nata in [...], il [...]; nata in Parte_2 Persona_1
pagina 6 di 7 Argentina, il 3.8.2008; nato in [...], il [...]; , nato CP_2 CP_3
in Argentina, il 16.1.2014; , nata in [...], il [...]; Controparte_4
, nato in [...], il [...]; Controparte_5 Controparte_6
nato in [...], il [...]; nato in [...], il [...];
[...] Controparte_7
, nato in [...], il [...]; , Controparte_8 Controparte_9
nata in [...], il [...]; , nata in [...], il Parte_3
22.3.1963; , nato in [...], il [...] il diritto alla cittadinanza italiana Parte_4
stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_11
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 20 febbraio 2025.
Il giudice unico
Roberta Dotta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Nona Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Roberta Dotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa iscritta al n. r.g. 4743/2024 promossa da:
nato in [...], Córdoba, (Argentina) il 07.10.1981; Parte_1
, nata in [...], Córdoba, (Argentina), il 12.11.1982; Controparte_1
, nata in [...], Córdoba, (Argentina), il 30.1.1987 in proprio e Parte_2
quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori nata in [...]́a, Persona_1
Córdoba, (Argentina), il 03.8.2008 e nato in [...]́a, Córdoba, (Argentina), CP_2
il 06.10.2009 (unitamente al padre nato a [...], Còrdoba Argentina il Persona_2
25.5.1986) , nato in [...]́a, Córdoba, (Argentina), il 16.1.2014 (unitamente al CP_3
padre nato a [...], Còrdoba Argentina il 5.8.1982); Persona_3 CP_4
, nata in [...]́o Pujio, Córdoba, (Argentina), il 11.11.1955;
[...] Controparte_5
nato in [...]́a, Córdoba, (Argentina), il 25.12.1988;
[...] Controparte_6
nato in [...]́a, Córdoba, (Argentina), il 7.6.1990; nato in
[...] Controparte_7
Villa María, Córdoba, (Argentina), il 8.10.1993; , nato in [...]́a, Controparte_8
Córdoba, (Argentina), il 19.12.1995; , nata in [...]́o Pujio, Córdoba, Controparte_9
(Argentina), il 30.7.1960; , nata in [...]́o Pujio, Córdoba, Parte_3
(Argentina), il 22.3.1963; , nato in [...]́a, Córdoba, (Argentina), il Parte_4
12.6.2004 tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Belardini (C.F. ) del C.F._1
pagina 1 di 7 Foro di Roma, elettivamente domiciliati presso il suo studio legale in Via Antonio Mordini, 14 in
Roma pec come da procura in atti Email_1
ricorrente contro
in persona del Ministro pro tempore Controparte_10
resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
Conclusioni di parte ricorrente: “accertare e dichiarare lo stato di cittadini italiani iure sanguinis dei ricorrenti: nacido en James Craik, Córdoba, (Argentina) el 07/10/1981, Parte_1
, nata in [...], Córdoba, (Argentina), il 12/11/1982 Controparte_1 [...]
nata in [...], Córdoba, (Argentina), il 30/1/1987, nata Parte_2 Persona_1 in Villa María, Córdoba, (Argentina), il 03/08/2008 nato in [...]́a, Córdoba, CP_2
(Argentina), il 06/10/2009 , nato in [...]́a, Córdoba, (Argentina), il 16/01/2014, CP_3
, nata in [...]́o Pujio, Córdoba, (Argentina), il 11/11/1955 Controparte_4 [...]
nato in [...]́a, Córdoba, (Argentina), il 25/12/1988 CP_5 Controparte_6
nato in [...]́a, Córdoba, (Argentina), il 07/06/1990 nato in
[...] Controparte_7
Villa María, Córdoba, (Argentina), il 08/10/1993 nato in [...]́a, Controparte_8
Córdoba, (Argentina), il 19/12/1995 nata in [...]́o Pujio,Córdoba, Controparte_9
(Argentina), il 30/07/1960 , nata in [...]́o Pujio, Córdoba, Parte_3
(Argentina), il 22/03/1963 , nato in [...]́a, Córdoba, (Argentina), il Parte_4 12/06/2004 E per l'effetto:
2. ordinare al e al Ministero degli Affari Esteri e/o, Controparte_10 per essi, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari.
3. con vittoria di spese, diritti e onorari, spese generali, IVA e CNAP.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure Controparte_10
sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano , nato a [...] il Persona_4
13.3.1885, figlio di e (cfr. doc. in atti n. 1); poi emigrato in Persona_5 Persona_6
Argentina ed ivi deceduto senza essersi mai naturalizzato argentino, come risulta dal certificato rilasciato agli eredi dalla Corte Nazionale Elettorale (Potere Giudiziario della Nazione Argentina), prodotto in copia autentica nonché dotato di Apostille - al pari di tutti i certificati esteri depositati - nel quale si legge quanto segue: “Si attesta che sul Registro Nazionale degli Elettori, in cui sono iscritti tutti i cittadini argentini maggiori di 16 anni, e gli argentini naturalizzati dai 18 anni di età, NON
RISULTA iscritto alla data di cui sotto AN o , o nato il Pt_1 Per_4 Per_7 Per_8
13/03/1885 in ITALIA, Cuneo -Envie. Deceduto.” (cfr. doc. in atti n. 2). pagina 2 di 7 Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale Controparte_10
dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza.
Il non si costituiva in giudizio. Controparte_10
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del regolarmente citato e non Controparte_11
comparso.
Il Pubblico Ministero in data 12.4.2024 nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 20.2.2025 la parte insisteva per l'accoglimento del ricorso riportandosi alle conclusioni del proprio atto introduttivo.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Torino, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: « Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel merito ad avviso del Tribunale il ricorso è fondato e deve essere accolto, in quanto sulla base della documentazione in atti, tradotta ed apostillata, risulta provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano.
Va osservato che, i ricorrenti deducevano che:
- 2.9.1909 e si univano in matrimonio (cfr. doc. in atti n. 3), dalla cui Persona_4 Parte_5
unione nasceva in Argentina il 12.1.1926 il figlio titolare della cittadinanza italiana (cfr. Persona_9
doc. in atti n. 4);
- si sposava in data 26.7.1951 in Argentina con (cfr. doc. in atti n. Persona_9 Persona_10
5), con la quale generava quattro figli: , Controparte_12 Persona_11
e ;
[...] CP_4
discendenza Controparte_12
- in data 24.3.1954 nasceva in Argentina DE (cfr. doc. in atti n. 6), il quale si Pt_1 CP_12
sposava con il 18.9.1980 (cfr. doc. in atti n. 7) e dalla coppia nascevano in Controparte_13
Argentina tre figli, oggi ricorrenti: il 7.10.1981 (cfr. doc. in atti n.8), Parte_1 [...]
il 12.11.1982 (cfr. doc. in atti n. 9), il 30.1.1987 (cfr. doc. CP_1 Parte_2
in atti n. 10);
pagina 3 di 7 - quest'ultima con il proprio compagno , generava ulteriori ricorrenti: Persona_2 [...]
nato in [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 11), nato in [...] il Per_1 CP_2
6.10.2009 (cfr. doc. in atti n. 12), ; cessata la relazione con , Parte_2 Per_1
intratteneva altra relazione sentimentale con , dalla cui relazione nasceva in data Persona_3
16.1.2014 (cfr. doc. in atti n. 13); CP_3
discendenza CP_9
- dalla relazione tra (figlio dell'avo) e in data 30.7.1960 nasceva in Persona_9 Persona_10
Argentina la ricorrente (cfr. doc. in atti n. 14), la quale si sposava con CP_9 Persona_12
in data 7.5.1981 (cfr. doc. in atti n. 14 bis);
[...]
discendenza Parte_3
- dalla relazione tra (figlio dell'avo) e in data 22.3.1963 nasceva in Persona_9 Persona_10
Argentina la ricorrente (cfr. doc. in atti n. 15), la quale con il suo Parte_3
compagno generava in data 12.6.2004 il ricorrente che, a Persona_13 CP_12
seguito del riconoscimento successivo del padre, come risulta da annotazione nel certificato di nascita, acquisiva il nome (cfr. doc. in atti n. 16), successivamente i genitori si sposavano il Parte_4
25.3.2021 (cfr. doc. in atti n. 16 bis); discendenza CP_4
- dalla relazione tra (figlio dell'avo) e in data 11.11.1955 nasceva in Persona_9 Persona_10
Argentina la ricorrente (cfr. doc. in atti n. 17), la quale si sposava con Controparte_4 [...]
l 3.10.1991 (cfr. doc. in atti n.18), dalla cui coppia nascevano in Argentina quattro Persona_14
figli, richiedenti: nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 19), Controparte_5 CP_6
nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 20), nata il [...] (cfr. doc. in atti
[...] Controparte_7
n. 21), nato il [...] (cfr. doc. in atti n. 22). Controparte_8
Ciò premesso in fatto si rileva che nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto
2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia pagina 4 di 7 conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussiste, come nel caso di specie, che i ricorrenti sono discendenti di un avo italiano, ma che nella linea genealogica non figuri un ascendente di sesso femminile nata prima del 1948 spetta in primo luogo al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, o Controparte_10 presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24
Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Nel merito, i ricorrenti, diretti discendenti da avo italiano, tentavano di presentare la richiesta per ottenere l'appuntamento per il deposito della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso l'autorità amministrativa competente e precisamente al Consolato Generale Italiano in Cordoba
(Argentina), e per (la cui residenza è di Buenos Aires) al consolato italiano di Controparte_6
Buenos Aires, tramite la registrazione sul portale dei Consolati stessi e il tentativo attraverso il sistema
“Prenotami” per inserirsi nei turni per la cittadinanza. Tuttavia, i ricorrenti lamentano nel proprio ricorso introduttivo che nonostante i numerosi tentativi di accesso ai turni di cittadinanza, non vi è stata possibilità di ottenere un appuntamento al consolato di Cordoba e né tantomeno da quello di Buenos
Aires, come risulta dagli screen shot del sito del consolato di Cordoba e di Buenos Aires allegati (cfr. doc. in atti n. 23).
Tuttavia, l'interesse ad agire va riconosciuto ai ricorrenti essendo pacifico e di dominio comune che pagina 5 di 7 presso il Consolato Italiano in Argentina, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni concretizzandosi di fatto, tale notevole lasso di tempo, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti e giustificando, così, il loro accesso alla via giurisdizionale.
La cittadinanza italiana di è dimostrata, altresì, dal certificato di nascita (cfr. doc. in Persona_4 atti n. 1), nonché dal relativo certificato di nascita del figlio nel quale l'avo viene indicato come cittadino italiano (cfr. doc. in atti n. 4) e dal certificato di non naturalizzazione (cfr. doc. in atti n. 2). In quanto italiano, dunque, trasmetteva “iure sanguinis” la cittadinanza al figlio Persona_4 [...]
nato in [...] il [...] (cfr. doc. in atti n. 4), il quale contraeva matrimonio il Per_9
26.7.1951 in Argentina con (cfr. doc. in atti n. 5) e dalla loro unione ivi Persona_10
nascevano quattro figli , e Controparte_12 Persona_11
. CP_4
Quindi se non vi sono dubbi che l'avo nato il [...] Envie (CN) – Italia (cfr. doc. Persona_4
in atti n. 1) fosse cittadino italiano, in quanto nato in [...] cittadini italiani dopo l'unità d'Italia del
1861 e che i suoi discendenti siano diventati cittadini argentini in forza della disciplina dello ius soli vigente in Argentina.
Il figlio nasceva, infatti, in Argentina in data 12.1.1926 (cfr. doc. in atti n. 4). Persona_9
Tuttavia ciò non ha comportato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza italiana anche per linea maschile in quanto la legge 555 del 1912 espressamente disciplinava tale ipotesi all'art. 7, affermando il principio per cui i figli di cittadini italiani nati in uno stato da cui erano considerati cittadini per nascita non per questo perdevano la cittadinanza di origine.
Pertanto, nel richiamare tutti i documenti prodotti in copia autentica nonché dotati di Apostille si ritiene che la domanda deve essere accolta dichiarando la ricorrente cittadina italiana e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_10
Le spese possono compensarsi in ragione dell'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo a , nato in Parte_1
Argentina il 07.10.1981; , nata in [...], il [...]; Controparte_1
, nata in [...], il [...]; nata in Parte_2 Persona_1
pagina 6 di 7 Argentina, il 3.8.2008; nato in [...], il [...]; , nato CP_2 CP_3
in Argentina, il 16.1.2014; , nata in [...], il [...]; Controparte_4
, nato in [...], il [...]; Controparte_5 Controparte_6
nato in [...], il [...]; nato in [...], il [...];
[...] Controparte_7
, nato in [...], il [...]; , Controparte_8 Controparte_9
nata in [...], il [...]; , nata in [...], il Parte_3
22.3.1963; , nato in [...], il [...] il diritto alla cittadinanza italiana Parte_4
stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere Controparte_11
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Torino, 20 febbraio 2025.
Il giudice unico
Roberta Dotta
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